Le associazioni nel diritto tedesco
L’associazione non avente fine di lucro, ottiene la personalità giuridica in seguito all’iscrizione nel registro delle associazioni presso l’Amtsgericht (giudice di primo grado). L’associazione avente fine di lucro consegue la personalità giuridica in seguito a riconoscimento da parte del Bundesstaat (regione), nel quale ha la sua sede. Ad un’associazione non avente sede nel territorio dello Stato può essere attribuita la personalità giuridica per effetto di una delibera del Bundesrat (camera delle regioni).
Salva diversa previsione statutaria, la sede dell’associazione è nel luogo in cui si provvede all’amministrazione della stessa.
II Amministrazione delle associazioni
L’amministrazione di un’associazione riconosciuta è disciplinata, salva diversa disposizione legislativa, dallo statuto associativo. L’associazione deve avere un direttivo che può essere composto da più persone. Al direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione e la rappresentanza anche in giudizio. Lo statuto può limitare i poteri di rappresentanza dell’associazione nei confronti di terzi.
Il direttivo è nominato in base ad una delibera dei membri dell’associazione ed è revocabile in ogni tempo. Lo statuto può prevedere che la revoca può essere disposta soltanto qualora sussistano fondati motivi; in particolare, gravi inadempimenti o incapacità ad assicurare una regolare amministrazione. Se il direttivo è composto da più persone, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Lo statuto può prevedere che per il compimento di determinati atti sono da nominare appositi rappresentanti.
L’associazione è responsabile – nei confronti di terzi – per danni cagionati dal direttivo o da un membro del direttivo nell’esercizio delle funzioni statutarie.
Salva la competenza del direttivo o di un altro organo amministrativo, gli atti di amministrazione spettano all’assemblea dei membri. Per la validità delle delibere è necessario che l’oggetto della delibera sia contenuto nell’ordine del giorno. I membri dell’assemblea decidono a maggioranza dei presenti. Se una proposta di delibera ottiene l’approvazione scritta di tutti i membri, essa equivale ad una regolare delibera.
III Modifiche statutarie
Una delibera avente per oggetto la modifica dello statuto, deve ottenere l’approvazione favorevole di tre quarti dei membri presenti.
Se l’associazione è stata riconosciuta da una regione, tutte le modifiche statutarie devono ottenere l’approvazione da parte del competente organo regionale; se il riconoscimento è avvenuto da parte del Bundesrat, quest’organo deve approvare ogni modifica dello statuto.
Il diritto di voto non spetta da un membro dell’associazione se la delibera ha per oggetto la conclusione di un negozio giuridico, al quale è interessato il membro dell’associazione o se questi è parte in un procedimento giudiziario vertente tra esso e l’associazione.
L’assemblea dei soci va convocata nei casi previsti dallo statuto nonché quando l’interesse dell’associazione lo richiede. La convocazione è invece obbligatoria se lo richiede la percentuale dei soci indicata nello statuto oppure, in assenza di un’apposita norma statutaria, se viene fatta istanza, scritta e motivata, di convocazione da parte del dieci per cento dei soci. Se la convocazione non avviene, l’Amtsgericht competente per il luogo in cui ha sede l’associazione, può autorizzare la convocazione dell’assemblea e disporre chi presiederà quest’organo.
La qualità di associato, salva diversa disposizione statutaria, non può essere trasmessa per via ereditaria e l’esercizio dei diritti inerenti a tale qualità non può esser delegata ad altra persona.
A ciascun socio spetta il diritto di recesso. Lo statuto può prevedere che tale diritto può essere esercitato soltanto alla fine dell’anno o previo preavviso la cui durata massima non può eccedere due anni.
IV Scioglimento dell’associazione
Con delibera dell’assemblea dei soci può essere disposto lo scioglimento dell’associazione. Salva diversa previsione statutaria, a tal fine è necessaria la maggioranza di due terzi dei presenti. Anche l’apertura di un procedimento di fallimento determina lo scioglimento dell’associazione. Lo statuto può prevedere che l’associazione, in caso di apertura di un procedimento di fallimento, continua ad esistere quale associazione priva di personalità giuridica. In caso di insolvenza, il direttivo dell’associazione ha l’obbligo di chiedere tempestivamente il fallimento. Se il direttivo ritarda la richiesta di fallimento, i membri di tale organo sono obbligati in solido a risarcire ai creditori i danni derivati dall’intempestiva richiesta.
L’associazione può essere privata della sua personalità giuridica per effetto dell’adozione di una delibera non conforme a legge, adottata dall’assemblea dei soci oppure in seguito ad un comportamento illecito del direttivo.
V Revoca del riconoscimento
All’associazione che, secondo lo statuto, ha uno scopo privo di lucro, può essere revocato il riconoscimento giuridico se persegue fini di lucro. Può altresì essere disposta la revoca del riconoscimento giuridico se l’associazione persegue uno scopo diverso da quello statutariamente previsto. Competente a disporre la revoca è l’autorità della regione nella quale ha sede l’associazione. Se il riconoscimento giuridico è stato disposto dal Bundesrat, la revoca è di competenza del Ministero federale dell’interno.
A seguito dello scioglimento dell’associazione o della revoca del riconoscimento giuridico, viene disposta la devoluzione del patrimonio in favore delle persone indicate nello statuto. Lo statuto può prevedere che, con delibera dell’assemblea dei soci o di un altro organo dell’associazione, il patrimonio viene devoluto in altro modo. Se l’associazione non presegue uno scopo di lucro, l’assemblea dei soci può deliberare la devoluzione del patrimonio in favore di una fondazione pubblica anche in mancanza di un’apposita disposizione statutaria.
Qualora lo scopo dell’associazione sia stato quello di perseguire esclusivamente interessi dei soci ed in mancanza di una disposizione statutaria in merito, il patrimonio dell’associazione, in caso di revoca della personalità giuridica o di scioglimento dell’associazione, è devoluta ai soci; altrimenti al fisco della regione nel cui ambito l’associazione ha la sua sede.
Lo scioglimento dell’associazione o la revoca del riconoscimento giuridico della stessa, devono essere resi pubblici al fine di consentire ai creditori di insinuare i loro crediti. La pubblicazione avviene sul giornale indicato a tal fine nello statuto. I creditori che sono noti, devono essere avvisati per mezzo di apposita comunicazione.
Il patrimonio dell’associazione non può essere devoluto prima che sia trascorso un anno dalla data in cui è stato pubblicato lo scioglimento o effettuata la revoca della personalità giuridica.
L’associazione non avente fine di lucro, ottiene la personalità giuridica in seguito all’iscrizione nel registro delle associazioni presso l’Amtsgericht (giudice di primo grado). L’associazione avente fine di lucro consegue la personalità giuridica in seguito a riconoscimento da parte del Bundesstaat (regione), nel quale ha la sua sede. Ad un’associazione non avente sede nel territorio dello Stato può essere attribuita la personalità giuridica per effetto di una delibera del Bundesrat (camera delle regioni).
Salva diversa previsione statutaria, la sede dell’associazione è nel luogo in cui si provvede all’amministrazione della stessa.
II Amministrazione delle associazioni
L’amministrazione di un’associazione riconosciuta è disciplinata, salva diversa disposizione legislativa, dallo statuto associativo. L’associazione deve avere un direttivo che può essere composto da più persone. Al direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione e la rappresentanza anche in giudizio. Lo statuto può limitare i poteri di rappresentanza dell’associazione nei confronti di terzi.
Il direttivo è nominato in base ad una delibera dei membri dell’associazione ed è revocabile in ogni tempo. Lo statuto può prevedere che la revoca può essere disposta soltanto qualora sussistano fondati motivi; in particolare, gravi inadempimenti o incapacità ad assicurare una regolare amministrazione. Se il direttivo è composto da più persone, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Lo statuto può prevedere che per il compimento di determinati atti sono da nominare appositi rappresentanti.
L’associazione è responsabile – nei confronti di terzi – per danni cagionati dal direttivo o da un membro del direttivo nell’esercizio delle funzioni statutarie.
Salva la competenza del direttivo o di un altro organo amministrativo, gli atti di amministrazione spettano all’assemblea dei membri. Per la validità delle delibere è necessario che l’oggetto della delibera sia contenuto nell’ordine del giorno. I membri dell’assemblea decidono a maggioranza dei presenti. Se una proposta di delibera ottiene l’approvazione scritta di tutti i membri, essa equivale ad una regolare delibera.
III Modifiche statutarie
Una delibera avente per oggetto la modifica dello statuto, deve ottenere l’approvazione favorevole di tre quarti dei membri presenti.
Se l’associazione è stata riconosciuta da una regione, tutte le modifiche statutarie devono ottenere l’approvazione da parte del competente organo regionale; se il riconoscimento è avvenuto da parte del Bundesrat, quest’organo deve approvare ogni modifica dello statuto.
Il diritto di voto non spetta da un membro dell’associazione se la delibera ha per oggetto la conclusione di un negozio giuridico, al quale è interessato il membro dell’associazione o se questi è parte in un procedimento giudiziario vertente tra esso e l’associazione.
L’assemblea dei soci va convocata nei casi previsti dallo statuto nonché quando l’interesse dell’associazione lo richiede. La convocazione è invece obbligatoria se lo richiede la percentuale dei soci indicata nello statuto oppure, in assenza di un’apposita norma statutaria, se viene fatta istanza, scritta e motivata, di convocazione da parte del dieci per cento dei soci. Se la convocazione non avviene, l’Amtsgericht competente per il luogo in cui ha sede l’associazione, può autorizzare la convocazione dell’assemblea e disporre chi presiederà quest’organo. >I Norme di carattere generale
L’associazione non avente fine di lucro, ottiene la personalità giuridica in seguito all’iscrizione nel registro delle associazioni presso l’Amtsgericht (giudice di primo grado). L’associazione avente fine di lucro consegue la personalità giuridica in seguito a riconoscimento da parte del Bundesstaat (regione), nel quale ha la sua sede. Ad un’associazione non avente sede nel territorio dello Stato può essere attribuita la personalità giuridica per effetto di una delibera del Bundesrat (camera delle regioni).
Salva diversa previsione statutaria, la sede dell’associazione è nel luogo in cui si provvede all’amministrazione della stessa.
II Amministrazione delle associazioni
L’amministrazione di un’associazione riconosciuta è disciplinata, salva diversa disposizione legislativa, dallo statuto associativo. L’associazione deve avere un direttivo che può essere composto da più persone. Al direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione e la rappresentanza anche in giudizio. Lo statuto può limitare i poteri di rappresentanza dell’associazione nei confronti di terzi.
Il direttivo è nominato in base ad una delibera dei membri dell’associazione ed è revocabile in ogni tempo. Lo statuto può prevedere che la revoca può essere disposta soltanto qualora sussistano fondati motivi; in particolare, gravi inadempimenti o incapacità ad assicurare una regolare amministrazione. Se il direttivo è composto da più persone, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Lo statuto può prevedere che per il compimento di determinati atti sono da nominare appositi rappresentanti.
L’associazione è responsabile – nei confronti di terzi – per danni cagionati dal direttivo o da un membro del direttivo nell’esercizio delle funzioni statutarie.
Salva la competenza del direttivo o di un altro organo amministrativo, gli atti di amministrazione spettano all’assemblea dei membri. Per la validità delle delibere è necessario che l’oggetto della delibera sia contenuto nell’ordine del giorno. I membri dell’assemblea decidono a maggioranza dei presenti. Se una proposta di delibera ottiene l’approvazione scritta di tutti i membri, essa equivale ad una regolare delibera.
III Modifiche statutarie
Una delibera avente per oggetto la modifica dello statuto, deve ottenere l’approvazione favorevole di tre quarti dei membri presenti.
Se l’associazione è stata riconosciuta da una regione, tutte le modifiche statutarie devono ottenere l’approvazione da parte del competente organo regionale; se il riconoscimento è avvenuto da parte del Bundesrat, quest’organo deve approvare ogni modifica dello statuto.
Il diritto di voto non spetta da un membro dell’associazione se la delibera ha per oggetto la conclusione di un negozio giuridico, al quale è interessato il membro dell’associazione o se questi è parte in un procedimento giudiziario vertente tra esso e l’associazione.
L’assemblea dei soci va convocata nei casi previsti dallo statuto nonché quando l’interesse dell’associazione lo richiede. La convocazione è invece obbligatoria se lo richiede la percentuale dei soci indicata nello statuto oppure, in assenza di un’apposita norma statutaria, se viene fatta istanza, scritta e motivata, di convocazione da parte del dieci per cento dei soci. Se la convocazione non avviene, l’Amtsgericht competente per il luogo in cui ha sede l’associazione, può autorizzare la convocazione dell’assemblea e disporre chi presiederà quest’organo.
La qualità di associato, salva diversa disposizione statutaria, non può essere trasmessa per via ereditaria e l’esercizio dei diritti inerenti a tale qualità non può esser delegata ad altra persona.
A ciascun socio spetta il diritto di recesso. Lo statuto può prevedere che tale diritto può essere esercitato soltanto alla fine dell’anno o previo preavviso la cui durata massima non può eccedere due anni.
IV Scioglimento dell’associazione
Con delibera dell’assemblea dei soci può essere disposto lo scioglimento dell’associazione. Salva diversa previsione statutaria, a tal fine è necessaria la maggioranza di due terzi dei presenti. Anche l’apertura di un procedimento di fallimento determina lo scioglimento dell’associazione. Lo statuto può prevedere che l’associazione, in caso di apertura di un procedimento di fallimento, continua ad esistere quale associazione priva di personalità giuridica. In caso di insolvenza, il direttivo dell’associazione ha l’obbligo di chiedere tempestivamente il fallimento. Se il direttivo ritarda la richiesta di fallimento, i membri di tale organo sono obbligati in solido a risarcire ai creditori i danni derivati dall’intempestiva richiesta.
L’associazione può essere privata della sua personalità giuridica per effetto dell’adozione di una delibera non conforme a legge, adottata dall’assemblea dei soci oppure in seguito ad un comportamento illecito del direttivo.
V Revoca del riconoscimento
All’associazione che, secondo lo statuto, ha uno scopo privo di lucro, può essere revocato il riconoscimento giuridico se persegue fini di lucro. Può altresì essere disposta la revoca del riconoscimento giuridico se l’associazione persegue uno scopo diverso da quello statutariamente previsto. Competente a disporre la revoca è l’autorità della regione nella quale ha sede l’associazione. Se il riconoscimento giuridico è stato disposto dal Bundesrat, la revoca è di competenza del Ministero federale dell’interno.
A seguito dello scioglimento dell’associazione o della revoca del riconoscimento giuridico, viene disposta la devoluzione del patrimonio in favore delle persone indicate nello statuto. Lo statuto può prevedere che, con delibera dell’assemblea dei soci o di un altro organo dell’associazione, il patrimonio viene devoluto in altro modo. Se l’associazione non presegue uno scopo di lucro, l’assemblea dei soci può deliberare la devoluzione del patrimonio in favore di una fondazione pubblica anche in mancanza di un’apposita disposizione statutaria.
Qualora lo scopo dell’associazione sia stato quello di perseguire esclusivamente interessi dei soci ed in mancanza di una disposizione statutaria in merito, il patrimonio dell’associazione, in caso di revoca della personalità giuridica o di scioglimento dell’associazione, è devoluta ai soci; altrimenti al fisco della regione nel cui ambito l’associazione ha la sua sede.
Lo scioglimento dell’associazione o la revoca del riconoscimento giuridico della stessa, devono essere resi pubblici al fine di consentire ai creditori di insinuare i loro crediti. La pubblicazione avviene sul giornale indicato a tal fine nello statuto. I creditori che sono noti, devono essere avvisati per mezzo di apposita comunicazione.
Il patrimonio dell’associazione non può essere devoluto prima che sia trascorso un anno dalla data in cui è stato pubblicato lo scioglimento o effettuata la revoca della personalità giuridica.