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Le prospettive di tutela delle malattie professionali: dal fumo passivo al fondo per le vittime dell’amianto

La recente sentenza della Corte di Cassazione 3227/2011 definisce l’ambito di tutela del lavoratore in ordine alle malattie professionali.

Superando l’orientamento che subordina il riconoscimento delle malattie professionali all’effettuazione di precise lavorazioni, la suprema corte ha riconosciuto il diritto alla rendita ad un lavoratore ammalatosi a seguito della frequentazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal mancato rispetto del divieto di fumo nei locali comunali.

Il fumo passivo costituisce quindi ipotesi di “c. d. rischio specifico improprio, definito come quello che, pur non insito nell’atto materiale della prestazione lavorativa, riguarda situazioni ed attività strettamente connesse con la prestazione stessa“. Tale nozione è connessa alla “definizione di rischio ambientale secondo cui è tutelato il lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto quello reso presso le macchine, essendo la pericolosità data dall’ambiente di lavoro”.

La malattia professionale viene ricollegata non più a specifiche lavorazioni ma all’attività lavorativa complessivamente considerata.

Tale conclusione apre nuovi spazi alla tutela antinfortunistica concentrando l’attenzione sugli effetti negativi per la salute del lavoratore che possono provenire dall’organizzazione dell’attività lavorativa nel suo complesso.

Il principio affermato sembra pertanto assumere una valenza più generale che trascende il singolo caso interessando il complessivo assetto della disciplina dell’assicurazione sugli infortuni e le malattie professionali prevista dal DPR 1124/1965.

L’orientamento della cassazione va quindi inquadrato in un contesto generale caratterizzato dalla recente introduzione di ulteriori forme di tutela legate a specifiche malattie professionali e all’emersione di patologie connesse all’organizzazione delle attività produttive che interessano anche soggetti diversi dai lavoratori.

In tale prospettiva interpretativa appare pertanto conferente il richiamo alla recente costituzione del Fondo per le vittime dell’amianto.

La prestazione aggiuntiva prevista da tale istituto, costituito con il decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011 n.30 [1] completa l’ambito di tutela riconosciuto dal legislatore nei confronti dei lavoratori esposti all’amianto.

Accanto ai benefici previdenziali previsti al fine di gestire gli aspetti occupazionali derivanti dalla messa al bando dell’amianto si stabilisce una misura indennitaria e compensativa che favorisce quei lavoratori che in concreto hanno contratto malattie riconducibili a tale materiale.

Tale previsione necessaria e opportuna, doppia analoghe iniziative già avviate nel contesto europeo a tutela dei lavoratori.

Tuttavia, l’intervento regolamentare, benché vincolato dalla norma in questione, costituisce più che la conclusione di un percorso l’occasione per valutare la modernità di un sistema di tutela assicurativa che deve rispondere alle evidenze scientifiche e al più complesso scenario produttivo che il progresso tecnico di questi anni ha comportato.

Il tradizionale sistema di tutela delle malattie professionali di cui al combinato disposto del DPR 1124/1965 e del decreto legislativo 38/2000 è imperniato sul rischio specifico che incorre sul lavoratore adibito a specifiche lavorazioni.

L’evoluzione dei processi produttivi e della stessa organizzazione del lavoro sempre più interconnessa e interdipendente fa però notare come fattori di rischio possono essere connessi non solo alle singole lavorazioni ma anche all’attività lavorativa intesa come organizzazione complessiva del lavoro.

Inoltre, la stessa attività lavorativa sembra estendere i propri effetti a situazioni extra lavorative o familiari, generando naturalmente la necessità di rideterminare in prospettiva l’ambito delle malattie professionali o quantomeno lo spettro di tutela, soggettiva e oggettiva, da riconoscere a proposito dell’insorgere di determinate patologie.

Tale problematica è ben esemplificata dagli effetti dell’esposizione all’amianto.

Materiale utilizzato in svariate lavorazioni, l’amianto determina a causa del processo produttivo, ancorché esaurito, una vulnerabilità familiare e ambientale che scaturisce non direttamente dallo svolgimento delle lavorazioni ma dal contatto a vario titolo con gli effetti dell’attività lavorativa.

Attività lavorativa che diventa in qualche modo la causa dell’insorgenza di determinate patologie anche in soggetti che non possono essere qualificati lavoratori ovvero per soggetti non addetti a specifiche lavorazioni.

In questo senso il deficit di tutela riservato a vittime dell’amianto, non lavoratori, è riconducibile più che alla normativa primaria [2] o secondaria specifica, alla necessità di riconsiderare la tutela assicurativa alla luce degli effetti nocivi dell’organizzazione lavorativa sulla salute.

La stessa giurisprudenza amministrativa [3], seppur in altro contesto, ha considerato possibile la revisione del sistema superando il riferimento alle attività previste dagli articoli 1 e 4 del dpr 1124/1965 pur rendendo evidente la necessità di un preciso intervento normativo che autorizzi tale cambiamento [4].

Pertanto, integrare il riferimento alle lavorazioni con quello più ampio sull’attività, sembrerebbe permettere l’estensione degli ambiti di tutela all’interno della platea dei lavoratori, interessando anche quei cittadini che comunque sono interessati dagli effetti negativi di un processo produttivo.

Il rischio conseguente a tale scelta è però costituito da un ampliamento indeterminato dell’ampiezza del rischio tutelabile e della platea risarcibile con effetti, distorsivi su tutto l’assetto assicurativo e sulla sua stessa tenuta finanziaria.

Pur tuttavia la stessa dimensione della tragedia dell’amianto o delle problematiche, per esempio, legate alle malattie connesse alla “costrittività organizzativa” sembra rendere ineludibile un approfondimento in tale senso.

Tale tipo di valutazione è poi resa ancora più urgente in considerazione della potenziale futura emersione di fattispecie legate all’uso nell’ambito del sistema produttivo di fattori mutageni.

Tali fattori, provocando conseguenze su soggetti terzi seppur legati al lavoratore, impongono una profonda ponderazione che deve comprendere non solo una prospettiva prevenzionale ma anche una tutela indennitaria/risarcitoria.

Rimane cioè in prospettiva la necessità di valutare la riconducibilità nell’ambito delle malattie professionali di eventuali effetti mutageni [5] con la conseguente determinazione dell’ampiezza della tutela indennitaria e della platea dei soggetti risarcibili.

Analogo discorso è imposto dalla possibile emersione della sterilità quale conseguenza dell’attività lavorativa.

La stessa riconducibilità della sola sterilità permanente nell’ambito delle malattie professionali comporta comunque non poche conseguenze non risolvendo comunque casi limite in cui il decesso del lavoratore sia avvenuto proprio nel momento in cui un eventuale causa, riconducibile alle lavorazioni, lo abbia reso temporaneamente sterile.

È chiaro che tutte le problematiche indicate possono in qualche modo trovare una loro autonoma sistemazione con l’identificazione di soluzioni o ponderazioni specifiche.

L’ampiezza e il valore sociale delle stesse sembrerebbero però imporre un processo di valutazione e una soluzione unitaria il più possibile coerente, anche al fine di evitare che su temi così sensibili i livelli di tutela siano determinati dalla sola capacità di pressione degli enti esponenziali dei diversi interessi o delle diverse categorie.

L’intervento del legislatore diretto a disciplinare in modo compiuto e omogeneo la materia al fine di adeguare la tutela antifortunistica dei cittadini interessati a vario titolo dall’emersione di nuove e diverse patologie legate allo svolgimento dell’attività produttiva sembra pertanto urgente al fine di evitare che il riconoscimento dei diritti sia subordinato all’attività di supplenza della giurisprudenza.



[1] Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 marzo 2011.

[2] Legge 244/2007, articolo 1, commi 241 a 244.

[3] Cons. Stato 1576/2009.

[4] Indicativo è che la sentenza della Cassazione citata, a fronte della riproposizione delle argomentazioni da parte dell’Inail della pronuncia del Consiglio di Stato abbia adottato un’accezione di malattia professionale più ampia e riconducibile non alle lavorazioni, bensì all’attività lavorativa nel suo complesso.

[5] Vedi il Regolamento CPL 1272/2008 e Decreto legislativo 81/2009 e smi, in particolare l‘art 236 relativo alla valutazione del rischio che riguarda gli agenti cancerogeni e i mutageni.

La recente sentenza della Corte di Cassazione 3227/2011 definisce l’ambito di tutela del lavoratore in ordine alle malattie professionali.

Superando l’orientamento che subordina il riconoscimento delle malattie professionali all’effettuazione di precise lavorazioni, la suprema corte ha riconosciuto il diritto alla rendita ad un lavoratore ammalatosi a seguito della frequentazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal mancato rispetto del divieto di fumo nei locali comunali.

Il fumo passivo costituisce quindi ipotesi di “c. d. rischio specifico improprio, definito come quello che, pur non insito nell’atto materiale della prestazione lavorativa, riguarda situazioni ed attività strettamente connesse con la prestazione stessa“. Tale nozione è connessa alla “definizione di rischio ambientale secondo cui è tutelato il lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto quello reso presso le macchine, essendo la pericolosità data dall’ambiente di lavoro”.

La malattia professionale viene ricollegata non più a specifiche lavorazioni ma all’attività lavorativa complessivamente considerata.

Tale conclusione apre nuovi spazi alla tutela antinfortunistica concentrando l’attenzione sugli effetti negativi per la salute del lavoratore che possono provenire dall’organizzazione dell’attività lavorativa nel suo complesso.

Il principio affermato sembra pertanto assumere una valenza più generale che trascende il singolo caso interessando il complessivo assetto della disciplina dell’assicurazione sugli infortuni e le malattie professionali prevista dal DPR 1124/1965.

L’orientamento della cassazione va quindi inquadrato in un contesto generale caratterizzato dalla recente introduzione di ulteriori forme di tutela legate a specifiche malattie professionali e all’emersione di patologie connesse all’organizzazione delle attività produttive che interessano anche soggetti diversi dai lavoratori.

In tale prospettiva interpretativa appare pertanto conferente il richiamo alla recente costituzione del Fondo per le vittime dell’amianto.

La prestazione aggiuntiva prevista da tale istituto, costituito con il decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011 n.30 [1] completa l’ambito di tutela riconosciuto dal legislatore nei confronti dei lavoratori esposti all’amianto.

Accanto ai benefici previdenziali previsti al fine di gestire gli aspetti occupazionali derivanti dalla messa al bando dell’amianto si stabilisce una misura indennitaria e compensativa che favorisce quei lavoratori che in concreto hanno contratto malattie riconducibili a tale materiale.

Tale previsione necessaria e opportuna, doppia analoghe iniziative già avviate nel contesto europeo a tutela dei lavoratori.

Tuttavia, l’intervento regolamentare, benché vincolato dalla norma in questione, costituisce più che la conclusione di un percorso l’occasione per valutare la modernità di un sistema di tutela assicurativa che deve rispondere alle evidenze scientifiche e al più complesso scenario produttivo che il progresso tecnico di questi anni ha comportato.

Il tradizionale sistema di tutela delle malattie professionali di cui al combinato disposto del DPR 1124/1965 e del decreto legislativo 38/2000 è imperniato sul rischio specifico che incorre sul lavoratore adibito a specifiche lavorazioni.

L’evoluzione dei processi produttivi e della stessa organizzazione del lavoro sempre più interconnessa e interdipendente fa però notare come fattori di rischio possono essere connessi non solo alle singole lavorazioni ma anche all’attività lavorativa intesa come organizzazione complessiva del lavoro.

Inoltre, la stessa attività lavorativa sembra estendere i propri effetti a situazioni extra lavorative o familiari, generando naturalmente la necessità di rideterminare in prospettiva l’ambito delle malattie professionali o quantomeno lo spettro di tutela, soggettiva e oggettiva, da riconoscere a proposito dell’insorgere di determinate patologie.

Tale problematica è ben esemplificata dagli effetti dell’esposizione all’amianto.

Materiale utilizzato in svariate lavorazioni, l’amianto determina a causa del processo produttivo, ancorché esaurito, una vulnerabilità familiare e ambientale che scaturisce non direttamente dallo svolgimento delle lavorazioni ma dal contatto a vario titolo con gli effetti dell’attività lavorativa.

Attività lavorativa che diventa in qualche modo la causa dell’insorgenza di determinate patologie anche in soggetti che non possono essere qualificati lavoratori ovvero per soggetti non addetti a specifiche lavorazioni.

In questo senso il deficit di tutela riservato a vittime dell’amianto, non lavoratori, è riconducibile più che alla normativa primaria [2] o secondaria specifica, alla necessità di riconsiderare la tutela assicurativa alla luce degli effetti nocivi dell’organizzazione lavorativa sulla salute.

La stessa giurisprudenza amministrativa [3], seppur in altro contesto, ha considerato possibile la revisione del sistema superando il riferimento alle attività previste dagli articoli 1 e 4 del dpr 1124/1965 pur rendendo evidente la necessità di un preciso intervento normativo che autorizzi tale cambiamento [4].

Pertanto, integrare il riferimento alle lavorazioni con quello più ampio sull’attività, sembrerebbe permettere l’estensione degli ambiti di tutela all’interno della platea dei lavoratori, interessando anche quei cittadini che comunque sono interessati dagli effetti negativi di un processo produttivo.

Il rischio conseguente a tale scelta è però costituito da un ampliamento indeterminato dell’ampiezza del rischio tutelabile e della platea risarcibile con effetti, distorsivi su tutto l’assetto assicurativo e sulla sua stessa tenuta finanziaria.

Pur tuttavia la stessa dimensione della tragedia dell’amianto o delle problematiche, per esempio, legate alle malattie connesse alla “costrittività organizzativa” sembra rendere ineludibile un approfondimento in tale senso.

Tale tipo di valutazione è poi resa ancora più urgente in considerazione della potenziale futura emersione di fattispecie legate all’uso nell’ambito del sistema produttivo di fattori mutageni.

Tali fattori, provocando conseguenze su soggetti terzi seppur legati al lavoratore, impongono una profonda ponderazione che deve comprendere non solo una prospettiva prevenzionale ma anche una tutela indennitaria/risarcitoria.

Rimane cioè in prospettiva la necessità di valutare la riconducibilità nell’ambito delle malattie professionali di eventuali effetti mutageni [5] con la conseguente determinazione dell’ampiezza della tutela indennitaria e della platea dei soggetti risarcibili.

Analogo discorso è imposto dalla possibile emersione della sterilità quale conseguenza dell’attività lavorativa.

La stessa riconducibilità della sola sterilità permanente nell’ambito delle malattie professionali comporta comunque non poche conseguenze non risolvendo comunque casi limite in cui il decesso del lavoratore sia avvenuto proprio nel momento in cui un eventuale causa, riconducibile alle lavorazioni, lo abbia reso temporaneamente sterile.

È chiaro che tutte le problematiche indicate possono in qualche modo trovare una loro autonoma sistemazione con l’identificazione di soluzioni o ponderazioni specifiche.

L’ampiezza e il valore sociale delle stesse sembrerebbero però imporre un processo di valutazione e una soluzione unitaria il più possibile coerente, anche al fine di evitare che su temi così sensibili i livelli di tutela siano determinati dalla sola capacità di pressione degli enti esponenziali dei diversi interessi o delle diverse categorie.

L’intervento del legislatore diretto a disciplinare in modo compiuto e omogeneo la materia al fine di adeguare la tutela antifortunistica dei cittadini interessati a vario titolo dall’emersione di nuove e diverse patologie legate allo svolgimento dell’attività produttiva sembra pertanto urgente al fine di evitare che il riconoscimento dei diritti sia subordinato all’attività di supplenza della giurisprudenza.



[1] Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 marzo 2011.

[2] Legge 244/2007, articolo 1, commi 241 a 244.

[3] Cons. Stato 1576/2009.

[4] Indicativo è che la sentenza della Cassazione citata, a fronte della riproposizione delle argomentazioni da parte dell’Inail della pronuncia del Consiglio di Stato abbia adottato un’accezione di malattia professionale più ampia e riconducibile non alle lavorazioni, bensì all’attività lavorativa nel suo complesso.

[5] Vedi il Regolamento CPL 1272/2008 e Decreto legislativo 81/2009 e smi, in particolare l‘art 236 relativo alla valutazione del rischio che riguarda gli agenti cancerogeni e i mutageni.