L’autoriciclaggio
Sommario
1. Il reato di autoriciclaggio
2. Il regime sanzionatorio
Il reato di autoriciclaggio
Negli ultimi anni novità significative sono intervenute nella normativa primaria di prevenzione e di contrasto del riciclaggio. Infatti, dopo lunghi e ampi dibattiti, anche il legislatore italiano si è convinto della necessità di introdurre nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio.
La legge n.186/2014, in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, ha introdotto nell’ordinamento italiano, all’art. 648-ter.1 c.p., il reato di autoriciclaggio, che punisce «chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa».
Il legislatore, con l’introduzione dell’appena citato art. 648-ter.1, ha voluto mantenere separato il nuovo reato dalle fattispecie di riciclaggio e di impiego previste dagli artt. 648-bis e ter c.p., inerenti a condotte poste in essere da soggetti che non hanno commesso, né concorso a commettere, il reato presupposto, le quali sono punite più gravemente.
Infatti, rispetto al reato di riciclaggio, l’autoriciclaggio è sanzionato con pene meno severe, distinte in relazione al reato presupposto.
Il regime sanzionatorio
Il differente regime sanzionatorio trova la sua ratio nella circostanza che la punizione per l’autoriciclaggio si cumula con quella prevista per il reato presupposto. Orbene, la formulazione degli artt. 648, 648-bis e ter c.p., esclude l’applicabilità degli stessi nei casi di concorso nel reato presupposto, dalla commissione del quale discendono i proventi illeciti oggetto di ricettazione, riciclaggio e impiego.
Tale scelta legislativa ha da sempre trovato la propria giustificazione nella convinzione che la pena prevista per il reato presupposto racchiuda già in sé la punizione per la dissimulazione dei proventi.
Detta impostazione ormai si rileva del tutto inadeguata, giacché, se nella sua formulazione originaria la fattispecie del riciclaggio aveva ancora ben chiari i caratteri di accessorietà rispetto ai reati principali (di particolare gravità), puniti dalla primigenia formulazione del 1978, l’enunciazione odierna della fattispecie non consente di giungere a medesima conclusione. La legge 186/2014, introducendo il nuovo art. 648-ter.1 nel codice penale, modifica questa originaria impostazione. Con la nuova norma incriminatrice è stata riconosciuta una autonoma fattispecie di reato.