Il nuovo assetto giuridico dell’istituto dell’apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani. Il datore di lavoro è tenuto a erogare, come corrispettivo della prestazione di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche una congrua formazione.
Il nuovo Testo Unico dell’apprendistato disciplina gli aspetti di carattere generale del contratto di apprendistato confermando parte della precedente normativa e introducendo nuove disposizioni. In particolare la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali o ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro rispettivamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:
- Divieto di retribuzione a cottimo;
- Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
- Presenza di un tutore aziendale o referente aziendale;
- Possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti attraverso i fondi paritetici interprofessionali;
- Possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
- Registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino;
- Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, superiore a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
- Divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
Il comma 2 dell’art. 2 del T.U. dispone che agli apprendisti vengano estese le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria ed in particolare:
- L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- L’assicurazione contro le malattie (senza alcuna limitazione)
- L’assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
- La maternità;
- L’assegno familiare.
Nonostante il contratto di apprendistato sia considerato un contratto a tempo indeterminato, il Legislatore non ha previsto la copertura per la disoccupazione involontaria qualora il contratto venga risolto al termine del periodo di formazione.
Numero massimo di apprendisti
Fatta eccezione per le imprese artigiane la normativa regolamenta il numero massimo di lavoratori che un singolo datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato.
E’ prevista un’eccezione a favore del datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, il quale può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Numero massimo di apprendisti nelle aziende non artigiane
Numero dei dipendenti qualificati o specializzati | Apprendisti ammessi |
zero | tre |
uno | tre |
due | tre |
tre | tre |
quattro | quattro |
cinque (e così via) | cinque (e così via) |
Aziende artigiane:limiti dimensionali e numero massimo di apprendisti
Tipo di impresa | Numero massimo dipendenti e apprendisti | Elevazione del numero massimo dipendenti e apprendisti |
Impresa che non lavora in serie | 18 dipendenti, di cui 9 apprendisti | 22 dipendenti se sono 13 apprendisti |
Impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata | 9 dipendenti, di cui 5 apprendisti | 12 dipendenti se 8 sono apprendisti |
Impresa nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura | 32 dipendenti, di cui 16 apprendisti | 40 dipendenti se 24 sono apprendisti |
Impresa di trasporto | 8 dipendenti | |
Imprese di costruzioni edili | 10 dipendenti, di cui 5 apprendisti | 14 dipendenti se 9 sono apprendisti |
Le tre tipologie di apprendistato
Il nuovo T.U. ha introdotto una nuova organizzazione del contratto di apprendistato che si articola in tre tipologie:
1) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
2) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
3) Apprendistato di alta formazione e ricerca;
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività ma nel solo ambito del rapporto di lavoro privato, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25° anno di età.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle Regioni in accordo con Conferenza Stato – Regioni e sentite le parti sociali.
Apprendistato professionalizzante o contratta di mestiere
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali:
- I soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni;
- I soggetti in possesso di una qualifica professionale;
La contrattazione collettiva stabilisce, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale e la durata del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero 5 per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
La formazione viene svolta sotto la responsabilità dell’azienda e deve essere integrata, tenendo conto dei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni che potrà essere interna o esterna alla azienda, per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, giovani con contratto di apprendistato di alta formazione per:
- Attività di ricerca;
- Conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore;
- Conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
- La specializzazione tecnica superiore con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori;
- Il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche;
- Esperienze professionali.
I destinatari di questa tipologia di apprendistato sono i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La regolamentazione e la durata è rimessa alle Regioni e in assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione di questa tipologia di apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sanzioni
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione, di cui si esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, lo stesso datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione già versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
Nel caso in cui, a seguito di attività ispettiva, emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale di un contratto di apprendistato in corso di esecuzione, il personale ispettivo deve assegnare al datore di lavoro un congruo termine per adempiere. La mancata ottemperanza alla disposizione impartita comporterà, per i datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro.
Se la violazione riguarda:
- La forma scritta del contratto,
- Il patto di prova,
- Il piano formativo individuale,
- Il divieto di retribuzione a cottimo,
- La possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio,
- La presenza di un tutore o referente aziendale,
è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra le 100 e le 600 euro che, in caso di recidiva, può aumentare da 300 a 1.500 euro.
Nuovi benefici contributivi
I datori di lavoro con al massimo 9 dipendenti e che decidono di assumere apprendisti dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 godranno di uno sgravio contributivo totale (100%) per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Per i periodi contributi maturati successivamente al 3° anno di contratto di apprendistato, si passa poi all’aliquota contributiva ordinaria prevista per l’apprendistato pari al 10%.
Secondo gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la concessione dello sgravio contributivo deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.
I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.
Computo nell’organico
Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
Pubblico Impiego
Nel Pubblico Impiego non è ammesso l’utilizzo dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, invece è chiaramente ammesso per quanto riguarda le altre due tipologie: l’apprendistato professionalizzante e quello di alta formazione e ricerca.
Adempimenti Fiscali
All’apprendista si applicano le ordinarie disposizioni che regolano il calcolo dell’imponibile, le trattenute fiscali, le detrazioni d’imposta, le certificazioni e le dichiarazioni.
Datori di lavoro con più sedi in più Regioni
I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono:
- Fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale;
- Accentrare le comunicazioni telematiche di instaurazione del rapporto di lavoro da inoltrare entro le ore 24:00 del giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.
Lavoratori in mobilità
Possono essere assunti con apprendistato i lavoratori in mobilità se il contratto è stipulato ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
Recesso prima del termine
Il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso prima del tempo previsti per il contratto a tempo determinato.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani. Il datore di lavoro è tenuto a erogare, come corrispettivo della prestazione di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche una congrua formazione.
Il nuovo Testo Unico dell’apprendistato disciplina gli aspetti di carattere generale del contratto di apprendistato confermando parte della precedente normativa e introducendo nuove disposizioni. In particolare la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali o ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro rispettivamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:
- Divieto di retribuzione a cottimo;
- Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
- Presenza di un tutore aziendale o referente aziendale;
- Possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti attraverso i fondi paritetici interprofessionali;
- Possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
- Registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino;
- Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, superiore a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
- Divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
Il comma 2 dell’art. 2 del T.U. dispone che agli apprendisti vengano estese le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria ed in particolare:
- L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- L’assicurazione contro le malattie (senza alcuna limitazione)
- L’assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
- La maternità;
- L’assegno familiare.
Nonostante il contratto di apprendistato sia considerato un contratto a tempo indeterminato, il Legislatore non ha previsto la copertura per la disoccupazione involontaria qualora il contratto venga risolto al termine del periodo di formazione.
Numero massimo di apprendisti
Fatta eccezione per le imprese artigiane la normativa regolamenta il numero massimo di lavoratori che un singolo datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato.
E’ prevista un’eccezione a favore del datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, il quale può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Numero massimo di apprendisti nelle aziende non artigiane
Numero dei dipendenti qualificati o specializzati | Apprendisti ammessi |
zero | tre |
uno | tre |
due | tre |
tre | tre |
quattro | quattro |
cinque (e così via) | cinque (e così via) |
Aziende artigiane:limiti dimensionali e numero massimo di apprendisti
Tipo di impresa | Numero massimo dipendenti e apprendisti | Elevazione del numero massimo dipendenti e apprendisti |
Impresa che non lavora in serie | 18 dipendenti, di cui 9 apprendisti | 22 dipendenti se sono 13 apprendisti |
Impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata | 9 dipendenti, di cui 5 apprendisti | 12 dipendenti se 8 sono apprendisti |
Impresa nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura | 32 dipendenti, di cui 16 apprendisti | 40 dipendenti se 24 sono apprendisti |
Impresa di trasporto | 8 dipendenti | |
Imprese di costruzioni edili | 10 dipendenti, di cui 5 apprendisti | 14 dipendenti se 9 sono apprendisti |
Le tre tipologie di apprendistato
Il nuovo T.U. ha introdotto una nuova organizzazione del contratto di apprendistato che si articola in tre tipologie:
1) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
2) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
3) Apprendistato di alta formazione e ricerca;
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività ma nel solo ambito del rapporto di lavoro privato, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25° anno di età.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle Regioni in accordo con Conferenza Stato – Regioni e sentite le parti sociali.
Apprendistato professionalizzante o contratta di mestiere
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali:
- I soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni;
- I soggetti in possesso di una qualifica professionale;
La contrattazione collettiva stabilisce, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale e la durata del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero 5 per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
La formazione viene svolta sotto la responsabilità dell’azienda e deve essere integrata, tenendo conto dei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni che potrà essere interna o esterna alla azienda, per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, giovani con contratto di apprendistato di alta formazione per:
- Attività di ricerca;
- Conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore;
- Conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
- La specializzazione tecnica superiore con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori;
- Il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche;
- Esperienze professionali.
I destinatari di questa tipologia di apprendistato sono i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La regolamentazione e la durata è rimessa alle Regioni e in assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione di questa tipologia di apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sanzioni
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione, di cui si esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, lo stesso datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione già versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
Nel caso in cui, a seguito di attività ispettiva, emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale di un contratto di apprendistato in corso di esecuzione, il personale ispettivo deve assegnare al datore di lavoro un congruo termine per adempiere. La mancata ottemperanza alla disposizione impartita comporterà, per i datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro.
Se la violazione riguarda:
- La forma scritta del contratto,
- Il patto di prova,
- Il piano formativo individuale,
- Il divieto di retribuzione a cottimo,
- La possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio,
- La presenza di un tutore o referente aziendale,
è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra le 100 e le 600 euro che, in caso di recidiva, può aumentare da 300 a 1.500 euro.
Nuovi benefici contributivi
I datori di lavoro con al massimo 9 dipendenti e che decidono di assumere apprendisti dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 godranno di uno sgravio contributivo totale (100%) per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Per i periodi contributi maturati successivamente al 3° anno di contratto di apprendistato, si passa poi all’aliquota contributiva ordinaria prevista per l’apprendistato pari al 10%.
Secondo gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la concessione dello sgravio contributivo deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.
I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.
Computo nell’organico
Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
Pubblico Impiego
Nel Pubblico Impiego non è ammesso l’utilizzo dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, invece è chiaramente ammesso per quanto riguarda le altre due tipologie: l’apprendistato professionalizzante e quello di alta formazione e ricerca.
Adempimenti Fiscali
All’apprendista si applicano le ordinarie disposizioni che regolano il calcolo dell’imponibile, le trattenute fiscali, le detrazioni d’imposta, le certificazioni e le dichiarazioni.
Datori di lavoro con più sedi in più Regioni
I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono:
- Fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale;
- Accentrare le comunicazioni telematiche di instaurazione del rapporto di lavoro da inoltrare entro le ore 24:00 del giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.
Lavoratori in mobilità
Possono essere assunti con apprendistato i lavoratori in mobilità se il contratto è stipulato ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
Recesso prima del termine
Il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso prima del tempo previsti per il contratto a tempo determinato.