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Licenziamento - Cassazione Civile: è illegittimo il licenziamento del dipendente che utilizza le registrazioni fonografiche occulte per scopi difensivi

Licenziamento - Cassazione Civile: è illegittimo il licenziamento del dipendente che utilizza le registrazioni fonografiche occulte per scopi difensivi
Licenziamento - Cassazione Civile: è illegittimo il licenziamento del dipendente che utilizza le registrazioni fonografiche occulte per scopi difensivi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11322 del 2018, ha accolto il ricorso sull’illegittimità del licenziamento proposto dal lavoratore che aveva consegnato al datore di lavoro, nell’ambito di un procedimento disciplinare, una chiavetta USB contenente registrazioni di conversazioni con altri dipendenti effettuate in orario e sul posto di lavoro, senza che questi ultimi ne fossero a conoscenza.

La decisione verteva dunque sul rapporto tra la disciplina del trattamento dei dati, così come regolata dal GDPR (Regolamento 679/2016) e dal Decreto legislativo n.196 del 2003 (Codice Privacy) e la legittimità del licenziamento per giusta causa.

La Corte d’Appello, che aveva emesso la sentenza oggetto del ricorso, riteneva che le registrazioni effettuate dal lavoratore rappresentassero una modalità illecita di trattamento dei dati, in violazione della normativa sulla privacy, giustificando pertanto la legittimità del licenziamento.

 

La decisione della Cassazione

Sulla base degli elementi raccolti, la Cassazione ha valutato il comportamento del dipendente come diretto esclusivamente alla difesa rispetto ad un procedimento disciplinare, tant’è vero che il dipendente, come si evince dagli elementi probatori analizzati dalla Corte, aveva adottato tutte le cautele al fine di non diffondere i dati raccolti.

In particolare, nonostante le registrazioni fossero state effettuate senza il consenso degli interessati, così come richiesto dall’articolo 23 del Codice Privacy, la Cassazione non ha riscontrato le condotte previste dall’articolo 167, comma 1 del Decreto legislativo n. 196 del 2003 («trattamento illecito dei dati») - relative al trattamento illecito di dati personali da cui deriva un nocumento al titolare dei dati stessi e alla comunicazione o diffusione dei dati illecitamente trattati - in quanto la condotta del lavoratore era finalizzata all’esercizio delle prerogative di difesa.

Inoltre, secondo la Corte, le registrazioni fonografiche rientrano tra gli strumenti di riproduzione meccaniche di cui all’articolo 2712 del Codice Civile, aventi natura di prova sia in ambito civile che penale, legittimandone, perciò, l’utilizzo a scopi difensivi.

Sulla base di tali considerazioni la Corte e accolto il ricorso del lavoratore, cassando la pronuncia d’appello, qualificando come legittima la condotta del dipendente, essendo "pertinente alla tesi difensiva del lavoratore e non eccedente le sue finalità, rispondendo la stessa alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto, ciò sia alla stregua dell’indicata previsione derogatoria del codice della privacy sia (…) sulla base dell’esistenza della scriminate generale dell’articolo 51 Codice penale, di portata generale”.

(Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro, Sentenza del 10 maggio 2018, n. 11322)