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Il Fondo per le risorse decentrate dei Comuni: disposizioni normative e applicative

Il Fondo per le risorse decentrate dei Comuni: disposizioni normative e applicative
Il Fondo per le risorse decentrate dei Comuni: disposizioni normative e applicative

1. La costituzione del Fondo per le risorse decentrate

Le amministrazioni sono impegnate a dare corso alla costituzione del fondo per le risorse decentrate, il che costituisce per altro la condizione preliminare essenziale per poter avviare e concludere la contrattazione collettiva decentrata integrativa e provvedere alla ripartizione del salario accessorio.

La costituzione del fondo è un atto di gestione, dal che ne deriva la conseguenza che il dirigente vi provvede con una determinazione. Essa per la parte stabile non ha bisogno dell’intervento preventivo di nessun soggetto, mentre per la parte variabile, con riferimento all’articolo 15, commi 2 e 5, del CCNL 1.4.1999, nonché per la quota di risorse derivanti dai piani di razionalizzazione e destinate alla incentivazione del personale, è necessaria la deliberazione della giunta. Tale delibera è inoltre necessaria nelle amministrazioni che, dando applicazione alle disposizioni sulla sanatoria della contrattazione decentrata illegittima, provvedono al recupero delle somme erroneamente inserite nei fondi.

 

2. Illegittimità della contrattazione

La mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate determina, sulla base dei principi contabili dettati a seguito della cosiddetta armonizzazione, la conseguenza che l’Ente può portare nell’avanzo vincolato e utilizzare nell’anno successivo solamente le risorse di parte stabile. Le risorse non utilizzate nel fondo dell’anno possono incrementare quello dell’anno successivo solamente se provengono dalla parte stabile, per cui quelle di parte variabile determinano una economia.

Non a caso le indicazioni di numerosi Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti e della stessa Aran dicono che la contrattazione tardiva deve essere ritenuta illegittima e che la stessa erogazione di tutte le forme di salario accessorio prima della stipula del contratto decentrato deve essere ritenuta di assai dubbia legittimità. Per queste ragioni le amministrazioni devono sciogliere, anche provvisoriamente, il nodo della inclusione nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata degli incentivi per le funzioni tecniche.

3. Il Tetto

Sulla base delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017 le risorse per il salario accessorio a partire dal 2017 non devono superare quelle del 2016. Mentre non è più necessario operare una decurtazione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto delle unità assumibili. Per cui gli enti possono provvedere nel tetto del fondo 2016 alla costituzione di quello del 2017, senza tener conto del numero dei dipendenti e dei dirigenti effettivamente in servizio.

Le amministrazioni che hanno operato il taglio del fondo per la diminuzione del personale in servizio sulla base del metodo della media aritmetica, cioè seguendo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato (“RGS”), non devono sicuramente dare corso ad alcun taglio, anche se il numero dei dipendenti mediamente in servizio nel 2017 fosse inferiore a quello dei dipendenti mediamente in servizio nel 2016.

Per gli Enti privi di dirigenti è stato fissato il principio che il tetto deve operare anche sulle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizioni organizzativa. Occorre ricordare che tali risorse sono in queste amministrazioni al di fuori del fondo per la contrattazione decentrata, ma che si deve ritenere legittimo l’applicazione del principio per il quale, a condizione che si garantisca il non superamento del tetto complessivo delle risorse per il salario accessorio, le amministrazioni possono incidere sul fondo e sulle somme destinate alla incentivazione delle posizioni organizzative, modificandone il valore.

Di conseguenza, la Retribuzione individuale di anzianità (“RIA”) dei dipendenti cessati nel 2016 e di quelli che cessano nel 2017 e negli anni successivi non può andare ad aumentare il tetto del fondo ed il suo eventuale inserimento determina come conseguenza la necessità di dovere tagliare altre voci o di contenere comunque il tetto massimo.

La RGS con il parere 91397/2017, assumendo un orientamento nettamente diverso rispetto alle indicazioni della deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Molise n. 161/2017, ritiene che i compensi per la incentivazione per il recupero di evasione Ici e per gli avvocati non erogati nel corso dell’anno possono essere riportati in quello successivo tra le somme a destinazione vincolata, al pari di quelli che derivano dalla parte stabile del fondo. Di fatto anche questi compensi vanno esclusi dal tetto del fondo per la contrattazione decentrata.

4. La incentivazione delle funzioni tecniche

In merito alla incentivazione delle funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 7/2017 ha previsto che tali risorse entrino a determinare il tetto del fondo e la spesa del personale. L’interpretazione contenuta in questo documento può mettere in difficoltà numerose amministrazioni che si vedono costrette a tagliare le risorse destinate alla incentivazione del personale per restare all’interno del tetto del fondo, una volta che alla sua determinazione concorrono anche queste risorse.

La successiva deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 58/2017 non ha condiviso questa lettura ed ha rimesso la questione allo stesso consesso, visto che per espresso dettato legislativo le indicazioni della sezione autonomie e di quelle riunite di controllo sono vincolanti per le sezioni regionali.

Tuttavia, nonostante la giurisprudenza in merito sembra apparire contrastante, rimane decisivo il principio di carattere generale fissato dalla Corte dei Conti per cui i confronti tra le voci finanziarie devono essere effettuate in modo da garantire la omogeneità delle componenti.