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Minori sui social: il Garante Privacy apre un fascicolo su Facebook e Instagram dopo il blocco imposto a Tik Tok

L’intervento del Garante dopo la terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo.
Catona, Reggio Calabria, ottobre 2018
Ph. Francesca Russo / Catona, Reggio Calabria, ottobre 2018

In seguito al recente caso della bambina morta a Palermo per una sfida estrema su Tik Tok, si allarga l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali a tutela dei minori sui social.

In particolare il Garante ha deciso di intervenire in via d’urgenza disponendo nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica.

Già a dicembre, il Garante Privacy, con nota n. 47853 del 15 dicembre 2020, nell’aprire un formale procedimento nei confronti di Tik Tok aveva contestato a quest’ultima la presunta violazione di alcune disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati, rinvenendo forti criticità, fra l’altro, sotto il profilo della corretta base giuridica applicata al trattamento dei dati personali dei suoi utenti, delle modalità di rilascio dell’informativa, del trasferimento dei dati all’estero, del periodo di conservazione dei dati, del rispetto dei principi di privacy by design e by default e, soprattutto, delle forme previste per verificare l’età anagrafica degli utenti medesimi con evidente riferimento, in particolare, ai minori.

Il Garante, nel provvedimento del 22 gennaio 2021 n. 20 nei confronti di Tik Tok, ha fatto presente alcuni articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del GDPR a tutela del minore, di seguito riportati:

- articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai sensi del quale “in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente”;

- considerando 38 del GDPR, in base al quale “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia, nonché́ dei loro diritti, soprattutto quando, come nel caso di specie, la raccolta dei dati personali dei minori avviene all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a questi ultimi”;

- articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento generale sulla protezione dei dati, che impone al titolare del trattamento di implementare adeguate misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e per proteggere i diritti degli interessati;

Il divieto dell’Autorità al trattamento dei dati degli utenti per i quali non vi sia assoluta certezza dell’età durerà per il momento fino al 15 febbraio, data entro la quale il Garante si è riservato ulteriori valutazioni.

Si rileva, inoltre, dal provvedimento dell’Autorità, che la disposizione di blocco verrà portato all’attenzione dell’Autorità irlandese, considerato che recentemente Tik Tok ha comunicato di avere fissato il proprio stabilimento principale in Irlanda.

Il Garante Privacy, dopo il caso della bambina di Palermo e il blocco imposto a Tik Tok, ha aperto un fascicolo sui social network Facebook e Instagram, in seguito all’ipotesi che la minore siciliana avrebbe diversi profili aperti sui due social.

L’Autorità ha, dunque, chiesto a Facebook, che controlla anche Instagram, una serie di informazioni sulla minore, a partire da quanti e quali profili avesse la bambina e, qualora venisse confermata l’esistenza dei profili, il Garante domanda ai due social in questione come sia stato possibile, per una minore di 10 anni, iscriversi alle due piattaforme.

Inoltre, il Garante Privacy ha chiesto soprattutto di fornire precise indicazioni sulle modalità di iscrizione ai social e sulle verifiche dell’età dell’utente adottate per controllare il rispetto dell’età minima di iscrizione.