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La procedura di recupero del credito in Irlanda

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Indice:

1.Introduzione

2. I rapporti con i legali

3. I passi per il recupero del credito

4. La fase di esecuzione

5. La statutory demand

 

1. Introduzione

Il recupero del credito in Irlanda da parte di un creditore italiano è piuttosto frequente. Nel 99% dei casi le parti sono società e il credito nasce dalla fornitura di un prodotto dall’Italia e dal mancato pagamento del corrispettivo pattuito da parte della società acquirente irlandese.

 

2. I rapporti con i legali

In Irlanda (come in Inghilterra e in altre giurisdizioni di common law) esiste la distinzione di competenze e funzioni tra solicitor (l’avvocato che prende in carico il vostro caso) e barrister (l’avvocato che svolge l’attività giudiziale, su incarico diretto del solicitor).

Sarà quindi necessario partire col dare incarico a un solicitor per seguire la pratica di recupero crediti del cliente italiano; il solicitor a sua volta coinvolgerà il barrister per lo svolgimento di quelle fasi dell’esecuzione che richiedono un’attività in tribunale.

Lo studio legale irlandese eseguirà per prima cosa un conflict check, per assicurarsi che lo studio non rappresenti già la controparte (società debitrice). Se l’esito del conflict check è negativo, lo studio avrà cura di procurarsi una visura societaria presso il Companies Registration Office (CRO) per avere conferma della sede legale e ottenere qualsiasi altra informazione e documentazione utile (ad esempio i bilanci della società).

Lavorando a fianco dei colleghi irlandesi, ne apprezzo l’approccio pragmatico.

Al di là della sussistenza e fondatezza del diritto del cliente, la considerazione preliminare e fondante è quella della effettiva possibilità da parte del cliente di recuperare e/o ottenere quanto richiesto o perseguito.

Fin dal primo incontro, al cliente viene fatta una full disclosure rispetto alle reali possibilità di successo delle azioni che l’avvocato andrà a intraprendere nello svolgimento del suo incarico, con una chiara ed esaustiva indicazione di onorari, spese legali ed eventuali tasse relative alle diverse attività.

 

3. I passi per il recupero del credito

L’iter del recupero del credito si articola in step successivi ben definiti.

Il primo consiste nell’invio al debitore di una letter of demand, simile alla nostra diffida ad adempiere, concedendogli un periodo che di solito varia da 7 a 14 giorni, per corrispondere al creditore l’importo dovuto.

  • Se la lettera non sortisce l’effetto desiderato, sarà incardinato il procedimento. La competenza è attribuita ai vari uffici giudiziari secondo l’importo del credito: District Court, fino a 15.000 euro; 
  • Circuit Court tra 15.000 e 75.000 euro; 
  • High Court al di sopra di 75.000 euro.

 

L’iter varia secondo la Court di riferimento, anche se, tutto sommato, non in modo sostanziale.

Il primo passaggio prevede la compilazione di un form con i dettagli del credito e della documentazione probatoria a supporto, che viene depositato in tribunale e notificato al debitore.

Quest’ultimo ha 28 giorni di tempo dalla notifica, per importi fino ai 15.000 euro, per costituirsi e difendersi (Appearance and Defence) dalle pretese del creditore.

I tempi di costituzione e difesa sono leggermente più ridotti per le procedure avviate rispetto a importi superiori (10 giorni per la costituzione per la Circuit Court, 8 giorni per la High Court, ulteriori 14 giorni per la depositare la difesa in entrambe le sedi).

Per le attività che si svolgono in tribunale, sarà sempre coinvolto un barrister, al quale il solicitor darà istruzioni sul da farsi, ma che avrà diritto a un onorario distinto da quello del solicitor.

Se il debitore non si costituisce nei tempi di legge, viene dichiarato contumace (Judgment in Default) e il giudice entro un mese o due al massimo, emette sentenza in favore del creditore, ordinando al debitore di corrispondere l’importo oggetto di domanda.

Se il debitore si costituisce nei tempi, vengono avviate le udienze per la presentazione del materiale probatorio e per l’esame di parti ed eventuali testimoni.

 

4. La fase di esecuzione

Se la sentenza finale è in favore del creditore, ci sono varie opzioni per la fase esecutiva.

Molti colleghi avvocati italiani mi contattano quando sono già in possesso di un decreto ingiuntivo europeo notificato alla controparte irlandese, svolgendo in Italia la prima parte del percorso.

Entriamo brevemente nella fase esecutiva vera e propria.

Il primo step consiste nel dare incarico allo sheriff di apprendere materialmente i beni del debitore, venderli e consegnare il ricavato al creditore.

I costi di questa fase sono molto contenuti, l’attività del solicitor si concretizza nel dare istruzioni allo sheriff sul da farsi e fornirgli la documentazione del credito.

Se questo tentativo si rivela infruttuoso, si può fare istanza per ottenere un garnishee order che attiverà in sostanza un pignoramento presso terzi nei confronti del debitore. I costi di questa fase si aggirano intorno ai 3.000 euro, incluso l’onorario del barrister che sarà coinvolto per l’attività da svolgere in tribunale.

Contestualmente, si potrà incaricare un receiver (una sorta di liquidatore) di individuare determinati cespiti del debitore e, sotto la direzione del giudice, venderli e consegnare la somma ricavata al creditore. I costi di questa fase, che di solito viene esperita in concomitanza con il garnishee order, sono di circa 1.000 euro.

 

5. La statutory demand

In chiusura, vale la pena di menzionare l’esistenza di un’azione esecutiva che si chiama statutory demand.

L’Irlanda, similmente all’Inghilterra, consente al creditore, per crediti superiori a 10.000 euro, di inviare una letter of demand al debitore richiedendogli di corrispondere l’importo dovuto entro 21 giorni dalla richiesta.

In difetto, il creditore insoddisfatto potrà presentare al tribunale istanza di fallimento contro la debitrice.

Inoltre, i directors (amministratori) della società debitrice sottoposta a questa procedura rischiano di essere disqualified e di non poter più ricoprire incarichi di amministratore in altre società per un periodo di cinque anni.

La disqualification di un amministratore prende spesso avvio da stati di insolvenza di società portati all’attenzione del tribunale. L’amministratore riceverà notifica del procedimento di disqualification in corso. I giudici hanno piena discrezionalità rispetto ai presupposti e alla decisione. L’amministratore che viola un disqualification order è responsabile sia penalmente sia civilmente.

Si tratta quindi di uno strumento deterrente davvero molto efficace, che in moltissimi casi, già dalla notifica della letter of demand, induce la società debitrice a cercare una definizione transattiva per il contenzioso.