Il ruolo della SIAE nella tutela previdenziale degli sportivi professionisti
Oggetto di questo breve approfondimento è quello di delineare brevemente, nell’ambito delle problematiche previdenziali in tema di lavoro sportivo professionistico, la funzione ed il ruolo della SIAE, cui è riconosciuta una competenza, ancorché limitata.
Come noto, la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico a base associativa (secondo quanto previsto dalla Legge 22 aprile 1941, n.633 e dall’art.7, comma 3, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.419) che, oltre ad esercitare le funzioni istituzionali in materia di diritto d’autore, può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. Nell’espletamento della propria attività istituzionale, la SIAE dispone di una organizzazione molto articolata sul territorio, operante proprio nei settori spettacolistici e dell’intrattenimento.
Tale organizzazione territoriale può essere validamente utilizzata sia nell’azione di contrasto ai fenomeni dell’evasione ed elusione contributiva, che per agevolare l’utenza nell’espletamento degli adempimenti amministrativi attraverso capillari servizi di sportello già a disposizione degli operatori dello spettacolo. Se a questo si aggiungono le ulteriori considerazioni che la limitata articolazione territoriale dell’Enpals (la componente territoriale dell’ENPALS è strutturata su quindici sedi compartimentali) rende difficile una efficace azione di contrasto all’evasione, recupero contributivo e vigilanza sui comportamenti delle imprese operanti nei settori dello sport e dello spettacolo, ben si può comprendere la motivazione che ha portato l’ENPALS a stipulare, in data 10 ottobre 2000, una convenzione con la SIAE (peraltro recentemente rinnovata). In forza della suddetta convenzione, la SIAE si impegna a svolgere, per conto dell’Ente previdenziale, le seguenti attività di: sportello su tutto il territorio nazionale per la ricezione ed il rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi a tutti i lavoratori rientranti nella competenza dell’ENPALS; acquisizione dati, informazioni ed eventuali documenti riferiti al rapporto di lavoro; trasmissione della documentazione relativa ai competenti uffici dell’ENPALS.
Di contro, l’Ente previdenziale, per consentire alla SIAE di svolgere al meglio le proprie funzioni, si impegna a rendere disponibile l’accesso della SIAE alla propria banca dati informatica per la consultazione delle posizioni delle imprese e dei lavoratori e per l’inserimento in essa dei dati e delle informazioni acquisite dalla Società nello svolgimento dei compiti attribuitile. Ancora, l’ENPALS fornisce alla SIAE tutte le attività di istruzione, supporto, informazione e documentazione necessarie ed utili, sia in fase di avvio sia nel tempo, mettendo a disposizione personale adeguatamente qualificato per la formazione degli operatori della SIAE. Nella sostanza, quindi, la SIAE mette a disposizione la propria capillare rete di uffici e di agenti su tutto il territorio nazionale per l’espletamento delle attività oggetto della convenzione, con il coordinamento della Direzione Generale.
Tali uffici svolgono, in altre parole, funzioni di sportello per la gestione delle pratiche in rapporto con l’utenza; presidio e segnalazione sulle attività lavorative per le quali è prevista la contribuzione all’Ente sia mediante riscontri d’ufficio sia mediante interventi nei luoghi e negli orari di svolgimento delle attività medesime; reperimento di dati e di informazioni, e relativo trasferimento anche in via telematica; formazione del personale. L’attività certamente più incisiva e rilevante è quella di presidio e segnalazione, regolata dall’art.4 della convezione SIAE/ENPALS, che, come abbiamo ricordato, si può indifferentemente estrinsecare in riscontri d’ufficio o interventi ispettivi nei luoghi e negli orari di svolgimento delle attività. In particolare, i nominativi degli operatori della SIAE incaricati di svolgere i suddetti compiti di presidio e segnalazione (sia dipendenti che collaboratori professionali) dovranno essere previamente comunicati per iscritto all’Ente previdenziale, il quale rilascerà loro idoneo documento di riconoscimento attestante l’autorizzazione a svolgere - per conto dell’Ente stesso - attività di acquisizione di dati, documenti ed informazioni utili all’accertamento ed alla riscossione dei contributi previdenziali.
Al termine degli interventi ispettivi, il personale della SIAE ha l’obbligo di redigere apposito rapporto delle situazioni constatate, delle informazioni e dei dati acquisiti. Il rapporto deve essere trasmesso dalla SIAE, per il tramite delle proprie sedi, alle competenti sedi ENPALS in modo tempestivo e, comunque, entro il mese successivo a quello di redazione. Ma quali sono gli adempimenti che il datore di lavoro deve (e può) assolvere presso la SIAE?
Innanzitutto, il datore di lavoro che si reca presso l’Ufficio SIAE consegna il mod.32 con cui immatricola la società sportiva professionistica – se nuova – e dichiara i lavoratori dipendenti. Se, poi, il lavoratore dichiarato non è mai stato immatricolato, il datore di lavoro presenta alla SIAE il mod.48. Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di presentazione del lavoratore, il datore di lavoro deve obbligatoriamente presentare il mod.31R, che rappresenta il riepilogo mensile dei contributi previdenziali. Il versamento deve essere, ovviamente, effettuato con il mod.F24 in banca o presso gli uffici postali entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pagamento della retribuzione.
Si ricorda, infatti, che gli uffici territoriali SIAE non hanno compiti di riscossione. Entro il giorno 25 del mese successivo al termine di ciascun trimestre (per semplificare: 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio), il datore di lavoro deve presentare il mod.31CM, che rappresenta il riepilogo trimestrale dei contributi previdenziali. A comprova della regolare presentazione dei suindicati modelli, il datore di lavoro riceve dalla sede SIAE idonea ricevuta, attestante l’adempimento delle formalità richieste dalla normativa, nonché i libretti mod.051, comunicando peraltro gli estremi delle matricole dei lavoratori.
Oggetto di questo breve approfondimento è quello di delineare brevemente, nell’ambito delle problematiche previdenziali in tema di lavoro sportivo professionistico, la funzione ed il ruolo della SIAE, cui è riconosciuta una competenza, ancorché limitata.
Come noto, la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico a base associativa (secondo quanto previsto dalla Legge 22 aprile 1941, n.633 e dall’art.7, comma 3, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.419) che, oltre ad esercitare le funzioni istituzionali in materia di diritto d’autore, può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. Nell’espletamento della propria attività istituzionale, la SIAE dispone di una organizzazione molto articolata sul territorio, operante proprio nei settori spettacolistici e dell’intrattenimento.
Tale organizzazione territoriale può essere validamente utilizzata sia nell’azione di contrasto ai fenomeni dell’evasione ed elusione contributiva, che per agevolare l’utenza nell’espletamento degli adempimenti amministrativi attraverso capillari servizi di sportello già a disposizione degli operatori dello spettacolo. Se a questo si aggiungono le ulteriori considerazioni che la limitata articolazione territoriale dell’Enpals (la componente territoriale dell’ENPALS è strutturata su quindici sedi compartimentali) rende difficile una efficace azione di contrasto all’evasione, recupero contributivo e vigilanza sui comportamenti delle imprese operanti nei settori dello sport e dello spettacolo, ben si può comprendere la motivazione che ha portato l’ENPALS a stipulare, in data 10 ottobre 2000, una convenzione con la SIAE (peraltro recentemente rinnovata). In forza della suddetta convenzione, la SIAE si impegna a svolgere, per conto dell’Ente previdenziale, le seguenti attività di: sportello su tutto il territorio nazionale per la ricezione ed il rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi a tutti i lavoratori rientranti nella competenza dell’ENPALS; acquisizione dati, informazioni ed eventuali documenti riferiti al rapporto di lavoro; trasmissione della documentazione relativa ai competenti uffici dell’ENPALS.
Di contro, l’Ente previdenziale, per consentire alla SIAE di svolgere al meglio le proprie funzioni, si impegna a rendere disponibile l’accesso della SIAE alla propria banca dati informatica per la consultazione delle posizioni delle imprese e dei lavoratori e per l’inserimento in essa dei dati e delle informazioni acquisite dalla Società nello svolgimento dei compiti attribuitile. Ancora, l’ENPALS fornisce alla SIAE tutte le attività di istruzione, supporto, informazione e documentazione necessarie ed utili, sia in fase di avvio sia nel tempo, mettendo a disposizione personale adeguatamente qualificato per la formazione degli operatori della SIAE. Nella sostanza, quindi, la SIAE mette a disposizione la propria capillare rete di uffici e di agenti su tutto il territorio nazionale per l’espletamento delle attività oggetto della convenzione, con il coordinamento della Direzione Generale.
Tali uffici svolgono, in altre parole, funzioni di sportello per la gestione delle pratiche in rapporto con l’utenza; presidio e segnalazione sulle attività lavorative per le quali è prevista la contribuzione all’Ente sia mediante riscontri d’ufficio sia mediante interventi nei luoghi e negli orari di svolgimento delle attività medesime; reperimento di dati e di informazioni, e relativo trasferimento anche in via telematica; formazione del personale. L’attività certamente più incisiva e rilevante è quella di presidio e segnalazione, regolata dall’art.4 della convezione SIAE/ENPALS, che, come abbiamo ricordato, si può indifferentemente estrinsecare in riscontri d’ufficio o interventi ispettivi nei luoghi e negli orari di svolgimento delle attività. In particolare, i nominativi degli operatori della SIAE incaricati di svolgere i suddetti compiti di presidio e segnalazione (sia dipendenti che collaboratori professionali) dovranno essere previamente comunicati per iscritto all’Ente previdenziale, il quale rilascerà loro idoneo documento di riconoscimento attestante l’autorizzazione a svolgere - per conto dell’Ente stesso - attività di acquisizione di dati, documenti ed informazioni utili all’accertamento ed alla riscossione dei contributi previdenziali.
Al termine degli interventi ispettivi, il personale della SIAE ha l’obbligo di redigere apposito rapporto delle situazioni constatate, delle informazioni e dei dati acquisiti. Il rapporto deve essere trasmesso dalla SIAE, per il tramite delle proprie sedi, alle competenti sedi ENPALS in modo tempestivo e, comunque, entro il mese successivo a quello di redazione. Ma quali sono gli adempimenti che il datore di lavoro deve (e può) assolvere presso la SIAE?
Innanzitutto, il datore di lavoro che si reca presso l’Ufficio SIAE consegna il mod.32 con cui immatricola la società sportiva professionistica – se nuova – e dichiara i lavoratori dipendenti. Se, poi, il lavoratore dichiarato non è mai stato immatricolato, il datore di lavoro presenta alla SIAE il mod.48. Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di presentazione del lavoratore, il datore di lavoro deve obbligatoriamente presentare il mod.31R, che rappresenta il riepilogo mensile dei contributi previdenziali. Il versamento deve essere, ovviamente, effettuato con il mod.F24 in banca o presso gli uffici postali entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pagamento della retribuzione.
Si ricorda, infatti, che gli uffici territoriali SIAE non hanno compiti di riscossione. Entro il giorno 25 del mese successivo al termine di ciascun trimestre (per semplificare: 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio), il datore di lavoro deve presentare il mod.31CM, che rappresenta il riepilogo trimestrale dei contributi previdenziali. A comprova della regolare presentazione dei suindicati modelli, il datore di lavoro riceve dalla sede SIAE idonea ricevuta, attestante l’adempimento delle formalità richieste dalla normativa, nonché i libretti mod.051, comunicando peraltro gli estremi delle matricole dei lavoratori.