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La sicurezza del lavoro nei trasporti alla luce del nuovo Testo Unico

Abstract:

La nuova normativa in materia di sicurezza del lavoro applicata ad un settore in continua espansione e poco considerato nel panorama della dottrina giuridica nazionale.

Il Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 81/2008 approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 è una norma positiva largamente attesa.

La necessità di avere un nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata fortemente sentita da tutte le parti sociali, nonostante il precedente D. Lgs. 626/94, rappresentasse una norma fortemente innovativa, sia dal punto di vista della progettazione, che nell’ambito della gestione della sicurezza in azienda, attraverso l’attività degli RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza). Tale normativa era oramai divenuta insufficiente a ridurre significativamente l’esposizione ai rischi negli ambienti di lavoro, e quindi il numero di infortuni gravi e gravissimi e le malattie professionali che ogni anno si rilevano nel nostro Paese.

Con questo testo infatti viene finalmente raggiunto l’obiettivo del riassetto di tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro che si son venute stratificando dal 1995 ad oggi.

Degna di una particolare attenzione è l’ultima parte dell’Articolo (Art.) 3 comma 2 del Testo Unico che segna inevitabilmente la specificità di tale decreto in relazione ai diversi settori lavorativi, nella dimensione in cui sancisce l’armonizzazione delle disposizioni tecniche contenute dal II al XII Titolo del medesimo decreto (LUOGHI DI LAVORO, USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI, AGENTI FISICI, SOSTANZE PERICOLOSE, ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE, DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE) con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

Dal punto di vista dei trasporti, si può affermare che l’intero iter di definizione del provvedimento è stato vissuto con molta trepidazione.

In tale settore, che è uno dei più derogati d’Italia nell’applicazione delle normative in materia, si era infatti pensato che l’occasione data dalla  Legge 123/2007, per il riassetto e riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sarebbe stata un’ottima opportunità. Ma la caduta del governo Prodi, che ha impresso un’accelerazione all’attività più complessiva di tutti i tavoli di confronto e dei diversi gruppi di lavoro insediati, non ha consentito di eseguire gli approfondimenti che per i diversi settori del trasporto, sarebbero stati necessari. Infatti le direttive comunitarie in materia nel corso degli ultimi 15 anni, sono state spesso recepite senza essere razionalizzate con quelle internazionali o nazionali già adottate. Inoltre, le legislazioni speciali dei diversi comparti, destinate troppo spesso a porre al centro della propria disciplina “il quantum” ossia ciò che viene trasportato, piuttosto che il trasportatore, si sono a volte prepotentemente affacciate nel corso del confronto, producendo tra le varie parti continue preoccupazioni e necessità d’intervento.

Dal punto di vista di categoria, è stato possibile effettuare un’analisi di merito più complessiva sul testo emanato dopo i pareri espressi da Camera e Senato.

Le Commissioni parlamentari hanno infatti evidenziato con chiara determinazione l’assenza di soluzioni ai problemi riscontrati in tale settore ed hanno indotto il governo ad accogliere alcune delle proposte di parte sindacale, che non erano state recepite in sede di concertazione. Ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti, considerando le numerose novità contenute nel testo del Decreto Legislativo in oggetto, un importante intervento del legislatore è stato fatto in ambito di sorveglianza sanitaria e prevenzione.

In attesa di un coordinamento tra le visite previste in materia di medicina del lavoro e quelle a cui sono sottoposti tutti i lavoratori che svolgono la propria attività su un mezzo di trasporto, sia esso su gomma o su rotaia, i vari accordi Stato – Regioni hanno previsto che il medico competente possa svolgere accertamenti in materia di tossicodipendenza e di alcoolismo anche ai fini della sicurezza dei terzi trasportati. Tale disciplina si pone come del tutto rivoluzionaria rispetto a tutta la precedente legislazione in materia di sicurezza del lavoro, nella misura in cui per la prima volta i treni, come anche gli autobus, sono stati considerati luoghi di lavoro e non più mezzi strumentali all’esercizio della professione. Le procedure di accertamento da eventuali dipendenze sono ben specificate nell’Intesa della Conferenza Unificata Stato - Regioni del 18 settembre 2008, in tutti i suoi passaggi, la legge prevede che i controlli sanitari siano obbligatori, salvo assenza dovuta a validi motivi, debitamente documentati.

Detti accertamenti devono essere effettuati con un preavviso non superiore ad un giorno e preferibilmente durante l’orario di lavoro (turno di servizio) e, in ogni caso, il tempo impiegato deve essere interamente considerato orario di lavoro effettivo.

Nell’ambito della disciplina relativa al primo soccorso, sono state positivamente poste le premesse per risolvere un annoso problema: l’assenza di procedure su tale materia per i lavoratori che operano sui treni. Nell’articolo 45 del T.U. infatti è stata prevista l’emanazione di appositi decreti per definire le modalità di applicazione del decreto attuativo 388/2003, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale in relazione ai principi dell’art. 15 D. Lgs. 626/94, in ambito ferroviario, senza però stabilire un termine per effettuarla.

Secondo la rubrica dell’art. 45 comma 1 del nuovo T.U. difatti, “il datore di lavoro tenendo conto dell’attività e delle dimensioni dell’azienda, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica d’emergenza, tenendo anche conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni”.

Secondo il comma 3 dello stesso articolo “ acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” saranno definite le modalità di applicazione della normativa con appositi decreti ministeriali, in armonia col suddetto D. Lgs. 388/2003 e successive modificazioni.

L’importanza del riconoscimento di tale adempimento è in ogni caso indubbia, visto che la soluzione a tale problema era tra le richieste fortemente espresse dai sindacati di categoria e che anche la Commissione Europea dei Trasporti si era espressa su tale argomento.

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dal D. Lgs. 81/2008, troviamo la nuova figura dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (art. 49), prevista anche nei Trasporti. Il riconoscimento della sua funzione in tale settore è dovuta alla presenza di molte aziende di diversa dimensione che vi operano e presso le quali i rischi lavorativi possono incrementarsi data la complessità degli ambienti di lavoro.

A tal proposito la norma prevede che qualora non si proceda alle elezioni degli RLS, le funzioni siano svolte dal Rappresentante per la Sicurezza Territoriale e, conseguentemente l’obbligo da parte di ciascun datore di lavoro di comunicare all’INAIL annualmente il nominativo del Rls e, in caso di assenza del Rls Aziendale, di contribuire con un versamento pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva al Fondo di sostegno alle Piccole Medie Imprese, agli Rlst, alla pariteticità (comprensivo delle altre forme di finanziamento previste all’art. 52) che ha come compito prioritario quello di finanziare l’istituzione, generalizzata a tutti i settori, del Rlst e la sua formazione.

I compiti e le funzioni del Rslt (art. 48) restano gli stessi del Rls che tuttavia li esercita nei confronti di tutte le aziende o unità produttive del territorio e del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Vengono fatti salvi, rispetto alle nuove disposizioni, gli accordi migliorativi o di pari livello.

Un ruolo di spicco è riservato alla contrattazione collettiva la quale dovrà definire le modalità di elezione, designazione e funzioni del Rls.

I Contratti Nazionali di Lavoro dovranno contenere clausole che prendano in considerazione i seguenti parametri già previsti “ex lege”:

• contenuti minimi;

• durata iniziale di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione adottate;

• aggiornamento periodico non inferiore a 4 ore per ciascun anno di vigenza del mandato per le imprese dai 15 ai 50 addetti;

• 8 ore per ciascun anno per le imprese che occupano più di 50 addetti;

• Estensione della presenza del delegato di sito.

Il carattere ambivalente della figura del Rls, mantiene e rafforza oltre alle attribuzioni di legge, il ruolo di rappresentanza dal punto di vista del lavoro. In questo quadro positivo, vanno però sottolineati, almeno in via generale, anche alcuni limiti di fondo relativi alla legislazione, all’amministrazione, alle politiche industriali e dei servizi sui quali sarà necessario intervenire con strategie più mirate che dovranno maggiormente coinvolgere le parti sociali in sede di contrattazione nazionale e aziendale.

Abstract:

La nuova normativa in materia di sicurezza del lavoro applicata ad un settore in continua espansione e poco considerato nel panorama della dottrina giuridica nazionale.

Il Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 81/2008 approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 è una norma positiva largamente attesa.

La necessità di avere un nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata fortemente sentita da tutte le parti sociali, nonostante il precedente D. Lgs. 626/94, rappresentasse una norma fortemente innovativa, sia dal punto di vista della progettazione, che nell’ambito della gestione della sicurezza in azienda, attraverso l’attività degli RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza). Tale normativa era oramai divenuta insufficiente a ridurre significativamente l’esposizione ai rischi negli ambienti di lavoro, e quindi il numero di infortuni gravi e gravissimi e le malattie professionali che ogni anno si rilevano nel nostro Paese.

Con questo testo infatti viene finalmente raggiunto l’obiettivo del riassetto di tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro che si son venute stratificando dal 1995 ad oggi.

Degna di una particolare attenzione è l’ultima parte dell’Articolo (Art.) 3 comma 2 del Testo Unico che segna inevitabilmente la specificità di tale decreto in relazione ai diversi settori lavorativi, nella dimensione in cui sancisce l’armonizzazione delle disposizioni tecniche contenute dal II al XII Titolo del medesimo decreto (LUOGHI DI LAVORO, USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI, AGENTI FISICI, SOSTANZE PERICOLOSE, ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE, DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE) con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

Dal punto di vista dei trasporti, si può affermare che l’intero iter di definizione del provvedimento è stato vissuto con molta trepidazione.

In tale settore, che è uno dei più derogati d’Italia nell’applicazione delle normative in materia, si era infatti pensato che l’occasione data dalla  Legge 123/2007, per il riassetto e riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sarebbe stata un’ottima opportunità. Ma la caduta del governo Prodi, che ha impresso un’accelerazione all’attività più complessiva di tutti i tavoli di confronto e dei diversi gruppi di lavoro insediati, non ha consentito di eseguire gli approfondimenti che per i diversi settori del trasporto, sarebbero stati necessari. Infatti le direttive comunitarie in materia nel corso degli ultimi 15 anni, sono state spesso recepite senza essere razionalizzate con quelle internazionali o nazionali già adottate. Inoltre, le legislazioni speciali dei diversi comparti, destinate troppo spesso a porre al centro della propria disciplina “il quantum” ossia ciò che viene trasportato, piuttosto che il trasportatore, si sono a volte prepotentemente affacciate nel corso del confronto, producendo tra le varie parti continue preoccupazioni e necessità d’intervento.

Dal punto di vista di categoria, è stato possibile effettuare un’analisi di merito più complessiva sul testo emanato dopo i pareri espressi da Camera e Senato.

Le Commissioni parlamentari hanno infatti evidenziato con chiara determinazione l’assenza di soluzioni ai problemi riscontrati in tale settore ed hanno indotto il governo ad accogliere alcune delle proposte di parte sindacale, che non erano state recepite in sede di concertazione. Ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti, considerando le numerose novità contenute nel testo del Decreto Legislativo in oggetto, un importante intervento del legislatore è stato fatto in ambito di sorveglianza sanitaria e prevenzione.

In attesa di un coordinamento tra le visite previste in materia di medicina del lavoro e quelle a cui sono sottoposti tutti i lavoratori che svolgono la propria attività su un mezzo di trasporto, sia esso su gomma o su rotaia, i vari accordi Stato – Regioni hanno previsto che il medico competente possa svolgere accertamenti in materia di tossicodipendenza e di alcoolismo anche ai fini della sicurezza dei terzi trasportati. Tale disciplina si pone come del tutto rivoluzionaria rispetto a tutta la precedente legislazione in materia di sicurezza del lavoro, nella misura in cui per la prima volta i treni, come anche gli autobus, sono stati considerati luoghi di lavoro e non più mezzi strumentali all’esercizio della professione. Le procedure di accertamento da eventuali dipendenze sono ben specificate nell’Intesa della Conferenza Unificata Stato - Regioni del 18 settembre 2008, in tutti i suoi passaggi, la legge prevede che i controlli sanitari siano obbligatori, salvo assenza dovuta a validi motivi, debitamente documentati.

Detti accertamenti devono essere effettuati con un preavviso non superiore ad un giorno e preferibilmente durante l’orario di lavoro (turno di servizio) e, in ogni caso, il tempo impiegato deve essere interamente considerato orario di lavoro effettivo.

Nell’ambito della disciplina relativa al primo soccorso, sono state positivamente poste le premesse per risolvere un annoso problema: l’assenza di procedure su tale materia per i lavoratori che operano sui treni. Nell’articolo 45 del T.U. infatti è stata prevista l’emanazione di appositi decreti per definire le modalità di applicazione del decreto attuativo 388/2003, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale in relazione ai principi dell’art. 15 D. Lgs. 626/94, in ambito ferroviario, senza però stabilire un termine per effettuarla.

Secondo la rubrica dell’art. 45 comma 1 del nuovo T.U. difatti, “il datore di lavoro tenendo conto dell’attività e delle dimensioni dell’azienda, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica d’emergenza, tenendo anche conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni”.

Secondo il comma 3 dello stesso articolo “ acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” saranno definite le modalità di applicazione della normativa con appositi decreti ministeriali, in armonia col suddetto D. Lgs. 388/2003 e successive modificazioni.

L’importanza del riconoscimento di tale adempimento è in ogni caso indubbia, visto che la soluzione a tale problema era tra le richieste fortemente espresse dai sindacati di categoria e che anche la Commissione Europea dei Trasporti si era espressa su tale argomento.

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dal D. Lgs. 81/2008, troviamo la nuova figura dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (art. 49), prevista anche nei Trasporti. Il riconoscimento della sua funzione in tale settore è dovuta alla presenza di molte aziende di diversa dimensione che vi operano e presso le quali i rischi lavorativi possono incrementarsi data la complessità degli ambienti di lavoro.

A tal proposito la norma prevede che qualora non si proceda alle elezioni degli RLS, le funzioni siano svolte dal Rappresentante per la Sicurezza Territoriale e, conseguentemente l’obbligo da parte di ciascun datore di lavoro di comunicare all’INAIL annualmente il nominativo del Rls e, in caso di assenza del Rls Aziendale, di contribuire con un versamento pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva al Fondo di sostegno alle Piccole Medie Imprese, agli Rlst, alla pariteticità (comprensivo delle altre forme di finanziamento previste all’art. 52) che ha come compito prioritario quello di finanziare l’istituzione, generalizzata a tutti i settori, del Rlst e la sua formazione.

I compiti e le funzioni del Rslt (art. 48) restano gli stessi del Rls che tuttavia li esercita nei confronti di tutte le aziende o unità produttive del territorio e del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Vengono fatti salvi, rispetto alle nuove disposizioni, gli accordi migliorativi o di pari livello.

Un ruolo di spicco è riservato alla contrattazione collettiva la quale dovrà definire le modalità di elezione, designazione e funzioni del Rls.

I Contratti Nazionali di Lavoro dovranno contenere clausole che prendano in considerazione i seguenti parametri già previsti “ex lege”:

• contenuti minimi;

• durata iniziale di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione adottate;

• aggiornamento periodico non inferiore a 4 ore per ciascun anno di vigenza del mandato per le imprese dai 15 ai 50 addetti;

• 8 ore per ciascun anno per le imprese che occupano più di 50 addetti;

• Estensione della presenza del delegato di sito.

Il carattere ambivalente della figura del Rls, mantiene e rafforza oltre alle attribuzioni di legge, il ruolo di rappresentanza dal punto di vista del lavoro. In questo quadro positivo, vanno però sottolineati, almeno in via generale, anche alcuni limiti di fondo relativi alla legislazione, all’amministrazione, alle politiche industriali e dei servizi sui quali sarà necessario intervenire con strategie più mirate che dovranno maggiormente coinvolgere le parti sociali in sede di contrattazione nazionale e aziendale.