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La strada da seguire è nella consulenza

da Il Sole 24 Ore

da "Il Sole 24 Ore" 12/3/2001                                                                      "La strada da seguire è nella consulenza"

 

Assistenza fondamentale alle autonomie

 

Il provvedimento legislativo approvato la scorsa settimana, che prospetta un riforma federalista, ha abrogato l’articolo 130 e con esso la figura del Coreco.

La prima domanda da farsi è se ciò sia in linea con lo spirito federalista e l’autonomia garantita agli enti locali dall’articolo 5 della Costituzione: autonomia però non può essere interpretata come esonero da ogni controllo o filtro, soprattutto per quanto riguarda la finanza pubblica, tant’è vero che in Europa, proprio gli stati realmente federali quali la Germania, la Spagna e l’Austria prevedono in ogni Regione un organismo terzo di controllo che si occupa di "auditing" nel settore pubblico locale.

Il federalismo presuppone, quindi, un organo di controllo come il Coreco che non esercita il controllo di organo istituzionale su un altro (Stato su Regione ovvero Regione sugli enti locali) ma il controllo sulla finanza locale a garanzia dei cittadini da parte di un organo terzo.

A ben vedere, anche se non si vuole accogliere questa linea, rimane egualmente spazio per un nuovo ruolo del Coreco. Secondo il testo approvato dalle Camere, un imparziale supporto tecnico andrebbe assicurato nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali di nuova istituzione, quale organo di consultazione fra la Regione e gli Enti locali, dove il gioco di relazione fra enti territoriali ai diversi livelli di governo non crea gerarchie, e tuttavia richiede cooperazione supportata da tecniche di imparzialità, secondo la tipica esperienza dei controlli amministrativi esterni. Anche nei lavori della Bicamerale si era ipotizzata la separazione della funzione consultiva del Consiglio di Stato da quella giurisdizionale. Non sono poche le norme che da ultimo hanno configurato le quattro tipologie del controllo interno: quello di economicità, la verifica dell’efficacia, il controllo di gestione, e infine la valutazione dei dirigenti. Servono però tecniche, metodi, professionalità e attitudini molto innovative.

La stessa sussidiarietà, che costituisce il criterio discriminante per l’attribuzione delle funzioni e delle responsabilità a ciascun livello amministrativo, comporta che essa si accompagni ai principi della differenziazione e dell’adeguatezza; e quando la riforma costituzionale prevede e affida alla legge la definizione dei poteri sostitutivi prescrive che siano garantiti il principio della sussidiarietà e quello della leale collaborazione: tutte parole, concetti e istituti giuridici che prima non stavano scritti nei testi di legge del nostro ordinamento amministrativo e per la prima volta sono contenuti nella Carta fondamentale. E’ il momento di predisporre gli strumenti, i metodi e le garanzie perché siano dati standard di qualità amministrativa. Per l’azione degli enti locali l’esperienza dei Coreco e i loro servizi di consulenza possono ben fornire il supporto tecnico-professionale per i Consigli delle autonomie locali che l’attuale ultimo comma dell’articolo 123 della Costituzione, così introdotto dalla riforma federalista , dispone sia costituito in ciascuna Regione, e lo stesso Coordinamento dei Coreco ben potrebbe fornire analogo supporto al neo costituito "Congresso delle Regioni".

I Coreco che hanno seguito il progressivo evolversi dei raccordi fra Regioni ed enti locali hanno la struttura e l’esperienza per fornire alla sussidiarietà quelle condizioni e quegli strumenti che sono indispensabili a una vera e compiuta responsabilizzazione dell’attività amministrativa.

da "Il Sole 24 Ore" 12/3/2001                                                                      "La strada da seguire è nella consulenza"

 

Assistenza fondamentale alle autonomie

 

Il provvedimento legislativo approvato la scorsa settimana, che prospetta un riforma federalista, ha abrogato l’articolo 130 e con esso la figura del Coreco.

La prima domanda da farsi è se ciò sia in linea con lo spirito federalista e l’autonomia garantita agli enti locali dall’articolo 5 della Costituzione: autonomia però non può essere interpretata come esonero da ogni controllo o filtro, soprattutto per quanto riguarda la finanza pubblica, tant’è vero che in Europa, proprio gli stati realmente federali quali la Germania, la Spagna e l’Austria prevedono in ogni Regione un organismo terzo di controllo che si occupa di "auditing" nel settore pubblico locale.

Il federalismo presuppone, quindi, un organo di controllo come il Coreco che non esercita il controllo di organo istituzionale su un altro (Stato su Regione ovvero Regione sugli enti locali) ma il controllo sulla finanza locale a garanzia dei cittadini da parte di un organo terzo.

A ben vedere, anche se non si vuole accogliere questa linea, rimane egualmente spazio per un nuovo ruolo del Coreco. Secondo il testo approvato dalle Camere, un imparziale supporto tecnico andrebbe assicurato nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali di nuova istituzione, quale organo di consultazione fra la Regione e gli Enti locali, dove il gioco di relazione fra enti territoriali ai diversi livelli di governo non crea gerarchie, e tuttavia richiede cooperazione supportata da tecniche di imparzialità, secondo la tipica esperienza dei controlli amministrativi esterni. Anche nei lavori della Bicamerale si era ipotizzata la separazione della funzione consultiva del Consiglio di Stato da quella giurisdizionale. Non sono poche le norme che da ultimo hanno configurato le quattro tipologie del controllo interno: quello di economicità, la verifica dell’efficacia, il controllo di gestione, e infine la valutazione dei dirigenti. Servono però tecniche, metodi, professionalità e attitudini molto innovative.

La stessa sussidiarietà, che costituisce il criterio discriminante per l’attribuzione delle funzioni e delle responsabilità a ciascun livello amministrativo, comporta che essa si accompagni ai principi della differenziazione e dell’adeguatezza; e quando la riforma costituzionale prevede e affida alla legge la definizione dei poteri sostitutivi prescrive che siano garantiti il principio della sussidiarietà e quello della leale collaborazione: tutte parole, concetti e istituti giuridici che prima non stavano scritti nei testi di legge del nostro ordinamento amministrativo e per la prima volta sono contenuti nella Carta fondamentale. E’ il momento di predisporre gli strumenti, i metodi e le garanzie perché siano dati standard di qualità amministrativa. Per l’azione degli enti locali l’esperienza dei Coreco e i loro servizi di consulenza possono ben fornire il supporto tecnico-professionale per i Consigli delle autonomie locali che l’attuale ultimo comma dell’articolo 123 della Costituzione, così introdotto dalla riforma federalista , dispone sia costituito in ciascuna Regione, e lo stesso Coordinamento dei Coreco ben potrebbe fornire analogo supporto al neo costituito "Congresso delle Regioni".

I Coreco che hanno seguito il progressivo evolversi dei raccordi fra Regioni ed enti locali hanno la struttura e l’esperienza per fornire alla sussidiarietà quelle condizioni e quegli strumenti che sono indispensabili a una vera e compiuta responsabilizzazione dell’attività amministrativa.