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L’attività di sincronizzazione musica/immagine

L’attività di sincronizzazione musica/immagine
L’attività di sincronizzazione musica/immagine

Abstract

Il presente articolo intende focalizzare le principali caratteristiche della cd. sincronizzazione quale modalità di utilizzazione di un’opera musicale o di un fonogramma abbinato con altri prodotti, in genere audiovisivi (come video, film, pubblicità ecc.) alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza 29811/2017). Si intende quindi fornire un breve inquadramento legislativo del diritto di sincronizzazione sotto il profilo della tutela fornita all’autore del fonogramma in rapporto ai soggetti nei confronti dei quali siano intercorse licenze d’uso ed in particolare allorchè la licenza d’uso abbia costituito oggetto di mandato ex articolo 180 LDA alla SIAE.

 

 

Sommario

1. Il caso sotteso all’ordinanza della Corte di Cassazione 29811/2017 e l’inquadramento normativo

2. La peculiarità della cd. “sincronizzazione

3. La decisione della Corte di Cassazione 29811/2017 ed i principi di diritto ivi espressi

 

1. Il caso sotteso all’ordinanza della Corte di Cassazione 29811/2017 e l’inquadramento normativo

La Corte di Cassazione si è recentemente occupata di sincronizzazione musicale con ordinanza rimessoria ad altra sezione della Corte di Appello, n. 29811 del 12/09/2017.

Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava la doglianza di Sony Music Publishing s.r.l. nei confronti della RAI Radio Televisione Italiana e di altri due convenuti, per avere illecitamente utilizzato una serie di opere musicali italiane e straniere attraverso il c.d. processo di sincronizzazione con le immagini televisive di una fiction, ragion per cui chiedeva la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 158 della legge sul Diritto d’Autore 633/194 (“LDA”) ovvero dell’articolo 2041 c.c. oltre alla richiesta di inibitoria ex articoli 156 e 158 LDA all’ulteriore utilizzo di tali musiche.

Prima di entrare nel merito della decisione, è opportuno premettere l’ambito giuridico in cui si inserisce l’attività di sincronizzazione, sia con riferimento alla sua definizione che alla sua natura e disciplina.

Sul sito della SIAE [1] testualmente si legge che “la sincronizzazione è il primo abbinamento di una composizione musicale a fotogrammi o immagini in un audiovisivo: ad esempio un film, un documentario, un cortometraggio, una sequenza di immagini fisse o in movimento…”.

Sotto il profilo della natura giuridica, il diritto di sincronizzazione, si ritiene faccia parte del diritto di riproduzione, di cui all’articolo 72 LDA e successive modificazioni[2] a mente del quale “Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione; …”.

Altre disposizioni della LDA possono tuttavia essere invocate quali, ad esempio, l’articolo 18 che menziona il diritto di elaborazione (“Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera prevista nell'articolo 4”).

Così come potrebbe essere invocato l’articolo 61 primo comma della LDA secondo cui “1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.”.

 

2. La peculiarità della cd. “sincronizzazione

E’ pur vero tuttavia, che il diritto di sincronizzazione ha peculiarità sue proprie e che stante la genericità delle disposizioni di legge (si ritiene che l’articolo 72 LDA contenga una elencazione di tipo tassativo) il fulcro delle controversie si verifichi nell’ambito contrattuale (come del resto, nella richiamata decisione della Suprema Corte del 2017).

L’articolo 61 delle LDA potrebbe infatti anche essere interpretato nel senso di consentire al soggetto autorizzato, l’esercizio di quei medesimi diritti autorizzati dall’autore e quindi comprendere, anche senza specifica pattuizione ad hoc, il diritto di adattamento dell’opera, ma dominante giurisprudenza e dottrina ritengono invece che il diritto di sincronizzazione faccia parte dei diritti esclusivi del produttore fonografico[3] .

Del resto, la già menzionata peculiarità del diritto di sincronizzazione e la possibilità che l’adattamento del fonogramma ad immagini o fotogrammi, ne modifichi fisicamente l’originaria versione o che da un suo uso possa derivarne un danno in capo al concedente, nella pratica portano – anche qui come già accennato - alla contrattualizzazione di questi aspetti, ad esempio prevedendo in capo al concedente stesso il diritto di intervenire nel processo di sincronizzazione con facoltà, occorrendo i presupposti, di opporsi ad un utilizzo improprio del fonogramma.

Chiave di lettura, questa, ben colta da SIAE che sempre sul suo sito[4] precisa che “Prima di sincronizzare opere musicali ad un filmato o immagini, è necessario chiedere agli autori ed editori delle opere il permesso per questo specifico uso.”.

Si stipula quindi un permesso o licenza di sincronizzazione (c.d. synch right license) con cui il titolare del diritto (autore od editore dell'opera musicale) concede all'utilizzatore l’espressa autorizzazione di incorporare un certo brano musicale in un’opera audiovisiva, individuando anche le modalità di tali utilizzo e i possibili interventi di controllo da parte del concedente.

La ratio è chiara, in quanto la sincronizzazione di audio non sempre consiste in una mera riproduzione ed incide piuttosto sulle specifiche modalità di utilizzo, anche per il particolare accostamento ad immagini o fotogrammi che può comprendere il dover modificare il brano musicale per adattarlo all’audiovideo, con possibili aspetti risarcitori a seguito della violazione (se non altrimenti pattuito) dei diritti che ha l’autore del brano eventualmente leso da un utilizzo non congruo o non appropriato.

La Suprema Corte tuttavia, previa una disamina delle disposizioni riguardanti la fattispecie in oggetto (segnatamente, gli articoli 12, 13, 18, 61 della LDA) pone l’accento sul fatto che l’opera musicale oggetto di sincronizzazione “non solo viene fissata e riprodotta per esigenze tecniche, ma viene anche abbinata ed inserita – e talvolta – manipolata – in un diverso prodotto costituito, a seconda dei casi, da pellicole o opere cinematografiche ed assimilate, opere audiovisive, telefilm, videoclip, filmati pubblicitari, sceneggiati televisivi ed altri simili realizzazioni sonore ed audiovisive”.

 

3. La decisione della Corte di Cassazione 29811/2017 ed i principi di diritto ivi espressi

In questo solco, va quindi letta l’ordinanza della Suprema Corte 29811/2017.

Nel caso di specie infatti, contrattualmente, Sony aveva ceduto i propri diritti a SIAE con mandato di gestione in esclusiva ex articolo 180 LDA e quest’ultima aveva rilasciato una “licenza” alla RAI, autorizzando la licenziataria ad utilizzare qualsiasi forma di registrazione dell’opera musicale con immagini, ad eccezione che nei “film cinematografici e (n)ei programmi pubblicitari”.

I brani utilizzati riguardavano tuttavia uno sceneggiato televisivo in più puntate (cd. fiction) e ritenendo che la fiction fosse cosa diversa rispetto ai film ed ai programmi pubblicitari, escludevano che la diffusione delle musiche abbinate (cd. sincronizzazione) alla fiction dovesse richiedere il consenso dell’“avente diritto” nell’ambito della cd utilizzazione secondaria delle opere di ingegno.

In particolare, quindi, il giudice d’appello, condividendo la decisione della curia di primo grado, aveva affermato che la “licenza” RAI, perfezionata dietro compenso ex articolo 73 LDA con la cessione del diritto d’uso dei fonogrammi da parte della SIAE, non richiedeva ulteriore autorizzazione della licenziante Sony e ciò anche con riferimento al successivo rapporto contrattuale intercorso con la RAI ed il produttore dello sceneggiato televisivo.

Da tale presupposto, ne discende che l’abbinamento con le immagini di un’opera musicale può “interessare e compromettere il diritto morale dell’autore dell’opera musicale, inteso quale espressione della personalità dell’autore” e che come tale “esige l’esplicito consenso individuale dell’autore dell’opera musicale per il suo abbinamento con immagini, siano esse in movimento o fisse”.

Interpretando quindi il testo dell’accordo raggiunto con la SIAE ex articolo 180 LDA non è corretto – secondo la Corte – attenersi al mero dato testuale (necessità di consenso solo per opere cinematografiche e pubblicitarie) ed il fatto di avere incluso nella necessità di consenso taluni usi, non implica in modo automatico che non si possano ritenerne esclusi altri.

La Corte ha quindi emesso i seguenti principi di diritto: “l’articolo 180 LDA non autorizza la SIAE alla telediffusione delle opere musicale coniugate con le immagini, nei vari format in cui le immagini vengono telediffuse, non essendo tale facoltà ricompresa nella richiamata previsione di legge (l’articolo 180) e non rientrando tra i suoi compiti istituzionali” e “In tema di protezione del diritto d’autore e con riferimento alle opere musicali, il contratto con il quale SIAE, ai sensi dell’articolo 180 LDA, dia “licenza” per l’utilizzazione delle opere musicali in favore di un’impresa radio-televisiva, non comporta l’inclusione della sua utilizzazione nell’ambito di uno sceneggiato televisivo (o fiction o sequal o soap opera) per il tramite della cd tecnica di “sincronizzazione” dell’opera musicale con le immagini televisive”.

[1] https://www.siae.it/it/utilizzatori/musica/riproduzioni-audio-e-video/la-sincronizzazione.

[2] Legge 22/04/1941 n. 633 e successive modificazioni – Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, Capo I, Diritti del produttore di fonogrammi, articolo 72.

[3] Si confronti, C.A. Roma, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, sent. 09-10-2013 secondo cui “Il diritto di sincronizzazione, vale a dire la facoltà di abbinare un’opera musicale ad altra fatta di immagini, non rientra nel mandato degli autori alla Siae, pur se l’opera rientra nel repertorio di quest’ultima, sicché compete ed è gestito direttamente dall’autore o dall’editore, cui il produttore dell’audiovisivo — non importa se cinematografico ovvero televisivo — deve chiedere specifica autorizzazione (nella specie, si trattava di una telenovela, «Terra nostra», contenente, nella colonna sonora, come musica di sottofondo temi tratti dalla nota opera lirica «Cavalleria rusticana», di Pietro Mascagni, riprodotti senza l’autorizzazione dei soggetti titolari dei relativi diritti d’autore, cui pertanto è stato riconosciuto il risarcimento dei danni)”.

[4] https://www.siae.it/it/utilizzatori/musica/riproduzioni-audio-e-video/la-sincronizzazione.