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Le variazioni di Bilancio post riforma contabile armonizzata

Chioggia, settembre 2020
Ph. Francesca Russo / Chioggia, settembre 2020

Le variazioni di Bilancio post riforma contabile armonizzata

Indice:

1. Variazioni di bilancio: nozione, termini e competenze

2. Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio

3. Le variazioni di PEG

4. Utilizzo del risultato presunto di amministrazione prima dell’approvazione del rendiconto

5. Utilizzo del risultato di amministrazione

6. Le variazioni di esigibilità

7. Prelevamento dai fondi

8. Le competenze del revisore dei conti

9. Gestione della cassa

10. Tavole riepilogative

 

1. Variazioni di bilancio: nozione, termini e competenze

Il nuovo ordinamento contabile ha modificato le regole per le variazioni di bilancio, modificando termini e modalità.

Nel sistema del bilancio di previsione, come del resto tutti gli strumenti di programmazione, anche il bilancio di previsione può subire variazioni, di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, causa di diversi fattori interni ed esterni, non preventivamente ipotizzabili in via generale, che rendono il bilancio non rispondente alle reali esigenze iniziali.

Il principio di flessibilità, cui la variazione di bilancio corrisponde, è volto a trovare all’interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti da variabili esogene, circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

Tuttavia, un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto toglie autenticità e attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.

La riforma dell’ordinamento finanziario e contabile, nell’ottica di maggiore flessibilità e per non ingessare troppo la gestione, ha attribuito alla Giunta e ai responsabili variazioni che prima che erano di competenza del Consiglio.

È una vera novità per gli Enti Locali (soprattutto per le variazioni adottate dai dirigenti/responsabili) che trova la sua giustificazione nella volontà di evitare che l’implementazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, accompagnata dalle novità inerenti la classificazione della spesa per missioni e programmi e da quella relativa al collegamento al piano dei conti finanziario, potesse ingessare l’attività gestionale con ripercussioni negative sull’azione di governo.

L’approvazione del bilancio, così come anche le relative variazioni sono di competenza del Consiglio, salvo le eccezioni previste ai commi 5 bis e 5-quater dell’articolo 175 Tuel 267/2000, che sono attribuite rispettivamente alla competenza della Giunta e al responsabile del servizio finanziario e/o ai dirigenti. Le variazioni possono essere effettuate fino al 30 novembre, ad eccezione delle seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno (articolo 175, comma 3):

a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa (Consiglio Comunale);

b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria (Responsabile Servizio Finanziario);

c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti (Responsabili della spesa o, in assenza di regolamentazione, il Responsabile Finanziario);

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate (Responsabile Finanziario);

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d) (Giunta Comunale);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b) (Responsabile Finanziario);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente (Responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il Responsabile Finanziario).

Per motivi di necessità e urgenza, opportunamente motivate, le variazioni di competenza del Consiglio possono essere deliberate dalla Giunta e poi ratificate dal Consiglio entro i successivi 60 gg., e comunque entro il 31/12, a pena di decadenza. In caso di mancata o parziale ratifica, l’organo consiliare è tenuto ad adottare, entro 30 gg. e comunque il 31/12, gli atti ritenuti idonei a regolare i rapporti sorti sulla base della delibera di Giunta non ratificata (articolo 175 c. 5). È questo l’unico caso in cui la Giunta può deliberare su una materia di competenza del Consiglio.

Si noti come la gradualità delle competenze, in ogni caso prive di discrezionalità amministrativa, operi in forma scalare: Giunta, dirigenti/responsabili.

La Giunta approva, con propria delibera, le variazioni al bilancio che sono prive del carattere di discrezionalità amministrativa, in quanto si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, senza modificare la suddivisione in titoli.

Le variazioni attribuite alla Giunta sono le seguenti (articolo 175 c. 5 bis):

a) variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto: variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuate con riaccertamento ordinario;

f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione;

Ai sensi dell’articolo 176 del Tuel n. 267/2000 la Giunta adotta provvedimenti per prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, da adottarsi entro il termine del 31 dicembre dell’esercizio in corso. I prelevamenti dal fondo di riserva sono comunicati al Consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità, mentre tale obbligo non sussiste per l’utilizzo degli altri due fondi.

Sono inoltre di competenza della Giunta le variazioni al pino esecuti di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater dell’articolo 175 del Tuel 267/2000, che sono di competenza del responsabile.

Le nuove disposizioni del Tuel 267/2000 (articolo 175, co. 5–quater) assegnano al Regolamento di contabilità dell’Ente la possibilità di attribuire ai Responsabili della spesa, la competenza ad adottare le seguenti variazioni elencate all’articolo articolo 175, co. 5–quater. In assenza di tale attribuzione, le variazioni ivi contemplate competono al Responsabile del Servizio Finanziario.

Nello specifico sono:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel 267/2000, per l’utilizzo del risultato di amministrazione prima dell’approvazione del rendiconto;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente;

e) le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

f) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta.

In sede di variazione di bilancio è fatto divieto agli enti locali di:

  1. Effettuare variazioni di Giunta fra macroaggregati di titoli diversi (c. 6).
  2. Spostare le dotazioni dai capitoli per conto terzi a favore di altre parti del bilancio (co.7).
  3. Spostare le somme tra residui e competenza (c. 7).

Durante la gestione del bilancio e le sue variazioni gli enti locali sono tenuti a rispettare il principio di pareggio finanziario e mantenere gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (articolo 193 c. 1).

Entro il 31 Luglio il Consiglio deve deliberare la variazione di assestamento generale e verificare la permanenza degli equilibri di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo cassa (articolo 175 c. 8).

 

2. Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio

Durante l’esercizio provvisorio, in caso di necessità e/o urgenza, è possibile adottare variazioni di bilancio, le quali dovranno essere effettuate sugli stanziamenti dell’ultimo bilancio di previsione approvato.

Le variazioni in sede di esercizio provvisorio sono comunque considerate “eccezionali”; provocano una gestione finanziaria “temporanea”, pertanto si suggerisce di approvare quanto prima il bilancio di previsione in quanto in detto periodo si hanno margini di manovra ridotti e circoscritti dai principi contabili.

Inoltre, in esercizio provvisorio non è consentito applicare avanzo di amministrazione destinato o libero.

La riforma della contabilità armonizzata ha previsto che le variazioni al bilancio e al piano esecutivo di gestione nel corso dell’esercizio provvisorio, siano di competenza sia della Giunta che dei dirigenti/responsabili, favorendo flessibilità nella gestione in situazioni straordinarie, che prevede soluzioni eccezionali, quali:

1) per quanto riguarda le spese, la possibilità di effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;

2) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all’interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di Giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0, nell’ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio: infatti, tenuto conto che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo (oltre le previsioni di entrata).

Tali variazioni sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato) e possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del PEG riguardanti l’esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell’esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l’assunzione di impegni esigibili nell’esercizio successivo.

Inoltre, ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4, nell’esercizio provvisorio possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partire di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi somma urgenza.

In aggiunta alle ipotesi sopra riportate, il comma 7 dell’articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 così come modificato, consente le variazioni di bilancio nelle ipotesi:

  1. utilizzo delle quote accantonate e/o vincolate dell’avanzo di amministrazione, sia accertato che presunto, sulla base di una relazione documentata del responsabile competente, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente (articolo 187, co. 3, del TUEL). La delibera di Giunta di variazione al bilancio in esercizio provvisorio (articolo 175, comma 5-bis, lett. a) del TUEL) deve essere corredata dal parere dell’organo di revisione contabile. Nel caso in cui il rendiconto non risulti approvato, con tale delibera viene aggiornato il prospetto del risultato di amministrazione presunto (articolo 187, co. 3-quinquies TUEL). L’obbligo per la Giunta di aggiornare entro il 31 gennaio il prospetto del risultato di amministrazione presunto si riferisce alla ipotesi in cui il bilancio di previsione risultati approvato entro il 31/12; qualora il bilancio approvato preveda l’utilizzo di quote vincolate dell’avanzo presunto (articolo 187, co. 3-quater TUEL), la Giunta dovrà verificare l’importo di dette quote vincolate aggiornando il prospetto allegato al bilancio di previsione anche in un momento successivo, in vista dell’applicazione dell’avanzo, utilizzando però dati contabili certi essendo l’esercizio amministrativo concluso.
  2. Variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del rendiconto, applichino al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione (articolo 175, co. 3-quinquies); in tal caso l’obbligo di approvare il prospetto aggiornato del risultato presunto di amministrazione presuppone la esistenza di un precedente prospetto, cioè quello allegato al bilancio di previsione. In definitiva, abbiamo:
  1. se il bilancio approvato entro l’esercizio x-1 impiega quote vincolate dell’avanzo di amministrazione, la Giunta deve provvedere all’aggiornamento del prospetto entro il 31/01 dell’esercizio x (comma 3-quater);
  2. se il bilancio, qualunque sia la data di approvazione, non prevede dette quote ma si intenda applicare l’avanzo di amministrazione, vincolato o accantonato, con l’adozione di delibera di variazione della Giunta; in detta ipotesi la variazione è effettuata esclusivamente dopo l’approvazione del prospetto aggiornato (co. 3-quinquies), esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente (principio contabile all. 4/2, punto 8.11).

Nell’ipotesi in cui si versi nell’esercizio provvisorio, quindi in assenza di un bilancio di previsione approvato, la Giunta dovrà, al fine di verificare la veridicità e l’attendibilità dell’avanzo vincolato o accantonato che si intende applicare, provvedere all’approvazione, e non all’aggiornamento, del prospetto del risultato di amministrazione presunto, utilizzando dati contabili risultanti alla chiusura dell’esercizio, prima dell’adozione della delibera di applicazione dell’avanzo ovvero al momento in cui si manifesta la necessità di applicare l’avanzo.

In definitiva, la Giunta dovrà:

  1. in caso di utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, verificare detto importo presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle sole entrate e spese vincolate (articolo 187, co. 3-quinquies TUEL) e, solo se il bilancio risulti approvato entro il 31 dicembre, dovrà farlo entro il 31 gennaio (co. 3-quater TUEL)
  2. nel caso di utilizzo di quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, la verifica va fatta con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate (articolo 187, co. 3-sexies).

È, inoltre, sono consentite le seguenti variazione di bilancio:

a) utilizzo della quota vincolata di avanzo di amministrazione, consistente nella mera re-iscrizione di economia di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, sempre sulla base di relazione documentata del dirigente competente. Anche per tale atto, nel corso dell’esercizio provvisorio, la competenza è attribuita alla giunta, previo parere del Revisore dei conti;

b) riguardanti il fondo pluriennale vincolato e capitoli correlati (articolo 175, comma 5-quater, lettera b). Dette variazioni, che possono riguardare sia la competenza che la cassa, devono essere comunicate trimestralmente alla giunta comunale;

c) variazioni previste dall’articolo 163, comma 7 e, quindi, riguardanti l’applicazione dell’avanzo vincolato o accantonato, ai sensi dell’articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel 267/2000, quelle riguardanti variazioni al fondo pluriennale vincolato e quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione;

d) variazione connessa al riaccertamento ordinario per la reimputazione di accertamenti e impegni non esigibili, con conseguente aggiornamento delle spese già assunte da comunicare al tesoriere;

e) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per spostamenti interni di personale;

f) prelevamenti dal fondo di riserva per provvedimenti giurisdizionali esecutivi, obblighi di legge, per garantire l’avvio o la prosecuzione di attività soggette a termine o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente;

g) variazioni compensative di Peg;

h) istituzioni di nuovi capitoli con importo 0 all’interno di tipologie o di nuove tipologie.

In conclusione, durante la gestione in esercizio provvisorio è possibile apportare le seguenti variazioni:

  1. applicazione avanzo vincolato o accantonato (articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel). È la possibilità di applicare l’avanzo vincolato nel corso dell’esercizio provvisorio esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente (principio 4/2, punto 8.11). Tale manovra, di competenza della giunta, deve trovare riscontro in una relazione documentata del dirigente competente e corredata dal parere dell’organo di revisione e da un pre-consuntivo da cui emerga l’esistenza dell’avanzo vincolato applicato. È, inoltre, consentito l’utilizzo della quota vincolata di avanzo di amministrazione, consistente nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, sempre sulla base di relazione documentata del dirigente competente. Anche per tale atto, nel corso dell’esercizio provvisorio, la competenza è attribuita alla giunta, previo parere dell’organo di revisione.
  2. variazioni al fondo pluriennale vincolato e capitoli correlati (articolo 175, comma 5-quater, lettera b). Dette variazioni, che possono riguardare la competenza e la cassa, devono essere comunicate trimestralmente alla giunta comunale;
  3. variazioni previste dall’articolo 163, comma 7 e, quindi, le variazioni di applicazione avanzo vincolato o accantonato, ai sensi dell’articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel, quelle riguardanti variazioni al fondo pluriennale vincolato e quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione;
  4. variazione connessa al riaccertamento ordinario per la reimputazione di accertamenti e impegni non esigibili, con conseguente aggiornamento del dato delle spese già assunte da comunicare al tesoriere;
  5. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per spostamenti interni di personale;
  6. prelevamenti da fondo di riserva per provvedimenti giurisdizionali esecutivi, obblighi di legge, per garantire l’avvio o la prosecuzione di attività soggette a termine o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente;
  7. variazioni compensative di Peg;
  8. istituzione di capitoli di entrata con stanziamento zero nell’ambito di tipologie con stanziamento;
  9. istituzione di capitoli di entrata con stanziamento zero nell’ambito di tipologie senza stanziamento.

 

3. Le variazioni di PEG

Le variazioni al piano esecutivo di gestione rientrano nella competenza dell’organo esecutivo, salvo quelle previste alla lett. a) del comma 5-quater, ovvero le variazioni compensative:

- fra capitoli di entrata della medesima categoria;

- fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato.

Le variazioni sono limitate ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti, con l’esclusione delle variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti:

a) i trasferimenti correnti;

b) i contributi agli investimenti;

c) i trasferimenti in conto capitale,

che restano di esclusiva competenza della Giunta.

Le variazioni al piano esecutivo possono anche riguardare i soli obiettivi strategici dell’Ente senza interessare l’aspetto finanziario; si tratta di modificazioni all’impostazione strategico- programmatico che potrebbero richiedere rivisitazione del piano degli obiettivi senza comportare variazioni finanziarie.

Contrariamente alle variazioni di bilancio, il termine ultimo per l’adozione delle variazioni di PEG è fissato al 15 dicembre di ciascun anno e, cioè, in data successiva al termine previsto per le variazioni di bilancio di competenza dell’organo consiliare; il motivo di questa diversa scansione temporale tra il termine ultimo per apportare le variazioni al bilancio e quello previsto per il piano esecutivo, è riscontrabile nella necessità di permettere alla Giunta, nei 15 giorni del mese di dicembre, di recepire nel PEG le eventuali variazioni apportate al bilancio entro il 30 novembre.

Si segnala infine che, anche per il termine entro cui adottare le variazioni il PEG sono previste eccezioni, secondo cui il 15 dicembre che può slittare fino al 31 dicembre – in coerenza con quanto stabilito per il bilancio – con riferimento alle variazioni di PEG correlate alle variazioni di bilancio precedentemente previste.

                                                 

4. Utilizzo del risultato presunto di amministrazione prima dell’approvazione del rendiconto. Le quote vincolate del risultato presunto possono essere applicate sia nella fase di approvazione del bilancio di previsione che con successiva variazione.

In questi casi occorre produrre motivata relazione del dirigente/responsabile competente dalla quale traspaia con chiarezza la necessità di iscrizione dell’avanzo al fine di garantire la continuazione o l’inizio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata realizzazione provochi grave nocumento per l’Amministrazione. Gli enti che hanno iscritto nel bilancio di previsione quote vincolate dell’avanzo di amministrazione presunto sono obbligati a verificare l’effettiva consistenza di tali risultati approvando, entro il 31 gennaio, con adozione di delibera della Giunta Comunale, il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Con l’adozione di atto di variazione al bilancio effettuato prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, vi è la possibilità di applicare quote del risultato costituite dagli accantonamenti risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, se la verifica prevista per l’utilizzo anticipato delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni relativo al risultato di amministrazione presunto, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. In altri termini, occorre predisporre un preconsuntivo e riapprovare il prospetto del risultato di amministrazione presunto, già allegato al bilancio di previsione.

 

5. Utilizzo del risultato di amministrazione

Con l’approvazione del rendiconto di gestione da parte del Consiglio si può utilizzare l’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente. Infatti, dopo l’approvazione consiliare, il risultato contabile di amministrazione è definitivamente accertato ed è distinto in quattro tipologie: fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti, fondi accantonati e fondi liberi.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

  • nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;
  • derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
  • derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata;
  • derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

A bilancio di previsione approvato, le variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, sono effettuate con determinazione del responsabile della spesa o, in assenza di disciplina regolamentare, del responsabile finanziario. Tali variazioni possono essere effettuate fino al 31 dicembre.

I fondi destinati agli investimenti sono invece costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito di avvenuta approvazione del rendiconto.

Confluiscono nell’avanzo accantonato gli stanziamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Costituiscono quota accantonata:

  • rinnovi contrattuali nelle more della firma del CCNL
  • indennità di fine mandato del Sindaco;
  • passività potenziali;
  • anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013, al netto di un fondo (rimborso prestiti) di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L’avanzo di amministrazione non vincolato (destinato a investimenti, accantonato e libero) non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente faccia ricorso all’utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate ai sensi dell’articolo 195 del TUEL o sia in anticipazione di tesoreria (fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio).

L’utilizzo dell’avanzo libero, potrà essere utilizzato rispettando un preciso ordine prioritario, indicato dall’articolo 187 del TUE: per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193 TUEL ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; per l’estinzione anticipata dei prestiti. I fondi destinati agli investimenti, quelli per passività potenziali e l’eventuale utilizzo dell’avanzo libero sono (tutti) effettuati con variazione di bilancio di competenza del consiglio.

Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi. 

A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

 

6. Le variazioni di esigibilità

Una delle novità caratterizzanti l’armonizzazione contabile è, come detto sopra, il passaggio di competenze in capo ai dirigenti in materia di variazioni di esigibilità degli impegni di spesa finanziati dal fondo pluriennale vincolato, che sono però possibili entro precisi limiti temporali. In ossequio al principio della flessibilità, il nuovo ordinamento consente infatti di variare gli strumenti di programmazione finanziaria al fine di renderli funzionali alle mutevoli esigenze gestionali.

In sostanza, l’accantonamento a tale fondo consente di misurare la distanza temporale tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di risorse.

Rappresenta, quindi, uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche, sia correnti che di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo che travalica l’esercizio di competenza per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

Tale posta contabile è un elemento di saldo a cui si aggiunge la previsione della spesa di competenza, secondo la propria esigibilità.

Gli atti di impegno e di accertamento devono riportare gli estremi temporali che permettano un’inequivocabile cadenza degli eventi al fine di imputare gli stessi nei bilanci di riferimento: la capacità, da parte dei responsabili, di elaborare il cronoprogramma delle spese, in relazione ai tempi di esigibilità delle stesse.

In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata, è costituito da due componenti distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.”

È un accantonamento contabile iscritto sia in Entrata che in Spesa, garantendo la copertura delle spese in un’ottica pluriennale. Riguarda prevalentemente le spese in conto capitale (in particolare gli investimenti) e può essere destinato a garantire anche la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, nonché per il fondo per la produttività del personale e le spese per incarichi a legali esterni all’ente.

Le variazioni al fondo pluriennale vincolato possono essere adottate nel corso dell’intero esercizio e fino alla chiusura dell’esercizio finanziario. A norma di previsto nei regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o il responsabile finanziario possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa (comma 5-quater, articolo 175 TUEL). In questo caso, le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta. Queste variazioni non sono soggette al parere dell’organo di revisione, il quale deve però verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate dalla giunta o dai responsabili di servizi.

Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

Nel caso di economie su impegni finanziari dal FPV non è possibile utilizzare il FPV in entrata per impegni diversi, salvo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l’ente.

Al termine dell’esercizio finanziario (31 dicembre), non sono possibili variazioni di esigibilità sull’esercizio chiuso da parte dei responsabili. Ai sensi dell’articolo 175, comma 5-bis, TUEL, il FPV è variato dall’organo esecutivo con il riaccertamento ordinario entro i termini di approvazione del rendiconto (in quanto meramente esecutive di decisioni assunte dal consiglio) previa acquisizione del parere dell’organo di revisione contabile.

Infine, è consentito, con atto del responsabile del servizio finanziario (anch’esso soggetto al parere dell’organo di revisione), il riaccertamento parziale dei residui, al solo fine di permettere una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare prima del riaccertamento ordinario.

 

7. Prelevamento dai fondi

Ai sensi dell’art 176 del Tuel n. 2667/2000, la Giunta comunale approva anche i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali entro la data del 31 dicembre di ogni anno, anche in esercizio provvisorio.

 

8. Le competenze del revisore dei conti

Le modifiche toccano anche il ruolo dei revisori dei conti che, a seguito delle modifiche alla struttura dell’entrata e della spesa, l’innalzamento del livello dell’unità elementare di voto da parte del Consiglio (Tipologia e Programma), la facoltà riconosciuta alla Giunta ed anche ai dirigenti di incidere, nei casi in precedenza visti, sul bilancio, comportano ad una analisi circa le competenze attribuite a questi ultimi alla luce delle citate modifiche legislative.

La novella ha stabilito che i revisori sono tenuti ad esprimere il parere sulle variazioni di bilancio (comprese le variazioni adottate in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, salvo ratifica, a pena di decadenza entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine) essendo escluse dall’articolo 239 del Tuel n. 267/2000 quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti/responsabili, a meno che il parere sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili.

Quindi, abbiamo:

  1. deliberazioni di consiglio;
  2. deliberazione della giunta relativa al riaccertamento ordinario dei residui;
  3. determinazione del responsabile del servizio finanziario (nell’ipotesi ricorrente) di riaccertamento parziale;
  4. deliberazione di Giunta (nell’ipotesi ricorrente), nel corso dell’esercizio provvisorio, di utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione.

Resta nella competenza dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dare conto nella propria relazione, dell’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio.

 

9. Gestione della cassa

Dopo la sua abolizione, avvenuta con il Decreto Legislativo n. 25 febbraio 1995, n. 77, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336, giustificata dal fatto che la gestione delle previsioni di cassa abbia comportato notevoli difficoltà senza realizzare l’obiettivo di razionalizzare il controllo dei flussi finanziari, nonché la possibilità di seguire a livello centrale i flussi finanziari dell’intero settore pubblico mediante il regime della tesoreria unica ed il sistema di rilevazioni del Ministero del tesoro, il nuovo ordinamento contabile reintroduce il bilancio di cassa (detto anche di fatto o di gestione), di fondamentale importanza in quanto considera tutte le entrate e le spese che si prevede saranno effettivamente riscosse o pagate nel corso dell’esercizio, sia che si riferiscano ad accertamenti o impegni propri dell’esercizio stesso, sia che riguardino quelli degli esercizi precedenti, il cui equilibrio concorre al raggiungimento del pareggio finanziario complessivo.

Ai sensi dell’articolo 162, comma 6 del TUEL, il bilancio di previsione deve infatti garantire l’equilibrio di competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e un fondo di cassa finale non negativo nel primo esercizio del triennio di riferimento.

Visto che le previsioni di cassa assumono carattere autorizzatorio, così come quelle di competenza, bisogna proiettare con la massima accuratezza i flussi in entrata e in uscita per ogni capitolo di bilancio, tenendo conto delle somme esigibili in competenza e nei residui. Inoltre, per le entrate con un certo grado d’inesigibilità, la previsione di cassa non potrà mai eccedere quanto mediamente si è riscosso negli ultimi esercizi (deliberazione 9/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei conti).

Per assicurare la costante liquidità necessaria al pagamento delle obbligazioni scadute, nella missione 20 “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli Enti Locali sono tenuti a iscrivere un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% del valore di cassa delle spese finali (primi tre titoli della spesa), il cui utilizzo è effettuato con deliberazioni dell’organo esecutivo (articolo 166, comma 2-quater del TUEL). Si potrà ricorrere al fondo di riserva di cassa nei casi di utilizzo di avanzo di amministrazione, del fondo di riserva di competenza o di altri fondi rischi o quando gli stanziamenti di cassa previsti risultino insufficienti.

È di competenza della Giunta l’approvazione delle variazioni dei valori di cassa del bilancio di previsione, che possono essere effettuate entro il termine del 31 dicembre di ogni anno (quindi oltre il termine naturale per le variazioni di bilancio fissato al 30 novembre).

Per alcune fattispecie, individuate dall’ordinamento giuridico che regola la materia, la competenza a variare le previsioni di cassa è attribuita al dirigente. In base all’articolo 175, comma 5-quater del TUEL, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di regolamentazione, il responsabile finanziario, possono infatti effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa. Queste variazioni sono comunicate trimestralmente alla giunta. Con determina dirigenziale possono poi essere approvate le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies.

Con la variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio bilancio finanziario complessivo.

Tutte le variazioni al bilancio di previsione (comprese quelle di cassa), sono trasmesse al tesoriere tramite il prospetto previsto dall’articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011, allegato al provvedimento di approvazione della variazione.

Il controllo dei flussi di cassa non può prescindere da una corretta gestione dei vincoli di tesoreria, in particolare per le somme vincolate presso il tesoriere derivanti da indebitamento, da trasferimenti o da specifiche norme di legge. Il monitoraggio di queste somme è indispensabile anche ai fini dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero, che non può essere applicato al bilancio nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio.

Di seguito si propongono tre tabelle riepilogative distinte in base alla competenza dell’organo, di rapida consultazione in una materia che con l’introduzione della contabilità armonizzata ha subito notevoli modifiche non sempre senza qualche difficoltà operativa.

 

10. Tavole riepilogative

TAVOLA 1 – VARIAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

TABELLA RIEPILOGATIVA

N.

Tipologia

Termine

Parere revisore/i

Bilancio/esercizio provvisorio

Riferimento normativo

N.B.

 

 

1

Variazione bilancio (escluso quelle di cui comma 5-bis e comma 5-quater, articolo 175 TUEL)

30

novembre

Si

Bilancio approvato

Articolo 175, co. 2 Tuel 267/2000

Variazione PEG Giunta entro 15/12

 

 

2

Istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa

31

dicembre

Si

Bilancio approvato

Articolo 175, co. 3 lett. a) Tuel 267/2000

Variazione PEG Giunta entro 31/12

 

 

3

Assestamento generale

31

luglio

Si

Bilancio approvato

Articolo 175, co. 8 Tuel 267/2000

Variazione PEG Giunta entro 15/12

 

 

4

Applicazione quota del risultato di amministrazione costituita dagli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente, o risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, per le finalità cui sono destinate

31

dicembre

Si

Bilancio approvato

Articolo 175, co. 5-bis lett. a) e articolo 187, co. 3-sexies

Nel caso di applicazione di quote accantonate presunte, la Giunta verifica l’importo delle quote accantonate nel corso dell’esercizio precedente sulla base di un preconsuntivo relativo a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e approva il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto, compreso variazione di cassa.

Nel caso in cui, a seguito dell’approvazione del prospetto di cui al punto precedente, si configuri un disavanzo di amministrazione presunto, l’applicazione della quota in oggetto è possibile solo previa approvazione del bilancio di previsione che rechi l’iscrizione della quota di disavanzo da ripianare.

 

 

5

Variazione di assestamento generale

31 luglio

Si

Bilancio approvato

Articolo 175, comma 8 TUEL

Il Consiglio ha competenza anche sulle conseguenti variazioni di cassa

 

 

6

Variazioni di bilancio diverse dalla precedenti

30 novembre

Si

Bilancio approvato

Articolo 175, co. 2 TUEL

Il Consiglio ha competenza anche sulle conseguenti variazioni di cassa

 

 

7

Istituzione di capitoli di entrata con stanziamento pari a zero nell’ambito di tipologie senza stanziamento

31 dicembre

No

Bilancio approvato ed esercizio provvisorio

Principio contabile applicato paragrafo 8.13, lett. b)

Allegato n. 4//2

al D.Lgs 118/2011

 

 

Possibili anche con riferimento al pluriennale. E’ possibile istituire la tipologia sempre con stanziamento pari a zero

 

8

Variazioni di bilancio connesse ai lavori pubblici di somma urgenza o ad interventi di somma urgenza (es., spese obbligatorie per legge e non differibili, quali le consultazioni elettorali)

Entro i termini dell’esercizio provvisorio

Si

Esercizio provvisorio

Punto  8.4 principio contabile all. 4/2

FAQ n. 14 di Arconet

 

 

                             

 

TAVOLA 2 – VARIAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

TABELLA RIEPILOGATIVA

N.

Tipologia

Termine

Parere revisore/i

Bilancio/esercizio provvisorio

Riferimento normativo

N.B.

 

 

1

Variazioni riguardanti l’applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione (sia presunto che accertato) consistente nella reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’articolo 187, c. 3-quater e 3-quinquies

Entro i termini dell’esercizio provvisorio (punto 9.2 principio contabile 4/2)

Si

Esercizio provvisorio

Se il bilancio approvato entro il 31/12 x-1 già prevede l’applicazione dell’avanzo vincolato presunto, il relativo prospetto deve essere aggiornato entro il 31/01 x, senza il parare del revisore/i.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’importo del risultato di amministrazione vincolato.

Articolo 175 c. 5-bis lett. a)

Sulla base di una relazione documentata del dirigente/ responsabile competente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente.

Nel caso in cui il consuntivo non sia stato ancora approvato, la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.

 

 

2

Variazioni riguardanti l’applicazione della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione presunto costituita da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, ex articolo 187, c. 3 e 3-quinquies

Entro i termini dell’esercizio provvisorio (punto 8.11 principio contabile 4/2)

Si

In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

Se il bilancio approvato entro il 31/12 x-1 già prevede l’applicazione dell’avanzo presunto, il relativo prospetto deve essere aggiornato entro il 31/01 x, senza il parare del revisore/i.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’importo del risultato di amministrazione vincolato.

 

Sulla base di una relazione documentata del dirigente/ responsabile competente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente.

La Giunta approva il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.

 

 

 

 

3

Variazioni riguardanti l’applicazione della quota accantonata del risultato di amministrazione presunto derivante da accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente, ex articolo 187, c. 3 e 3-sexsies

Entro i termini dell’esercizio provvisorio (punto 9.2 principio contabile 4/2)

Si

Esercizio provvisorio

La Giunta, prima dell’approvazione del rendiconto, verifica l’importo delle quote accantonate nel corso dell’esercizio

precedente sulla base di un preconsuntivo relativo a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e approva il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.

Se il bilancio approvato entro il 31/12/x-1 già prevede l’applicazione dell’avanzo presunto, il relativo prospetto deve essere aggiornato entro il 31/1/x senza parere del/i revisore/i.

 

Sulla base di una relazione documentata del dirigente/ responsabile competente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente.

 

 

 

4

Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nei provvedimenti di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio

30 novembre

No

Bilancio approvato ed esercizio provvisorio

 

Articolo 175 co. 5-bis lett. b) TUEL

Con il regolamento contabilità vengono disciplinate le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio (articolo 175, commi 5-bis e 5-ter TUEL)

 

 

5

Variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza

30 novembre

Si.

Il parere deve essere acquisito sulla proposta di delibera della Giunta comunale

Bilancio approvato ed esercizio provvisorio

Articolo 42, c. 4 e articolo 175, c. 4 TUEL

Da ratificare da parte del Consiglio entro 60 gg. dalla adozione e comunque entro il 31/12

 

 

6

Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e del programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente

30 novembre

No

Bilancio approvato ed esercizio provvisorio

Articolo 175, c. 5-bis, lett. c) TUEL

Con il regolamento contabilità vengono disciplinate le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio (articolo 175, commi 5-bis e articolo 175 TUEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal co. 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo

31 dicembre

 

No

Bilancio approvato

 

 

Articolo 175, co. 5-bis lett. d) TUEL

Con il regolamento contabilità vengono disciplinate le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio (articolo 175, commi 5-bis e 5-ter TUEL)

 

 

8

Variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all’articolo 3, co. 5, del D.Lgs 118/2011. Riaccertamento ordinario

Entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al co. 3, articolo 175 TUEL

Si

Bilancio approvato  ed esercizio provvisorio

Articolo 175, co. 5-bis, lett. e) TUEL

Con il regolamento contabilità vengono disciplinate le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al co. 5-bis (co. 5-ter, articolo 175)TUEL

 

 

9

Adeguamento dei residui, delle previsioni di cassa e del FPV alle risultanze del rendiconto

Contestualmente all’approvazione del rendiconto

No

Bilancio approvato ed esercizio provvisorio

Articolo 227, comma 6-quater TUEL

Principio contabile punto 11.10 allegato 4/2 al Decreto Legislativo 118/2011

 

 

 

10

Prelevamento dal fondo riserva

31 dicembre

No

Bilancio approvato  ed esercizio provvisorio

Articolo 166, comma 2 e Articolo 176 TUEL

Da comunicare al Consiglio nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità

 

 

11

Prelevamenti dai fondi spese potenziali

31 dicembre

No

Bilancio approvato

Articolo 176 TUEL

Non è dovuta comunicazione al Consiglio

 

 

12

Variazione di PEG: Variazioni tra macroaggregati all’interno dello stesso programma all’interno della stessa missione e tra categorie all’interno della stessa tipologia, incluse le variazioni appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale (escluso quello di cui al co. 5-quater, articolo 175 TUEL)

15 dicembre

No

Bilancio approvato ed esercizio provvisorio

Articolo 175, co. 5-bis e 5-quater, lett. a) TUEL

Da comunicare al Consiglio nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità

 

 

13

Variazioni al bilancio di previsione in corso di approvazione

Entro il 31/12

No

Bilancio in corso di approvazione

Articolo 174, co. 2 TUEL

A seguito di sopravvenute variazioni del quadro normativo di riferimento, entro i termini previsti dal regolamento di contabilità

 

 

14

Variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione

15 dicembre

No

Bilancio approvato ed esercizio provvisorio

Articolo 175, co. 5-bis, lett. e-bis TUEL.

Principio contabile 4/2 paragrafo 8.13, lettere a) e b)

Il termine del 15 dicembre entro il quale adottare le variazioni di PEG può slittare fino al 31 dicembre con riferimento alle variazioni di PEG correlate alle variazioni di bilancio previste dal comma 3 dell’articolo 175 TUEL

15

Istituzione di capitoli di entrata con stanziamento pari a zero nell’ambito di tipologie con stanziamento

31 dicembre

No

Bilancio approvato ed esercizio provvisorio

Principio contabile applicato paragrafo 8.13, lett. b)

Allegato n. 4//2

al D.Lgs 118/2011

 

Possibile anche con riferimento al pluriennale

16

Variazione Peg (escluso quelle di cui al co. 5-quater, articolo 175 TUEL

15 dicembre

No

Bilancio approvato ed esercizio provvisorio

Articolo 175, co. 5-bis e co. 9 TUEL

Con il regolamento contabilità vengono disciplinate le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al co. 5-bis (co. 5-ter, articolo 175 TUEL

                             

 

TAVOLA 3 – VARIAZIONI DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TABELLA RIEPILOGATIVA

N.

Tipologia

Termine

Parere revisore/i

Bilancio/esercizio provvisorio

Riferimento normativo

N.B.

 

                                                1

Istituzione di tipologie di entrata senza vincoli di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità stabilite dal principio della contabilità finanziaria

31 dicembre

No

Bilancio approvato ed esercizio provvisorio

Articolo 175, co. 3, lett. b) TUEL e Punto 3.4 del principio contabile 4/2 all. al Decreto Legislativo 118/2011

Responsabile Servizio Finanziario

Variazione PEG

Giunta entro il 31/12

2

Variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partire di giro e le operazioni per conto di terzi

31 dicembre

No

Bilancio approvato ed esercizio provvisorio

Articolo 175, co. 3 e co. 5-quater, lett. e) TUEL

Responsabili della spesa o, in assenza di regolamentazione, il Responsabile Finanziario.

Variazione di PEG del Responsabile entro il 31/12

3

Variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione consistenti nella reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, co. 3-quinquies

31 dicembre

No

Bilancio approvato

Articolo 175, co. 5-quater, lett. c) TUEL

Variazione di PEG del Responsabile.

Richiesta approvazione della Giunta del prospetto aggiormato del risultato di amministrazione presunto se il rendiconto dell’esercizio precedente non è stato ancora approvato.

Comprende variazione di cassa

4

Variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati che interessano esercizio di competenza e successivi, escluse quelle relative al riaccertamento ordinario.

31 dicembre

No

Bilancio approvato ed esercizio provvisorio

Articolo 175, co. 5-quater, lett. b) TUEL

Responsabili della spesa o, in assenza di regolamentazione, il Responsabile Finanziario.

Variazioni di PEG del Responsabile.

Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del FPV sono comunicate trimestralmente alla Giunta.

Comprende variazione di cassa.

5

Variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a deposito bancari intestati all’ente

31 dicembre

No

Bilancio approvato

Articolo 175, co. 5-quater, lett. d) TUEL

Variazione di PEG del Responsabile entro il 31/12

6

Variazione di riaccerrtamento ordinario parziale dei residui, al solo fine di incassare e pagare prima del riaccertamento ordinario (30/04), effettuato dalla Giunta sul rendiconto

Entro i termini di approvazione del rendiconto

Si

Bilancio approvato ed esercizio provvisorio.

 

Principio contabile applicato paragrafo 9.1 contabilità finanziaria all. n. 4/2

La successiva delibera di Giunta di riaccertamento ordinario prende atto e recepisce gli stanziamenti parziali.

Variazione di PEG entro 15/12

7

Variazioni compensative del PEG fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, tranne trasferimenti correnti, contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale che sono di competenza della Giunta

15 dicembre

No

Bilancio approvato ed esercizio provvisorio

Articolo 175, co. 5-quarter, let. a) TUEL

Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente Decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo (articolo 175, co. 5-quinquies TUEL.

8

Variazioni di stanziamenti riferiti ad operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 118/2011

31 dicembre

 

Bilancio approvato

Articolo 175, co. 5-quater, lett. e-bis TUEL

Da comunicare trimestralmente alla Giunta

  1. I. Cavallini, in “Manuale di contabilità armonizzata” - Wolters Kluwer.
  2. R. Conte – Bologna 2015.
  3. F. Caringella, A. Giuncato, F. Romano “L’ordinamento degli Enti locali, 2007” - pag. 993.
  4. E. D’Aristotile: “Le variazioni di bilancio” – Azienditalia 8-9/2015.
  5. E. Brunetto: “Le nuove regole in materia di variazioni di bilancio” – Tributi & Bilancio – Anutel n. 3/2016.
  6. I. Rasi – Le variazioni di bilancio e la salvaguardia degli equilibri – Giugno 2016.
  7. A. Guiducci – P. Ruffini “Le variazioni di bilancio dopo la riforma dell’armonizzazione contabile” – Azienditalia 7/2016.