La riforma del diritto ereditario in Germania

I

Il 2.7.2009 il Bundestag ha approvato la legge di riforma del diritto ereditario nonché modifiche in materia di prescrizione. Questa legge ha poi ottenuto anche l’approvazione del Bundesrat il 18.9.2009 ed è entrata in vigore l’1.1.2010.

La riforma del 2009 è la più incisiva sin dall’entrata in vigore – nel 1900 – del codice civile tedesco (BGB) e con essa il legislatore ha voluto tenere conto dei mutamenti intervenuti nella società e degli sviluppi che si sono registrati soprattutto negli ultimi decenni. Così per esempio oggi sono assistite da parenti circa due terzi delle persone bisognose di cura e di assistenza nel loro domicilio e sarebbe stato non rispondente a giustizia, non tenere conto di questo fatto in sede successoria.

II

Prima della riforma il testatore poteva escludere dalla successione soltanto chi si era reso responsabile:

1) di un delitto contro la vita del testatore, del di lui coniuge o dei figli legittimi

2) di gravi maltrattamenti ai danni di una di queste persone

3) di inadempimento all’obbligo di mantenimento del testatore, imputabile all’obbligato

4) di una condotta di vita disonorevole o contra bonos mores.

Quest’ultima causa di esclusione dalla successione – ampiamente criticata per la sua indeterminatezza - è stata abrogata con la riforma del 2009 e al suo posto è stata introdotta una nuova causa di esclusione costituita dalla condanna alla pena detentiva di almeno un anno senza concessione della sospensione condizionale della pena.

La rinuncia all’eredità può essere fatta soltanto entro 6 settimane dalla data in cui il chiamato all’eredità ha avuto notizia dell’apertura della successione.

III

Secondo la nuova normativa, del valore delle donazioni, ai fini dell’integrazione dalla legittima, si tiene conto interamente soltanto se la successione si apre entro un anno dall’avvenuta donazione; poi, gradatamente, si calcola un decimo di meno ogni anno. Trascorso un decennio, della donazione non si tiene più conto.

Un’eccezione è però prevista per le donazioni tra coniugi. Il decennio di cui sopra, inizia a decorrere, non dalla data della donazione, ma dalla data del divorzio o della morte del coniuge.

Prima della riforma soltanto i figli avevano diritto ad una maggiorazione della loro quota ereditaria se avevano assistito i genitori bisognosi di assistenza e se non avevano svolto, nel contempo, anche la loro abituale attività professionale. Ora ogni erede legittimo ha diritto alla maggiorazione della sua quota ereditaria a titolo di remunerazione per l’attività assistenziale prestata in favore del testatore, anche se non ha rinunciato alla propria attività professionale durante il periodo in cui ha assistito il de cuius.

IV

Se l’eredità è costituita da un immobile o da un’azienda, il chiamato all’eredità può chiedere che gli venga concessa una dilazione per la corresponsione – in denaro – della quota spettante agli altri eredi. Mentre prima della riforma, presupposto per la richiesta di dilazione era la sussistenza di una situazione di particolare onerosità, ora il giudice può fare riferimento a criteri di equità per la valutazione della fondatezza della richiesta di dilazione; in tal modo si vuole evitare che chi eredita la casa familiare o l’azienda di famiglia, è costretto a vendere – spesso sottocosto - quanto ereditato per soddisfare entro breve tempo le pretese degli altri eredi.

Con la legge di riforma è stata anche disciplinata ex novo la successione dello Stato. Se al momento dell’apertura della successione, non vi sono né parenti, né coniuge o Lebenspartner del de cuius, né vi è un testamento, erede è la regione (Land), nel quale il defunto aveva la sua ultima residenza oppure, se la stessa non è accertabile, la regione, nella quale aveva il suo domicilio abituale; altrimenti erede è lo Stato federale.

V

L’innovazione forse più profonda è stata introdotta in materia di prescrizione dei diritti ereditari. Mentre fino al 1.1.2010 per i diritti inerenti all’eredità, valeva la regola generale della prescrizione trentennale, con la riforma vengono previsti termini prescrizionali di dieci e di tre anni; la prescrizione trentennale vige ormai soltanto in alcuni casi ben delimitati. Come si vede, vi è stata una riduzione notevolissima dei termini prescrizionali e la prescrizione ordinaria di tre anni è stata estesa in molti casi anche al diritto successorio.

Vi sono state inoltre modifiche per quanto concerne la decorrenza del termine di prescrizione, nel senso che essa ora inizia – per chi intende far valere il suo diritto alla legittima nei confronti del beneficiario di una donazione – dalla data di apertura della successione e non, come in passato, dal giorno in cui il legittimario ha avuto notizia della disposizione testamentaria lesiva dei suoi diritti.

I

Il 2.7.2009 il Bundestag ha approvato la legge di riforma del diritto ereditario nonché modifiche in materia di prescrizione. Questa legge ha poi ottenuto anche l’approvazione del Bundesrat il 18.9.2009 ed è entrata in vigore l’1.1.2010.

La riforma del 2009 è la più incisiva sin dall’entrata in vigore – nel 1900 – del codice civile tedesco (BGB) e con essa il legislatore ha voluto tenere conto dei mutamenti intervenuti nella società e degli sviluppi che si sono registrati soprattutto negli ultimi decenni. Così per esempio oggi sono assistite da parenti circa due terzi delle persone bisognose di cura e di assistenza nel loro domicilio e sarebbe stato non rispondente a giustizia, non tenere conto di questo fatto in sede successoria.

II

Prima della riforma il testatore poteva escludere dalla successione soltanto chi si era reso responsabile:

1) di un delitto contro la vita del testatore, del di lui coniuge o dei figli legittimi

2) di gravi maltrattamenti ai danni di una di queste persone

3) di inadempimento all’obbligo di mantenimento del testatore, imputabile all’obbligato

4) di una condotta di vita disonorevole o contra bonos mores.

Quest’ultima causa di esclusione dalla successione – ampiamente criticata per la sua indeterminatezza - è stata abrogata con la riforma del 2009 e al suo posto è stata introdotta una nuova causa di esclusione costituita dalla condanna alla pena detentiva di almeno un anno senza concessione della sospensione condizionale della pena.

La rinuncia all’eredità può essere fatta soltanto entro 6 settimane dalla data in cui il chiamato all’eredità ha avuto notizia dell’apertura della successione.

III

Secondo la nuova normativa, del valore delle donazioni, ai fini dell’integrazione dalla legittima, si tiene conto interamente soltanto se la successione si apre entro un anno dall’avvenuta donazione; poi, gradatamente, si calcola un decimo di meno ogni anno. Trascorso un decennio, della donazione non si tiene più conto.

Un’eccezione è però prevista per le donazioni tra coniugi. Il decennio di cui sopra, inizia a decorrere, non dalla data della donazione, ma dalla data del divorzio o della morte del coniuge.

Prima della riforma soltanto i figli avevano diritto ad una maggiorazione della loro quota ereditaria se avevano assistito i genitori bisognosi di assistenza e se non avevano svolto, nel contempo, anche la loro abituale attività professionale. Ora ogni erede legittimo ha diritto alla maggiorazione della sua quota ereditaria a titolo di remunerazione per l’attività assistenziale prestata in favore del testatore, anche se non ha rinunciato alla propria attività professionale durante il periodo in cui ha assistito il de cuius.

IV

Se l’eredità è costituita da un immobile o da un’azienda, il chiamato all’eredità può chiedere che gli venga concessa una dilazione per la corresponsione – in denaro – della quota spettante agli altri eredi. Mentre prima della riforma, presupposto per la richiesta di dilazione era la sussistenza di una situazione di particolare onerosità, ora il giudice può fare riferimento a criteri di equità per la valutazione della fondatezza della richiesta di dilazione; in tal modo si vuole evitare che chi eredita la casa familiare o l’azienda di famiglia, è costretto a vendere – spesso sottocosto - quanto ereditato per soddisfare entro breve tempo le pretese degli altri eredi.

Con la legge di riforma è stata anche disciplinata ex novo la successione dello Stato. Se al momento dell’apertura della successione, non vi sono né parenti, né coniuge o Lebenspartner del de cuius, né vi è un testamento, erede è la regione (Land), nel quale il defunto aveva la sua ultima residenza oppure, se la stessa non è accertabile, la regione, nella quale aveva il suo domicilio abituale; altrimenti erede è lo Stato federale.

V

L’innovazione forse più profonda è stata introdotta in materia di prescrizione dei diritti ereditari. Mentre fino al 1.1.2010 per i diritti inerenti all’eredità, valeva la regola generale della prescrizione trentennale, con la riforma vengono previsti termini prescrizionali di dieci e di tre anni; la prescrizione trentennale vige ormai soltanto in alcuni casi ben delimitati. Come si vede, vi è stata una riduzione notevolissima dei termini prescrizionali e la prescrizione ordinaria di tre anni è stata estesa in molti casi anche al diritto successorio.

Vi sono state inoltre modifiche per quanto concerne la decorrenza del termine di prescrizione, nel senso che essa ora inizia – per chi intende far valere il suo diritto alla legittima nei confronti del beneficiario di una donazione – dalla data di apertura della successione e non, come in passato, dal giorno in cui il legittimario ha avuto notizia della disposizione testamentaria lesiva dei suoi diritti.