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Iscrizione ipotecaria e avviso preventivo

Benedetto Bonfigli, Torri di Perugia, 1454, Galleria Nazionale dell'Umbria
Benedetto Bonfigli, Torri di Perugia, 1454, Galleria Nazionale dell'Umbria

1. Premessa

2. L’articolo 50 e l’articolo 77 del D.P.R. n. 602/73

3. Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – sentenza 09 maggio 2019, n. 12237

 

1. Premessa

L’articolo 2808 del codice civile, rubricato “Costituzione ed effetti dell’ipoteca”, testualmente prevede:

“L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.”.

Nello specifico, l’ipoteca rientra tra i diritti reali di garanzia e mira a tutelare il creditore all’ottenimento del suo credito mediante il riconoscimento di potersi soddisfare con preferenza su un determinato bene.

 

2. L’articolo 50 e l’articolo 77 del D.P.R. n. 602/73

In tema di riscossione coattiva ed espropriazione forzata delle imposte sul reddito, l’articolo 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Termine per l’inizio dell’esecuzione”, così dispone:

Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.”.

A sua volta, l’articolo 77 del D.P.R n. 602/1973, in relazione all’iscrizione di ipoteca, dopo aver previsto al comma 1 che:

“Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede”, al comma 2 bis, così dispone:

L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.

I due articoli di legge citati riguardano due fasi diverse del processo di riscossione ed espropriazione forzata, vale a dire l’inizio dell’esecuzione e l’eventuale iscrizione di ipoteca da parte dell’agente della riscossione.

 

3. Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza 09 maggio 2019, n. 12237

Con sentenza n. 12237 del 09 maggio 2019 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione all’obbligatorietà per l’amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio con il contribuente, allorquando la stessa intenda procedere ad esecuzione forzata ovvero ad iscrivere ipoteca sui beni del contribuente.

Tanto in virtù del principio generale dell’ordinamento – nonché principio generale di civiltà – secondo cui l’amministrazione finanziaria non può compiere atti “a sorpresa” in danno del contribuente e per lui pregiudizievoli.

Il suddetto principio, alla base di numerose norme dell’ordinamento tributario (valga tra tutte l’articolo 6 delle Legge 27/07/2000, n. 212, c.d. Statuto del contribuente), si applica, infatti, in entrambe le richiamate ipotesi.

In particolare, al riguardo, la Corte ha avuto modo di precisare che, mentre per procedere ad esecuzione forzata sui beni del contribuente, l’ente impositore deve attenersi a quanto previsto dall’articolo 50, comma secondo, D.P.R. n. 602/1973, instaurando obbligatoriamente il contraddittorio con lo stesso, viceversa, quando intenda iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, il contradditorio con quest’ultimo è imposto dagli articoli 41 (diritto ad una buona amministrazione), 47 (diritto ad un ricorso effettivo) e 48 (diritto di difesa) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [nel testo proclamato a Strasburgo il 12 dicembre 2007, ma comunemente detta “Carta di Nizza”, la quale, come noto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del Trattato sull’Unione europea (nel testo consolidato risultante dalle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 13.12.2007, ratificato e reso esecutivo con l. 2.8.2008 n. 130), ha lo stesso valore giuridico dei Trattati istitutivi dell’unione Europea (come già ritenuto da questa Corte, con la ricordata sentenza Sez. U., Sentenza n. 19667 del 19/09/2014, Rv. 632586 – 01; in seguito, in senso conforme, Sez. U., Sentenza n. 19668 del 18/09/2014, Rv. 632616 – 01; Sez. 6 – 5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015, Rv. 637511 – 01).

Con tali decisioni è stato, infatti, stabilito che l’amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, deve avvertirlo che procederà alla suddetta iscrizione, e concedergli trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, essendo tale onere richiesto a pena di nullità.