La procedura di risarcimento diretto ha rivoluzionato il sistema delle assicurazioni
Nel settore delle assicurazioni il D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006, pubblicato sulle pagine della Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2006, ha posto le basi per un’autentica rivoluzione: l’introduzione del risarcimento diretto.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2007, la nuova procedura consente a chi ha subito un danno nell’ambito di un incidente stradale, e non ne è responsabile o solo in parte, di chiedere alla propria assicurazione, nei casi previsti dalla norma, di essere risarcito direttamente in parte o del tutto.
La novità sta nella richiesta, che non viene inoltrata alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro, ma alla propria che risarcirà nei limiti di quanto stabilito dalla normativa.
La richiesta può essere inoltrata a mezzo di una lettera raccomandata sugli atti di un telegramma oppure consegnata direttamente a mano alla propria assicurazione, che avvierà le pratiche nei tempi previsti dalla legge accertando le dinamiche dell’incidente ma, soprattutto, valuterà se esiste la copertura assicurativa.
Il provvedimento permette di aggirare i casi in cui non c’è accordo fra le parti coinvolte nel sinistro, e soprattutto quando manca la firma della controparte sul modulo blu, documento ufficiale per avviare la procedura di richiesta danni in maniera più veloce.
Per poter fruire della procedura di indennizzo diretto è necessario che l’assicurato esegua correttamente l’iter, presenti la giusta documentazione dalla quale è possibile trarre tutte le informazioni per aver ben chiaro il caso.
Entrando nel merito l’assicurato deve inoltrare alla propria compagnia informazioni specifiche:
. che permettano di identificare i conducenti;
. le targhe dei veicoli;
. gli estremi assicurativi della controparte;
. le modalità, il luogo e la data dell’incidente;
. l’area geografica in cui è collocato il veicolo coinvolto nel sinistro per poter procedere con la perizia;
. eventuali referti medici laddove in seguito all’incidente si siano riscontrati danni fisici.
Nel caso in cui la richiesta di risarcimento risulti incompleta la compagnia assicuratrice ha 30 giorni di tempo per chiedere gli elementi ed i dati mancanti.
Per evitare errori o omissioni il richiedente può fruire del modulo di richiesta risarcimento predisposto dall’ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici).
Nel caso in cui la proposta di risarcimento avanzata dalla compagnia non convinca l’assicurato, perché considerata insufficiente a coprire i danni o inadeguata alla tipologia del sinistro, l’assicurato può coinvolgere un legale oppure chiedere l’intervento di un rappresentate delle associazioni dei consumatori.
Il risarcimento diretto può essere applicato se le auto coinvolte nell’incidente siano due veicoli a motore immatricolati in Italia e sia stata regolarmente sottoscritta dalle parti una Rc auto.
In fatto di copertura il risarcimento diretto considera i danni prodotti al veicolo così come i danni fisici, a patto che non siano di grave entità.
Risarcimenti specifici si possono ottenere anche per le cose trasportate dal veicolo nel momento dell’incidente.
L’assicurazione deve risarcire i danni riportati da terze persone “nei limiti di tempo legalmente previsti per il risarcimento diretto” e sino ad un massimo di 774.685,35 euro, valore del massimale previsto per legge.
Il risarcimento diretto prevede tempi specifici:
. se il modulo blu risulta debitamente compilato la compagnia assicuratrice ha 30 giorni di tempo per formulare l’offerta di risarcimento;
. si sale a 60 giorni se il modulo blu non è compilato dalla controparte;
. nel caso di lesioni al conducente l’offerta deve essere proposta entro 90 giorni;
. nel caso in cui l’assicurato accetti la proposta, il pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni dall’accettazione;
. nel caso in cui il sinistro non rientri nelle procedure di risarcimento diretto l’assicurazione deve comunicare entro 30 giorni la notizia all’assicurato, che deve utilizzare la procedura convenzionale.
Non sono rari i casi in cui l’assicurato non intende accettare l’offerta dell’assicurazione, oppure intenda fare ricorso perché la richiesta di procedura diretta non è stata accettata.
In entrambi i casi il mancato accordo consente all’assicurato di procedere attraverso altre vie, fra cui troviamo:
. la possibilità di essere supportato da due rappresentati uno dell’Ania - Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici – ed un secondo appartenente ad un’associazione dei consumatori, che prenderanno in consegna la pratica per avviare una procedura di riconciliazione;
. il diritto di rivolgersi ad un avvocato che istruisca la pratica.
La scelta dell’assicurazione che meglio si adegua alle esigenze del guidatore è un elemento determinante, reso oggi ancora più semplice dalla richiesta di un preventivo assicurazione auto online.
Valutiamo ora i casi che per legge non possono godere del risarcimento diretto, per i quali è necessario inoltrare le pratiche alla compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato il sinistro.
L’indennizzo diretto non è possibile qualora:
. l’incidente si sia verificato all’estero;
. il sinistro veda coinvolti più di due veicoli a motore;
. l’incidente veda il coinvolgimento di un ciclomotore che non presenta regolare targa;
. nell’incidente uno dei veicoli coinvolti risulti sprovvisto di assicurazione;
. si verifichino danni al conducente.
Resta da chiarire che, nel caso in cui fra i mezzi coinvolti venga riscontrata la presenza di un veicolo a motore privo di assicurazione RCA, la richiesta di risarcimento deve essere consegnata ad una compagnia fra quelle presenti nella lista predisposta dall’ISVAP per poter accedere al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito dalla CONSAP.