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Indagini bancarie e lavoratori autonomi (presunzioni ex art. 32 del D.P.R. n.600/73)

Presunzioni ex art. 32 alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 22179 del 3 settembre 2008
La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 22179 del 3/09/2008, ha confermato la possibilità per il Fisco di utilizzare le presunzioni ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 anche nell’ambito di eventuali accertamenti fiscali condotti nei confronti di lavoratori autonomi.

La Corte di Cassazione ha confermato quanto già dichiarato nelle recenti modifiche apportate all’art.32 del D.P.R. n°600/73, dalla Legge Finanziaria del 2005, ossia che “ che in tema di accertamento delle imposte sui redditi è applicabile anche al reddito da lavoro autonomo e non solo a quello dell’impresa, la presunzione di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività se questi non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito. Peraltro la presunzione in parola per essere operante non presuppone un contraddittorio anticipato alla fase amministrativa , con la necessaria presenza del contribuente in tutte le operazioni di verifica”.

In realtà la controversia tra Fisco e contribuente (un libero professionista), oggetto della decisione della Suprema Corte, risale agli anni 90, nonostante la normativa di riferimento, che estende le presunzioni di cui all’art. 32 del D.P.R. n° 600/73 anche ai lavoratori autonomi risalga solo al 2005.

La suddetta nuova formulazione dello stesso art.32 al comma 1, n. 2 attraverso il riferimento esplicito ai “compensi” oltre che ai ricavi, ha esteso ai titolari di reddito di lavoro autonomo l’applicazione della presunzione che prevede che vengano presi a base “delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino nelle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti o operazioni”.

La suddetta formulazione, nonostante risalga alle modifiche apportate dalla Finanziaria del 2005 all’art. 32, del D.P.R. n° 600/73, risulta applicabile anche per l’accertamento di annualità precedenti al 2005.

Infatti, con Circolare Ministeriale n° 32 del 17/10/2006 l’Agenzia chiariva il carattere procedimentale della norma e, quindi, l’applicabilità della stessa anche per gli accertamenti di annualità precedenti al 2005.

La stessa circolare inoltre, precisava (a parziale beneficio del contribuente), che nel caso di accertamento di un maggior reddito professionale in seguito alla presunzione dei prelievi non giustificati, bisogna tener conto di un incidenza percentuale dei costi.

In sostanza la circolare recepiva appieno le indicazioni provenienti dalla sentenza n° 225 del 08.06.2005 della Corte Costituzionale che, in ossequio al principio della capacità contributiva sosteneva che nella determinazione di eventuali maggiori ricavi bisognava tener conto anche dell’incidenza percentuale dei relativi costi.

Tale sentenza dichiarava infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, numero 2), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino.

Tale organo rimettente, infatti, riteneva illegittimo il predetto art. 32, in quanto contrastante in primis con il principio di uguaglianza dell’art. 3 della Costituzione, e in secundis con il principio di capacità contributiva dell’art. 53 della Carta Costituzionale.

Con la nuova formulazione, riteneva il rimettente, i titolari di rapporti bancari venivano assoggettati, “alla irragionevole doppia presunzione che i prelevamenti non giustificati siano acquisti e che dagli acquisti derivino ricavi, costituenti imponibile per l’intero, stante l’impossibilità di dedurre i costi da siffatti ricavi meramente presunti”.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 225 del 08.06.2005 giudicava infondata la questione, dichiarandola oltre che apodittica, anche smentita dalla più recente Giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “si deve tenere conto - in ossequio al principio di capacità contributiva - non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati”.

La norma (art. 32 del D.P.R. 600/1973), pertanto, ai sensi della sentenza n. 225 del 08/06/2005 della Corte Costituzionale, non appare lesiva dell’art. 53 della Cost., “in quanto la presunzione di ricavi resta suscettibile di prova contraria a carico del beneficiario dei prelievi stessi”, nè tantomeno appare lesiva dell’art. 3 della Cost., in quanto non appare “ manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all’esercizio dell’attività d’impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile”.

La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 22179 del 3/09/2008, ha confermato la possibilità per il Fisco di utilizzare le presunzioni ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 anche nell’ambito di eventuali accertamenti fiscali condotti nei confronti di lavoratori autonomi.

La Corte di Cassazione ha confermato quanto già dichiarato nelle recenti modifiche apportate all’art.32 del D.P.R. n°600/73, dalla Legge Finanziaria del 2005, ossia che “ che in tema di accertamento delle imposte sui redditi è applicabile anche al reddito da lavoro autonomo e non solo a quello dell’impresa, la presunzione di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività se questi non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito. Peraltro la presunzione in parola per essere operante non presuppone un contraddittorio anticipato alla fase amministrativa , con la necessaria presenza del contribuente in tutte le operazioni di verifica”.

In realtà la controversia tra Fisco e contribuente (un libero professionista), oggetto della decisione della Suprema Corte, risale agli anni 90, nonostante la normativa di riferimento, che estende le presunzioni di cui all’art. 32 del D.P.R. n° 600/73 anche ai lavoratori autonomi risalga solo al 2005.

La suddetta nuova formulazione dello stesso art.32 al comma 1, n. 2 attraverso il riferimento esplicito ai “compensi” oltre che ai ricavi, ha esteso ai titolari di reddito di lavoro autonomo l’applicazione della presunzione che prevede che vengano presi a base “delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino nelle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti o operazioni”.

La suddetta formulazione, nonostante risalga alle modifiche apportate dalla Finanziaria del 2005 all’art. 32, del D.P.R. n° 600/73, risulta applicabile anche per l’accertamento di annualità precedenti al 2005.

Infatti, con Circolare Ministeriale n° 32 del 17/10/2006 l’Agenzia chiariva il carattere procedimentale della norma e, quindi, l’applicabilità della stessa anche per gli accertamenti di annualità precedenti al 2005.

La stessa circolare inoltre, precisava (a parziale beneficio del contribuente), che nel caso di accertamento di un maggior reddito professionale in seguito alla presunzione dei prelievi non giustificati, bisogna tener conto di un incidenza percentuale dei costi.

In sostanza la circolare recepiva appieno le indicazioni provenienti dalla sentenza n° 225 del 08.06.2005 della Corte Costituzionale che, in ossequio al principio della capacità contributiva sosteneva che nella determinazione di eventuali maggiori ricavi bisognava tener conto anche dell’incidenza percentuale dei relativi costi.

Tale sentenza dichiarava infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, numero 2), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino.

Tale organo rimettente, infatti, riteneva illegittimo il predetto art. 32, in quanto contrastante in primis con il principio di uguaglianza dell’art. 3 della Costituzione, e in secundis con il principio di capacità contributiva dell’art. 53 della Carta Costituzionale.

Con la nuova formulazione, riteneva il rimettente, i titolari di rapporti bancari venivano assoggettati, “alla irragionevole doppia presunzione che i prelevamenti non giustificati siano acquisti e che dagli acquisti derivino ricavi, costituenti imponibile per l’intero, stante l’impossibilità di dedurre i costi da siffatti ricavi meramente presunti”.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 225 del 08.06.2005 giudicava infondata la questione, dichiarandola oltre che apodittica, anche smentita dalla più recente Giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “si deve tenere conto - in ossequio al principio di capacità contributiva - non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati”.

La norma (art. 32 del D.P.R. 600/1973), pertanto, ai sensi della sentenza n. 225 del 08/06/2005 della Corte Costituzionale, non appare lesiva dell’art. 53 della Cost., “in quanto la presunzione di ricavi resta suscettibile di prova contraria a carico del beneficiario dei prelievi stessi”, nè tantomeno appare lesiva dell’art. 3 della Cost., in quanto non appare “ manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all’esercizio dell’attività d’impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile”.