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Fotografia - Tribunale di Milano: fotografia artistica o semplice, questo è il dilemma

Fotografia - Tribunale di Milano: fotografia artistica o semplice, questo è il dilemma
Fotografia - Tribunale di Milano: fotografia artistica o semplice, questo è il dilemma

La fotografia artistica presuppone un’idea ispiratrice, che si riveli capace di dar vita ad un’opera suggestiva e rappresentativa della sensibilità e della personalità dell’autore.

Se l’attività di creazione intellettuale del fotografo non è preminente rispetto alla sua abilità tecnica esecutiva e l’immagine fotografica non va al di là della mera riproduzione della realtà non esprimendo emozioni, allora si può parlare di foto semplice. Al suo autore, secondo il Tribunale di Milano e l’attuale orientamento giurisprudenziale, può essere riconosciuto il diritto morale alla paternità dell’opera.

Il diritto alla paternità include anche il potere di pretendere che il nome dell’autore venga indicato sugli esemplari o in relazione alle utilizzazioni dell’opera nelle forme d’uso.

Questa facoltà non ha dunque carattere assoluto perché, come si desume dall’articolo 8 della Legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (“L.d.A.”), l’autore può solo pretendere che il suo nome venga indicato nelle forme d’uso, e cioè secondo le modalità usuali in relazione al tipo d’opera e al modo di utilizzazione.

Fatto

L’attore aveva realizzato, su commissione della rivista “Oggi Estate”, un servizio fotografico ad Ylenia Carrisi. Una delle foto veniva pubblicata dalla società convenuta sul sito “Virgilio.it” senza l’autorizzazione dell’attore né l’indicazione del suo nome in qualità di autore della foto. Ritenendone indebito l’utilizzo, l’attore chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e morali per la violazione dei propri diritti d’autore.

La convenuta contestava la titolarità in capo all’attore, non solo dei diritti d’autore, ma anche dei diritti connessi, per la carenza dei requisiti che qualificherebbero la foto oggetto di causa rispettivamente un’opera dell’ingegno o che consentirebbero l’accesso alla protezione prevista per la fotografia semplice.

Decisione

Il Tribunale di Milano, innanzitutto, si è occupato di accertare se la fotografia in questione fosse in possesso dei requisiti di accesso alla protezione dei diritti d’autore ai sensi dell’articolo 2 della L.d.A.

Rilevato che la foto dell’attore non denota alcuna capacità di evocare suggestioni che trascendano il comune aspetto della realtà raffigurata, il Collegio ha così escluso che si trattasse di una rappresentazione originale e creativa tutelata dal succitato articolo. Lo scatto, nel caso in esame, non ha un valore diverso ed ulteriore rispetto a quello di una semplice fotografia di moda che gode, invece, di una protezione da “diritto connesso” ex articolo 88, comma 1, della L.d.A.

I Giudici, quindi, hanno proceduto alla valutazione dell’esistenza dei diritti connessi in capo all’autore.

Con riferimento ai diritti di utilizzazione economica, l’attore è decaduto dalla relativa tutela che, secondo quanto previsto dall’articolo 92 della L.d.A., è limitata ad un periodo di venti anni a partire dalla produzione fotografica. Le foto infatti erano state scattate per un servizio di oltre vent’anni prima rispetto all’utilizzo contestato.

Rispetto all’attribuzione di un “diritto morale connesso”, anche qualora si seguisse l’orientamento giurisprudenziale che riconosce all’autore della fotografia semplice quantomeno un diritto di paternità, nella fattispecie in esame mancherebbero in concreto i presupposti di una sua supposta violazione. Nello specifico, la menzione dell’autore deve essere fatta conformemente alle forme d’uso o alle modalità convenzionalmente adottate nel settore di riferimento, il che implica anche che l’autore possa non essere affatto indicato senza che ciò violi il suo diritto morale. Come dimostrato dalla convenuta infatti, le forme d’uso consolidate nel settore della pubblicazione di informazioni on line e cartacee, non prevedono la menzione del fotografo.

In conclusione, secondo il Tribunale di Milano, le domande attoree sono infondate anche considerato il fatto che il diritto di paternità o il diritto morale d’autore risulta violato soltanto nel caso di disconoscimento della paternità e non anche in caso di mancata indicazione dell’autore nell’utilizzazione dell’opera.

La sentenza è integralmente consultabile sulla Rivista Giurisprudenza delle Imprese.

(Tribunale ordinario di Milano - Sezione specializzata in materia di Impresa “A”, Sentenza 25 maggio 2016, n. 6557)

La fotografia artistica presuppone un’idea ispiratrice, che si riveli capace di dar vita ad un’opera suggestiva e rappresentativa della sensibilità e della personalità dell’autore.

Se l’attività di creazione intellettuale del fotografo non è preminente rispetto alla sua abilità tecnica esecutiva e l’immagine fotografica non va al di là della mera riproduzione della realtà non esprimendo emozioni, allora si può parlare di foto semplice. Al suo autore, secondo il Tribunale di Milano e l’attuale orientamento giurisprudenziale, può essere riconosciuto il diritto morale alla paternità dell’opera.

Il diritto alla paternità include anche il potere di pretendere che il nome dell’autore venga indicato sugli esemplari o in relazione alle utilizzazioni dell’opera nelle forme d’uso.

Questa facoltà non ha dunque carattere assoluto perché, come si desume dall’articolo 8 della Legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (“L.d.A.”), l’autore può solo pretendere che il suo nome venga indicato nelle forme d’uso, e cioè secondo le modalità usuali in relazione al tipo d’opera e al modo di utilizzazione.

Fatto

L’attore aveva realizzato, su commissione della rivista “Oggi Estate”, un servizio fotografico ad Ylenia Carrisi. Una delle foto veniva pubblicata dalla società convenuta sul sito “Virgilio.it” senza l’autorizzazione dell’attore né l’indicazione del suo nome in qualità di autore della foto. Ritenendone indebito l’utilizzo, l’attore chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e morali per la violazione dei propri diritti d’autore.

La convenuta contestava la titolarità in capo all’attore, non solo dei diritti d’autore, ma anche dei diritti connessi, per la carenza dei requisiti che qualificherebbero la foto oggetto di causa rispettivamente un’opera dell’ingegno o che consentirebbero l’accesso alla protezione prevista per la fotografia semplice.

Decisione

Il Tribunale di Milano, innanzitutto, si è occupato di accertare se la fotografia in questione fosse in possesso dei requisiti di accesso alla protezione dei diritti d’autore ai sensi dell’articolo 2 della L.d.A.

Rilevato che la foto dell’attore non denota alcuna capacità di evocare suggestioni che trascendano il comune aspetto della realtà raffigurata, il Collegio ha così escluso che si trattasse di una rappresentazione originale e creativa tutelata dal succitato articolo. Lo scatto, nel caso in esame, non ha un valore diverso ed ulteriore rispetto a quello di una semplice fotografia di moda che gode, invece, di una protezione da “diritto connesso” ex articolo 88, comma 1, della L.d.A.

I Giudici, quindi, hanno proceduto alla valutazione dell’esistenza dei diritti connessi in capo all’autore.

Con riferimento ai diritti di utilizzazione economica, l’attore è decaduto dalla relativa tutela che, secondo quanto previsto dall’articolo 92 della L.d.A., è limitata ad un periodo di venti anni a partire dalla produzione fotografica. Le foto infatti erano state scattate per un servizio di oltre vent’anni prima rispetto all’utilizzo contestato.

Rispetto all’attribuzione di un “diritto morale connesso”, anche qualora si seguisse l’orientamento giurisprudenziale che riconosce all’autore della fotografia semplice quantomeno un diritto di paternità, nella fattispecie in esame mancherebbero in concreto i presupposti di una sua supposta violazione. Nello specifico, la menzione dell’autore deve essere fatta conformemente alle forme d’uso o alle modalità convenzionalmente adottate nel settore di riferimento, il che implica anche che l’autore possa non essere affatto indicato senza che ciò violi il suo diritto morale. Come dimostrato dalla convenuta infatti, le forme d’uso consolidate nel settore della pubblicazione di informazioni on line e cartacee, non prevedono la menzione del fotografo.

In conclusione, secondo il Tribunale di Milano, le domande attoree sono infondate anche considerato il fatto che il diritto di paternità o il diritto morale d’autore risulta violato soltanto nel caso di disconoscimento della paternità e non anche in caso di mancata indicazione dell’autore nell’utilizzazione dell’opera.

La sentenza è integralmente consultabile sulla Rivista Giurisprudenza delle Imprese.

(Tribunale ordinario di Milano - Sezione specializzata in materia di Impresa “A”, Sentenza 25 maggio 2016, n. 6557)