La donazione nel diritto tedesco: breve esposizione della disciplina legislativa
Per donazione si intende il trasferimento di una cosa per effetto del quale una persona determina l’arrichimento di un’altra persona se entrambe le parti convengono che il trasferimento è a titolo gratuito.
Se il trasferimento in favore del beneficiario è avvenuto senza manifestazione di volontà da parte di quest’ultimo, chi ha fatto il trasferimento può assegnare al beneficiario un congruo termine per l’accettazione della donazione. Scaduto il termine, la donazione si intende accettata se il beneficiario non ha manifestato volontà contraria.
Non si ha donazione se una persona rinuncia – in favore di un’altra – all’acquisto di un bene patrimoniale.
II Requisiti formali e responsabilità
Ai fini della validità del contratto di donazione, è necessaria l’autentica notarile. Il donante può rifiutarsi di effettuare la donazione promessa se non è in grado di adempiere alla stessa senza porre in pericolo il proprio adeguato mantenimento o i suoi obblighi legali di mantenimento.
Se il donante promette una prestazione periodica, l’obbligo di effettuare la prestazione si estingue con la morte del promittente, salva diversa disposizione del donante.
Il donante è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave e non è tenuto alla corresponsione degli interessi moratori. Il donante che, dolosamente, sottace un vizio della cosa donata, è tenuto al risarcimento del danno in favore del beneficiario.
Se il donante ha promesso la consegna di una cosa che egli doveva ancora acquistare, il beneficiario, se la cosa è affetta da un vizio, può agire contro il donante se a questi il vizio era noto o è rimasto ignoto per effetto di colpa grave.
Se una donazione è stata fatta sotto condizione, il donante che ha adempiuto la prestazione, può richiedere il rispetto della condizione posta. Se si tratta di una condizione posta nell’interesse pubblico, anche la competente autorità può richiedere l’adempimento della condizione. Il beneficiario ha il diritto di rifiutarsi di adempiere la condizione posta se per effetto del vizio della cosa donata, la spesa necessaria per adempiere alla condizione è pari o superiore al valore della donazione. Qualora il beneficiario adempia la condizione senza essere consapevole del vizio, può richiedere al donate il rimborso di quanto speso per l’adempimento, se tale spesa è superiore al valore della donazione ricevuta.
III Restituzione della donazione
In caso di mancato adempimento alla condizione, il donante può pretendere la restituzione di quanto donato; tale diritto non spetta se la richiesta di adempimento è rimessa ad un terzo. Il donante che, dopo la donazione, non è più in grado di assicurare il proprio adeguato mantenimento o a provveder agli obblighi legali di mantenimento, può richiedere la restituzione della donazione. Al beneficiario spetta il diritto di rifiutare la restituzione adempiendo gli obblighi di mantenimento al posto dell’obbligato.
Il diritto alla restituzione della donazione è escluso se il donante ha cagionato la sua situazione di bisogno dolosamente o per effetto di colpa grave oppure se tra l’effettuazione della donazione e l’insorgere dello stato di bisogno sono trascorsi dieci anni. Parimenti il diritto alla restituzione è escluso se il beneficiario, in caso di restituzione della donazione, non sarebbe più in grado di assicurare il proprio adeguato mantenimento o a provvedere all’adempimento degli obblighi legali di mantenimento.
IV Revoca della donazione
La donazione può essere revocata se il beneficiario si rende colpevole di grave ingratitudine nei confronti del donante o di un prossimo congiunto dello stesso. L’erede del donante può esercitare il diritto di revoca della donazione, se il beneficiario si è reso responsabile di omicidio volontario nei confronti del donante o se ha impedito il donante a revocare la donazione. La revoca della donazione avviene con dichiarazione diretta al beneficiario. Revocata la donazione, il donante può pretendere la restituzione di quanto donato secondo la normativa dettata per l’arrichimento senza causa.
E’ esclusa la revoca in caso di perdono da parte del donante o se dal momento in cui l’avente diritto alla revoca ha avuto cognizione del presupposto legittimante la revoca, è trascorso un anno. Dopo la morte del beneficiario, la revoca non è più ammissibile. Al diritto di revoca si può rinunciare soltanto dopo che l’avente diritto alla stressa ha avuto conoscenza dell’ingratitudine.
Donazioni fatte in adempimento di un obbligo morale non possono essere revocate e per le stesse non sussiste obbligo di restituzione.
Per donazione si intende il trasferimento di una cosa per effetto del quale una persona determina l’arrichimento di un’altra persona se entrambe le parti convengono che il trasferimento è a titolo gratuito.
Se il trasferimento in favore del beneficiario è avvenuto senza manifestazione di volontà da parte di quest’ultimo, chi ha fatto il trasferimento può assegnare al beneficiario un congruo termine per l’accettazione della donazione. Scaduto il termine, la donazione si intende accettata se il beneficiario non ha manifestato volontà contraria.
Non si ha donazione se una persona rinuncia – in favore di un’altra – all’acquisto di un bene patrimoniale.
II Requisiti formali e responsabilità
Ai fini della validità del contratto di donazione, è necessaria l’autentica notarile. Il donante può rifiutarsi di effettuare la donazione promessa se non è in grado di adempiere alla stessa senza porre in pericolo il proprio adeguato mantenimento o i suoi obblighi legali di mantenimento.
Se il donante promette una prestazione periodica, l’obbligo di effettuare la prestazione si estingue con la morte del promittente, salva diversa disposizione del donante.
Il donante è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave e non è tenuto alla corresponsione degli interessi moratori. Il donante che, dolosamente, sottace un vizio della cosa donata, è tenuto al risarcimento del danno in favore del beneficiario.
Se il donante ha promesso la consegna di una cosa che egli doveva ancora acquistare, il beneficiario, se la cosa è affetta da un vizio, può agire contro il donante se a questi il vizio era noto o è rimasto ignoto per effetto di colpa grave.
Se una donazione è stata fatta sotto condizione, il donante che ha adempiuto la prestazione, può richiedere il rispetto della condizione posta. Se si tratta di una condizione posta nell’interesse pubblico, anche la competente autorità può richiedere l’adempimento della condizione. Il beneficiario ha il diritto di rifiutarsi di adempiere la condizione posta se per effetto del vizio della cosa donata, la spesa necessaria per adempiere alla condizione è pari o superiore al valore della donazione. Qualora il beneficiario adempia la condizione senza essere consapevole del vizio, può richiedere al donate il rimborso di quanto speso per l’adempimento, se tale spesa è superiore al valore della donazione ricevuta.
III Restituzione della donazione
In caso di mancato adempimento alla condizione, il donante può pretendere la restituzione di quanto donato; tale diritto non spetta se la richiesta di adempimento è rimessa ad un terzo. Il donante che, dopo la donazione, non è più in grado di assicurare il proprio adeguato mantenimento o a provveder agli obblighi legali di mantenimento, può richiedere la restituzione della donazione. Al beneficiario spetta il diritto di rifiutare la restituzione adempiendo gli obblighi di mantenimento al posto dell’obbligato.
Il diritto alla restituzione della donazione è escluso se il donante ha cagionato la sua situazione di bisogno dolosamente o per effetto di colpa grave oppure se tra l’effettuazione della donazione e l’insorgere dello stato di bisogno sono trascorsi dieci anni. Parimenti il diritto alla restituzione è escluso se il beneficiario, in caso di restituzione della donazione, non sarebbe più in grado di assicurare il proprio adeguato mantenimento o a provvedere all’adempimento degli obblighi legali di mantenimento.
IV Revoca della donazione
La donazione può essere revocata se il beneficiario si rende colpevole di grave ingratitudine nei confronti del donante o di un prossimo congiunto dello stesso. L’erede del donante può esercitare il diritto di revoca della donazione, se il beneficiario si è reso responsabile di omicidio volontario nei confronti del donante o se ha impedito il donante a revocare la donazione. La revoca della donazione avviene con dichiarazione diretta al beneficiario. Revocata la donazione, il donante può pretendere la restituzione di quanto donato secondo la normativa dettata per l’arrichimento senza causa.
E’ esclusa la revoca in caso di perdono da parte del donante o se dal momento in cui l’avente diritto alla revoca ha avuto cognizione del presupposto legittimante la revoca, è trascorso un anno. Dopo la morte del beneficiario, la revoca non è più ammissibile. Al diritto di revoca si può rinunciare soltanto dopo che l’avente diritto alla stressa ha avuto conoscenza dell’ingratitudine.
Donazioni fatte in adempimento di un obbligo morale non possono essere revocate e per le stesse non sussiste obbligo di restituzione.