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Corte Costituzionale: sui costi minimi dell’autotrasporto merci per conto terzi

Con ordinanza n. 80 del 13 maggio 2015 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni sollevate nel 2013 dai Tribunali di Lucca e di Trento, in materia di autotrasporto e, precisamente, sulla legittimità costituzionale dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e 10 dell’articolo 83-bis del Decreto-Legge 112/2008, che istituivano e regolavano la disciplina dei costi/tariffe minimi/e d’esercizio per l’attività di autotrasporto per conto terzi.

Le questioni di costituzionalità sollevate dai giudici di merito investivano diversi aspetti della complessa e ostica disciplina dell’autotrasporto merci, in particolare: (i) i diversi effetti giuridici derivanti dalla forma (scritta o orale) del contratto di trasporto; (ii) la differenza del termine prescrizionale in base alla forma contrattuale scelta (un anno o cinque anni, rispettivamente  in caso di contratto scritto o orale); (iii) la legittimità delle tariffe minime per il corrispettivo da versare al vettore.

In realtà con la pronuncia, la Corte non prende una posizione decisiva sull’oggetto dei ricorsi ma si limita a rilevare che:

la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’attesa sentenza del 4 settembre 2014, ha dichiarato l’incompatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario, dovuta: (i) agli effetti negativi e illegittimi sul gioco della concorrenza, derivanti dall’obbligo, esclusivamente italiano, di rispettare tariffe minime determinate da un organismo – l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, ora destituito di tale potere – costituito dalle stesse associazioni d’imprese rappresentanti le parti interessate, quindi in contrasto con l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”); (ii) all’assenza di nesso causale tra i costi minimi e l’obbligo di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e sociale nell’esercizio dell’autotrasporto, che impedisce al vettore di provare che, benché offra prezzi inferiori alle tariffe minime, l’attività svolta sia conforme alle disposizioni in materia di sicurezza;

l’articolo 83-bis è stato recentemente modificato dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (“Legge di Stabilità”), che ha abrogato tutti i commi per i quali erano state sollevate le questioni di costituzionalità, facendo venir meno ogni vincolo tariffario sul corrispettivo del contratto di trasporto, che rimane regolato dall’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei princìpi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

È di fondamentale importanza per comprendere il tenore e il senso della pronuncia, il principio con il quale la Corte Costituzionale ribadisce che: «i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo». Ciò supporta la tesi secondo cui, essendosi già espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’incompatibilità rispetto al diritto comunitario della disciplina sui costi minimi, i singoli giudici di merito non possano fare altro che disapplicare la normativa interna, sui costi minimi.

Sulla scorta di tali elementi la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, restituendo gli atti ai Tribunali rimettenti, ai quali spetta valutare l’incidenza della pronuncia della Corte di Giustizia nonché delle modifiche normative sopravvenute sulla decisione del giudizio sottoposto al loro esame e sulla persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Per quanto sia possibile ipotizzare giudizi difformi da parte delle singole corti di merito investite della questione (come peraltro da alcuno già temute), le interpretazioni della sentenza della Corte di Giustizia dirette ad eluderne gli effetti, risulterebbero in palese violazione del diritto dell’Unione Europea e interno.

(Corte Costituzionale, Ordinanza n. 80 del 13 maggio 2015, interamente scaricabile all’URL http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do)

Con ordinanza n. 80 del 13 maggio 2015 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni sollevate nel 2013 dai Tribunali di Lucca e di Trento, in materia di autotrasporto e, precisamente, sulla legittimità costituzionale dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e 10 dell’articolo 83-bis del Decreto-Legge 112/2008, che istituivano e regolavano la disciplina dei costi/tariffe minimi/e d’esercizio per l’attività di autotrasporto per conto terzi.

Le questioni di costituzionalità sollevate dai giudici di merito investivano diversi aspetti della complessa e ostica disciplina dell’autotrasporto merci, in particolare: (i) i diversi effetti giuridici derivanti dalla forma (scritta o orale) del contratto di trasporto; (ii) la differenza del termine prescrizionale in base alla forma contrattuale scelta (un anno o cinque anni, rispettivamente  in caso di contratto scritto o orale); (iii) la legittimità delle tariffe minime per il corrispettivo da versare al vettore.

In realtà con la pronuncia, la Corte non prende una posizione decisiva sull’oggetto dei ricorsi ma si limita a rilevare che:

la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’attesa sentenza del 4 settembre 2014, ha dichiarato l’incompatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario, dovuta: (i) agli effetti negativi e illegittimi sul gioco della concorrenza, derivanti dall’obbligo, esclusivamente italiano, di rispettare tariffe minime determinate da un organismo – l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, ora destituito di tale potere – costituito dalle stesse associazioni d’imprese rappresentanti le parti interessate, quindi in contrasto con l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”); (ii) all’assenza di nesso causale tra i costi minimi e l’obbligo di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e sociale nell’esercizio dell’autotrasporto, che impedisce al vettore di provare che, benché offra prezzi inferiori alle tariffe minime, l’attività svolta sia conforme alle disposizioni in materia di sicurezza;

l’articolo 83-bis è stato recentemente modificato dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (“Legge di Stabilità”), che ha abrogato tutti i commi per i quali erano state sollevate le questioni di costituzionalità, facendo venir meno ogni vincolo tariffario sul corrispettivo del contratto di trasporto, che rimane regolato dall’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei princìpi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

È di fondamentale importanza per comprendere il tenore e il senso della pronuncia, il principio con il quale la Corte Costituzionale ribadisce che: «i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo». Ciò supporta la tesi secondo cui, essendosi già espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’incompatibilità rispetto al diritto comunitario della disciplina sui costi minimi, i singoli giudici di merito non possano fare altro che disapplicare la normativa interna, sui costi minimi.

Sulla scorta di tali elementi la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, restituendo gli atti ai Tribunali rimettenti, ai quali spetta valutare l’incidenza della pronuncia della Corte di Giustizia nonché delle modifiche normative sopravvenute sulla decisione del giudizio sottoposto al loro esame e sulla persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Per quanto sia possibile ipotizzare giudizi difformi da parte delle singole corti di merito investite della questione (come peraltro da alcuno già temute), le interpretazioni della sentenza della Corte di Giustizia dirette ad eluderne gli effetti, risulterebbero in palese violazione del diritto dell’Unione Europea e interno.

(Corte Costituzionale, Ordinanza n. 80 del 13 maggio 2015, interamente scaricabile all’URL http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do)