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«MyChat» e «MyMusic»: la sentenza della Corte di Giustizia

Servizi internet
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Indice:

1. Le questioni pregiudiziali

2. I chiarimenti della Corte di Giustizia

 

La Corte di Giustizia ha chiarito che l’offerta da parte di un fornitore di servizi di accesso a Internet di pacchetti che consentono agli utenti di utilizzare un determinato volume di dati che per talune applicazioni e taluni servizi non viene detratto mentre per altre, una volta terminato, comporta il blocco o il rallentamento del traffico è incompatibile con la neutralità della rete sancita e garantita dal Regolamento (UE) 2015/2120.

 

1. Le questioni pregiudiziali

Il 15 settembre scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata in merito alle questioni pregiudiziali proposte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest, Ungheria).

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertevano sull’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a una rete Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione.

Le questioni pregiudiziali sono state presentate nell’ambito di due controversie che hanno visto opposti la Telenor Magyarország Zrt, uno dei principali operatori nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ungherese, ed il Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (l’Ufficio nazionale dei media e delle comunicazioni - UNMC).

In particolare, la controversia ha riguardato l’offerta da parte della Telenor di due pacchetti denominati

«MyChat» e «MyMusic». Il primo è un servizio che consente ai clienti di acquistare un volume di dati di un gigabit e di utilizzarlo senza restrizioni fino al suo esaurimento, accedendo liberamente alle applicazioni e ai servizi disponibili, senza che da tale volume sia detratto l’utilizzo di sei applicazioni specifiche di comunicazione on-line, vale a dire Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Viber e Whatsapp, soggette a una tariffa denominata «tariffa zero». L’offerta prevede che, una volta esaurito il suddetto volume di dati, i clienti possano continuare ad utilizzare, senza restrizioni, le sei applicazioni di cui sopra, mentre alle altre applicazioni e servizi disponibili sono applicate misure di rallentamento del traffico.

Un servizio analogo è offerto in ambito musicale tramite «MyMusic». Il pacchetto si articola in tre diversi piani tariffari, denominati rispettivamente «MyMusic Start», «MyMusic Nonstop» e «MyMusic Deezer», che consentono ai clienti, che dispongono di un piano tariffario preesistente di servizi di accesso a Internet, di ascoltare musica on-line utilizzando quattro applicazioni, ossia Apple Music, Deezer, Spotify e Tidal, nonché sei servizi radiofonici, senza che l’utilizzo di tali applicazioni e di tali servizi, soggetti a una «tariffa zero», sia detratto dal volume di dati compresi nel piano tariffario acquistato. Come nel caso di Mychat, anche tale pacchetto prevede che, una volta esaurito detto volume di dati, i clienti che lo sottoscrivono possano continuare ad utilizzare senza restrizioni tali applicazioni e tali servizi specifici, mentre alle altre applicazioni e servizi disponibili sono applicate misure di blocco o di rallentamento del traffico.

Dopo aver avviato due procedimenti volti a controllare la conformità di «MyChat» e di «MyMusic» all’articolo 3 del regolamento 2015/2120 il Presidente dell’ UNMC ha adottato due decisioni con cui ha dichiarato che tali pacchetti attuavano misure di gestione del traffico che non rispettavano l’obbligo di trattamento equo e non discriminatorio di cui al paragrafo 3 di tale articolo e che l’esame della compatibilità delle misure di gestione del traffico con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120 non richiede una valutazione dell’impatto di tali misure sull’esercizio dei diritti degli utenti finali, quali enunciati all’articolo 3, paragrafo di detto regolamento. Pertanto, l’ UNMC inibiva alla Telenor la prosecuzione dell’offerta dei pacchetti MyChat e MyMusic.

Tali decisioni sono state impugnate da Telenor dinanzi alla Corte di Budapest che, nelle vesti di giudice del rinvio, ha sospeso il giudizio e chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea se l’articolo 3 del regolamento 2015/2120 dovesse essere interpretato nel senso che “pacchetti attuati da un fornitore di servizi di accesso a Internet mediante accordi conclusi con utenti finali, ai sensi dei quali questi ultimi possono acquistare un piano tariffario che conferisce loro il diritto di utilizzare senza restrizioni un determinato volume di dati, senza che da tale volume sia detratto l’utilizzo di talune applicazioni e di taluni servizi specifici soggetti a «tariffa zero», e, una volta esaurito tale volume di dati, possono continuare a utilizzare senza restrizioni tali applicazioni e tali servizi specifici, mentre misure di blocco o di rallentamento del traffico sono applicate alle altre applicazioni e agli altri servizi disponibili, sono incompatibili con il paragrafo 2 di tale articolo, in combinato disposto con il paragrafo 1 del medesimo, e, in via alternativa o cumulativa, con il paragrafo 3 di detto articolo”.

 

2. I chiarimenti della Corte di Giustizia

I giudici di Lussemburgo hanno in primo luogo chiarito che siffatti pacchetti rientrano in una pratica commerciale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2015/2120, e che, dato l’impatto cumulativo degli accordi ai quali possono condurre, tali da incrementare l’utilizzo di talune applicazioni e di taluni servizi specifici, ossia quelle e quelli che possono essere utilizzati senza restrizioni a «tariffa zero» una volta esaurito il volume di dati compresi nel piano tariffario acquistato dai clienti,  sono idonei a rarefare l’utilizzo delle altre applicazioni e degli altri servizi disponibili. Invero, tenuto conto delle misure adottate dal fornitore di servizi di accesso a Internet in questione l’utilizzo delle altre applicazioni ovvero degli altri servizi disponibili  è tecnicamente più difficoltoso, se non addirittura impossibile.

In secondo luogo, la Corte ha posto in evidenza che dal terzo comma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120 risulta che, a meno che siano state adottate per un periodo determinato di tempo e che siano necessarie per consentire a un fornitore di servizi di accesso a Internet vuoi di conformarsi a un obbligo giuridico, vuoi di preservare l’integrità e la sicurezza della rete, vuoi di prevenire o rimediare alla sua congestione, tutte le misure consistenti nel bloccare, rallentare, alterare, limitare, interferire con, degradare o discriminare tra, in particolare, specifiche applicazioni o servizi, non possono essere considerate ragionevoli ai sensi del secondo comma di detta disposizione e devono pertanto ritenersi, in quanto tali, incompatibili con quest’ultima. Pertanto, ne è conseguito che, per constatare tale incompatibilità, non fosse richiesta alcuna valutazione dell’impatto di tali misure sull’esercizio dei diritti degli utenti finali, in quanto l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120 non prevede un siffatto requisito per valutare il rispetto dell’obbligo generale da esso prescritto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ha risposto alle questioni sollevate dai giudici ungheresi dichiarando che l’articolo 3 del regolamento 2015/2120 deve essere interpretato nel senso che pacchetti attuati da un fornitore di servizi di accesso a Internet mediante accordi conclusi con utenti finali, ai sensi dei quali questi ultimi possono acquistare un piano tariffario che conferisce loro il diritto di utilizzare senza restrizioni un determinato volume di dati, senza che da tale volume sia detratto l’utilizzo di talune applicazioni e di taluni servizi specifici soggetti a «tariffa zero», e, una volta esaurito tale volume di dati, possono continuare a utilizzare senza restrizioni tali applicazioni e tali servizi specifici, mentre alle altre applicazioni e agli altri servizi disponibili sono applicate misure di blocco o di rallentamento del traffico sono incompatibili con il paragrafo 2 di tale articolo, in combinato disposto con il paragrafo 1 dello stesso articolo, in quanto detti pacchetti, detti accordi e dette misure di blocco o di rallentamento limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali, e sono altresì incompatibili con il paragrafo 3 di detto articolo in quanto le suddette misure di blocco o di rallentamento sono basate su considerazioni di ordine prettamente commerciale e non su requisiti di qualità tecnica del servizio.