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Prestazioni LLP svizzere corrisposte in Italia

tra ritenuta a titolo di imposta e tassazione separata
Polinesia
Ph. Simona Balestra / Polinesia

Abstract

Le prestazioni LPP corrisposte in Italia in presenza di un intermediario residente sono soggette alla ritenuta di imposta del 5 per cento, esonerando il contribuente dall’indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi. La somma liquidata una tantum sotto forma di capitale, deve essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), secondo periodo, del TUIR il quale prevede che l’imposta si applica separatamente alle “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni (…)”. In entrambe le ipotesi la canalizzazione del flusso finanziario determina una diversa imposizione.

 

Il secondo pilastro del sistema previdenziale svizzero

La previdenza professionale del sistema sociale svizzero, conosciuta come secondo pilastro (l’acronimo LPP sta per “Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità”) ha il compito, assieme al primo pilastro (AVS/AI/PC), di consentire agli assicurati un adeguato mantenimento del tenore di vita. Le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria hanno il compito d’integrare le prestazioni delle istituzioni previdenziali AVS (assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera) e AI (assicurazione invalidità), che coprono solo il minimo esistenziale del costo della vita per la terza età, contribuendo, in tal modo, a mantenere inalterato il tenore di vita del lavoratore anche dopo il pensionamento. Attraverso le rendite erogate dalla previdenza professionale viene perseguito l'obiettivo di garantire, assieme al primo pilastro, un reddito pari al 60% dell'ultimo salario percepito.

Sono assicurati a titolo obbligatorio coloro che soddisfano le seguenti condizioni:

  • assicurati nel 1° pilastro/AVS
  • di età tra i 17 anni e l’età di pensionamento prevista dalla legge
  • il salario annuo supera, nel 2021, i 21.510 franchi (è questo il limite minimo per poter accedere alla previdenza professionale obbligatoria corrispondente a 3/4 della rendita di vecchiaia AVS massima).

La previdenza per la vecchiaia del secondo pilastro è basata su un processo di risparmio individuale che ha inizio a partire dal 25° anno d'età con un reddito annuale minimo richiesto di 21.330 franchi fino al 2020 e 21.510 franchi dal 2021. Raggiunta l’età pensionabile il processo di risparmio cessa e il capitale disponibile è convertito nella rendita di vecchiaia annua in base a un fattore di conversione del 6,8% per gli uomini e per le donne (nel 2013: 6,85% per gli uomini e 6,8% per le donne).

Gli assicurati del secondo pilastro possono percepire il capitale maturato nel tempo in modi differenti:

  • una rendita mensile,
  • una liquidazione del capitale in un’unica soluzione
  • una combinazione dei due importi di cui ai punti precedenti.

Per completezza, si rammenta che il sistema previdenziale svizzero si basa sul c.d. “sistema dei tre pilastri”:

  • il primo pilastro, che garantisce il minimo essenziale nella vecchiaia e in caso di decesso dell’assicurato (AVS), nonché di perdita di guadagno in seguito a invalidità (AI) è obbligatorio e comprende anche l’indennità di perdita di guadagno (IPG) e l’assicurazione contro la disoccupazione (AD);
  • il secondo pilastro, anch’esso obbligatorio, costituito dalla previdenza professionale integrativa (c.d. LPP o legge sulla previdenza professionale);
  • il terzo pilastro, basato sulla previdenza privata individuale che risulta facoltativo (al suo interno è possibile distinguere fra “Terzo Pilastro 3a”, o “previdenza vincolata”, e “Terzo Pilastro 3b”, o “previdenza libera”).

 

La norma convenzionale di riferimento

Secondo quanto previsto dall’articolo 18 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera si applica il principio generale di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore delle pensioni creando una sorta di criterio di collegamento tra la prestazione lavorativa passata e la prestazione sotto forma di capitale o rendita attuale. Si tratta di una tassazione esclusiva delle rendite provenienti da tutti e tre i pilastri della previdenza svizzera nel solo Stato di residenza del percettore.  

Per i soggetti residenti in Italia le prestazioni previdenziali svizzere appartenenti al secondo pilastro erogate sotto forma di capitale o di rendita sono qualificate come pensioni: ai fini dell’imposizione in Italia assumono natura fiscale di redditi da lavoro dipendente, ex articolo 49, comma 2, lettera a) del DPR n 917/86 (TUIR). Queste prestazioni rappresentano, infatti, un trattamento economico periodico e continuativo, discendente da un’attività lavorativa svolta in precedenza. Per questo il corrispettivo viene erogato al fine di attenuare le conseguenze finanziarie della cessazione della predetta attività.

 

Le norme domestiche di riferimento

L'articolo 76, comma 1-bis, della legge n. 413/1991 prevede che le “somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate” sono assoggettate alla ritenuta nella misura del 5 per cento, stabilita dal comma 1 del medesimo articolo 76 per le rendite corrisposte in Italia dall'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS). Il successivo comma 1-bis, introdotto dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del DL n. 50/2017, prevede che “La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”.

Il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera LPP, è stato sostanzialmente equiparato a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e per entrambi i trattamenti è prevista l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 5 per cento. L’elemento necessario per l'applicazione della norma agevolativa sulle prestazioni LPP, siano esse sotto forma di rendita o di capitale è il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente in Italia che consente l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta sulle pensioni LPP ed esonera i percettori dagli obblighi di presentare la dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, mentre per le rendite AVS la ritenuta è applicata dagli “istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia”, per le prestazioni LPP, la ritenuta “è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento”: si noterà immediatamente la diversa formulazione utilizzata dal legislatore e, questa diversità comporta che, diversamente da quanto avviene per le rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani convenzionati con la gestione AVS, le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia. Operativamente, si avrà che nel caso delle rendite AVS la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre, nelle prestazioni LPP la ritenuta è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni.

Nelle prestazioni LPP la ritenuta sarà applicata dall'intermediario al quale è stato conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente e, quest’ultimo dovrà fornire all’intermediario incaricato tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione della ritenuta e per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione quali:

  • di essere fiscalmente residente in Italia;
  • che si tratta delle somme previste dall'articolo 76, comma 1-bis, della legge n. 413 del 1991;
  • nell'ipotesi di erogazione in forma di rendita, la cadenza con cui verranno eseguiti i pagamenti e l'impegno del cliente di segnalarli di volta in volta alla banca;
  • l'importo lordo su cui applicare la ritenuta.

Nel diverso caso in cui l'accredito delle prestazioni LPP non venga canalizzato in Italia e, quindi, in assenza di un sostituto residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d'imposta, quest’ultima non potrà trovare applicazione non potendo il percettore autoliquidare in dichiarazione dei redditi l'imposta dovuta assoggettando le somme ricevute ad un'imposizione sostitutiva dell'IRPEF con la medesima aliquota del 5 % che le stesse avrebbero scontato canalizzandone la riscossione in Italia.

In una recente risposta a interpello l’Agenzia delle Entrate (n. 702/2021) ha esaminato il trattamento fiscale applicabile alle LPP riguardo alle somme erogate anticipatamente per consentire all’assicurato di sostenere le spese per la ristrutturazione della propria abitazione principale e che l’ente assicurativo, al fine di evitare frodi, ha accreditato direttamente sul conto corrente italiano dell’impresa esecutrice delle opere di ristrutturazione e mancando uno specifico incarico da parte del beneficiario della LPP, la banca non ha operato la ritenuta del 5%. Secondo l’Agenzia delle Entrate, in tale circostanza, avendo l’ente assicurativo svizzero canalizzato in Italia il flusso finanziario relativo alle prestazioni LLP, per il tramite di un intermediario residente, risulta soddisfatto il requisito della tracciabilità delle movimentazioni di denaro e, pertanto, conclude che, in caso di prestazioni LPP riscosse per il tramite di un intermediario residente e accreditate direttamente sul conto corrente italiano dell’impresa esecutrice delle opere di ristrutturazione (che non è il soggetto che può conferire alla banca l’incarico al pagamento dell’imposta sostitutiva in esame), il contribuente beneficiario della prestazione previdenziale:

  • potrà autoliquidare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 5%;
  • calcolata sull’ammontare lordo della prestazione al momento della corresponsione in Italia.

 

La diversa canalizzazione comporta una diversa tassazione

Il tracciamento del flusso finanziario per il tramite di un intermediario residente rappresenta l’elemento necessario per l’applicazione della ritenuta del 5% sulle prestazioni LPP, siano esse sotto forma di rendita o di capitale: nel caso in cui il flusso finanziario relativo alle prestazioni LLP venga canalizzato in Italia, per il tramite di un intermediario residente, risulta soddisfatto il requisito della tracciabilità delle movimentazioni di denaro. Pertanto, in presenza di prestazioni LPP riscosse per il tramite di un intermediario residente alle quali non è stato possibile applicare la ritenuta del 5% a causa del ritardo con cui è stato conferito lo specifico incarico alla banca, il contribuente percipiente potrà versare il dovuto liquidando l’imposta sostitutiva del 5% all’interno della dichiarazione dei redditi.

A questi fini, si precisa che si deve indicare la prestazione LPP incassata nel periodo d’imposta di competenza nella sezione V del quadro RM del modello REDDITI PF, riportando la causale residuale “I”, il codice dello Stato estero “071” (corrispondente alla Svizzera) e versando l’importo con il codice tributo “1242”.

Questa modalità operativa, fatta propria dall’Agenzia delle Entrate nei vari documenti di prassi (risoluzione n. 3/2020 e risposta a interpello n. 418/2021), discrimina, tuttavia, il contribuente beneficiario della rendita LPP fondando l’applicazione della tassazione a titolo di imposta sul mero luogo di incasso del reddito mentre resta fermo che la medesima rendita incassata all’estero rimane assoggettata a tassazione separata.

Da ultimo, per quanto concerne il trattamento fiscale delle somme liquidate una tantum sotto forma di capitale si fa presente che la tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo periodo, del TUIR, in base alla quale l'imposta si applica separatamente alle “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni”, è applicabile nella sola ipotesi di canalizzazione delle prestazioni LPP tramite un intermediario residente. Pertanto, in assenza della suddetta canalizzazione, la riscossione da parte del cliente delle prestazioni LPP comporta la tassazione IRPEF delle stesse nell'ambito della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, in occasione dei chiarimenti forniti con riguardo alla procedura della Voluntary Disclosure, nella circolare n. 30/E/2015 l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che per le pensioni AVS accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile poteva essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 per cento. In tal modo, detti redditi sono stati assoggettati alla medesima tassazione che sarebbe stata applicata qualora il soggetto avesse provveduto a canalizzarli in Italia, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 76, comma 1, della legge 413/1991. In altri termini, tale soluzione ha inteso parificare, ai soli fini dell’applicazione del regime di Voluntary Disclosure, il trattamento fiscale applicato al contribuente che presentava richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria con quello applicato al contribuente che aveva canalizzato in Italia la riscossione delle somme in argomento...