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I contratti pubblici: la Legge 109 dell’11 febbraio 1994

Intervento tenuto presso il "Seminar on Public Contracts in the E.U. and in Spain" tenutosi a Valencia nel febbraio 2005.

I CONTRATTI PUBBLICI IN ITALIA: LA LEGGE 109 DEL 11/2/94

 

1. Premessa

Si suole spesso affermare, per rappresentare una situazione al limite del paradosso, che la realtà supera la fantasia. Mai eufemismo fu più appropriato per riassumere la situazione venutasi a creare a seguito della tanto attesa emanazione della "Legge quadro sui lavori pubblici" (n. 109 del 11/2/94; cd. Legge Merloni) legge pubblicata sul supplemento ordinario a della G.U. del 19/2/94, entrata in vigore dopo l’ordinaria vacatio legis di 15 giorni, e sospesa dopo breve periodo ex DL 331 del 31/5/94, ad opera del Governo Berlusconi, costituito a seguito del risultato elettorale del 27 marzo 1994, sospensione poi confermata da successivi DD.LL. con i quali veniva reiterato il disposto del citato DL 331.

Se si pone mente alle circostanze in cui la legge in esame è nata (la malcelata ambizione di costituire una sorta di testo unico in materia di OO.PP. dettata dall’esigenza anche di rappresentare uno strumento di moralizzazione nel campo dei lavori pubblici dopo le note vicende legali a "Tangentopoli"), se si pone mente, altresì, che un siffatto intervento oltre che necessario data la congerie di leggi vigenti in materia ad iniziare dal lontano 1965 (spesso oggetto di frenetico susseguirsi di modificazioni legislative e di ricorrenti proposte di riforme più o meno radicali), era da più parti sollecitato, e mai, fino alla emanazione della L. 104/94 realizzato; se dicevo, si pone mente a detto "scenario", non può non stupire che un simile strumento legislativo, nel breve volgere di qualche mese, sia stato "congelato" dalla nuova maggioranza, dapprima fino a tutto il 31/12/94, successivamente ex DL, 658/94 al 30/6/95, il tutto, come rappresentato in reiterate circolari del Ministero del L.L.PP. (cfr. circ. 24/6/94 n. 5433/21/65; circolare 6/10/94 n. 8176/21/65) quale misura "per il rilancio dell’economia"....e per la "ripresa delle procedure d’appalto delle OO.PP...."momento significativo", quest’ultimo, "dell’azione governativa che è volta prioritariamente a fronteggiare l’emergenza occupazione", atteso che, continuano le citate circolari, si è ritenuto che "le norme previgenti, anche se limitate sotto diversi aspetti e bisognevoli di un generale riordino mediante l’esercizio della potestà regolamentare. presentano pur sempre, nell’attuale mutato contesto socio-economico, ampi margini e sufficienti garanzie per un’azione amministrativa ispirata al principio costituzionale dell’efficienza ed imparzialità".

Rebus sic stantibus

Alla luce di quanto precede e considerato l’oggetto della presente esposizione, dubbi mi hanno assalito in ordine alla opportunità o meno di relazionare sull’argomento. Tuttavia, atteso che altro è la abrogazione di una disposizione legislativa ed altro ancora è la mera sospensione dell’efficacia della stessa (come nel caso in esame), ed atteso altresì, che nulla impedisce di pensare che ben potrebbe alla data del 1/7/95, il legislatore non reiterando nuovamente la sospensione, ridare piena efficacia alla citata legge quadro, può essere ancora utile un’esposizione della legge stessa, non disdegnando lungo il percorso espositivo, di accennare sia alle modifiche apportate al testo originario da DDLL che nel tempo si sono susseguite per reiterarne la sospensione dell’efficacia, sia alle principali norme previgenti disciplinanti la materia delle OO.PP. con un breve accenno, da ultimo, alle proposte di modifica e riforma del settore del le quali è dato conoscere i cenni e le linee generali.

 

2. La legge quadro nel testo promulgato e pubblicato in G.U.: commento.

 

Come più sopra si è ricordato, il 19/2/94 è stata pubblicata sulla G.U. supplemento ordinario, la l. 109 del 11/2/94 meglio nota come legge Merloni o come legge quadro in materia di OO.PP., da qualcuno ritenuta, non appena fosse stato emanato l’apposito regolamento attuativo, ex art. 3 legge medesima, un vero e proprio "Codice degli appalti pubblici di lavori" (cfr. Capelli, Le nuove discipline degli appalti pubblici nel mercato unico europeo ed in Italia), emanazione dettata dall’esigenza, come pure ricordato, di uniformare la congerie di disposizioni legislative avvicendatesi fin dal lontano 1865 in materia di lavori pubblici. L’ambito oggettivo di applicazione, infatti, come individuato ex art. 2 l. cit., volutamente generico, ricomprende, tra i LL.PP. "le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti" espressamente escludendo di contro, "quelli ricadenti nell’ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50 CEE del Consiglio, del 18/6/92 (direttiva sugli appalti pubblici servizi, pubblicata sulla G.U. CE del 24/7/92, L 209).

Si provvede, perciò, ad opera del legislatore, ad una nuova definizione di LL.PP. ritenuta dai più superflua, atteso che ex art. 4 D. Lg. 406/91, (di attuazione della direttiva CEE 440/89 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici): "si considerano appalti di lavori pubblici i contratti a titolo oneroso, conclusisi in forma scritta tra una amministrazione aggiudicatrice ed una impresa fornita dei requisiti prescritti dal titolo IV del presente decreto, aventi per oggetto l’esecuzione dei lavori pubblici oppure, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di lavori pubblici, oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera pubblica che sia dotata di autonomia funzionale propria e che risponda ad esigenze stabilite specificatamente dall’Amministrazione aggiudicatrice".

Analogamente secondo i principi già noti e contenuti nel citato D.Lg. 406/91, l’art.2 in esame individua l’ambito soggettivo della legge de qua, ovverossia i soggetti giuridici nei confronti dei quali trova applicazione la legge stessa:

A) P.A. in senso lato (Stato, EE.LL., organismi di diritto pubblico...);

B) concessionari di LL.PP, concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, società con capitali pubblici anche in misura non prevalente non operanti in regime di libera concorrenza, altri soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi;

C) soggetti privati relativamente a lavori di importo superiore a 300.000 Ecu, finanziati con contributi o sovvenzioni in conto capitale e interessi in misura superiore al 40%, fattispecie quest’ultima che rappresenta una estensione di quanto previsto dal disposto dell’art.3, 1° comma d.lgs. 406/91, che prevedeva la misura del contributo pari almeno al 50% non distinguendo peraltro se in conto capitale e/o interessi.

Ciò che emerge chiaramente dal dettato di cui all’art. 2, 3° comma, è la circostanza per cui ad ognuna delle categorie di soggetti destinatari (precedenti lett. A, B, C) è riservata una particolare disciplina in seno alla legge de qua: alle P.A. si applica tutto il disposto della legge stessa, salva l’ipotesi di affidamento di concessione di lavori, nel qual caso solo la pertinente parte della legge medesima trova applicazione, analogamente del resto, a quanto previsto per i soggetti sovvenzionati (lett. C) e i concessionari (lett. B), rispetto ai quali ultimi è da notarsi la modifica, apportata in contrasto con la cit. direttiva 440/89, consistente nella eliminazione della facoltà per l’amministrazione aggiudicatrice, di imporre, al concessionario, l’affidamento a terzi di almeno il 30% dei lavori, nonché l’applicabilità ai concessionari stessi delle normative relative alla qualificazione e selezione delle imprese, laddove il D. Lg., per l’ipotesi in cui il concessionario non rivestisse la figura di amministrazione aggiudicatrice, prevedeva il solo rispetto, da parte del medesimo, delle disposizioni e regole in materia di pubblicità e termini di partecipazione.

Esposti brevemente sia l’ambito oggettivo che soggettivo della legge quadro, giova richiamare, "procedendo a ritroso", i criteri fondamentali che stanno alla base del provvedimento legislativo in esame, i principi generali dello stesso, cui si richiama l’art. 1, principi e criteri che si riassumomo nella efficienza, efficacia dell’azione amministrativa, il tutto "secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e concretezza nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori".

A parte l’ovvio richiamo al diritto comunitario ed al principio della libera concorrenza, trattasi, negli intenti nell’articolo in esame, di criteri e principi che sia a livello costituzionale (cfr. art. 97) che a livello di legislazione ordinaria (cfr. l. 241/90) già avevano trovato collocazione e compiuta disciplina, per cui pleonastico risulta il richiamo operato. Anche se il legislatore, allo scopo di garantire la corretta osservanza di detti principi ha ritenuto utile, rectius necessaria, la costituzione (ex art. 4 legge quadro) di apposita autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dotata di un proprio apparato burocratico amministrativo (Segreteria tecnica, Servizio Ispettivo, Osservatorio dei lavori pubblici), il tutto con il dichiarato intento di controllo sull’adeguato rispetto delle norme legislative e regolamentari, in special modo per quanto attiene le procedure di affidamento e l’esecuzione dei LL.PP. (si veda a tal riguardo, ad esempio, l’attività dell’osservatorio dei lavori pubblici come prevista e disciplinata ex 16° comma dell’art. 4).

Ad ulteriore conferma dello spirito che ha animato il legislatore, e della profonda convinzione che lo stesso nutriva circa l’importanza che la legge in esame doveva assurgere nell’ordinamento giuridico italiano, non può omettersi l’accenno al disposto dell’art. 1, 4° comma, nell’ambito del quale, dopo aver assoggettato alla nuova disciplina sia le regioni a statuto speciale, che quelle "ordinarie" (2° comma), espressamente il legislatore ha previsto la non abrogabilità tacita delle disposizioni di cui alla legge quadro, concludendo di converso che solo "per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni" si potrà procedere alla loro deroga, modifica o abrogazione, ovverossia mediante cosciente, precisa e puntuale voluntas legis.

Uno degli aspetti, al contempo, (probabilmente) più interessante della nuova legge quadro è quello concernente l’applicabilità, atteso che a fronte di disposizioni di applicabilità immediata ve ne sono altre che costituiscono mere direttive generali, che non potranno trovare applicazione se non dopo la successiva emanazione di atti normativi secondari previsti dalla legge quadro medesima, ovverossia il regolamento di cui al 2° comma dell’art. 3, da emanarsi secondo il termine originariamente previsto, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge.

In sostanza dal disposto ex art. 3 Legge quadro emergono ben chiare le due linee di tendenza operative seguite dal legislatore. Da una parte vi è una specifica volontà di non predisporre una normativa immediatamente efficace, che avrebbe comportato la necessità di disposizioni legislative dettagliate e puntuali, con conseguenziale e pedissequa enunciazione dei soli principi giuridici; principi la cui rilevanza appare tuttavia subito evidente, solo che si ponga mente al carattere innovativo degli stessi, nonché alla circostanza che essi sono destinati a sostituire un numero molto elevato di norme previgenti, spesso di complicata formulazione ed attuazione. Dall’altra vi è l’intenzione di delegare al Governo, nell’ambito della potestà regolamentare ad esso riconosciuta ex l. 23/8/88 n. 400, l’emanazione di regolamenti disciplinanti in specifico:

1) la programmazione, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, le attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

2) le procedure di affidamento degli appalti e della concessioni degli atti procedimentali, nonché degli incarichi di progettazione;

3) le forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché le procedure di accesso a tali atti;

4) i rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e le relative competenze (nuovo capitolato in generale di appalto).

Tenuto conto anche del disposto del 6° comma dell’art. 3, ben può affermarsi come l’intenzione del legislatore fosse quella di demandare, per il futuro, alla capacità regolamentare dell’Esecutivo (Governo) la disciplina riguardante la materia dei LL.PP., con contestuale "privazione", per il Parlamento, di ogni possibilità di intervento (sia a livello normativo sia di controllo) sulla disciplina legislativa interes

Intervento tenuto presso il "Seminar on Public Contracts in the E.U. and in Spain" tenutosi a Valencia nel febbraio 2005.

I CONTRATTI PUBBLICI IN ITALIA: LA LEGGE 109 DEL 11/2/94

 

1. Premessa

Si suole spesso affermare, per rappresentare una situazione al limite del paradosso, che la realtà supera la fantasia. Mai eufemismo fu più appropriato per riassumere la situazione venutasi a creare a seguito della tanto attesa emanazione della "Legge quadro sui lavori pubblici" (n. 109 del 11/2/94; cd. Legge Merloni) legge pubblicata sul supplemento ordinario a della G.U. del 19/2/94, entrata in vigore dopo l’ordinaria vacatio legis di 15 giorni, e sospesa dopo breve periodo ex DL 331 del 31/5/94, ad opera del Governo Berlusconi, costituito a seguito del risultato elettorale del 27 marzo 1994, sospensione poi confermata da successivi DD.LL. con i quali veniva reiterato il disposto del citato DL 331.

Se si pone mente alle circostanze in cui la legge in esame è nata (la malcelata ambizione di costituire una sorta di testo unico in materia di OO.PP. dettata dall’esigenza anche di rappresentare uno strumento di moralizzazione nel campo dei lavori pubblici dopo le note vicende legali a "Tangentopoli"), se si pone mente, altresì, che un siffatto intervento oltre che necessario data la congerie di leggi vigenti in materia ad iniziare dal lontano 1965 (spesso oggetto di frenetico susseguirsi di modificazioni legislative e di ricorrenti proposte di riforme più o meno radicali), era da più parti sollecitato, e mai, fino alla emanazione della L. 104/94 realizzato; se dicevo, si pone mente a detto "scenario", non può non stupire che un simile strumento legislativo, nel breve volgere di qualche mese, sia stato "congelato" dalla nuova maggioranza, dapprima fino a tutto il 31/12/94, successivamente ex DL, 658/94 al 30/6/95, il tutto, come rappresentato in reiterate circolari del Ministero del L.L.PP. (cfr. circ. 24/6/94 n. 5433/21/65; circolare 6/10/94 n. 8176/21/65) quale misura "per il rilancio dell’economia"....e per la "ripresa delle procedure d’appalto delle OO.PP...."momento significativo", quest’ultimo, "dell’azione governativa che è volta prioritariamente a fronteggiare l’emergenza occupazione", atteso che, continuano le citate circolari, si è ritenuto che "le norme previgenti, anche se limitate sotto diversi aspetti e bisognevoli di un generale riordino mediante l’esercizio della potestà regolamentare. presentano pur sempre, nell’attuale mutato contesto socio-economico, ampi margini e sufficienti garanzie per un’azione amministrativa ispirata al principio costituzionale dell’efficienza ed imparzialità".

Rebus sic stantibus

Alla luce di quanto precede e considerato l’oggetto della presente esposizione, dubbi mi hanno assalito in ordine alla opportunità o meno di relazionare sull’argomento. Tuttavia, atteso che altro è la abrogazione di una disposizione legislativa ed altro ancora è la mera sospensione dell’efficacia della stessa (come nel caso in esame), ed atteso altresì, che nulla impedisce di pensare che ben potrebbe alla data del 1/7/95, il legislatore non reiterando nuovamente la sospensione, ridare piena efficacia alla citata legge quadro, può essere ancora utile un’esposizione della legge stessa, non disdegnando lungo il percorso espositivo, di accennare sia alle modifiche apportate al testo originario da DDLL che nel tempo si sono susseguite per reiterarne la sospensione dell’efficacia, sia alle principali norme previgenti disciplinanti la materia delle OO.PP. con un breve accenno, da ultimo, alle proposte di modifica e riforma del settore del le quali è dato conoscere i cenni e le linee generali.

 

2. La legge quadro nel testo promulgato e pubblicato in G.U.: commento.

 

Come più sopra si è ricordato, il 19/2/94 è stata pubblicata sulla G.U. supplemento ordinario, la l. 109 del 11/2/94 meglio nota come legge Merloni o come legge quadro in materia di OO.PP., da qualcuno ritenuta, non appena fosse stato emanato l’apposito regolamento attuativo, ex art. 3 legge medesima, un vero e proprio "Codice degli appalti pubblici di lavori" (cfr. Capelli, Le nuove discipline degli appalti pubblici nel mercato unico europeo ed in Italia), emanazione dettata dall’esigenza, come pure ricordato, di uniformare la congerie di disposizioni legislative avvicendatesi fin dal lontano 1865 in materia di lavori pubblici. L’ambito oggettivo di applicazione, infatti, come individuato ex art. 2 l. cit., volutamente generico, ricomprende, tra i LL.PP. "le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti" espressamente escludendo di contro, "quelli ricadenti nell’ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50 CEE del Consiglio, del 18/6/92 (direttiva sugli appalti pubblici servizi, pubblicata sulla G.U. CE del 24/7/92, L 209).

Si provvede, perciò, ad opera del legislatore, ad una nuova definizione di LL.PP. ritenuta dai più superflua, atteso che ex art. 4 D. Lg. 406/91, (di attuazione della direttiva CEE 440/89 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici): "si considerano appalti di lavori pubblici i contratti a titolo oneroso, conclusisi in forma scritta tra una amministrazione aggiudicatrice ed una impresa fornita dei requisiti prescritti dal titolo IV del presente decreto, aventi per oggetto l’esecuzione dei lavori pubblici oppure, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di lavori pubblici, oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera pubblica che sia dotata di autonomia funzionale propria e che risponda ad esigenze stabilite specificatamente dall’Amministrazione aggiudicatrice".

Analogamente secondo i principi già noti e contenuti nel citato D.Lg. 406/91, l’art.2 in esame individua l’ambito soggettivo della legge de qua, ovverossia i soggetti giuridici nei confronti dei quali trova applicazione la legge stessa:

A) P.A. in senso lato (Stato, EE.LL., organismi di diritto pubblico...);

B) concessionari di LL.PP, concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, società con capitali pubblici anche in misura non prevalente non operanti in regime di libera concorrenza, altri soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi;

C) soggetti privati relativamente a lavori di importo superiore a 300.000 Ecu, finanziati con contributi o sovvenzioni in conto capitale e interessi in misura superiore al 40%, fattispecie quest’ultima che rappresenta una estensione di quanto previsto dal disposto dell’art.3, 1° comma d.lgs. 406/91, che prevedeva la misura del contributo pari almeno al 50% non distinguendo peraltro se in conto capitale e/o interessi.

Ciò che emerge chiaramente dal dettato di cui all’art. 2, 3° comma, è la circostanza per cui ad ognuna delle categorie di soggetti destinatari (precedenti lett. A, B, C) è riservata una particolare disciplina in seno alla legge de qua: alle P.A. si applica tutto il disposto della legge stessa, salva l’ipotesi di affidamento di concessione di lavori, nel qual caso solo la pertinente parte della legge medesima trova applicazione, analogamente del resto, a quanto previsto per i soggetti sovvenzionati (lett. C) e i concessionari (lett. B), rispetto ai quali ultimi è da notarsi la modifica, apportata in contrasto con la cit. direttiva 440/89, consistente nella eliminazione della facoltà per l’amministrazione aggiudicatrice, di imporre, al concessionario, l’affidamento a terzi di almeno il 30% dei lavori, nonché l’applicabilità ai concessionari stessi delle normative relative alla qualificazione e selezione delle imprese, laddove il D. Lg., per l’ipotesi in cui il concessionario non rivestisse la figura di amministrazione aggiudicatrice, prevedeva il solo rispetto, da parte del medesimo, delle disposizioni e regole in materia di pubblicità e termini di partecipazione.

Esposti brevemente sia l’ambito oggettivo che soggettivo della legge quadro, giova richiamare, "procedendo a ritroso", i criteri fondamentali che stanno alla base del provvedimento legislativo in esame, i principi generali dello stesso, cui si richiama l’art. 1, principi e criteri che si riassumomo nella efficienza, efficacia dell’azione amministrativa, il tutto "secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e concretezza nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori".

A parte l’ovvio richiamo al diritto comunitario ed al principio della libera concorrenza, trattasi, negli intenti nell’articolo in esame, di criteri e principi che sia a livello costituzionale (cfr. art. 97) che a livello di legislazione ordinaria (cfr. l. 241/90) già avevano trovato collocazione e compiuta disciplina, per cui pleonastico risulta il richiamo operato. Anche se il legislatore, allo scopo di garantire la corretta osservanza di detti principi ha ritenuto utile, rectius necessaria, la costituzione (ex art. 4 legge quadro) di apposita autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dotata di un proprio apparato burocratico amministrativo (Segreteria tecnica, Servizio Ispettivo, Osservatorio dei lavori pubblici), il tutto con il dichiarato intento di controllo sull’adeguato rispetto delle norme legislative e regolamentari, in special modo per quanto attiene le procedure di affidamento e l’esecuzione dei LL.PP. (si veda a tal riguardo, ad esempio, l’attività dell’osservatorio dei lavori pubblici come prevista e disciplinata ex 16° comma dell’art. 4).

Ad ulteriore conferma dello spirito che ha animato il legislatore, e della profonda convinzione che lo stesso nutriva circa l’importanza che la legge in esame doveva assurgere nell’ordinamento giuridico italiano, non può omettersi l’accenno al disposto dell’art. 1, 4° comma, nell’ambito del quale, dopo aver assoggettato alla nuova disciplina sia le regioni a statuto speciale, che quelle "ordinarie" (2° comma), espressamente il legislatore ha previsto la non abrogabilità tacita delle disposizioni di cui alla legge quadro, concludendo di converso che solo "per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni" si potrà procedere alla loro deroga, modifica o abrogazione, ovverossia mediante cosciente, precisa e puntuale voluntas legis.

Uno degli aspetti, al contempo, (probabilmente) più interessante della nuova legge quadro è quello concernente l’applicabilità, atteso che a fronte di disposizioni di applicabilità immediata ve ne sono altre che costituiscono mere direttive generali, che non potranno trovare applicazione se non dopo la successiva emanazione di atti normativi secondari previsti dalla legge quadro medesima, ovverossia il regolamento di cui al 2° comma dell’art. 3, da emanarsi secondo il termine originariamente previsto, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge.

In sostanza dal disposto ex art. 3 Legge quadro emergono ben chiare le due linee di tendenza operative seguite dal legislatore. Da una parte vi è una specifica volontà di non predisporre una normativa immediatamente efficace, che avrebbe comportato la necessità di disposizioni legislative dettagliate e puntuali, con conseguenziale e pedissequa enunciazione dei soli principi giuridici; principi la cui rilevanza appare tuttavia subito evidente, solo che si ponga mente al carattere innovativo degli stessi, nonché alla circostanza che essi sono destinati a sostituire un numero molto elevato di norme previgenti, spesso di complicata formulazione ed attuazione. Dall’altra vi è l’intenzione di delegare al Governo, nell’ambito della potestà regolamentare ad esso riconosciuta ex l. 23/8/88 n. 400, l’emanazione di regolamenti disciplinanti in specifico:

1) la programmazione, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, le attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

2) le procedure di affidamento degli appalti e della concessioni degli atti procedimentali, nonché degli incarichi di progettazione;

3) le forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché le procedure di accesso a tali atti;

4) i rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e le relative competenze (nuovo capitolato in generale di appalto).

Tenuto conto anche del disposto del 6° comma dell’art. 3, ben può affermarsi come l’intenzione del legislatore fosse quella di demandare, per il futuro, alla capacità regolamentare dell’Esecutivo (Governo) la disciplina riguardante la materia dei LL.PP., con contestuale "privazione", per il Parlamento, di ogni possibilità di intervento (sia a livello normativo sia di controllo) sulla disciplina legislativa interes