Le nomine negli enti pubblici

Le nomine negli enti pubblici
(Servizio per il controllo parlamentare n. 8 – settembre 2024)
Lo spoils system è un istituto giuridico mutuato dall’ordinamento anglosassone. Si tratta in sostanza di un modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici da parte del vertice politico.
A questo modello si contrappone, invece, il merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati tramite concorso pubblico.
I principi fondamentali del merit system sono:
1. Reclutamento con pubblico concorso, selezione e l'avanzamento sulla base delle relative capacità, conoscenze e competenze;
2. elevati standard d’integrità, condotta, e attenzione all'interesse pubblico;
3. adeguatezza delle loro prestazioni.
La Corte Costituzionale, con le sentenze 103 e 104 del 2007, ha censurato il meccanismo dello spoils system, mantenendolo solo per i ruoli effettivamente apicali della Pubblica Amministrazione.
Con un po’ di pazienza, negli atti parlamentari si trova tutto pubblicato.
«1. Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici
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- La disciplina generale
Tra le funzioni non legislative delle moderne assemblee rappresentative è annoverabile la funzione di controllo relativa ai procedimenti di nomina, di competenza dell’Esecutivo, di componenti degli organismi direttivi di enti pubblici.
Si tratta di una forma di partecipazione indiretta che si distingue dalle forme di partecipazione diretta del Parlamento alla designazione (nomina o elezione) di componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, nonché di collegi direttivi di alcune magistrature o di componenti di Autorità amministrative indipendenti.
In particolare, in Italia, a partire dalla fine degli anni Settanta, è andata progressivamente strutturandosi una funzione di controllo del Parlamento sull’attività del Governo – finalizzata ad assicurare l’attuazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione – che non si esaurisce nel normale sindacato ex post, bensì opera al momento della provvista delle cariche dirigenziali negli enti pubblici.
È proprio in questa prospettiva che si colloca la normativa generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 recante Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, che ha introdotto nell’ordinamento la previsione dell’espressione di un parere preventivo e non vincolante sulle proposte di nomina dei vertici degli enti pubblici (Presidenti e Vicepresidenti) avanzate dal Governo, nonché specifici obblighi informativi relativi anche agli amministratori degli enti.
FOCUS
La legge n. 14 del 1978
Le nomine governative soggette a controllo parlamentare sono disciplinate dalla citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché, in taluni casi, da leggi istitutive di singoli enti o categorie di enti (cfr. oltre).
In particolare, la legge dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio del Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione da perseguire (articoli 1 e 2).
Il parere non è vincolante e l’organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se il parere delle Commissioni non sia stato reso (articolo 3).
Si rammenta che le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni devono esprimersi nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.
La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell’istituto o ente pubblico (articolo 4).
La legge dispone inoltre che il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge (articolo 5).
Qualora, a seguito del parere espresso da una, o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La medesima procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte (articolo 6).
L’articolo 9 della legge prende inoltre in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici, di cui al citato articolo 1 della medesima legge, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri. In tali casi, è previsto che i 138 Nomine negli enti pubblici – settembre 2024 relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Queste comunicazioni devono indicare i motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni e le procedure seguite, nonché fornire una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Si ricorda, infine, che la disciplina generale recante le procedure di nomina è rinvenibile nell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi del quale “le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente”. Il predetto articolo 3 specifica, al secondo comma, che resta ferma la richiamata disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L’attività di monitoraggio e controllo parlamentare consiste nel verificare se sia stato effettivamente richiesto il prescritto parere parlamentare per le nomine, le proposte o le designazioni di competenza governativa di presidenti e vicepresidenti di istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito, nonché se siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione per gli altri amministratori degli enti previsti dalla legge n. 14 del 1978 o da leggi speciali».
Tra gli Enti interessati vi è la:
«Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP
Natura e funzioni dell’ente
La Commissione, istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall’articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e ha lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Sono attribuiti alla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n.114 ha altresì attribuito alla COVIP compiti di vigilanza sui prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Mario Padula
Il 6 marzo 2023 è scaduto il mandato di Mario Padula quale presidente della COVIP. Con DPR del 7 marzo 2016 Mario Padula era stato nominato presidente della Commissione per un quadriennio. Successivamente, con l’articolo 1, commi 15-bis e 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, la durata dell’incarico è stata fissata a sette anni ed è stata soppressa la possibilità di un secondo mandato.
Il Governo aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016. La 11a Commissione (Lavoro) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016; la XI Commissione (Lavoro) della Camera, dopo aver proceduto all’audizione di Padula, ha espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula è stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Gli altri membri della Commissione sono Francesca Balzani, che attualmente svolge le funzioni di presidente facente funzioni, e Mariacristina Rossi, entrambe nominate con il DPR del 27 dicembre 2021.
Scadenza 6 marzo 2023
Controllo parlamentare
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
Procedura di nomina
DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il presidente e i commissari durano in carica sette anni non rinnovabili.
Requisiti
I commissari sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della COVIP e di indiscussa moralità e indipendenza.
Ad essi si applicano le medesime disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, previste per la CONSOB ai sensi dell’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. In particolare, il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali». (Fonte: XIX Legislatura, Camera dei Deputati, n. 8 settembre 2024, Le nomine negli enti pubblici, monitoraggio e controllo)
Il 3 dicembre 2024 «Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha deliberato l'avvio della procedura per la nomina a Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) del dott. Mario Pepe, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche e integrazioni”. (Fonte: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 106, 3 Dicembre 2024)
«Proposta di Nomina n. 56
Proposta di nomina del dottor Mario Pepe a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (56)
Assegnazione:
XI Lavoro (assegnato il 5 dicembre 2024 - termine il 25 dicembre 2024 - ai sensi)
Fase Iter: In corso di esame
Trasmesso ai sensi: articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Data trasmissione: 4 dicembre 2024
Annunciato all'Assemblea in data: 5 dicembre 2024»
Mia considerazione finale: ai sensi dell’art. 18, n. 3, del d.lgs. 05.12.2005, n. 252 la COVIP è composta da un presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24.01.1978, n. 14 con la procedura di cui all’art. 3 della legge 23.08.1988, n. 400.
Chi è il dottor Mario Pepe?
Non ci resta che seguire gli eventi.