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Garante Privacy: no alla diffusione di conversazioni telefoniche acquisite illecitamente

L’11 settembre 2014, il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato in tema di pratiche ingannevoli in ambito giornalistico, ribadendo che nello svolgimento delle sue attività, il giornalista non può utilizzare artifici e raggiri per raccogliere notizie che potrebbero essere acquisite con gli strumenti propri dell’inchiesta gionalistica.

Nel caso in esame, Fabrizio Barca si è rivolto al Garante Privacy lamentando la violazione dei principi del Codice deontologico dei giornalisti, nonché della disciplina in materia di protezione dei dati personali avvenuta con la messa in onda, da parte della trasmissione “La Zanzara” di Radio 24, della sua conversazione telefonica con un “falso” Nichi Vendola.

Il segnalante ritiene che la raccolta dei dati personali sia avvenuta con l’inganno, in quanto il medesimo pensava di interloquire in forma privata con una persona amica e di fiducia e non con un imitatore, senza essere a conoscenza della possibile diffusione della conversazione.

Barca, inoltre, segnala come la divulgazione delle affermazioni fatte al telefono gli avrebbe provocato un danno d’immagine, oltre al fatto che vi sarebbe una violazione della sua libertà personale nello scegliere quando rendere pubblico il proprio pensiero politico.

Radio 24 sostiene che la raccolta e la diffusione dei dati non violino alcuna norma, in quanto è di interesse pubblico conoscere le opinioni politiche di Barca, e tali informazioni non sarebbero potute essere acquisite in un modo diverso da quello adottato dai conduttori della trasmissione. Questi ultimi, affermano che la loro condotta è in linea con quanto previsto dal Codice deontologico, in base al quale il giornalista può tacere la propria identità non solo quando è a rischio la sua incolumità, ma anche quando ciò renderebbe impossibile l’esercizio della funzione informativa.

Il Garante, a seguito dell’istruttoria svolta, ha ritenuto illecita l’acquisizione delle informazioni e la successiva diffusione della conversazione telefonica da parte della trasmissione, ottenute ricorrendo a pratiche ingannevoli, quali il mascheramento dell’identità dell’interlocutore o la simulazione.

La raccolta dei dati personali del segnalante, in questo specifico caso, secondo il Garante Privacy, risulta posta in essere in violazione dei principi in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dell’obbligo, sussistente in capo a chi effettua trattamenti a fini giornalistici, di evitare artifici(articolo 2 comma 1 del Codice deontologico dei giornalisti).

Il provvedimento è interamente consultabile sul sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

(Garante Privacy, Provvedimento 11 settembre 2014, n. 400)

L’11 settembre 2014, il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato in tema di pratiche ingannevoli in ambito giornalistico, ribadendo che nello svolgimento delle sue attività, il giornalista non può utilizzare artifici e raggiri per raccogliere notizie che potrebbero essere acquisite con gli strumenti propri dell’inchiesta gionalistica.

Nel caso in esame, Fabrizio Barca si è rivolto al Garante Privacy lamentando la violazione dei principi del Codice deontologico dei giornalisti, nonché della disciplina in materia di protezione dei dati personali avvenuta con la messa in onda, da parte della trasmissione “La Zanzara” di Radio 24, della sua conversazione telefonica con un “falso” Nichi Vendola.

Il segnalante ritiene che la raccolta dei dati personali sia avvenuta con l’inganno, in quanto il medesimo pensava di interloquire in forma privata con una persona amica e di fiducia e non con un imitatore, senza essere a conoscenza della possibile diffusione della conversazione.

Barca, inoltre, segnala come la divulgazione delle affermazioni fatte al telefono gli avrebbe provocato un danno d’immagine, oltre al fatto che vi sarebbe una violazione della sua libertà personale nello scegliere quando rendere pubblico il proprio pensiero politico.

Radio 24 sostiene che la raccolta e la diffusione dei dati non violino alcuna norma, in quanto è di interesse pubblico conoscere le opinioni politiche di Barca, e tali informazioni non sarebbero potute essere acquisite in un modo diverso da quello adottato dai conduttori della trasmissione. Questi ultimi, affermano che la loro condotta è in linea con quanto previsto dal Codice deontologico, in base al quale il giornalista può tacere la propria identità non solo quando è a rischio la sua incolumità, ma anche quando ciò renderebbe impossibile l’esercizio della funzione informativa.

Il Garante, a seguito dell’istruttoria svolta, ha ritenuto illecita l’acquisizione delle informazioni e la successiva diffusione della conversazione telefonica da parte della trasmissione, ottenute ricorrendo a pratiche ingannevoli, quali il mascheramento dell’identità dell’interlocutore o la simulazione.

La raccolta dei dati personali del segnalante, in questo specifico caso, secondo il Garante Privacy, risulta posta in essere in violazione dei principi in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dell’obbligo, sussistente in capo a chi effettua trattamenti a fini giornalistici, di evitare artifici(articolo 2 comma 1 del Codice deontologico dei giornalisti).

Il provvedimento è interamente consultabile sul sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

(Garante Privacy, Provvedimento 11 settembre 2014, n. 400)