La riforma dei procedimenti in materia di diritto di famiglia in Germania

Brevi note
Con il 1.9.2009 è entrata in vigore in Germania la legge del 17.12.2008 che ha attuato una riforma organica dei procedimenti in materia di diritto di famiglia (e di volontaria giurisdizione). In questo articolo saranno passate in rassegna soltanto alcune delle disposizioni più importanti -e più innovative- di questa legge che si compone di ben 491 paragrafi e che trova applicazione, nelle materie sopra specificate, nei limiti in cui una legge federale ne attribuisce la cognizione all’autorità giudiziaria.

Come il lettore avrà occasione di notare, il legislatore, in alcuni casi, ha attribuito ai minori che hanno compiuto il 14.mo anno di età, il diritto di proporre reclamo senza l’intervento dell’esercente la potestà genitoriale o del tutore e ha prescritto la notifica di determinati provvedimenti al minore personalmente. In tal modo si è voluto dare attuazione concreta agli obblighi che anche la Germania si è assunta con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 20.11.89 ( art. 12, 2^ comma) nonché con la Convenzione Europea del 25.1.1996 (art. 6) e responsabilizzare il cittadino ancor prima del raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso. Degno di nota è pure il fatto che il giudice – salvo in alcuni casi – nei procedimenti in materia di diritto di famiglia, è tenuto a sentire le parti personalmente.

Va rilevato anche la relativa libertà del giudice in sede di assunzione delle prove ed il fatto che egli è svincolato dalle richieste delle parti. Si prescinde dall’obbligo di motivazione dei provvedimenti nei casi in cui esso si risolverebbe in un mero (ed inutile) aggravio di lavoro per l’autorità giudiziaria. Di notevole utilità si prospetta pure l’obbligo secondo il quale le ordinanze devono contenere informazioni utili per chi intende proporre reclamo contro le stesse.

Piuttosto minuziosa è poi la previsione dei casi in cui alla parte vanno addossate le spese processuali; in tal modo il legislatore persegue l’obiettivo di responsabilizzare le parti nella loro condotta preprocessuale e processuale e di salvaguardare la conclusione dei processi entro ragionevoli limiti di tempo, troncando sul nascere eventuali manovre dilatorie.

Relativamente lunghi sono i termini per proporre reclamo, sia nel caso di notifica del provvedimento, sia nel caso in cui la stessa non è possibile.

Procediamo ora ad illustrare brevemente la normativa in vigore dal 1.9.2009.

Per quanto concerne la competenza per materia, sono attribuite alla cognizione del Familiengericht (giudice della famiglia), le controversie in materia:

1) matrimoniale

2) di riconoscimento di figli naturali

3) minori

4) adozioni

5) obblighi di mantenimento

6) rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio

7) Gewaltschutzgesetz (applicazione della legge contro la violenza)

8) Lebenspartnerschaft (convivenza registrata).

Le autorità giudiziarie tedesche sono competenti in materia di divorzio:

1) se uno dei coniugi è cittadino tedesco o lo era all’atto della celebrazione del matrimonio

2) se entrambi i coniugi avevano il loro abituale domicilio in Germania

3) se uno dei coniugi è apolide con domicilio abituale in Germania.

In materia di riconoscimento di figli naturali, le autorità giudiziarie tedesche sono competenti:

1) se la madre, il padre o la persona che, con dichiarazione resa sotto giuramento, ha affermato di avere avuto, durante il periodo di concepimento, rapporti sessuali con la madre, è cittadino tedesco.

Nei procedimenti per l’accertamento della paternità ciascuna parte è obbligata a prestare il suo assenso agli accertamenti di cui l’autorità giudiziaria ravvisa la necessità, in particolare al prelievo ematico. In caso di ripetuti ed ingiustificati rifiuti, può essere disposto l’accompagnamento coattivo. Se una delle parti muore prima della decisione definitiva, l’autorità giudiziaria procedente è obbligata ad informare le altre parti che il procedimento sarà proseguito unicamente se una delle parti, entro un mese, ne richiede la prosecuzione.

Nei procedimenti aventi per oggetto la contestazione della paternità e che si concludono con l’accoglimento del ricorso, le spese di lite devono essere poste a carico di ciascuna delle parti, fatta eccezione per il figlio minorenne.

Contro le decisioni che concludono i procedimenti in materia di riconoscimento di paternità, può proporre reclamo, sia chi è intervenuto, sia chi avrebbe dovuto intervenire.

In materia di adozioni, sussiste la competenza dell’autorità giudiziaria tedesca, se l’adottando o uno dei coniugi che hanno fatto richiesta di adozione, è cittadino tedesco.

Se sussiste la competenza per territorio di più autorità giudiziarie, è competente quella dinanzi alla quale – per prima – ha avuto inizio il procedimento.

In caso di incompetenza per materia o per territorio, l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di dichiarare la propria incompetenza e di rinviare gli atti al giudice ritenuto competente. Tuttavia gli atti compiuti da un’autorità giudiziaria incompetente per territorio, non sono inefficaci e restano validi ad ogni effetto.

Qualora sussista un valido motivo, l’autorità giudiziaria adita può disporre il rinvio degli atti ad altro giudice se questi vi acconsente e previa audizione delle parti.

I provvedimenti in materia di famiglia, salva espressa diversa disposizione, diventano esecutivi con la notificazione.

La notificazione degli atti può avvenire anche mediante servizio postale. Per gli atti non diretti all’estero ed inviati all’indirizzo del destinatario, si presume l’avvenuta ricezione del plico che li contiene entro tre giorni dalla data di spedizione, a meno che il destinatario non provi che l’atto gli è pervenuto oltre i tre giorni.

I provvedimenti, contro i quali il minore, che ha compiuto i 14 anni di età, ha facoltà di proporre reclamo, gli devono essere notificati personalmente.

Il giudice è obbligato a sentire le parti personalmente, fatta eccezione per i casi in cui la comparizione può recare notevole pregiudizio alla salute della parte o se è evidente che la parte non è in grado di esprimere validamente la propria volontà.

Le prove sono assunte dal giudice nei modi ritenuti dallo stesso più idonei e senza essere vincolato alle richieste delle parti. Il giudice decide liberamente sulla base di tutte le risultanze processuali.Tuttavia, una decisione che influisce sui diritti di una delle parti, può essere basata soltanto su fatti e prove in ordine ai quali la parte ha avuto la possibilità di essere sentita.

Le decisioni che concludono – anche parzialmente – il procedimento, hanno la forma dell’ordinanza che deve essere motivata, fatta eccezione per i casi di conclusioni conformi delle parti, di procedimento contumaciale o se tutte le parti hanno rinunciato ad eventuali impugnazioni. La motivazione è inoltre prescritta, in ogni caso, se: 1) sussistono motivi per ritenere che una delle parti possa avere intenzione di servirsi della decisione in uno Stato estero, 2) in materia di riconoscimento di figli naturali e 3) di divorzio.

Ogni ordinanza deve contenere informazioni in ordine:

1) ai mezzi di impugnazione che sono proponibili contro la stessa

2) all’autorità giudiziaria dinanzi alla quale sono da proporre

3) alla sede della medesima

4) ai requisiti formali ed ai termini da rispettare.

In materia di procedimenti aventi per oggetto controversie di diritto di famiglia, il giudice è sempre tenuto a decidere sulle spese. Esse, in particolare, vanno poste – interamente o in parte - a carico di una delle parti se:

1) la parte ha dato causa al procedimento per effetto di un suo comportamento gravemente negligente

2) le richieste della parte sono palesemente infondate e se la parte poteva rendersi conto di ciò

3) la parte ha reso dichiarazioni non veritiere relativamente ad un fatto rilevante ai fini della decisione

4) la parte, con un comportamento colposo, ha violato il suo obbligo di leale collaborazione e ha causato un ritardo notevole della decisione.

Le spese non possono essere poste a carico di un minorenne, se il procedimento ha per oggetto diritti inerenti alla sua persona.

Il diritto di proporre reclamo spetta a colui che, in conseguenza del provvedimento, è stato leso nei suoi diritti.

Chi ha compiuto il 14.mo anno di età, può esercitare la facoltà di proporre reclamo - relativamente a diritti che riguardano la sua sfera personale o per i quali è prescritta la preventiva audizione da parte dell’autorità giudiziaria – senza il necessario intervento dell’esercente la potestà genitoriale o del tutore.

Salva diversa disposizione, il reclamo deve essere proposto entro un mese. Devono essere proposti entro due settimane i reclami contro provvedimenti provvisori ed urgenti e contro provvedimenti che autorizzano la conclusione di negozi giuridici.

Il termine per proporre reclamo inizia a decorrere con la notificazione del provvedimento; se la notificazione non può essere eseguita, il termine per la proposizione del reclamo, inizia a decorrere 5 mesi dopo la data di emissione del provvedimento.

Pare che su questa riforma possa essere espresso un giudizio complessivamente positivo, anche se una valutazione più adeguata potrà essere fatta soltanto dopo che la corposa e dettagliata normativa si sarà dimostrata strumento valido nelle mani del giudice nell’affrontare i problemi quotidiani e nel rispondere alle esigenze avvertite dai Familiengerichte (giudici della famiglia); ma ancor più, per consentire ai cittadini, in una materia così delicata qual’è il diritto di famiglia, di avere risposte non solo rapide, ma anche adeguate al loro diritto di giustizia.

Da notare è, infine, che il legislatore tedesco, con l’emanazione della legge del 17.12.2008, ha avvertito l’esigenza di attuare, nell’ambito del diritto di famiglia, un’incisiva riforma in campo processuale, mentre quello austriaco ha innovato il diritto di famiglia sostanziale con una riforma approvata nell’estate del 2009 e che entrerà in vigore il 1.1.2010.

Con il 1.9.2009 è entrata in vigore in Germania la legge del 17.12.2008 che ha attuato una riforma organica dei procedimenti in materia di diritto di famiglia (e di volontaria giurisdizione). In questo articolo saranno passate in rassegna soltanto alcune delle disposizioni più importanti -e più innovative- di questa legge che si compone di ben 491 paragrafi e che trova applicazione, nelle materie sopra specificate, nei limiti in cui una legge federale ne attribuisce la cognizione all’autorità giudiziaria.

Come il lettore avrà occasione di notare, il legislatore, in alcuni casi, ha attribuito ai minori che hanno compiuto il 14.mo anno di età, il diritto di proporre reclamo senza l’intervento dell’esercente la potestà genitoriale o del tutore e ha prescritto la notifica di determinati provvedimenti al minore personalmente. In tal modo si è voluto dare attuazione concreta agli obblighi che anche la Germania si è assunta con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 20.11.89 ( art. 12, 2^ comma) nonché con la Convenzione Europea del 25.1.1996 (art. 6) e responsabilizzare il cittadino ancor prima del raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso. Degno di nota è pure il fatto che il giudice – salvo in alcuni casi – nei procedimenti in materia di diritto di famiglia, è tenuto a sentire le parti personalmente.

Va rilevato anche la relativa libertà del giudice in sede di assunzione delle prove ed il fatto che egli è svincolato dalle richieste delle parti. Si prescinde dall’obbligo di motivazione dei provvedimenti nei casi in cui esso si risolverebbe in un mero (ed inutile) aggravio di lavoro per l’autorità giudiziaria. Di notevole utilità si prospetta pure l’obbligo secondo il quale le ordinanze devono contenere informazioni utili per chi intende proporre reclamo contro le stesse.

Piuttosto minuziosa è poi la previsione dei casi in cui alla parte vanno addossate le spese processuali; in tal modo il legislatore persegue l’obiettivo di responsabilizzare le parti nella loro condotta preprocessuale e processuale e di salvaguardare la conclusione dei processi entro ragionevoli limiti di tempo, troncando sul nascere eventuali manovre dilatorie.

Relativamente lunghi sono i termini per proporre reclamo, sia nel caso di notifica del provvedimento, sia nel caso in cui la stessa non è possibile.

Procediamo ora ad illustrare brevemente la normativa in vigore dal 1.9.2009.

Per quanto concerne la competenza per materia, sono attribuite alla cognizione del Familiengericht (giudice della famiglia), le controversie in materia:

1) matrimoniale

2) di riconoscimento di figli naturali

3) minori

4) adozioni

5) obblighi di mantenimento

6) rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio

7) Gewaltschutzgesetz (applicazione della legge contro la violenza)

8) Lebenspartnerschaft (convivenza registrata).

Le autorità giudiziarie tedesche sono competenti in materia di divorzio:

1) se uno dei coniugi è cittadino tedesco o lo era all’atto della celebrazione del matrimonio

2) se entrambi i coniugi avevano il loro abituale domicilio in Germania

3) se uno dei coniugi è apolide con domicilio abituale in Germania.

In materia di riconoscimento di figli naturali, le autorità giudiziarie tedesche sono competenti:

1) se la madre, il padre o la persona che, con dichiarazione resa sotto giuramento, ha affermato di avere avuto, durante il periodo di concepimento, rapporti sessuali con la madre, è cittadino tedesco.

Nei procedimenti per l’accertamento della paternità ciascuna parte è obbligata a prestare il suo assenso agli accertamenti di cui l’autorità giudiziaria ravvisa la necessità, in particolare al prelievo ematico. In caso di ripetuti ed ingiustificati rifiuti, può essere disposto l’accompagnamento coattivo. Se una delle parti muore prima della decisione definitiva, l’autorità giudiziaria procedente è obbligata ad informare le altre parti che il procedimento sarà proseguito unicamente se una delle parti, entro un mese, ne richiede la prosecuzione.

Nei procedimenti aventi per oggetto la contestazione della paternità e che si concludono con l’accoglimento del ricorso, le spese di lite devono essere poste a carico di ciascuna delle parti, fatta eccezione per il figlio minorenne.

Contro le decisioni che concludono i procedimenti in materia di riconoscimento di paternità, può proporre reclamo, sia chi è intervenuto, sia chi avrebbe dovuto intervenire.

In materia di adozioni, sussiste la competenza dell’autorità giudiziaria tedesca, se l’adottando o uno dei coniugi che hanno fatto richiesta di adozione, è cittadino tedesco.

Se sussiste la competenza per territorio di più autorità giudiziarie, è competente quella dinanzi alla quale – per prima – ha avuto inizio il procedimento.

In caso di incompetenza per materia o per territorio, l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di dichiarare la propria incompetenza e di rinviare gli atti al giudice ritenuto competente. Tuttavia gli atti compiuti da un’autorità giudiziaria incompetente per territorio, non sono inefficaci e restano validi ad ogni effetto.

Qualora sussista un valido motivo, l’autorità giudiziaria adita può disporre il rinvio degli atti ad altro giudice se questi vi acconsente e previa audizione delle parti.

I provvedimenti in materia di famiglia, salva espressa diversa disposizione, diventano esecutivi con la notificazione.

La notificazione degli atti può avvenire anche mediante servizio postale. Per gli atti non diretti all’estero ed inviati all’indirizzo del destinatario, si presume l’avvenuta ricezione del plico che li contiene entro tre giorni dalla data di spedizione, a meno che il destinatario non provi che l’atto gli è pervenuto oltre i tre giorni.

I provvedimenti, contro i quali il minore, che ha compiuto i 14 anni di età, ha facoltà di proporre reclamo, gli devono essere notificati personalmente.

Il giudice è obbligato a sentire le parti personalmente, fatta eccezione per i casi in cui la comparizione può recare notevole pregiudizio alla salute della parte o se è evidente che la parte non è in grado di esprimere validamente la propria volontà.

Le prove sono assunte dal giudice nei modi ritenuti dallo stesso più idonei e senza essere vincolato alle richieste delle parti. Il giudice decide liberamente sulla base di tutte le risultanze processuali.Tuttavia, una decisione che influisce sui diritti di una delle parti, può essere basata soltanto su fatti e prove in ordine ai quali la parte ha avuto la possibilità di essere sentita.

Le decisioni che concludono – anche parzialmente – il procedimento, hanno la forma dell’ordinanza che deve essere motivata, fatta eccezione per i casi di conclusioni conformi delle parti, di procedimento contumaciale o se tutte le parti hanno rinunciato ad eventuali impugnazioni. La motivazione è inoltre prescritta, in ogni caso, se: 1) sussistono motivi per ritenere che una delle parti possa avere intenzione di servirsi della decisione in uno Stato estero, 2) in materia di riconoscimento di figli naturali e 3) di divorzio.

Ogni ordinanza deve contenere informazioni in ordine:

1) ai mezzi di impugnazione che sono proponibili contro la stessa

2) all’autorità giudiziaria dinanzi alla quale sono da proporre

3) alla sede della medesima

4) ai requisiti formali ed ai termini da rispettare.

In materia di procedimenti aventi per oggetto controversie di diritto di famiglia, il giudice è sempre tenuto a decidere sulle spese. Esse, in particolare, vanno poste – interamente o in parte - a carico di una delle parti se:

1) la parte ha dato causa al procedimento per effetto di un suo comportamento gravemente negligente

2) le richieste della parte sono palesemente infondate e se la parte poteva rendersi conto di ciò

3) la parte ha reso dichiarazioni non veritiere relativamente ad un fatto rilevante ai fini della decisione

4) la parte, con un comportamento colposo, ha violato il suo obbligo di leale collaborazione e ha causato un ritardo notevole della decisione.

Le spese non possono essere poste a carico di un minorenne, se il procedimento ha per oggetto diritti inerenti alla sua persona.

Il diritto di proporre reclamo spetta a colui che, in conseguenza del provvedimento, è stato leso nei suoi diritti.

Chi ha compiuto il 14.mo anno di età, può esercitare la facoltà di proporre reclamo - relativamente a diritti che riguardano la sua sfera personale o per i quali è prescritta la preventiva audizione da parte dell’autorità giudiziaria – senza il necessario intervento dell’esercente la potestà genitoriale o del tutore.

Salva diversa disposizione, il reclamo deve essere proposto entro un mese. Devono essere proposti entro due settimane i reclami contro provvedimenti provvisori ed urgenti e contro provvedimenti che autorizzano la conclusione di negozi giuridici.

Il termine per proporre reclamo inizia a decorrere con la notificazione del provvedimento; se la notificazione non può essere eseguita, il termine per la proposizione del reclamo, inizia a decorrere 5 mesi dopo la data di emissione del provvedimento.

Pare che su questa riforma possa essere espresso un giudizio complessivamente positivo, anche se una valutazione più adeguata potrà essere fatta soltanto dopo che la corposa e dettagliata normativa si sarà dimostrata strumento valido nelle mani del giudice nell’affrontare i problemi quotidiani e nel rispondere alle esigenze avvertite dai Familiengerichte (giudici della famiglia); ma ancor più, per consentire ai cittadini, in una materia così delicata qual’è il diritto di famiglia, di avere risposte non solo rapide, ma anche adeguate al loro diritto di giustizia.

Da notare è, infine, che il legislatore tedesco, con l’emanazione della legge del 17.12.2008, ha avvertito l’esigenza di attuare, nell’ambito del diritto di famiglia, un’incisiva riforma in campo processuale, mentre quello austriaco ha innovato il diritto di famiglia sostanziale con una riforma approvata nell’estate del 2009 e che entrerà in vigore il 1.1.2010.