Divieto di avvicinamento e responsabilità della PA in caso di omissione
Divieto di avvicinamento e responsabilità della PA in caso di omissione – Legge di PS (SPG) austriaca
Abstract: Uno dei provvedimenti più spesso disposti a fini di prevenzione di atti di violenza domestica, è il cosiddetto Annäherungsverbot che, a decorrere dall’1.1.22, è comprensivo del divieto di possedere armi. L’”Annäherungsverbot” disposto – sul presupposto, che ci sia fondato motivo per temere un “gefährlichen Angriff auf Leben, Gesundheit oder Freiheit” (un attacco pericoloso alla vita, alla salute o alla libertà di una persona) – dalla Polizei, ha effetto immediato, anche se questo provvedimento è circoscritto, nella sua durata, a due settimane, prorogabili a quattro settimane dal giudice. Ripetute violazioni di questo “Verbot”, legittimano l’arresto del “contravventore”.
La ricorrente dinanzi all’”OGH” (Corte Suprema), all’epoca dei fatti sedicenne, era rimasta vittima di un tentativo di omicidio da parte della persona, con la quale aveva avuto una relazione nel passato.
Il suo “ex”, le aveva inferto parecchie ferite con un coltello al torace e poi procurato gravissime lesioni al viso. Arrestato il giorno stesso del fatto, questa persona violenta, veniva poi condannata – per tentato omicidio – a dodici anni di reclusione e al pagamento, in favore della vittima, a titolo di risarcimento danni, dell’importo di 166.500 Euro.
Tra la vittima e il condannato, come già detto, era intercorsa, una relazione sentimentale della durata di oltre un anno, relazione caratterizzata da gelosia abnorme, violenze fisiche e minacce, anche gravi, nei confronti, pure, della famiglia della ricorrente, la quale, però, in un primo tempo, non fece, nè denuncia, nè informò di ciò la propria madre.
Interrotta la relazione, la stessa veniva ripresa, anche dopo che la famiglia della ricorrente, si era trasferita in un altro quartiere della città; continuavano le minacce.
Il 12.2.2020, i due si erano incontrati in un’area verde, sita nei pressi di una stazione della metropolitana. Scoppiata una lite, la ricorrente veniva nuovamente aggredita e ferita gravemente con un coltello.
Questa volta, la madre della ricorrente, venne informata del fatto e cosí pure la Polizei, la quale, però, non informò la ricorrente e la madre della stessa, che, in seguito a quanto accaduto, avrebbe potuto essere disposto un divieto di avvicinamento a carico dell’individuo violento; veniva altresí omessa, da parte della Polizei, la trasmissione di informazioni scritte, come previsto in materia di “Gewaltschutzgesetz” (Legge contro la violenza), vale a dire al PM.
L’”ex” della vittima, all’epoca dei fatti, era incensurato, ma il 27.2.2020, quale “reazione” alla denuncia, decise di assassinare la ricorrente.
Il giudice di 1° grado ritenne, che il tentativo di omicidio, non sarebbe avvenuto, se la Polizei – a seguito di quanto avvenuto il 12.2.2020 – avesse disposto divieto di avvicinamento, preso contatto con il violento e i suoi genitori, nonchè disposta la “Vernehmung” (interrogatorio) dell’indagato.
Il comando della Polizei di Vienna aveva diramato – anni addietro – una direttiva, secondo la quale, nei casi previsti dal § 38 a SPG, 1) le indagini, in casi del genere, devono essere condotte con celerità, 2) alla tutela delle vittime, deve essere accordata assoluta priorità, 3) deve essere informato, con urgenza, il PM di turno, affinchè questi, se l’indagato fosse a piede libero, potesse chiederne la custodia cautelare in carcere.
La ricorrente conveniva in giudizio lo Stato a titolo di “Amtshaftung” (responsabilità della PA) e l’autore del reato, chiedendo la condanna di entrambi - in solido – al risarcimento dei danni subiti.
Sosteneva la ricorrente, che la Polizei, a seguito dell’episodio del 12.2.2020, non aveva disposto, con urgenza e come sarebbe stato d’obbligo, a) un “Annäherungsverbot” ai sensi del § 38 a SPG, b) aveva omesso di informare la ricorrente sulla possibilità di chiedere un provvedimento d’urgenza (§ 38 b SPG) e sulle istituzioni deputate alla tutela di persone vittime di reati di violenza, c) sussistendo “akute Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr”, non aveva informato il PM, affinchè questi potesse chiedere l’emanazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, d) qualora non fossero sussistenti i presupposti per la custodia cautelare in carcere, la Polizei sarebbe stata tenuta a 1) inviare al PM un “Anlassbericht” (§ 100, Abs. 2, Z. 2, StPO), 2) esaminare, in qualità di testi, la ricorrente e la di lei madre, 3) procedere a “Beschuldigtenvernehmung” dell’indagato e 4) prendere contatto con i genitori di questi (dato che anche l’indagato, non era ancora maggiorenne).
Se la Polizei avesse adempiuto gli obblighi a essa incombenti, il tentato omicidio, non si sarebbe verificato.
Parte resistente negava l’esistenza del nesso causale tra le asserite omissioni della Polizei e il commesso reato. Non poteva essere disposta la custodia cautelare in carcere, mancandone i presupposti. La Polizei aveva agito “rechtmäßig” e, in ogni caso, il comportamento della stessa, era “vertretbar”.
Il giudice di 1° grado rigettò la domanda della ricorrente, motivando la propria decisione con il fatto, che, il tentativo di omicidio, sarebbe potuto essere impedito soltanto con la custodia cautelare in carcere dell’indagato, ma i presupposti per l’imposizione di una misura del genere – dopo l’episodio del 12.2. 2020 – non sussistevano. Negava l’esistenza del nesso causale tra le pretese omissioni della Polizei e i danni subiti dalla ricorrente.
Proposto appello, il “Berufungsgericht” confermava l’impugnata sentenza e dichiarava ammissibile l’”ordentliche Revision”.
La Suprema Corte riteneva, che la stessa fosse anche fondata.
Procedeva, l’”OGH”, preliminarmente, a una disamina della propria, pregressa giurisprudenza in materia di nesso di causalità tra condotta illecita di organi della PA e l’”Amtshaftungsrecht – l’Amtshaftungsgesetz - AHG”.
Un “rechtswidriges und schuldhaftes Organhandeln”, nell’esercizio dei poteri d’ufficio, che obbliga lo Stato al risarcimento dei danni, è configurabile anche in caso di omissione, qualora sussista il dovere dell’organo di agire e se un comportamento conforme al dovere, avrebbe impedito il verificarsi del danno (ved. OGH RS 0081378).
Altro presupposto per l’”Haftung” (responsabilità) ai sensi dell’”AHG” (per un comportamento illecito e colpevole), è, che la trasgredita norma fosse intesa a prevenire il danno (RS 0031143).
Ai fini della ravvisabilità del nesso di causalità, è sufficiente – tenuto conto del fatto, che le norme dell’”AHG” sono rivolte a garantire, primariamente, interessi pubblici – che la prevenzione di danni a terzi sia anche soltanto “mitbezweckt”. Lo Stato risponde dei danni, che si concretano nel verificarsi dei pericoli, per evitare i quali, il legislatore ha postulato o vietato un determinato comportamento (RS 0031143).
Nell’ambito dell’”Amtshaftung”, alla domanda, se una norma è intesa – anche – a tutelare il danneggiato, viene data risposta affermativa, se tra lo Stato e il danneggiato già fosse esistente una “rechtliche Sonderverbindung”.
Per quanto concerne la StPO (CPP), anche interpretando teleologicamente le norme della stessa, non tutte sono state dettate al fine di prevenire la commissione di reati (RS 0050078); tuttavia, lo scopo primario, è di attuare la tutela penale della collettività. Soltanto indirettamente, può essere ravvisato lo scopo di tutela di privati da danni. È questo il caso delle norme, che prevedono la custodia cautelare in carcere – qualora sussista “Tatbegehungs- oder Wiederholungsgefahr” – norme, con le quali si è inteso proteggere pure potenziali vittime (RS 0027722).
Ai fini dell’applicabilità dell’”AHG”, il danneggiato deve provare, non soltanto l’avvenuta violazione di norme da parte del pubblico dipendente, ma anche, che il danno non sarebbe insorto, senza l’avvenuta violazione. In altre parole, il danneggiato, che invoca l’applicabilità dell’”AHG”, ha l’onere di provare pure il nesso causale tra evento e danno.
Difetta questo nesso, se l’evento dannoso si sarebbe verificato ugualmente, qualora il pubblico dipendente avesse agito “pflichtgemäß” (conforme ai propri doveri – RS 0022913).
Nei casi di omissione, in favore del danneggiato, “soccorre” il cosiddetto Anscheinbeweis (non cosí rigoroso come quello richiesto dal CPC (ZPO), che richiede un’elevata probabilità).
Il § 38 a SPG, introdotto con il “Gewaltschutzgesetz” (Legge di tutela contro la violenza), ha avuto lo scopo, di ampliare la tutela di persone in pericolo da atti di violenza, ha uno scopo di carattere preventivo (“vorbeugenden Schutz”) della vita e dell’incolumità delle persone, specie in ambito domestico, ma anche extradomestico.
Ai sensi del § 38 a SPG, comma 1, gli agenti di PS, sono “autorizzati” ad adottare le misure ivi indicate (per esempio, un “Annäherungsverbot”). Si tratta, non di un potere discrezionale, ma di un dovere (come ha statuito la Corte costituzionale – G 590 – 591/2023) e la PS deve procedere a una prognosi di pericolo (“Gefahrenprognose”) sulla base di una “proaktiven, umfassenden Bewertung” (VfGH 590-591/2023).
Ha osservato, l’OGH, che nel caso della ricorrente, sussistevano i presupposti per l’imposizione di un “Annäherungsverbot” di cui al § 38 a, Abs. 1, SPG. Era noto, agli agenti, che l’indagato, già in precedenza, aveva compiuto un “gefährlichen Angriff” nei confronti della ricorrente (di cui potevano essere constatate le conseguenze dalla stessa Polizei - (tumefazione all’occhio)) e aveva proferito, ripetutamente, minacce di morte. La madre del ricorrente aveva informato gli agenti del fatto, che l’indagato, pochi giorni prima del tentativo di omicidio, aveva acquistato un coltello. Gli agenti avrebbero dovuto disporre un “Annäherungsverbot”.
Per quanto concerne il nesso di causalità tra il predetto, mancato, “Verbot” e i danni subiti dalla ricorrente, in favore della stessa, milita il cosiddetto Anscheinbeweis, di cui abbiamo parlato sopra. Il danno sarebbe potuto essere evitato con un “Verbot” avente scopo preventivo; non è - sic et simpliciter – da presumere, che l’indagato, non si sarebbe attenuto al divieto.
I giudici di merito, devono, nuovamente, procedere a valutazione, per cui le loro decisioni vanno annullate.
La Polizei avrebbe, altresí, dovuto informare la ricorrente delle istituzioni di protezione e di assistenza di persone oggetto di atti di violenza e della facoltà, di chiedere un provvedimento d’urgenza all’autorità giudiziaria.
Oltre a essere basata - la responsabilità degli agenti – sul § 38 a SPG, la stessa è deducibile pure dal mancato, tempestivo, invio di una relazione di servizio (“Bericht”) in adempimento del disposto di cui al § 78, Abs. 1, StPO – “Anzeigepflicht”.
L’OGH, con la decisione 1 Ob 282/00 b, ha ritenuto sussistente l’”Amtshaftungsanspruch” dedotto dal parente di una persona, oggetto di violenza, se la Polizei sarebbe stata obbligata a informare il PM e non ha adempiuto quest’obbligo. Nel caso della ricorrente, l’omissione ha privato il PM, di chiedere l’emanazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato ”wegen Ausführungsgefahr”.
Con la previsione dell’”Haftgrund der Wiederholungs- und Ausführungsgefahr”, il legislatore ha avuto come obiettivo, anche la tutela della persona in pericolo (RS 00277722), la “konkrete Gefahrenabwehr”.
All’autorità giudiziaria è stato anche impedito, di valutare una misura cautelare meno incisiva sulla libertà personale dell’indagato, poichè la Polizei ha omesso la “Berichterstattung” al PM.
La “Berichtspflicht” di cui al § 100 StPO, ha anche lo scopo (1 Ob 282/00 b e 1 Ob 7/89), di prevenire danni a potenziali vittime (nel caso de quo, alla persona della vittima, che, per altro, era nota). Ha osservato l’”OGH”, che la tesi del giudice d’appello, secondo la quale, non sussisterebbe nesso di causalità tra violazioni di obblighi di cui al § 100, Abs. 2, Z. 2, StPO (da parte degli agenti) e i danni patiti dalla ricorrente, non può essere condivisa.
Gli agenti sarebbero stati obbligati, a informare immediatamente il PM di turno, al fine, che questi avesse potuto chiedere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato (inviando un “Anlassbericht” ex § 100, Abs. 2, StPO); ciò, perchè l’indagato aveva, non soltanto minacciato di morte la ricorrente (“das Messer verdienst du” – meriti il coltello), ma anche perchè, già in passato, si era reso responsabile, oltre che di minacce, pure di atti di violenza.
L’omissione della (obbligatoria) “Berichterstattung”, configura illecito.
L’OGH non ha condiviso l’assunto del giudice di 1° grado, secondo il quale, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nel caso in esame, sarebbe stata sproporzionata.
Ciò premesso, l’”OGH”, in accoglimento della “Revision”, ha annullato le sentenze dei giudici di merito e rimesso, per nuova decisione, dinanzi al giudice di 1° grado.
Le spese del procedimento di “Revision”, costituiscono ulteriori “Verfahrenskosten”.