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La necessaria e urgente riforma strutturale della giustizia tributaria

Montedoglio, 2015
Ph. Alessandro Saggio / Montedoglio, 2015

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto, all’interno della riforma fiscale, anche la riforma della giustizia tributaria.

La riforma, necessaria per dare attuazione al PNRR, arriverà entro fine luglio come legge delega, che prevederà uno o più decreti legislativi delegati.

Sarà un’opera di raccolta e razionalizzazione della attuale caotica legislazione fiscale in un Testo Unico, integrato e coordinato con le disposizioni normative speciali, da far a sua volta confluire in un unico Codice Tributario.

C’è una giungla di 800 leggi fiscali da sfoltire per semplificare tasse e dichiarazioni (oggi, per esempio, sono necessarie 64 pagine di istruzioni per il quadro RU).

La necessaria ed urgente riforma strutturale della giustizia tributaria deve correggere le attuali anomalie esistenti, che pregiudicano il diritto di difesa dei contribuenti.

Infatti, oggi la giustizia tributaria si trova, per esempio, nelle seguenti situazioni:

  • è gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che, tramite le Agenzie fiscali, è parte processuale;
  • ci sono i magistrati ordinari (anche pubblici ministeri, GIP e giudici penali), amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo; quando il processo penale e quello tributario viaggiano in modo parallelo (c.d. doppio binario) ed i giudici si mescolano, cambiando ruoli e mansioni, il “giusto” processo tributario diventa una semplice chimera;
  • ci sono i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;
  • ci sono gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;
  • ci sono coloro che hanno semplicemente conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
  • ci sono gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
  • in appello, ci sono i magistrati ordinari (anche pubblici ministeri, GIP e giudici penali), amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;
  • in appello, ci sono i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;
  • in appello, ci sono gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;
  • in appello, ci sono persino gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio (SECIT), a seguito dell’abrogazione della lettera f) dell’art. 8, primo comma, D.Lgs. n. 545/1992, a far data dal 06/07/2011;
  • i giudici della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione sono anche giudici di merito presso le rispettive Commissioni Tributarie;
  • i componenti delle Commissioni tributarie dall’01/01/2016 devono essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economiche aziendalistiche (condizione inserita dall’art. 11 D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015, con decorrenza dall’01/01/2016);
  • la piattaforma del processo telematico tributario, oggi, è gestita soltanto dal Fisco, che ha immediatamente accesso a tutti i fascicoli processuali e può analizzarli, anche sotto il profilo predittivo, potendo definire linee difensive in una condizione di privilegio rispetto ai difensori del contribuente, che hanno accesso soltanto al proprio fascicolo;
  • dall’01 giugno 2021, presso le Commissioni Tributarie Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali delle Regioni Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia, i giudici tributari possono utilizzare l’applicativo informatico che consente la redazione in formato digitale ed il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti giurisdizionali (Decreto Direttoriale del MEF del 18 maggio 2021); bisognerà attendere l’01 ottobre 2021 per Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto, nonché l’01dicembre 2021 per il resto d’Italia;
  • oggi, i giudici tributari, nelle fasi conciliative, hanno una funzione notarile e non possono intervenire sulle scelte delle parti processuali.

Inoltre, con le modifiche intervenute nel corso degli anni, gli attuali giudici tributari:

  • non devono più stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione tributaria (art. 7, comma 1, lett. f. D.Lgs. n. 545/1992, abrogata con decorrenza dall’01/01/2012); percepiscono, però, euro 1,50 a titolo di rimborso spese forfetario per ogni sentenza depositata (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 luglio 2002, art. 1, comma 2);
  • con gli incarichi provvisori di supplenza, i giudici tributari possono essere componenti di più Commissioni tributarie in varie regioni d’Italia, in contrasto con la normativa (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 545/1992).

Oltretutto, anche nei conteggi previsti nelle tabelle E ed F del Decreto Legislativo n. 545/1992, si arriva all’assurdo che un insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con la generica abilitazione all’insegnamento, ma non “in materie giuridiche ed economiche” ed in “ragioneria e tecnica, ha lo stesso punteggio 2,50 (1,50 + 1) di un dottore commercialista e revisore contabile, abilitato all’esercizio della professione (2,50, cioè 0,50 + 2).

Pertanto, sono maturi i tempi per una integrale riforma della giustizia tributaria ed in particolare delle norme afferenti la nomina dei giudici tributari e le relative incompatibilità, in modo da preservare e garantire l’imparzialità di giudizio anche per il contribuente cui siano contestate violazioni tributarie che assumano rilevanza pure agli effetti penali.

Perciò, è auspicabile una urgente riforma strutturale della giustizia tributaria, per orientarne l’organizzazione e l’attività non solo alla risoluzione delle numerose liti (oggi 40 miliardi di euro), ma anche alla prevenzione delle stesse mediante una giurisprudenza omogenea e costante, che dovrebbe essere favorita anche dalla “professionalizzazionedei giudici tributari (oggi, per esempio, il 45,06% delle sentenze tributarie viene annullato dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria).

In definitiva, per evitare le assurdità di cui sopra e per rispettare l’art. 111, secondo comma, della Costituzione, la giustizia tributaria deve, anche all’apparenza, essere gestita da un organismo terzo ed imparziale, come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con giudici tributari a tempo pieno, professionali, vincitori di concorso pubblico e ben retribuiti, per giudicare sulla difficile e complessa materia fiscale, con nuova mediazione e prove testimoniali per garantire l’effettivo esercizio di difesa per tutte le parti processuali (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Nello stesso senso, si è pronunciato il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che, in occasione dell’audizione presso la Commissione Interministeriale MEF – Giustizia sulla riforma della giustizia tributaria, ha fatto presente la necessità che l’organizzazione e la gestione non siano più del MEF, con giudici tributari professionali, vincitori di concorso pubblico, con trattamento economico congruo e dignitoso e con la necessità che il procedimento di reclamo mediazione sia gestito dai giudici tributari e non più dalle Agenzie delle Entrate.