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Corte di giustizia europea, Airbnb vs. Belgio

Perché la legislazione nazionale non è in contrasto con quella europea
Airbnb tax: una tassa contro tutti
Airbnb tax: una tassa contro tutti

Corte di giustizia europea, Airbnb vs. Belgio: perché la legislazione nazionale non è in contrasto con quella europea


Non è contraria al diritto dell’Unione europea la norma regionale belga che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare e, in particolare, ai responsabili di una piattaforma elettronica per servizi di alloggio, come Airbnb, di trasmettere all’amministrazione tributaria determinati dati sulle transazioni delle strutture turistiche (così la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 27.04.2022).

Pertanto, Airbnb Ireland, la piattaforma elettronica di servizi di alloggio brevi, sarà obbligata a fornire alle autorità tributarie del Belgio i dati relativi agli affitti, che vengono raccolti dall’amministrazione richiedente a fini puramente fiscali.


CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, AIRBNB VS. BELGIO: LA VICENDA

Airbnb era stata invitata a fornire all’autorità tributaria della Regione di Bruxelles-Capitale informazioni sulle transazioni turistiche realizzate nel 2017.

In seguito alla richiesta, la società aveva fatto ricorso alla Corte costituzionale belga, sostenendo che la disposizione fosse in contrasto con la libera prestazione dei servizi e non rientrasse nel suo ambito di attività governato dalla direttiva sul commercio elettronico. La Corte costituzionale belga ha perciò chiesto un parere alla Corte Ue, che ha ribadito la legittimità della disposizione.

Nella sentenza i giudici di Lussemburgo hanno rammentato che la direttiva sul commercio elettronico è stata adottata sul fondamento delle disposizioni dei Trattati che escludono dal loro ambito di applicazione le norme fiscali, la cui adozione rientra nell’ambito di applicazione di altre disposizioni di tali Trattati.

La Corte evidenzia anche che la direttiva sul commercio elettronico prevede l’esclusione della materia fiscale dal suo ambito di applicazione.

Per quanto riguarda, invece, la compatibilità della disposizione in questione della legge regionale controversa con il divieto di limitare la libera circolazione dei servizi nell’Unione, la Corte constata che l’obbligo di fornire determinate informazioni relative alle transazioni delle strutture turistiche riguarda tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal luogo in cui tali prestatori sono stabiliti e dal modo in cui essi prestano detti servizi.

Di contro, al ricorso presentato dalla Corte Costituzionale del Belgio risponde Airbnb, asserendo che la società fosse già un buon partner in materia di condivisione di dati e tasse, di aver, altresì, già provveduto ad accogliere con favore l’accordo degli Stati membri dell’Ue su un quadro comune di reporting fiscale per le piattaforme digitali noto come DAC 7.


CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, AIRBNB VS. BELGIO: LE STATUIZIONI DELLA CGUE

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 27.04.2022, sottolinea, altresì, come la disposizione di una normativa tributaria di uno Stato membro che impone agli intermediari, per quanto riguarda esercizi ricettivi turistici situati in una regione di tale Stato membro per i quali essi operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, di comunicare all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta scritta di quest’ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e di unità abitative gestite nell’anno precedente, deve essere considerata inscindibile, avuto riguardo la sua natura, dalla normativa di cui fa parte e rientra pertanto nel settore tributario, che è espressamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).

Tuttavia, la normativa impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalle modalità della loro intermediazione, per quanto riguarda gli esercizi ricettivi turistici situati in una regione dello Stato membro interessato per i quali operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, di comunicare all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta scritta di quest’ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente, non contrasta con il divieto di cui all’articolo 56 TFUE (che vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini di altri Stati Membri).

La Corte Ue ha riferito che la richiesta delle autorità belghe “non è contraria alla libera prestazione dei servizi nell’Unione” e ha inoltre specificato che la disposizione di una normativa regionale che impone a un gestore di comunicare determinati dati sugli esercizi ricettivi turistici ha natura fiscale e, per questo, è esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico.

Nella sentenza odierna, la Corte Ue ha constatato anche che l’obbligo di fornire determinate informazioni relative alle operazioni delle strutture turistiche riguardanti tutti i prestatori di intermediazione immobiliare, non è discriminatoria, ma si limita a obbligare i prestatori in questione a preservare i dati relativi alle operazioni delle strutture turistiche e a trasmetterli all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta di quest’ultima.


CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, AIRBNB VS. BELGIO: COSA SUCCEDE ADESSO?

Adesso spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla sentenza che, asserisce la CGUE nella sentenza in commento, vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.