x

x

L’agente della riscossione non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati

Nighthawks, Edward Hopper, 1942, Art Institute of Chicago Building
Nighthawks, Edward Hopper, 1942, Art Institute of Chicago Building

Indice

1.Premessa

2.Il caso

 

1.Premessa

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 1792 del 23 gennaio 2019 ha ritenuto che la contestazione di conformità agli originali degli atti di notifica — che non necessita di particolari formule o di specificità ad hoc — può consistere anche, implicitamente ma inequivocamente, nella richiesta, diretta al giudice, di ordinare al concessionario l’esibizione o la produzione in giudizio degli originali di tali atti, e segnatamente dell’originale dell’avviso di ricevimento.

 Ciò si deduce implicitamente dal principio ermeneutico, enunciato in un’altra sentenza della Suprema Corte (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 1974 del 26/01/2018), secondo cui l’agente della riscossione non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell'ufficiale postale, poiché l'autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, in applicazione della disposizione normativa contenuta nell’articolo 2719 codice civile.

 

2.Il caso

Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva confermato la legittimità della cartella di pagamento impugnata, relativa ad IVA, IRPEF e IRAP 2007.

Precisamente con predetto atto l’Erario, attraverso il concessionario per la riscossione, richiedeva il pagamento di somme dovute in forza di controllo automatizzato, ex articolo 36 bis del D.P.R.n.600/1973, oltre a sanzioni e interessi per un totale di Euro 898.567,00 quali somme regolarmente dichiarate ma non versate.

Avverso la sentenza del giudice di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione sia il concessionario della riscossione, affidato a tre motivi, sia l'Amministrazione Finanziaria, con atto articolato in un unico motivo; resisteva il contribuente con controricorso illustrato da memoria.

L’ADER con il primo motivo di ricorso denunciava la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, in relazione all'articolo 360 codice di procedura civile, comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che le relate di notifica disgiunte dalle cartelle non costituiscano prova valida del perfezionamento della notifica stessa, essendo necessaria la produzione in giudizio dell'originale della cartella di pagamento.

Il secondo motivo di predetto ricorso, su cui ci soffermeremo nel presente contributo, invece, s’incentrava sulla violazione degli articoli 2712 e 2719 codice civile in relazione con il D.P.R.n. 602 del 1973, articolo 26, comma 4, con riferimento all'articolo 360 codice di procedura civile, comma 1, n. 3, avendo erroneamente la CTR ritenuto che il contribuente avesse effettivamente contestato la conformità delle copie prodotte in giudizio degli atti relativi alla procedura di notificazione della cartella.

In ultimo, con il terzo motivo, l’ADER contestava il fatto che la CTR avesse ritenuto erroneamente di decidere nel merito in ordine alla validità e prova della notifica contestata senza ordinare l'esibizione dell'originale dei documenti relativi alla procedura di notifica, segnatamente dell'avviso di ricevimento.

 

3.La motivazione della sentenza

Il Supremo Consesso, ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso dell’ente concessionario, affermando che, in conformità a quanto statuito in una sua precedente pronuncia (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017), in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R.

n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di

ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa. Per tale ragione, la CTR  reputando l'acquisizione al fascicolo processuale tal documento, la CTR è incorsa nell'errore di diritto denunciato.

Si sottolinea che, di converso, la Suprema Corte nell’ordinanza in esame ha ritenuto infondato il secondo motivo atteso che “la contestazione di conformità agli originali degli atti di notifica - che non necessita di particolari formule o di specificità  ad hoc - puo' consistere anche, implicitamente ma inequivocamente, nella richiesta, diretta al giudice, di ordinare al concessionario l'esibizione o la produzione in giudizio degli originali di tali atti, e segnatamente dell'originale dell'avviso di ricevimento”.

Quanto sin d’ora affermato, si deduce implicitamente anche in un’altra pronuncia dei giudici di legittimità (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 1974 del 26/01/2018), nella quale è stato precisato che l'agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell'espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell'ufficiale postale, poiché l'autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale e trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all'articolo 2719 codice civile.

In ultimo, il Supremo Consesso, ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, analizzandolo congiuntamente al secondo.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che la CTR è incorsa nell’errore di diritto enunciato dall’ADER, in quanto ha trattenuto la causa in decisione senza prima disporre la produzione o l'esibizione - che appariva possibile, stante la posizione delle parti, concorde sul punto - degli originali in parola.

Sul punto, la Suprema Corte nella sentenza n.23902 dell’11 novembre 2017, ha chiarito che, in materia di notifica della cartella esattoriale, qualora l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'articolo 2719 codice civile, il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.

In ogni caso, ancora, la giurisprudenza di legittimità, nell’ordinanza n.8446 del 27 aprile 2017, ha fatto presente che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 22, comma 4 del D.lgs n.546/1992, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce modalità idonea per introdurre la prova nel processo, atteso che, ai sensi dell'articolo 2712 codice civile, è onere dell'Amministrazione Finanziaria contestarne la conformità all'originale, in presenza della quale il giudice è tenuto a disporre la produzione del documento in originale (articolo 22, comma 5 D.lgs n. 546/1992).

Inoltre, dispone in tal senso, quale disposizione speciale, l’articolo 26, penultimo comma, del D.P.R. n.602/1973 che impone al concessionario l'obbligo di fare esibizione della documentazione probante la notifica su richiesta del contribuente e dell'Amministrazione; a fortiori detto obbligo certamente incombe sul riscossore nei rapporti con il Giudice, di fronte al quale pende la controversia riguardante tal notifica.

A tal proposito, giova segnalare, si è espressa in senso conforme la Corte di Cassazione, con la pronuncia n.n.19891/2017 , nella quale è giunta alla conclusione che “…la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde". A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata (Cass. 15551/2015), a parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale  e il giudice ne doveva quindi ordinare l'esibizione”

Per tale ragione,  i giudici di legittimità, nella pronuncia n.5077/2017, hanno concluso che nel caso di disconoscimento da parte del contribuente della copia fotostatica degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli avvisi di accertamento sulla cui base era stata emessa la cartella di pagamento, qualora l’Amministrazione non abbia adempiuto l’onere di esibizione degli originali, non si può ritenere raggiunta la prova della notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento.

In conclusione, la Corte di Cassazione, nell’ordinanza in questione (n. 1792/2019), è giunta alle seguenti conclusioni: “…ove sia necessario per il raggiungimento della prova di un determinato fatto processualmente rilevante, il giudice deve esperire anche la via consistente nell'ordine di esibizione degli originali degli atti rilevanti al fine di decidere; ciò a maggior ragione ove le parti siano sostanzialmente d'accordo in ordine a tal approfondimento probatorio, ma anche ove esso indipendentemente dalle allegazioni delle parti stesse - possa essere dirimente ai fini del decidere..”.