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Eccezioni tra vecchio e nuovo debitore, delegazione ed espromissione

tra cielo e mare
Ph. Cinzia Falcinelli / tra cielo e mare

Eccezioni tra vecchio e nuovo debitore, delegazione ed espromissione

 

Nella delegazione di pagamento e nell’espromissione, la facoltà riconosciuta al nuovo debitore, rispettivamente dagli artt. 1271 comma 2 c.c. e 1180 comma 2 c.c., di opporre al creditore anche le eccezioni relative ai rapporti contrattuali tra il nuovo debitore stesso ed il debitore originario, appare illegittima alla luce dei principi generali contenuti negli artt. 1173 e 1180 c.c. .

In the delegation of payment and in the expromission, the faculty recognized to the new debtor, respectively by articles 1271 paragraph 2 of the civil code and 1180 paragraph 2 of the Civil Code, to oppose to the creditor also the exceptions relating to the contractual relationships between the new debtor and the original debtor, appears illegitimate in the light of the general principles contained in the articles 1173 and 1180 of the civil code .

Ai sensi dell’art. 1271 comma 2 c.c., “se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario”.

In virtù del patto contrario previsto dalla norma, il delegato ed il delegante possono stabilire che il primo possa comunque opporre al delegatario le eccezioni relative ai rapporti tra il delegato stesso ed il delegante.

Questa norma deve essere analizzata unitamente all’art. 1269 comma 2 c.c., a norma del quale “il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante”.

Il delegato, se non è obbligato ad accettare la delega e quindi a subentrare al delegante in qualità di debitore (art. 1269 comma 2), non dovrebbe poi poter opporre al delegatario (art. 1271 comma 2), una volta che egli abbia accettato la delega, le eccezioni relative ai suoi rapporti personali con il delegante stesso. Il fatto che il delegato abbia accettato la delega pur non essendovi obbligato, dovrebbe implicare, in modo pressochè automatico, l’impossibilità di far valere, nei confronti del creditore delegatario, taluni diritti relativi ad altri rapporti contrattuali intercorrenti tra il delegato stesso ed il delegante.

Il delegato, se avesse voluto continuare a far valere nei riguardi del delegante i suddetti diritti, avrebbe dovuto, coerentemente, non accettare la delega, o comunque accettarla subordinatamente a determinate condizioni, visto che vi erano alcuni rapporti pendenti con il delegante stesso che dovevano essere ancora regolati e visto che la legge gli consentiva tale facoltà: il fatto che invece egli abbia accettato, dovrebbe implicare la definitiva rinuncia ad esercitare i diritti sopra citati, e ciò per una questione di coerenza.

Tale coerenza, del resto, è la stessa che si rintraccia in altre rilevanti norme in materia di modifica soggettiva dell’obbligazione dal lato del debitore, come p. es. quella contenuta nell’art. 1248 comma 1 c.c. in tema di cessione del credito, laddove si stabilisce che il debitore ceduto, il quale abbia “accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente”. Il fatto di aver “accettato” senza alcuna riserva la cessione del credito, impedisce al debitore ceduto di poter opporre al creditore la compensazione relativa al distinto rapporto contrattuale intercorrente tra il debitore ceduto stesso ed il cedente, compensazione la quale rappresenta l’eccezione per eccellenza attraverso la quale si può giungere ad una definitiva regolazione e quindi alla chiusura di un rapporto negoziale.

Ebbene, tale coerenza non viene, invece, presa in considerazione dall’art. 1271 comma 2 c.c. in tema di delegazione di pagamento: qui, in virtù del patto contrario riconosciuto dalla norma come pienamente lecito, il delegato può opporre al delegatario anche la compensazione relativa al diverso rapporto contrattuale tra delegato stesso e delegante.

A questa tesi della “incoerenza” dell’art. 1271 comma 2 c.c., nella parte in cui ammette il patto contrario, si potrebbe tuttavia replicare quanto segue.

Una modifica soggettiva dell’obbligazione, dal lato del debitore, che risulta assimilabile alla delegazione di pagamento, è costituita dall’espromissione, la quale è disciplinata dagli artt. 1272 e ss. c.c. .

Tale assimilazione si giustifica per la seguente ragione: non sembra vi sia una sostanziale differenza tra il comportamento di colui (delegato) che accetta senza riserve la delegazione di pagamento, e di colui (espromittente) che “senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito…” (art. 1272 comma 1 c.c.). Nell’espromissione il nuovo debitore è un soggetto che, senza alcuna delega da parte del debitore originario, assume su di sé il debito; nella delegazione il nuovo debitore è un soggetto che, rinunciando ad esercitare la facoltà di non accettare la delegazione, perciò stesso assume anch’egli volontariamente il debito, esattamente al pari dell’espromittente.

Ebbene, a norma dell’art. 1272 comma 2 c.c., “se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario”.

Quindi, anche nell’espromissione, che è un istituto analogo alla delegazione, la legge ammette la liceità del patto con cui l’espromittente – il quale, al pari del delegato nella delegazione di pagamento, è un soggetto che si è assunto volontariamente il debito – può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti contrattuali con il debitore.

Pertanto, se si ritiene che l’art. 1271 comma 2 c.c., nella parte in cui ammette il patto contrario, stabilisca un principio che è incoerente con l’accettazione senza riserve fatta dal delegato, allo stesso modo dovrebbe essere valutato come incoerente anche il principio contenuto nell’art. 1272 comma 2 c.c. nella parte in cui stabilisce, a favore dell’espromittente, il medesimo patto contrario.

La domanda quindi è: vi è una norma c.d. “di chiusura”, ossia una norma generale in materia di obbligazioni contrattuali, dalla quale si ricavi che la scelta, da parte di un terzo (delegato od espromittente), di assumere un debito altrui (debitore originario), impedisce poi a tale terzo di far valere, nei confronti del creditore, le eccezioni relative ai suoi rapporti contrattuali con il debitore originario?

Ai sensi dell’art. 1173 c.c.,le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”. Il “fatto” di cui parla la norma, dovrebbe potersi riferire ad un “comportamento”, altrimenti esso stesso non potrebbe essere distinto né dall’ “atto”, ossia da un rapporto negoziale formalizzato in un contratto, né dal “fatto illecito”, ossia da un comportamento antigiuridico in quanto contrario alle norme. Ebbene, tale “comportamento” potrebbe essere anche quello dell’avvenuta accettazione della scelta di assumere il debito di un altro soggetto, ossia del debitore originario. Pertanto, tale accettazione, la quale dal nuovo debitore (delegato od espromittente) è stata decisa nonostante che questi non fosse obbligato, dovrebbe assumere la rilevanza di un “fatto idoneo” a “produrre un’obbligazione” a carico di quest’ultimo, ex art. 1173 c.c., obbligazione che quindi non potrà essere successivamente “cancellata” dal nuovo debitore con l’attribuzione, in capo a quest’ultimo, della facoltà di opporre al creditore anche le eccezioni relative ad un diverso rapporto contrattuale con il debitore originario.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1180 comma 2 c.c.,il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione”. Nei casi della delegazione e dell’espromissione, il terzo (delegato od espromittente) è colui che, rinunciando ad esercitare la facoltà di non accettazione della delega (delegato) e scegliendo di assumere volontariamente di assumersi un debito altrui (espromittente), sostanzialmente “offre” al creditore l’adempimento, e lo fa senza alcuna opposizione del debitore originario, né nell’uno né nell’altro caso. Se vi è il benestare del creditore, ossia l’accettazione di quest’ultimo, sostanzialmente si perfeziona un “contratto” tra il nuovo debitore ed il creditore, perfezionamento che è dato appunto dall’incontro tra l’offerta del primo e l’accettazione del secondo. Ebbene, l’efficacia di tale “contratto” risulterebbe vanificata nel caso in cui poi il nuovo debitore potesse opporre al creditore anche le eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario.

Di conseguenza, alla luce dei principi generali contenuti negli artt. 1173 e 1180 c.c., la facoltà del nuovo debitore (delegato e/o espromittente) riconosciuta, rispettivamente, dagli artt. 1271 comma 2 c.c e 1180 comma 2 c.c., di opporre al creditore anche le eccezioni relative ai rapporti contrattuali tra il nuovo debitore stesso ed il debitore originario, appare illegittima.