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L’INAIL espone un nuovo punto di vista in merito all’obbligo assicurativo di amministratori e soci

Nota alla Circolare 7 novembre 2008, n.66

In data 7 novembre 2008, l’INAIL ha emesso la circolare 66/08 illustrativa del nuovo concetto di obbligo assicurativo relativo agli amministratori e ai soci operanti all’interno dell’azienda. Pare utile porre l’attenzione su tale nota di prassi, in quanto le indicazioni in essa contenute potranno risultare di grande utilità per le valutazioni delle imprese in merito agli obblighi nei confronti dell’Istituto.

Infatti, se da una parte sicuramente la valutazione preventiva all’inizio del rapporto sarà dedicata alla vera e propria attività che il socio o l’amministratore andrà a svolgere in azienda, dall’altra una valutazione dei rapporti già in atto potrebbe offrire possibili riduzioni del costo del lavoro relativamente a futuri esercizi, posto che anche la gestione dei soggetti già iscritti potrà essere modificata alla luce delle nuove indicazioni.

Nel merito, si deve considerare l’importante inversione di tendenza relativamente ai requisiti richiesti per la soggezione all’obbligo assicurativo. Considerato il variare dell’orientamento giurisprudenziale, l’Istituto specifica che ad oggi l’obbligo sorge esclusivamente qualora detti soggetti svolgano attività manuale, oppure risultino inquadrati  quali lavoratori dipendenti.

La posizione di semplice socio a amministratore con attività di sovraintendenza del lavoro altrui non presenta alcun rilievo ai fini assicurativi.

Considerato che per la copertura dei lavoratori dipendenti anche in precedenza non sorgeva dubbio alcuno, per la definizione di attività manuale risulta necessaria un’analisi più accorta. Si considera infatti attività manuale quella svolta “…con carattere di professionalità ed abitualità, a  contatto con la macchina o l’attrezzatura pertinente l’oggetto dell’impresa…” (per un approfondimento del concetto si veda allegato) .

Acquisito tale nuovo indirizzo, i casi ravvisabili possono essere così riassunti:

Soci-amministratori e soci-operanti: se l’attività svolta è di tipo manuale o il socio risulta inquadrato come dipendente, emerge l’obbligo assicurativo. In caso di svolgimento di mera attività di controllo, organizzazione, sovraintendenza dell’attività, l’obbligo assicurativo non sorge;

Soci-amministratori unici: anche per questi soggetti vale quanto illustrato al punto precedente;

Amministratori non soci: sempre assicurabili quali lavoratori parasubordinati, salvo appartenere ad albi professionali quali Consulenti del Lavoro o Dottori commercialisti ed Esperti Contabili.

Considerata la costante variazione interpretativa da parte dell’INAIL, si potrà ben osservare come anche i soggetti che attualmente risultano iscritti, in difetto delle indicazioni qui esposte, ma nel rispetto di precedenti indirizzi, potrebbero liberamente decidere di chiudere la propria posizione nei confronti dell’Istituto.

Resta inteso che la valutazione di questa particolare situazione dovrà essere fatta direttamente dai soggetti interessati (titolari di aziende che occupano soci operativi o soci amministratori), avendo cura di prestare la massima attenzione riguardo la soglia di differenziazione tra lavoro manuale e pura attività di direzione e coordinamento.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, le situazioni che potranno verificarsi in base alle scelte aziendali saranno le seguenti:

Denuncia INAIL di nuovo socio inquadrato come lavoratore dipendente: denuncia sempre obbligatoria;

Denuncia INAIL di nuovo socio-operante o socio-amministratore (non dipendente): al momento dell’iscrizione sarà cura del titolare decidere se iscrivere o meno il soggetto, a seconda che l’attività svolta da quest’ultimo rientri o meno nella definizione di attività manuale;

Posizione di socio o amministratore già iscritto all’INAIL: i titolari di aziende nelle quali operano detti soggetti, potranno valutare l’eventuale chiusura delle posizioni attive relativamente agli stessi, nel caso in cui questi svolgano mera attività di sovraintendenza.

A parere di chi scrive la novità qui commentata lascia irrisolte alcune questioni quali quelle relative alla posizione di quei soci amministratori che pur non operando manualmente, restino soggetti a chiaro rischio per definizione assoggettabile all’INAIL (rischio auto, rischio amministrativo, utilizzo PC ecc.).

Pare evidente inoltre come la circolare 66/08 denoti l’obiettivo di risolvere una questione che molto spesso ha portato l’Istituto a subire giudizi difformi da quelli sperati, il tutto al solo fine di evitare futuri oneri a carico dell’Ente.

In data 7 novembre 2008, l’INAIL ha emesso la circolare 66/08 illustrativa del nuovo concetto di obbligo assicurativo relativo agli amministratori e ai soci operanti all’interno dell’azienda. Pare utile porre l’attenzione su tale nota di prassi, in quanto le indicazioni in essa contenute potranno risultare di grande utilità per le valutazioni delle imprese in merito agli obblighi nei confronti dell’Istituto.

Infatti, se da una parte sicuramente la valutazione preventiva all’inizio del rapporto sarà dedicata alla vera e propria attività che il socio o l’amministratore andrà a svolgere in azienda, dall’altra una valutazione dei rapporti già in atto potrebbe offrire possibili riduzioni del costo del lavoro relativamente a futuri esercizi, posto che anche la gestione dei soggetti già iscritti potrà essere modificata alla luce delle nuove indicazioni.

Nel merito, si deve considerare l’importante inversione di tendenza relativamente ai requisiti richiesti per la soggezione all’obbligo assicurativo. Considerato il variare dell’orientamento giurisprudenziale, l’Istituto specifica che ad oggi l’obbligo sorge esclusivamente qualora detti soggetti svolgano attività manuale, oppure risultino inquadrati  quali lavoratori dipendenti.

La posizione di semplice socio a amministratore con attività di sovraintendenza del lavoro altrui non presenta alcun rilievo ai fini assicurativi.

Considerato che per la copertura dei lavoratori dipendenti anche in precedenza non sorgeva dubbio alcuno, per la definizione di attività manuale risulta necessaria un’analisi più accorta. Si considera infatti attività manuale quella svolta “…con carattere di professionalità ed abitualità, a  contatto con la macchina o l’attrezzatura pertinente l’oggetto dell’impresa…” (per un approfondimento del concetto si veda allegato) .

Acquisito tale nuovo indirizzo, i casi ravvisabili possono essere così riassunti:

Soci-amministratori e soci-operanti: se l’attività svolta è di tipo manuale o il socio risulta inquadrato come dipendente, emerge l’obbligo assicurativo. In caso di svolgimento di mera attività di controllo, organizzazione, sovraintendenza dell’attività, l’obbligo assicurativo non sorge;

Soci-amministratori unici: anche per questi soggetti vale quanto illustrato al punto precedente;

Amministratori non soci: sempre assicurabili quali lavoratori parasubordinati, salvo appartenere ad albi professionali quali Consulenti del Lavoro o Dottori commercialisti ed Esperti Contabili.

Considerata la costante variazione interpretativa da parte dell’INAIL, si potrà ben osservare come anche i soggetti che attualmente risultano iscritti, in difetto delle indicazioni qui esposte, ma nel rispetto di precedenti indirizzi, potrebbero liberamente decidere di chiudere la propria posizione nei confronti dell’Istituto.

Resta inteso che la valutazione di questa particolare situazione dovrà essere fatta direttamente dai soggetti interessati (titolari di aziende che occupano soci operativi o soci amministratori), avendo cura di prestare la massima attenzione riguardo la soglia di differenziazione tra lavoro manuale e pura attività di direzione e coordinamento.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, le situazioni che potranno verificarsi in base alle scelte aziendali saranno le seguenti:

Denuncia INAIL di nuovo socio inquadrato come lavoratore dipendente: denuncia sempre obbligatoria;

Denuncia INAIL di nuovo socio-operante o socio-amministratore (non dipendente): al momento dell’iscrizione sarà cura del titolare decidere se iscrivere o meno il soggetto, a seconda che l’attività svolta da quest’ultimo rientri o meno nella definizione di attività manuale;

Posizione di socio o amministratore già iscritto all’INAIL: i titolari di aziende nelle quali operano detti soggetti, potranno valutare l’eventuale chiusura delle posizioni attive relativamente agli stessi, nel caso in cui questi svolgano mera attività di sovraintendenza.

A parere di chi scrive la novità qui commentata lascia irrisolte alcune questioni quali quelle relative alla posizione di quei soci amministratori che pur non operando manualmente, restino soggetti a chiaro rischio per definizione assoggettabile all’INAIL (rischio auto, rischio amministrativo, utilizzo PC ecc.).

Pare evidente inoltre come la circolare 66/08 denoti l’obiettivo di risolvere una questione che molto spesso ha portato l’Istituto a subire giudizi difformi da quelli sperati, il tutto al solo fine di evitare futuri oneri a carico dell’Ente.