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Luci e ombre del Ddl anticorruzione

L’emendamento al DDL anticorruzione depositato il 17 aprile scorso alla Camera potrebbe dare ai giudici gli strumenti necessari per le indagini, vietare ai politici corrotti di candidarsi e proteggere chi sporge denuncia contro abusi e irregolarità anche alla luce delle recenti inchieste sul finanziamento pubblico dei partiti politici.

Vediamo alcune delle novità apportate al disegno di legge anticorruzione che interviene sui delitti contro la pubblica amministrazione messo a punto dal guardasigilli Paola Severino, una delle prime penaliste ad essersi interessata di questa materia, e presentato alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati.

Concussione

Viene modificato il reato di concussione e viene introdotto quello di induzione indebita a dare o a promettere denaro o altra utilità.

La concussione è limitata alle sole ipotesi in cui sia una costrizione del privato. Nei restanti casi, in cui non c’è costrizione, ma induzione, il colpevole sarà punito per un nuovo reato, denominato “indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità. In questo caso, sono colpevoli sia il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) sia il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta:la pena è ridotta, ma c’è.

Insomma mentre prima c’era un solo reato (concussione) con due ipotesi (costrizione e induzione indebita), si passerà a due reati: concussione per costrizione e induzione indebita. Quest’ultimo si distingue dalla concussione per induzione per la punibilità del privato e per una principale più lieve.

Dunque, nessuna abolizione del reato di concussione per induzione.

Anzi il minimo della pena detentiva per il delitto di concussione è aumentato da quattro a sei anni. Nei casi di induzione indebita, invece, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio sarà punito con la reclusione da tre a otto anni, mentre il privato con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione

Viene sostituita la corruzione per un atto d’ufficio (corruzione impropria) con la corruzione per della funzione: il nuovo reato punisce il pubblico ufficiale che, in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

Quindi nel nuovo sistema della corruzione si avrà: 1) la corruzione propria, incentrata sul compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio; 2) l’accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (si prescinde dall’adozione o dall’omissione di atti inerenti al proprio ufficio). In questo ultimo caso, la pena è più mite (da uno a cinque anni di reclusione) ma, comunque, si possono fare intercettazioni.

Per la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio si aumenta la pena, che sarà compresa tra tre e sette anni (attualmente è tra due e cinque). Con l’aumento della pena si allungano anche i termini massimi di prescrizione.

Confisca

Si estende il ricorso alla confisca per equivalente che potrà ricadere su tutti i proventi criminosi; dunque, potrà essere disposta sia sul prezzo sia sul profitto.

Traffico di influenze

Viene introdotto il reato di traffico di influenze illecite. Il nuovo reato si aggiunge a quello di millantato credito. Da quest’ultimo si distingue per la punibilità tanto di chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità quanto di chi versa o promette. In questo caso, la norma richiede che il soggetto si avvalga di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o l’in caricato di pubblico servizio e che vi sia l’indebita pattuizione di un prezzo.

Peculato e corruzione giudiziaria

Vengono aumentate le pene previste per il peculato e per la corruzione in atti giudiziari.

Corruzione privata

Oggetto di modifica è anche l’articolo 2635 del codice civile, che prevede l’incriminazione delle infedeltà societarie (corruzione privata). Grazie alle novità saranno punibili non solo amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ma anche coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. E’ prevista la procedibilità d’ufficio. Diventa rilevante anche la dazione o promessa di denaro o altra utilità riferibile a soggetti terzi. La corruzione privata diventa anche reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del dgs 231 del 2001.

Norme di coordinamento

Il ddl anticorruzione armonizza le norme contenenti espliciti richiami al reato di concussione, in quanto presupposto per l’applicazione di pene accessorie, di ipotesi particolari di confisca, di cause ostative alla candidatura o al mantenimento di cariche elettive. Si estendono alle nuove fattispecie la notifica all’amministrazione di appartenenza del decreto che dispone il giudizio emesso nei confronti di dipendenti, enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica. Viene integrato anche il testo unico degli enti locali ( art. 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 1, lettera a) del dlgs 267/2000), in materia di cause ostative alla candidatura a cariche elettive in comuni e province e di sospensione e decadenza di diritto da tali cariche. Analogo coordinamento è realizzato in materia di trasferimento ad altro ufficio del dipendente di amministrazioni o di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica, nei confronti del quale sia stato disposto il rinvio a giudizio.

Ora starà al PDL, PD e Terzo Polo fare le loro proposte di modifica ed assumersi eventualmente la responsabilità di un nuovo stallo in Parlamento.

L’emendamento al DDL anticorruzione depositato il 17 aprile scorso alla Camera potrebbe dare ai giudici gli strumenti necessari per le indagini, vietare ai politici corrotti di candidarsi e proteggere chi sporge denuncia contro abusi e irregolarità anche alla luce delle recenti inchieste sul finanziamento pubblico dei partiti politici.

Vediamo alcune delle novità apportate al disegno di legge anticorruzione che interviene sui delitti contro la pubblica amministrazione messo a punto dal guardasigilli Paola Severino, una delle prime penaliste ad essersi interessata di questa materia, e presentato alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati.

Concussione

Viene modificato il reato di concussione e viene introdotto quello di induzione indebita a dare o a promettere denaro o altra utilità.

La concussione è limitata alle sole ipotesi in cui sia una costrizione del privato. Nei restanti casi, in cui non c’è costrizione, ma induzione, il colpevole sarà punito per un nuovo reato, denominato “indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità. In questo caso, sono colpevoli sia il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) sia il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta:la pena è ridotta, ma c’è.

Insomma mentre prima c’era un solo reato (concussione) con due ipotesi (costrizione e induzione indebita), si passerà a due reati: concussione per costrizione e induzione indebita. Quest’ultimo si distingue dalla concussione per induzione per la punibilità del privato e per una principale più lieve.

Dunque, nessuna abolizione del reato di concussione per induzione.

Anzi il minimo della pena detentiva per il delitto di concussione è aumentato da quattro a sei anni. Nei casi di induzione indebita, invece, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio sarà punito con la reclusione da tre a otto anni, mentre il privato con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione

Viene sostituita la corruzione per un atto d’ufficio (corruzione impropria) con la corruzione per della funzione: il nuovo reato punisce il pubblico ufficiale che, in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

Quindi nel nuovo sistema della corruzione si avrà: 1) la corruzione propria, incentrata sul compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio; 2) l’accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (si prescinde dall’adozione o dall’omissione di atti inerenti al proprio ufficio). In questo ultimo caso, la pena è più mite (da uno a cinque anni di reclusione) ma, comunque, si possono fare intercettazioni.

Per la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio si aumenta la pena, che sarà compresa tra tre e sette anni (attualmente è tra due e cinque). Con l’aumento della pena si allungano anche i termini massimi di prescrizione.

Confisca

Si estende il ricorso alla confisca per equivalente che potrà ricadere su tutti i proventi criminosi; dunque, potrà essere disposta sia sul prezzo sia sul profitto.

Traffico di influenze

Viene introdotto il reato di traffico di influenze illecite. Il nuovo reato si aggiunge a quello di millantato credito. Da quest’ultimo si distingue per la punibilità tanto di chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità quanto di chi versa o promette. In questo caso, la norma richiede che il soggetto si avvalga di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o l’in caricato di pubblico servizio e che vi sia l’indebita pattuizione di un prezzo.

Peculato e corruzione giudiziaria

Vengono aumentate le pene previste per il peculato e per la corruzione in atti giudiziari.

Corruzione privata

Oggetto di modifica è anche l’articolo 2635 del codice civile, che prevede l’incriminazione delle infedeltà societarie (corruzione privata). Grazie alle novità saranno punibili non solo amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ma anche coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. E’ prevista la procedibilità d’ufficio. Diventa rilevante anche la dazione o promessa di denaro o altra utilità riferibile a soggetti terzi. La corruzione privata diventa anche reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del dgs 231 del 2001.

Norme di coordinamento

Il ddl anticorruzione armonizza le norme contenenti espliciti richiami al reato di concussione, in quanto presupposto per l’applicazione di pene accessorie, di ipotesi particolari di confisca, di cause ostative alla candidatura o al mantenimento di cariche elettive. Si estendono alle nuove fattispecie la notifica all’amministrazione di appartenenza del decreto che dispone il giudizio emesso nei confronti di dipendenti, enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica. Viene integrato anche il testo unico degli enti locali ( art. 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 1, lettera a) del dlgs 267/2000), in materia di cause ostative alla candidatura a cariche elettive in comuni e province e di sospensione e decadenza di diritto da tali cariche. Analogo coordinamento è realizzato in materia di trasferimento ad altro ufficio del dipendente di amministrazioni o di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica, nei confronti del quale sia stato disposto il rinvio a giudizio.

Ora starà al PDL, PD e Terzo Polo fare le loro proposte di modifica ed assumersi eventualmente la responsabilità di un nuovo stallo in Parlamento.