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Minori e pubblicità, la normativa statale

Minori e pubblicità, la normativa statale
Minori e pubblicità, la normativa statale

(Parte I)

Articolo in due parti

Parte II

1. INTRODUZIONE AL DIRITTO PUBBLICITARIO

Come già rilevato, la pubblicità costituisce un pericolo per i minori principalmente in quanto target dei prodotti pubblicizzati e spettatori involontari dei messaggi pubblicitari.

Le fonti normative pubbliche di diritto pubblicitario sono nazionali ed internazionali, ma il diritto internazionale è la vera fonte di produzione, il diritto italiano è formato per lo più da norme di cognizione.

Oltre alla già richiamata Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, norme di diritto pubblicitario ben più specifiche sono derivate dalla normativa comunitaria in tema: le Direttive n. 450 del 1984 “concernente la pubblicità ingannevole e comparativa”, abrogata e sostituita dalla “direttiva sulle pratiche commerciali sleali”  n. 114 del 2006 sul medesimo argomento, la n. 552 del 1989 “sulla fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)” abrogata e sostituita dalla Direttiva n. 13 del 2010.

La Direttiva n. 552 del 1989 è stata recepita in Italia con Legge n. 223 del 1990 recante la “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” nella quale sono state normate la quantità e la durata dei messaggi pubblicitari a tutela del diritto morale d’autore e dell’interesse pubblico ad una libera e corretta fruizione delle trasmissioni radiotelevisive. In detta normativa fu introdotto per la prima volta all’art. 8 il divieto per la pubblicità radiofonica e televisiva di “offendere  la dignità della persona, […] evocare  discriminazioni  di  razza, sesso e nazionalità, […]  offendere  convinzioni  religiose  ed ideali,[…]  indurre  a  comportamenti  pregiudizievoli  per  la salute, la sicurezza e  l'ambiente,  […]  arrecare  pregiudizio morale o fisico a  minorenni,  e  ne  è  vietato  l'inserimento  nei programmi di cartoni animati”.

La Direttiva n. 450 del 1984 è stata attuata con Decreto Legislativo n. 74 del 1992 che ha dato della pubblicità ingannevole e comparativa una disciplina amministrativa: nel caso di violazione delle norme, le sanzioni previste son la cessazione della pubblicità menzognera e l’eliminazione dei suoi effetti. L’organo deputato a comminarle è l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, istituito con la Legge Antitrust n. 287 del 1990 (articolo 7). L’articolo 6 definisce la pubblicità ingannevole come il messaggio pubblicitario che minacci la sicurezza di bambini o adolescenti “o che abusi  della  loro naturale credulità  o  mancanza  di  esperienza  o  che,  impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi  dei  naturali sentimenti degli adulti per i più giovani”.

2. LA NORMATIVA STATALE

La normativa statale in materia è racchiusa all’interno di due raccolte normative: il Codice del Consumo (di seguito “CdC”), d.lgs. 206 del 6.09.2005 che tutela in generale contro l’ingannevolezza della pubblicità, ed il Testo Unico sulla Radiotelevisione (di seguito “Tuir”), Decreto Legislativo n. 177 del 31.07.05, che disciplina organicamente i media. A confronto con i testi di normativa in autotutela precedentemente analizzati (Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori e Codice di Autodisciplina Pubblicitaria) si nota la precocità della normativa in autoregolamentazione rispetto a quella statale.

Ovviamente, a differenza della normativa in autotutela, il CdC e il Tuir hanno portata generale.

Il Codice del Consumo è stato emanato nel 2005, ma è stato riformato dai Decreti Legislativi nn. 145 e 146 del 2007 emanati in attuazione della Direttiva  Ue n. 29 del 2005  sulle pratiche commerciali sleali: in seguito a dette modifiche, la pubblicità ingannevole è rientrata all’interno del novero delle pratiche commerciali ingannevoli. Il controllo sul rispetto del CdC è affidato all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (Antitrust), un’autorità di tipo amministrativo. Le procedure di controllo dell’Antitrust sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 74 del 1992 che all’articolo 7 prevede che l’Autorità, su istanza di chiunque, inibisca  gli  atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa  illecita, e ordini l’eliminazione degli effetti.

Il Tuir invece contiene norme specifiche in tema di pubblicità televisiva e radiofonica, pertanto la sua applicazione è esclusa per ogni altro genere di pubblicità quali la stampa e le affissioni. I destinatari del Tuir sono solo gli emittenti ed i fornitori di contenuti aventi la responsabilità editoriale dei programmi.

Il controllo sul rispetto delle norme del Tuir è svolto dall’Autorità Garante per le Comunicazioni (Autority).

3. IL CODICE DEL CONSUMO

Di seguito si commentano le norme contenute nel CdC pertinenti all’argomento della trattazione. Il CdC ha infatti un ambito di applicazione molto più vasto: l’articolo 18 lett. d definisce la “pratica commerciale” come “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”.

 Al comma 3 dell’articolo 21, rubricato “Azioni ingannevoli”, vengono dichiarate scorrette le pratiche commerciali riguardanti prodotti potenzialmente pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori che omettono di dare notizia della pericolosità. Il comma 4 nello specifico ha riguardo alla tutela della sicurezza dei minori.

Nell’applicazione di questa norma l’Antitrust ha richiesto maggiore rigidità a tutela dei più giovani.

All’articolo 26 viene dichiarata come aggressiva l’“esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati”. Si può affermare che vi sia una presunzione di gravità in tutte le pubblicità che si rivolgono direttamente ai minori esortandoli ad acquistare un prodotto. Una sua specificazione con riguardo al settore delle televendite è prevista all’articolo 31.

L’Articolo 27 del CdC si occupa della tutela amministrativa e giurisdizionale ed enuncia compiti e funzioni dell’Antitrust.

L’articolo 27-bis, “Codici di condotta”, prevede che associazioni di imprenditori possano prevedere autonomamente una normativa più specifica di quella dettata. Il terzo comma dispone che i codici di autocondotta previsti debbano dare specifica garanzia ai minori.

L’articolo27-ter, “Autodisciplina” ha riconosciuto il Giurì, organo giudicante previsto dal Codice di Autodisciplina, ed ha disciplinato la litispendenza fra questo e giudice ordinario: (comma 2 ) il ricorso al Giurì “non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente”. Le parti possono anche “convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina”.

4. IL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

Il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici disciplina il sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale con norme specifiche in tema di pubblicità televisive e radiofoniche. I destinatari sono esclusivamente tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia” (articolo 1-bis).

Il Tuir enuncia all’articolo 3 che le trasmissioni devono essere leali ed oneste. I suoi “Principi generali” sono suddivisi in tre gruppi: tutela dei fondamentali valori ideali dell’uomo, ovvero rispetto per la dignità della persona e divieto di messaggi che evochino discriminazione di razza/sesso/nazionalità/convinzioni religiose, tutela della sicurezza individuale e collettiva, cui si aggiunge la tutela dell’ambiente, e  tutela dei minori, ovvero divieto di trasmettere pubblicità che arrechi pregiudizio morale o fisico ai minorenni.

L’articolo 4 al comma 1 lett. c) enuncia il principio di riconoscibilità della pubblicità: in positivo, il messaggio pubblicitario deve essere strutturato in modo che la sua natura sia palese, in negativo, è fatto divieto di pubblicità occulta.

Il Capo II del Titolo IV del Tuir è dedicato alla “Tutela dei minori nella programmazione audiovisiva”.

Al comma 3 dell’articolo 34, “Disposizioni a tutela dei minori”, si richiamano le norme del Codice Tv e Minori del 2002, disciplinando le modalità di recepimento delle eventuali future modifiche. Il comma 3 recepisce il concetto di “televisione dei minori” e la tutela rafforzata per la fascia oraria 16-19 e dispone che le manifestazioni sportive debbano essere improntate ad una competizione leale ed onesta per diffondere fra i giovani i valori dello sport.

Il comma 10 dell’articolo 37 disciplina nel dettaglio i messaggi pubblicizzanti bevande alcoliche, vietando che i messaggi siano rivolti ad un pubblico di minorenni, che mostrino minorenni nell’atto di bere, che inducano a ritenere che gli alcolici contribuiscano al successo sociale o sessuale, che ne incoraggino un uso eccessivo ed incontrollato, che presentino in luce negativa la sobrietà, o che indichino come qualità positiva il loro elevato grado alcolico.

È interessante in tema di alcolici osservare anche la legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati n. 125 del 2011 che dispone all’articolo 13 (“Disposizioni in materia di pubblicità”) una normativa molto più specifica e ricca di divieti: fa divieto di inserire pubblicità di alcolici all’interno di programmi rivolti ad un pubblico di minori e comunque nei 15 minuti precedenti e successivi e di pubblicizzare superalcolici nella fascia 16-19, sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori, e nei cinema in occasione di proiezioni riservate ai minori. Inoltre è previsto il divieto di trasmettere pubblicità di alcolici nei luoghi frequentati da minori.

Anche l’articolo 40 del Tuir, in tema di televendite, vieta di rivolgersi direttamente al pubblico dei minori.

La verifica del rispetto del Tuir è demandata all’Autorità Garante delle Comunicazioni, un’autorità indipendente istituita con Legge n. 249 del 1997 con il compito di assicurare la correttezza della competizione degli operatori e di tutelare le libertà fondamentali dei cittadini. L’Autority risponde del proprio operato al Parlamento. Al suo interno è istituita la Commissione per i servizi ed i prodotti con competenza in materia di pubblicità, che emana regolamenti attuativi, vigila sul rispetto delle norme, anche avuto riguardo al CA e agli indirizzi dati dalle Commissioni parlamentari. La Commissione applica anche le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall’articolo 35 Tuir in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice Tv e minori: si giunge sino alla sospensione della concessione o dell’autorizzazione per un periodo da 1 a 10 giorni.

L’Autority presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Parlamento una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, su provvedimenti adottati e sanzioni irrogate; ogni 6 mesi invia un’informativa sullo svolgimento della sua attività alla Commissione parlamentare sull’infanzia.

5. CONCLUSIONI

In conclusione si può affermare che l’autodisciplina e l’iniziativa privata hanno potuto molto di più della legislazione statale che è arrivata in ritardo ed è stata obbligata dalle direttive Ue alla tutela dei diritti dei minori nei confronti delle informazioni pubblicitarie

In molti casi inoltre la legislazione nazionale fa riferimento ai codici di autotutela facendoli propri.

Inoltre la coesistenza del CdC e del Tuir e delle due Autorità rende estremamente problematico individuare il testo da applicarsi e l’Autorità cui rivolgersi. Infine le pronunce delle Autorità e del Giurì non hanno natura giurisdizionale e quindi non possono vincolare la decisione del giudice ordinario che può prescindere dalle considerazioni di tali organi, dovendo fondare la propria decisione esclusivamente sull'esame della fattispecie alla luce delle disposizioni in materia. Un soggetto che ha subito una decisione di una di queste Autorità può sempre chiedere alla giurisdizione ordinaria di analizzare di nuovo il medesimo messaggio pubblicitario ed ottenere un diverso risultato.

Si auspica un intervento legislativo che renda omogenea la materia ed individui un’unica Autorità competente a verificare il rispetto delle norme.

(Parte I)

Articolo in due parti

Parte II

1. INTRODUZIONE AL DIRITTO PUBBLICITARIO

Come già rilevato, la pubblicità costituisce un pericolo per i minori principalmente in quanto target dei prodotti pubblicizzati e spettatori involontari dei messaggi pubblicitari.

Le fonti normative pubbliche di diritto pubblicitario sono nazionali ed internazionali, ma il diritto internazionale è la vera fonte di produzione, il diritto italiano è formato per lo più da norme di cognizione.

Oltre alla già richiamata Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, norme di diritto pubblicitario ben più specifiche sono derivate dalla normativa comunitaria in tema: le Direttive n. 450 del 1984 “concernente la pubblicità ingannevole e comparativa”, abrogata e sostituita dalla “direttiva sulle pratiche commerciali sleali”  n. 114 del 2006 sul medesimo argomento, la n. 552 del 1989 “sulla fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)” abrogata e sostituita dalla Direttiva n. 13 del 2010.

La Direttiva n. 552 del 1989 è stata recepita in Italia con Legge n. 223 del 1990 recante la “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” nella quale sono state normate la quantità e la durata dei messaggi pubblicitari a tutela del diritto morale d’autore e dell’interesse pubblico ad una libera e corretta fruizione delle trasmissioni radiotelevisive. In detta normativa fu introdotto per la prima volta all’art. 8 il divieto per la pubblicità radiofonica e televisiva di “offendere  la dignità della persona, […] evocare  discriminazioni  di  razza, sesso e nazionalità, […]  offendere  convinzioni  religiose  ed ideali,[…]  indurre  a  comportamenti  pregiudizievoli  per  la salute, la sicurezza e  l'ambiente,  […]  arrecare  pregiudizio morale o fisico a  minorenni,  e  ne  è  vietato  l'inserimento  nei programmi di cartoni animati”.

La Direttiva n. 450 del 1984 è stata attuata con Decreto Legislativo n. 74 del 1992 che ha dato della pubblicità ingannevole e comparativa una disciplina amministrativa: nel caso di violazione delle norme, le sanzioni previste son la cessazione della pubblicità menzognera e l’eliminazione dei suoi effetti. L’organo deputato a comminarle è l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, istituito con la Legge Antitrust n. 287 del 1990 (articolo 7). L’articolo 6 definisce la pubblicità ingannevole come il messaggio pubblicitario che minacci la sicurezza di bambini o adolescenti “o che abusi  della  loro naturale credulità  o  mancanza  di  esperienza  o  che,  impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi  dei  naturali sentimenti degli adulti per i più giovani”.

2. LA NORMATIVA STATALE

La normativa statale in materia è racchiusa all’interno di due raccolte normative: il Codice del Consumo (di seguito “CdC”), d.lgs. 206 del 6.09.2005 che tutela in generale contro l’ingannevolezza della pubblicità, ed il Testo Unico sulla Radiotelevisione (di seguito “Tuir”), Decreto Legislativo n. 177 del 31.07.05, che disciplina organicamente i media. A confronto con i testi di normativa in autotutela precedentemente analizzati (Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori e Codice di Autodisciplina Pubblicitaria) si nota la precocità della normativa in autoregolamentazione rispetto a quella statale.

Ovviamente, a differenza della normativa in autotutela, il CdC e il Tuir hanno portata generale.

Il Codice del Consumo è stato emanato nel 2005, ma è stato riformato dai Decreti Legislativi nn. 145 e 146 del 2007 emanati in attuazione della Direttiva  Ue n. 29 del 2005  sulle pratiche commerciali sleali: in seguito a dette modifiche, la pubblicità ingannevole è rientrata all’interno del novero delle pratiche commerciali ingannevoli. Il controllo sul rispetto del CdC è affidato all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (Antitrust), un’autorità di tipo amministrativo. Le procedure di controllo dell’Antitrust sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 74 del 1992 che all’articolo 7 prevede che l’Autorità, su istanza di chiunque, inibisca  gli  atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa  illecita, e ordini l’eliminazione degli effetti.

Il Tuir invece contiene norme specifiche in tema di pubblicità televisiva e radiofonica, pertanto la sua applicazione è esclusa per ogni altro genere di pubblicità quali la stampa e le affissioni. I destinatari del Tuir sono solo gli emittenti ed i fornitori di contenuti aventi la responsabilità editoriale dei programmi.

Il controllo sul rispetto delle norme del Tuir è svolto dall’Autorità Garante per le Comunicazioni (Autority).

3. IL CODICE DEL CONSUMO

Di seguito si commentano le norme contenute nel CdC pertinenti all’argomento della trattazione. Il CdC ha infatti un ambito di applicazione molto più vasto: l’articolo 18 lett. d definisce la “pratica commerciale” come “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”.

 Al comma 3 dell’articolo 21, rubricato “Azioni ingannevoli”, vengono dichiarate scorrette le pratiche commerciali riguardanti prodotti potenzialmente pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori che omettono di dare notizia della pericolosità. Il comma 4 nello specifico ha riguardo alla tutela della sicurezza dei minori.

Nell’applicazione di questa norma l’Antitrust ha richiesto maggiore rigidità a tutela dei più giovani.

All’articolo 26 viene dichiarata come aggressiva l’“esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati”. Si può affermare che vi sia una presunzione di gravità in tutte le pubblicità che si rivolgono direttamente ai minori esortandoli ad acquistare un prodotto. Una sua specificazione con riguardo al settore delle televendite è prevista all’articolo 31.

L’Articolo 27 del CdC si occupa della tutela amministrativa e giurisdizionale ed enuncia compiti e funzioni dell’Antitrust.

L’articolo 27-bis, “Codici di condotta”, prevede che associazioni di imprenditori possano prevedere autonomamente una normativa più specifica di quella dettata. Il terzo comma dispone che i codici di autocondotta previsti debbano dare specifica garanzia ai minori.

L’articolo27-ter, “Autodisciplina” ha riconosciuto il Giurì, organo giudicante previsto dal Codice di Autodisciplina, ed ha disciplinato la litispendenza fra questo e giudice ordinario: (comma 2 ) il ricorso al Giurì “non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente”. Le parti possono anche “convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina”.

4. IL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

Il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici disciplina il sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale con norme specifiche in tema di pubblicità televisive e radiofoniche. I destinatari sono esclusivamente tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia” (articolo 1-bis).

Il Tuir enuncia all’articolo 3 che le trasmissioni devono essere leali ed oneste. I suoi “Principi generali” sono suddivisi in tre gruppi: tutela dei fondamentali valori ideali dell’uomo, ovvero rispetto per la dignità della persona e divieto di messaggi che evochino discriminazione di razza/sesso/nazionalità/convinzioni religiose, tutela della sicurezza individuale e collettiva, cui si aggiunge la tutela dell’ambiente, e  tutela dei minori, ovvero divieto di trasmettere pubblicità che arrechi pregiudizio morale o fisico ai minorenni.

L’articolo 4 al comma 1 lett. c) enuncia il principio di riconoscibilità della pubblicità: in positivo, il messaggio pubblicitario deve essere strutturato in modo che la sua natura sia palese, in negativo, è fatto divieto di pubblicità occulta.

Il Capo II del Titolo IV del Tuir è dedicato alla “Tutela dei minori nella programmazione audiovisiva”.

Al comma 3 dell’articolo 34, “Disposizioni a tutela dei minori”, si richiamano le norme del Codice Tv e Minori del 2002, disciplinando le modalità di recepimento delle eventuali future modifiche. Il comma 3 recepisce il concetto di “televisione dei minori” e la tutela rafforzata per la fascia oraria 16-19 e dispone che le manifestazioni sportive debbano essere improntate ad una competizione leale ed onesta per diffondere fra i giovani i valori dello sport.

Il comma 10 dell’articolo 37 disciplina nel dettaglio i messaggi pubblicizzanti bevande alcoliche, vietando che i messaggi siano rivolti ad un pubblico di minorenni, che mostrino minorenni nell’atto di bere, che inducano a ritenere che gli alcolici contribuiscano al successo sociale o sessuale, che ne incoraggino un uso eccessivo ed incontrollato, che presentino in luce negativa la sobrietà, o che indichino come qualità positiva il loro elevato grado alcolico.

È interessante in tema di alcolici osservare anche la legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati n. 125 del 2011 che dispone all’articolo 13 (“Disposizioni in materia di pubblicità”) una normativa molto più specifica e ricca di divieti: fa divieto di inserire pubblicità di alcolici all’interno di programmi rivolti ad un pubblico di minori e comunque nei 15 minuti precedenti e successivi e di pubblicizzare superalcolici nella fascia 16-19, sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori, e nei cinema in occasione di proiezioni riservate ai minori. Inoltre è previsto il divieto di trasmettere pubblicità di alcolici nei luoghi frequentati da minori.

Anche l’articolo 40 del Tuir, in tema di televendite, vieta di rivolgersi direttamente al pubblico dei minori.

La verifica del rispetto del Tuir è demandata all’Autorità Garante delle Comunicazioni, un’autorità indipendente istituita con Legge n. 249 del 1997 con il compito di assicurare la correttezza della competizione degli operatori e di tutelare le libertà fondamentali dei cittadini. L’Autority risponde del proprio operato al Parlamento. Al suo interno è istituita la Commissione per i servizi ed i prodotti con competenza in materia di pubblicità, che emana regolamenti attuativi, vigila sul rispetto delle norme, anche avuto riguardo al CA e agli indirizzi dati dalle Commissioni parlamentari. La Commissione applica anche le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall’articolo 35 Tuir in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice Tv e minori: si giunge sino alla sospensione della concessione o dell’autorizzazione per un periodo da 1 a 10 giorni.

L’Autority presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Parlamento una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, su provvedimenti adottati e sanzioni irrogate; ogni 6 mesi invia un’informativa sullo svolgimento della sua attività alla Commissione parlamentare sull’infanzia.

5. CONCLUSIONI

In conclusione si può affermare che l’autodisciplina e l’iniziativa privata hanno potuto molto di più della legislazione statale che è arrivata in ritardo ed è stata obbligata dalle direttive Ue alla tutela dei diritti dei minori nei confronti delle informazioni pubblicitarie

In molti casi inoltre la legislazione nazionale fa riferimento ai codici di autotutela facendoli propri.

Inoltre la coesistenza del CdC e del Tuir e delle due Autorità rende estremamente problematico individuare il testo da applicarsi e l’Autorità cui rivolgersi. Infine le pronunce delle Autorità e del Giurì non hanno natura giurisdizionale e quindi non possono vincolare la decisione del giudice ordinario che può prescindere dalle considerazioni di tali organi, dovendo fondare la propria decisione esclusivamente sull'esame della fattispecie alla luce delle disposizioni in materia. Un soggetto che ha subito una decisione di una di queste Autorità può sempre chiedere alla giurisdizione ordinaria di analizzare di nuovo il medesimo messaggio pubblicitario ed ottenere un diverso risultato.

Si auspica un intervento legislativo che renda omogenea la materia ed individui un’unica Autorità competente a verificare il rispetto delle norme.