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Par condicio dei partecipanti alla pubblica selezione. Prevalenza del dato formale su quello sostanziale

Nota a Tribunale di Matera – Sezione Civile – Giudice del Lavoro, Sentenza 11 giugno 2012, n.451

Il lavoratore ricorrente partecipava alla pubblica selezione per l’assunzione di operatore tecnico a tempo determinato nell’Azienda Sanitaria Locale convenuta. L’avviso pubblico prevedeva espressamente tra i requisiti specifici di ammissione il possesso di “cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni e/o imprese private” in qualità di elettricista, debitamente documentato nei modi di legge. Essendosi classificato al secondo posto nella graduatoria, il ricorrente stipulava con la convenuta contratto a tempo determinato per un anno, con decorrenza 22.11.2010.

A seguito di impugnazione di altro concorrente, l’ASL rettificava la predetta graduatoria recedendo dal contratto stipulato con il ricorrente.

Il lavoratore, ritenendosi leso nei propri diritti, proponeva ricorso al Giudice del lavoro chiedendo la nullità del licenziamento, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura delle previste retribuzioni fino alla normale scadenza del contratto ed in subordine al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del principio della tutela dell’affidamento.

L’ASL convenuta si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del recesso e chiedendo il rigetto dell’avversa domanda.

Il Tribunale adito ha rilevato che la precedente graduatoria era stata legittimamente rettificata con l’esclusione dalla stessa del ricorrente, poiché non risultava correttamente presentata la prescritta certificazione attestate in possesso del requisito dell’esperienza quinquennale di elettricista.

Nonostante la quasi totale applicabilità delle norme privatistiche anche al rapporto di pubblico impiego, per il rispetto delle norme di rango costituzionale (art. 97 Cost.), residua ancora, per tale ambito, la necessaria applicazione delle specifiche norme in materia di assunzioni.

Il Tribunale adito ha ritenuto che, nella fattispecie, non si tratti di licenziamento, bensì di “risoluzione di un rapporto di lavoro per il venir meno di un requisito soggettivo richiesto in capo al lavoratore ovvero il superamento di una selezione bandita mediante avviso pubblico”.

La certificazione attestante il prescritto requisito doveva essere allegata alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, a nulla rilevando la sola dichiarazione del possesso o anche dell’effettivo possesso del requisito.

Il bando di concorso per l’assunzione di personale costituisce una vera e propria offerta al pubblico, che può essere accettata solo integralmente. L’interpretazione delle clausole, di detto bando, “deve ispirarsi ai principi di chiarezza e di affidamento del cittadino, in modo da escludere interpretazioni correttive ed integrative delle clausole, contrarie alla buona fede ed alla par condicio dei partecipanti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7.04.1988, n. 310).

Non può ritenersi possibile consentire ad un candidato di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti quando vuole. Il bando di concorso è una lex specialis e le clausole in esse contenute costituiscono un “unicum” non modificabile nemmeno da parte del giudice (almeno nella parte regolante il possesso dei requisiti), senza infrangere i principi della par condicio dei concorrenti e della imparzialità della P.A.

Perciò, nel caso di specie, risulta la prevalenza del dato formale (presentazione della certificazione) sulla sostanza (il reale possesso del requisito) al fine di ritenere pienamente valido ed efficace il contratto di lavoro stipulato.

Il lavoratore ricorrente partecipava alla pubblica selezione per l’assunzione di operatore tecnico a tempo determinato nell’Azienda Sanitaria Locale convenuta. L’avviso pubblico prevedeva espressamente tra i requisiti specifici di ammissione il possesso di “cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni e/o imprese private” in qualità di elettricista, debitamente documentato nei modi di legge. Essendosi classificato al secondo posto nella graduatoria, il ricorrente stipulava con la convenuta contratto a tempo determinato per un anno, con decorrenza 22.11.2010.

A seguito di impugnazione di altro concorrente, l’ASL rettificava la predetta graduatoria recedendo dal contratto stipulato con il ricorrente.

Il lavoratore, ritenendosi leso nei propri diritti, proponeva ricorso al Giudice del lavoro chiedendo la nullità del licenziamento, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura delle previste retribuzioni fino alla normale scadenza del contratto ed in subordine al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del principio della tutela dell’affidamento.

L’ASL convenuta si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del recesso e chiedendo il rigetto dell’avversa domanda.

Il Tribunale adito ha rilevato che la precedente graduatoria era stata legittimamente rettificata con l’esclusione dalla stessa del ricorrente, poiché non risultava correttamente presentata la prescritta certificazione attestate in possesso del requisito dell’esperienza quinquennale di elettricista.

Nonostante la quasi totale applicabilità delle norme privatistiche anche al rapporto di pubblico impiego, per il rispetto delle norme di rango costituzionale (art. 97 Cost.), residua ancora, per tale ambito, la necessaria applicazione delle specifiche norme in materia di assunzioni.

Il Tribunale adito ha ritenuto che, nella fattispecie, non si tratti di licenziamento, bensì di “risoluzione di un rapporto di lavoro per il venir meno di un requisito soggettivo richiesto in capo al lavoratore ovvero il superamento di una selezione bandita mediante avviso pubblico”.

La certificazione attestante il prescritto requisito doveva essere allegata alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, a nulla rilevando la sola dichiarazione del possesso o anche dell’effettivo possesso del requisito.

Il bando di concorso per l’assunzione di personale costituisce una vera e propria offerta al pubblico, che può essere accettata solo integralmente. L’interpretazione delle clausole, di detto bando, “deve ispirarsi ai principi di chiarezza e di affidamento del cittadino, in modo da escludere interpretazioni correttive ed integrative delle clausole, contrarie alla buona fede ed alla par condicio dei partecipanti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7.04.1988, n. 310).

Non può ritenersi possibile consentire ad un candidato di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti quando vuole. Il bando di concorso è una lex specialis e le clausole in esse contenute costituiscono un “unicum” non modificabile nemmeno da parte del giudice (almeno nella parte regolante il possesso dei requisiti), senza infrangere i principi della par condicio dei concorrenti e della imparzialità della P.A.

Perciò, nel caso di specie, risulta la prevalenza del dato formale (presentazione della certificazione) sulla sostanza (il reale possesso del requisito) al fine di ritenere pienamente valido ed efficace il contratto di lavoro stipulato.