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Piombo e veicoli: l’inevitabilità dell’uso

Premessa

La Decisione 2010/115/UE[1] offre lo spunto per riflettere sul rapporto tra normativa/diritto e scienza/tecnologia; binari che si intersecano ma che viaggiano a velocità diverse creando una sfasatura tra l’innovazione scientifica, che per esistere non ha bisogno di alcun recepimento normativo, e l’adeguamento che il legislatore tenta.

Il legislatore accoglie il “dato tecnico” attraverso gli “allegati” da considerare quali appendici tecniche della normativa di riferimento; tali allegati rispondono all’intento di ordinare, elencare, imporre, vincolare il destinatario a mantenersi nell’ambito della via tracciata dal combinato disposto “normativa generale e allegato”.

Tracciare il percorso da seguire o meglio fissare il limite del comportamento legittimo può sortire effetti diversi a seconda dell’ambito in cui il divieto/limite viene imposto.

Si consideri che tanto più la materia codificata è sensibile alla evoluzione tecnico/scientifica tanto più l’ eventuale tassatività di un allegato/elenco rischia di comprimere proprio l’intento positivo di recepire la “tecnologia”, per sua natura sempre in evoluzione.

Tassatività degli allegati ed elasticità sono concetti difficili da conciliare

In questo contesto è utile valutare se la normativa comunitaria in commento (Direttiva 2000/53/CE e Decisione 2010/115/UE) contenga concetti elastici che permettano di andare oltre la previsione degli allegati e fornisca una chiave di lettura meno restrittiva; ovvero valutare se la normativa italiana di recepimento contenga a sua volta elementi elastici o abbia preferito indicazioni più restrittive.

Direttiva 2000/53/CE[2] – art. 4 / Divieto

Giova evidenziare, ai fini del presente commento, l’ uso, nella Direttiva, di termini poco imperativi e la presenza di concetti elastici, di difficile definizione come l’ inevitabilità.

- La lettura dei “considerando” della Direttiva colpisce per il ricorrere di numerosi condizionali (dovrebbe, dovrebbero….).

La Direttiva sembra “suggerire”, ”invitare” gli Stati membri a promuovere ed incentivare comportamenti finalizzati al controllo e alla riduzione del rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente[3].

art. 4 comma 1[4]

In linea con i “considerando” di apertura, l’articolo 4 comma 1 “incoraggia” gli Stati membri a disciplinare i comportamenti elencati alle lettere a) b) c) individuando i destinatari nei costruttori (in collaborazione con i produttori di materiali ed equipaggiamenti) dei veicoli e “sin dalla fase di progettazione”.

Di interesse per questo commento è l’inciso ampio e premonitore che invita a limitare l’uso di sostanze pericolose nella costruzione dei veicoli e, si badi, a “ridurle quanto più possibile”; il legislatore comunitario usa concetto elastico “quanto più possibile” consapevole della difficoltà di gestire un dato scientifico… variabile (comma 1 lett. a))

art. 4 comma 2[5]

Il comma 2 dell’articolo 4 esprime il divieto con linguaggio, si badi, …. affermativo: “ Gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il primo luglio 2003 contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all’allegato II alle condizioni ivi specificate”.

Il legislatore non vieta l’uso (ad esempio, del piombo) eccetto nei casi di cui all’allegato II, bensì permette l’uso del piombo purchè alle condizione e nei casi di cui all’allegato II.

Con riferimento, dunque, alla categoria dei produttori di materiali e componenti il legislatore comunitario sembra ammettere tali precise sostanze solo se elencate nell’allegato II.

Tuttavia, lasciando apertura all’evoluzione scientifica la Direttiva, alla lettera b)[6], ammette la revisione periodica di tale allegato “per tener conto del progresso tecnico e scientifico al fine di..”:

Inevitabilità dell’uso: lettera ii) e lettera iii)

Se è vero che la lettera a) del comma 2 pone il “divieto” d’uso e che l’allegato II elenca i casi di esenzione dal divieto, la lettura delle lettere ii) e iii) sembra indicare un parametro diverso ed autonomo di valutazione ovvero ipotesi caratterizzate dalla “inevitabilità dell’uso”; inevitabilità che sembra condizionare l’elenco dell’allegato II.

Se l’impiego di tali sostanze è inevitabile la Direttiva afferma la non applicabilità del divieto (lett. ii); e ciò è comprensibile.

Meno comprensibile è la successiva previsione (lett. iii)) di “eliminare “ materiali e componenti di veicoli dell’allegato II (già esclusi dal divieto) se l’uso è …inevitabile.

La confusione è lecita.

- Senza affondare nei meandri linguistici e ricordando che si tratta pur sempre di normativa comunitaria che soffre nella sua trasposizione e traduzione italiana ciò che rileva è la esistenza di una categoria concettuale diversa e di natura sostanziale non catalogabile in un allegato.

Il legislatore comunitario sembra precisare:

1) il divieto dell’uso di determinate sostanze (pur con formula aperta ed affermativa);

2) l’esclusione dal divieto per i materiali e componenti inseriti nell’allegato II; esclusione e dunque possibilità di utilizzo solo a certe condizioni e sottoposte al vaglio temporale di apposita commissione tecnica.

3) Esclusione dal divieto quanto l’utilizzo è … inevitabile (si potrebbe concludere: a prescindere dalla inclusione nell’allegato II)

La precisazione sulla inevitabilità è importante perché comporta una valutazione elastica in linea con il progresso scientifico e con la casistica quotidiana che soffre elenchi tassativi che rischiano, come nell’esperienza, di non considerare tutti gli elementi e i componenti esistenti.

Si ravvisano, invero, nella pratica “materiali e componenti” la cui definizione è dubbia o che non rientrano nelle descrizioni dell’allegato II e tuttavia contengono, ad esempio, piombo come elemento necessario ed inevitabile.

- La normativa comunitaria, proprio a mezzo dell’art. 4 comma 2 lett. ii) e iii) sembra offrire apertura alla esenzione dal divieto laddove si ravvisi l’ inevitabilità e a prescindere dall’allegato II; apertura forse non ben espressa ma l’utilizzo del termine stesso di inevitabilità obbliga alla riflessione sul suo significato.

Inevitabilità

Difficile definire ciò che è inevitabile ma è utile ancorare tale parola al progresso e alla tecnologia ricordando che la sostituzione di un materiale ad altro materiale meno pericoloso deve essere posto anche in relazione ai costi di attuazione.

Il legislatore deve ricordare che la normativa impatta anche su realtà industriali per le quali i costi di sviluppo sostenibile devono essere adeguati alle forze economiche.

Laddove il materiale più compatibile sia troppo oneroso ne consegue che è inevitabile l’utilizzo …della sostanza “pericolosa” ; e ciò fino a quando il progresso sarà in grado di rendere compatibile con il mercato stesso il materiale ed il componente

Dlgs. n. 209/2003[7] (recepimento Direttiva 2000/53/CE)

In questo quadro di riferimento bisogna valutare se la normativa di recepimento abbia trasposto il concetto di “ inevitabilità”.

Ebbene l’articolo 4 del Decreto legislativo n. 209/2003 ha recepito per intero il comma 1 dell’art. 4 della Direttiva; mentre il comma 2 art. 4 della Direttiva è stato trasposto nel Dlgs. di recepimento all’art. 9 con l’utilizzo di diversa forma, anche linguistica.

art. 4 comma 2 lett. a)

Direttiva 2000/53/CE

a) Gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all’allegato II alle condizioni ivi specificate.

Art. 9

Dlgs. n. 209/2003

Dal 1 luglio 2003 è vietata la produzione o l’immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio o cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previste nell’allegato II

Il Legislatore Nazionale all’art. 9 ha espresso il divieto d’uso delle 4 sostanze pericolose senza altro aggiungere; mentre l’art. 4 comma 2 lett. b) della Direttiva articola e specifica le modalità di modifica dell’allegato II (punti da i) a iv)) in quanto “.. intese a modificare elementi non essenziali della direttiva..”.

Ebbene, nessun richiamo al concetto di “inevitabilità” dell’uso compare nel Dlgs. n. 209/2003.

La forma anche linguistica scelta dal legislatore nazionale, a differenza di quello Comunitario, impone il divieto eccetto nei casi di cui all’allegato II; allegato che appare assumere carattere tassativo.

Forse l’espunzione dal testo legislativo italiano di ogni riferimento alla inevitabilità si potrebbe giustificare ritenendo che è compito del legislatore comunitario apportare modifiche all’allegato e che “le misure di cui alle lettere da i) a iv) della Direttiva, intese a modificare elementi non essenziali della stessa, sono adottate con la procedura di cui all’articolo 11 par. 3…”[8]. Quasi a significare che l’inevitabilità dell’uso deve essere vagliato dal legislatore comunitario.

Pur nel giustificare tale omissione è pur vero che il Dlgs. n. 209/2003 nulla dice in merito e si presta dunque a diversa lettura.

Decisione 2010/115/UE del 23.2.2010

La normativa Comunitaria si impone su quella nazionale che ne subisce gli effetti.

Vero è che la Decisione 2010/115/UE esprime compiutamente il concetto di inevitabilità nei considerando che precedono l’ elenco stesso.

Si consideri che la Decisione 2010/115/UE del 23.2.2010 ha sostituito l’allegato II della Direttiva 2000/53/CE e di conseguenza l’allegato II del Dlgs. n. 209/2003 in quanto la Decisione[9], che incide solo sull’allegato II, è direttamente applicabile in Italia senza legge di recepimento[10].

Ed invero l’allegato II come modificato dalla Decisone 2010/115/UE contiene nuove voci; voci escluse, pertanto, anche dal divieto di cui all’art. 9 Dlgs. n. 209/2003.

Ebbene, la Decisione UE amplifica il concetto di inevitabilità e spiega compiutamente l’ambito e i distinguo della sua applicazione e consente di ipotizzare la elasticità dell’allegato; l’allegato II al Dlgs. n. 203/2009 sembra redatto come mero elenco dal carattere rigido e tassativo.

Finalità

Di interesse è la lettura del punto (4) della Decisione in cui emerge la finalità stessa dell’Allegato e della revisione operata. Il legislatore comunitario valuta i materiali e componenti contenenti piombo e sancisce la loro esclusione dal divieto (pur esprimendosi impropriamente laddove indica il beneficio ….del divieto):“…dovrebbero continuare a beneficiare temporaneamente del divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, in quanto l’uso di queste sostanze in questi materiali e componenti specifici è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile…”.

La Decisione sembra usare il concetto di inevitabilità per consentire la esclusione dal divieto e dunque la inclusione nell’allegato II (pur con riserva di verificare la inevitabilità in tempi successivi).

La Decisione continua rinviando al 2014 “alla luce del progresso tecnico e scientifico per valutare quando sarà possibile evitare l’uso di tali sostanze”.

Precisa il legislatore in merito al piombo usato per saldature che “esistono sostanze alternative ma le loro proprietà tecniche devono ancora essere oggetto di prove e conferme”

Diversamente al punto (5) della Decisione il legislatore afferma che nel caso di piombo e dei composti di piombo , si badi, “in componenti degli agenti leganti per gli elastomeri negli apparati propulsori che contengono fino a 0,5% di piombo in peso, l’esenzione non dovrebbe essere prorogata in quanto l’uso del piombo in questo tipo di applicazione può essere evitato”.

Si nota l’uso cauto del legislatore del condizionale “non dovrebbe” e della forma non imperativa “può essere evitato”.

- La lettura in combinato disposto dell’art. 4 comma 2 della Direttiva 2000/53/CE e della Decisione in commento sembra fornire una apertura, quasi dimenticata o mal interpretata, che permette di valutare caso per caso ciò che è inevitabile o evitabile non solo con riferimento all’allegato II ma anche alla casistica che potrebbe essere prodotta dalla stessa evoluzione scientifica.

- Si pensi, ad esempio, alle valvole di sicurezza dei serbatoi di GPL contenenti piombo in minima parte e che trovano difficoltà a riconoscersi nell’elenco di cui all’allegato II laddove però il piombo offre parametri di sicurezza, per la funzione che svolge, certo maggiori di sostanze sostitutive.

Ed invero l’inevitabilità dell’uso deve coniugarsi, giustamente, con le alternative praticabili; termine quest’ultimo che rimanda al concetto di fattibilità non solo tecnica ma anche economica.

Proposta di decisione del Consiglio (2005)

Utile alla comprensione del ragionamento della Commissione è la lettura della Proposta di decisione del Consiglio (/*COM/2005/0291 def */) che motiva l’inserimento di esenzioni nell’allegato.

A titolo di esempio la voce 4 previgente faceva riferimento a “cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo”. Ebbene gli operatori di settore hanno chiesto di riformulare l’esenzione per estenderla a tutti i cuscinetti contenenti piombo e non solo a quelli in piombo / bronzo. Motiva il Consiglio precisando che “…I cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo contengono generalmente tra il 21 e il 25% di piombo in peso. I cuscinetti e pistoni privi di piombo sono in fase di sviluppo e hanno già cominciato a essere usati in alcune applicazioni. Secondo gli operatori del settore i cuscinetti e pistoni privi di piombo sono destinati a un uso capillare in tutte le future applicazioni. Si ritiene che limitare l’esenzione, come avviene attualmente, ai soli cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo disincentivi l’innovazione tecnologica e l’uso di alternative del tutto prive di piombo (cosa che non avviene del tutto al momento). Si propone pertanto di estendere il campo di applicazione dell’esenzione a tutti cuscinetti e pistoni contenenti piombo e, poiché la tendenza dell’innovazione tecnologica è quella di sostituire il piombo in tutte le applicazioni, di inserire un termine di scadenza (1º luglio 2008). Dalla valutazione tecnica si evince che in condizioni di notevole sollecitazione è necessario un materiale antiattrito in grado di assicurare la rotazione delle parti mobili anche in caso di temporaneo venir meno della pellicola lubrificante. Le alternative prive di piombo dovrebbero funzionare anche in tali condizioni estreme, presenti sia al livello del motore che della trasmissione. Si propone pertanto di riesaminare tale esenzione entro il 1º luglio 2007 per garantire che le applicazioni tecnologiche prive di piombo possano essere utilizzate in tutti i motori e trasmissioni senza comprometterne il buon funzionamento.

Il testo della proposta di decisione del Consiglio che risale all’anno 2005 è approdato nella Decisione 2010/115/UE che ha fatto proprie le considerazioni della valutazione tecnico scientifica inserendo ad esempio il punto 4 a) “Cuscinetti e pistoni”.

Sanzione

Comprendere esattamente l’ambito del divieto riveste importanza anche ai fini di eventuale sanzione.

L’articolo 13 comma 5 Dlgs. 209/2003 ha il merito di estendere gli obblighi non solo ai proprietari e gestori o titolari dei centri di raccolta bensì anche ai produttori e comunque a coloro che immettono nel mercato materiali o componenti in violazione dell’art. 9 Dlgs. 209/2003; articolo che vieta, si sottolinea, la “produzione” o “l’immissione sul mercato”.

Dunque, “Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all’articolo 9 Dlgs. n. 209/2003 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 100.000” (cfr. art. 13 comma 5 Dlgs. n. 209/2003).

- Certo può essere arduo coniugare tale sanzione, che presuppone la certezza di ciò che è vietato, con il concetto di inevitabilità che richiede l’accertamento caso per caso dell’uso inevitabile o meno della sostanza pericolosa .

IMDS

L’esigenza di certezza - che mal si sposa con la innumerevole casistica che fatica ad essere compressa in un allegato – si esprime anche con mezzi diversi dalla norma, dalla legge.

Merita evocare la nascita, all’ombra della Direttiva 2000/53/CE, dell’ International Material Data System (IMDS) ovvero un sistema informatico utilizzato dai fornitori per inserire le informazioni relative alla composizione di massima dei propri prodotti. E’ un sistema informatico che elenca le sostanze pericolose e confronta i dati inseriti con l’elenco delle sostanze vietate. Hence OEMs can trace hazardous substances back to the source and eliminate them. I Produttori (OEM - Original Equipment Manufacturer) possono rintracciare le sostanze pericolose alla sorgente ed eliminarle; e ciò al fine di conseguire gli obiettivi ambientali della Direttiva 2000/53/CE.

Assume rilievo l’ elasticità dell’allegato II che permette di riconoscere ciò che è permesso e ciò che non lo è, anche nei modelli organizzativi aziendali quale l’IMDS.

Vero è che questo rigido sistema nato per offrire certezza e controllo soffre il limite proprio dell’evoluzione scientifica e del dato non incluso in quanto non previsto.

Conclusioni

Il Dlgs. n. 209/2003 sembra recepire in modo più restrittivo l’intento del legislatore Comunitario. E’ omesso ogni riferimento alla inevitabilità; l’allegato II è mera riproduzione del dato tecnico; è prevista sanzione amministrativa per coloro che violano il divieto di utilizzo delle quattro sostanze pericolose al di fuori dei casi di cui all’allegato II.

Il legislatore italiano sembra avere certezza.

Tuttavia - in un ambito in cui il dato scientifico sembra quasi prevalere su quello normativo - appare prudente consentire la valutazione, secondo il criterio della inevitabilità, di materiali e componenti che per la loro particolarità non siano ancora stati considerati e sfuggano a facili o difficili definizioni.



[1] Decisione della Commissione del 23 febbraio 2010 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2010) 972] (2010/115/UE)

[2] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

[3] Scopo di tale normativa è di ridurre e controllare le sostanze pericolose presenti nei veicoli per prevenirne il rilascio nell’ambiente e per facilitare il reimpiego , riciclaggio ed il recupero energetico; ed anche per favorire il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Il legislatore si prefigge il controllo del veicolo dalla produzione fino allo smaltimento, considerando anche i componenti e materiali del veicolo, al fine di attuare l’abbattimento delle sostanze pericolose congenite al mezzo e, dunque, favorire il recupero/riciclaggio/reimpiego o smaltimento dei componenti stessi.

Caratteristica della normativa in commento è proprio lo stretto ed imprescindibile legame con la scienza e la tecnica e la volontà di adattamento all’evoluzione scientifica (che modifica le sostanze, la tecnologia di utilizzo ecc..).

Espressione di tale sforzo di adattamento tra tecnica e diritto sono le ripetute modifiche all’allegato II della Direttiva 2000/53/CE a mezzo di plurime Decisioni Comunitarie.

[4] Art. 4 comma 1: “Prevenzione

1. Al fine di promuovere la prevenzione della formazione dei rifiuti gli Stati membri incoraggiano, in particolare:

a) i costruttori di veicoli, in collaborazione con i costruttori di materiali ed equipaggiamenti, a limitare l’uso di sostanze pericolose nella costruzione dei veicoli e a ridurle quanto più possibile sin dalla fase di progettazione, in particolare per prevenirne il rilascio nell’ambiente, facilitare il riciclaggio ed evitare l’esigenza di smaltimento dei rifiuti pericolosi;

b) una progettazione e produzione di veicoli nuovi che tenga pienamente in considerazione e agevoli la demolizione, il reimpiego, il recupero e soprattutto il riciclaggio dei veicoli fuori uso e dei loro componenti e materiali;

c) i costruttori di veicoli, in collaborazione con i produttori di materiali ed equipaggiamenti, a reimpiegare una quantità crescente di materiale riciclato nei veicoli e in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati; ….”

[5] art. 4 comma 2:

a) Gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all’allegato II alle condizioni ivi specificate.

b)L’allegato II è periodicamente oggetto di modifiche o aggiunte per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di: (1)

i) fissare, se necessario, fissare valori di concentrazione massimi sino ai quali è tollerata la presenza di queste sostanze di cui alla lettera a) in materiali e componenti specifici di veicoli;

ii) non applicare, per determinati materiali e componenti di veicoli, la lettera a) se l’impiego di tali sostanze è inevitabile;

iii) eliminare materiali e componenti di veicoli dall’allegato II se l’impiego di tali sostanze è inevitabile;

iv) in relazione ai punti I) e II), specificare quei materiali e componenti di veicoli che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento; essi sono etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.

Le misure di cui ai punti da i) a iv), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3. (2)

c) La Commissione modifica per la prima volta l’allegato II entro il 21 ottobre 2001. In ogni caso nessuna delle esenzioni in esso elencate sarà soppressa anteriormente al 1° gennaio 2003.

(1) Frase introduttiva sostituita dall’articolo 1 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 33 dell’11-03-2008.

(2) Comma inserito dall’articolo 1 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 33 dell’11-03-2008 (fonte De Jure, Giuffrè).

[6] Il testo originario e sostituito dalla Direttiva 2008/2003 recitava: “b) Secondo la procedura di cui all’articolo 11, la Commissione apporta periodicamente modifiche o aggiunte all’allegato II per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di..”

[7] Dlgs. n. 209/2003: è utile ricordare brevemente l’oggetto del Dlgs. del 24.6.2003 n. 209 ( come modificato dal Dlgs. 23.2.2006 n. 149) che ha dato attuazione alla Direttiva 2000/53/CE relativa ai “veicoli fuori uso”. L’ambito di applicazione di tale normativa non è circoscritta solo ai “veicoli fuori uso” bensì (cfr. art. 1 comma 1 Dlgs. 209/2003):

1) ai veicoli;

2) ai veicoli fuori uso;

3) ai relativi componenti e materiali a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.

- L’articolo 3 comma 1, lett. a) precisa che i veicoli sono quelli “a motore” appartenenti alle categorie:

1) M1 ovvero “Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente”

2) N1 ovvero “Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t”.

Le categorie M1 e N1 sono tratte dall’allegato II parte A della Direttiva 70/156/CEE; Direttiva che si occupa della omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Si precisa che il Dlgs. n. 152/2006 ss.m. disciplina all’art. 231 proprio e solo i “Veicoli fuori uso non disciplinati dal Dlgs. n. 209/2003”.

- L’art. 3 comma 1 lett. b) affronta la definizione di “veicoli fuori uso” riportandosi ai veicoli di cui alla lettera a) (ovvero categorie M1 e N1) e richiamando la definizione di rifiuto di cui all’art. 6 Dlgs. n. 22/97.

Si tralascia in questo commento la complessa questione relativa al momento in cui il veicolo deve considerarsi “rifiuto” e quando deve considerarsi “abbandonato”.

Si consideri, per inciso, che il Dlgs. n. 209/2003 al comma 2 dello stesso art. 3 indica quando il veicolo deve considerarsi “fuori uso” alle lettere a)-d); con ciò peraltro non risolvendo la questione e la casistica che è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali[7].

[8] Il riferimento all’articolo 11 che a sua volta richiama la direttiva 75/442/CE e dunque alla Commissione assistita da un comitato tecnico deve essere riletta alla luce delle nuove direttive 2006/12/CE e 2008/98/CE e alle relative abrogazioni.

[9] La Decisione UE è atto normativo obbligatorio per i destinatari ed è fonte di secondo grado; essa è direttamente applicabile, diversamente dalla Direttiva e dal Regolamento in genere, senza legge di ratifica.

[10] Cfr. anche Direttiva 33/2008/CE

Premessa

La Decisione 2010/115/UE[1] offre lo spunto per riflettere sul rapporto tra normativa/diritto e scienza/tecnologia; binari che si intersecano ma che viaggiano a velocità diverse creando una sfasatura tra l’innovazione scientifica, che per esistere non ha bisogno di alcun recepimento normativo, e l’adeguamento che il legislatore tenta.

Il legislatore accoglie il “dato tecnico” attraverso gli “allegati” da considerare quali appendici tecniche della normativa di riferimento; tali allegati rispondono all’intento di ordinare, elencare, imporre, vincolare il destinatario a mantenersi nell’ambito della via tracciata dal combinato disposto “normativa generale e allegato”.

Tracciare il percorso da seguire o meglio fissare il limite del comportamento legittimo può sortire effetti diversi a seconda dell’ambito in cui il divieto/limite viene imposto.

Si consideri che tanto più la materia codificata è sensibile alla evoluzione tecnico/scientifica tanto più l’ eventuale tassatività di un allegato/elenco rischia di comprimere proprio l’intento positivo di recepire la “tecnologia”, per sua natura sempre in evoluzione.

Tassatività degli allegati ed elasticità sono concetti difficili da conciliare

In questo contesto è utile valutare se la normativa comunitaria in commento (Direttiva 2000/53/CE e Decisione 2010/115/UE) contenga concetti elastici che permettano di andare oltre la previsione degli allegati e fornisca una chiave di lettura meno restrittiva; ovvero valutare se la normativa italiana di recepimento contenga a sua volta elementi elastici o abbia preferito indicazioni più restrittive.

Direttiva 2000/53/CE[2] – art. 4 / Divieto

Giova evidenziare, ai fini del presente commento, l’ uso, nella Direttiva, di termini poco imperativi e la presenza di concetti elastici, di difficile definizione come l’ inevitabilità.

- La lettura dei “considerando” della Direttiva colpisce per il ricorrere di numerosi condizionali (dovrebbe, dovrebbero….).

La Direttiva sembra “suggerire”, ”invitare” gli Stati membri a promuovere ed incentivare comportamenti finalizzati al controllo e alla riduzione del rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente[3].

art. 4 comma 1[4]

In linea con i “considerando” di apertura, l’articolo 4 comma 1 “incoraggia” gli Stati membri a disciplinare i comportamenti elencati alle lettere a) b) c) individuando i destinatari nei costruttori (in collaborazione con i produttori di materiali ed equipaggiamenti) dei veicoli e “sin dalla fase di progettazione”.

Di interesse per questo commento è l’inciso ampio e premonitore che invita a limitare l’uso di sostanze pericolose nella costruzione dei veicoli e, si badi, a “ridurle quanto più possibile”; il legislatore comunitario usa concetto elastico “quanto più possibile” consapevole della difficoltà di gestire un dato scientifico… variabile (comma 1 lett. a))

art. 4 comma 2[5]

Il comma 2 dell’articolo 4 esprime il divieto con linguaggio, si badi, …. affermativo: “ Gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il primo luglio 2003 contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all’allegato II alle condizioni ivi specificate”.

Il legislatore non vieta l’uso (ad esempio, del piombo) eccetto nei casi di cui all’allegato II, bensì permette l’uso del piombo purchè alle condizione e nei casi di cui all’allegato II.

Con riferimento, dunque, alla categoria dei produttori di materiali e componenti il legislatore comunitario sembra ammettere tali precise sostanze solo se elencate nell’allegato II.

Tuttavia, lasciando apertura all’evoluzione scientifica la Direttiva, alla lettera b)[6], ammette la revisione periodica di tale allegato “per tener conto del progresso tecnico e scientifico al fine di..”:

Inevitabilità dell’uso: lettera ii) e lettera iii)

Se è vero che la lettera a) del comma 2 pone il “divieto” d’uso e che l’allegato II elenca i casi di esenzione dal divieto, la lettura delle lettere ii) e iii) sembra indicare un parametro diverso ed autonomo di valutazione ovvero ipotesi caratterizzate dalla “inevitabilità dell’uso”; inevitabilità che sembra condizionare l’elenco dell’allegato II.

Se l’impiego di tali sostanze è inevitabile la Direttiva afferma la non applicabilità del divieto (lett. ii); e ciò è comprensibile.

Meno comprensibile è la successiva previsione (lett. iii)) di “eliminare “ materiali e componenti di veicoli dell’allegato II (già esclusi dal divieto) se l’uso è …inevitabile.

La confusione è lecita.

- Senza affondare nei meandri linguistici e ricordando che si tratta pur sempre di normativa comunitaria che soffre nella sua trasposizione e traduzione italiana ciò che rileva è la esistenza di una categoria concettuale diversa e di natura sostanziale non catalogabile in un allegato.

Il legislatore comunitario sembra precisare:

1) il divieto dell’uso di determinate sostanze (pur con formula aperta ed affermativa);

2) l’esclusione dal divieto per i materiali e componenti inseriti nell’allegato II; esclusione e dunque possibilità di utilizzo solo a certe condizioni e sottoposte al vaglio temporale di apposita commissione tecnica.

3) Esclusione dal divieto quanto l’utilizzo è … inevitabile (si potrebbe concludere: a prescindere dalla inclusione nell’allegato II)

La precisazione sulla inevitabilità è importante perché comporta una valutazione elastica in linea con il progresso scientifico e con la casistica quotidiana che soffre elenchi tassativi che rischiano, come nell’esperienza, di non considerare tutti gli elementi e i componenti esistenti.

Si ravvisano, invero, nella pratica “materiali e componenti” la cui definizione è dubbia o che non rientrano nelle descrizioni dell’allegato II e tuttavia contengono, ad esempio, piombo come elemento necessario ed inevitabile.

- La normativa comunitaria, proprio a mezzo dell’art. 4 comma 2 lett. ii) e iii) sembra offrire apertura alla esenzione dal divieto laddove si ravvisi l’ inevitabilità e a prescindere dall’allegato II; apertura forse non ben espressa ma l’utilizzo del termine stesso di inevitabilità obbliga alla riflessione sul suo significato.

Inevitabilità

Difficile definire ciò che è inevitabile ma è utile ancorare tale parola al progresso e alla tecnologia ricordando che la sostituzione di un materiale ad altro materiale meno pericoloso deve essere posto anche in relazione ai costi di attuazione.

Il legislatore deve ricordare che la normativa impatta anche su realtà industriali per le quali i costi di sviluppo sostenibile devono essere adeguati alle forze economiche.

Laddove il materiale più compatibile sia troppo oneroso ne consegue che è inevitabile l’utilizzo …della sostanza “pericolosa” ; e ciò fino a quando il progresso sarà in grado di rendere compatibile con il mercato stesso il materiale ed il componente

Dlgs. n. 209/2003[7] (recepimento Direttiva 2000/53/CE)

In questo quadro di riferimento bisogna valutare se la normativa di recepimento abbia trasposto il concetto di “ inevitabilità”.

Ebbene l’articolo 4 del Decreto legislativo n. 209/2003 ha recepito per intero il comma 1 dell’art. 4 della Direttiva; mentre il comma 2 art. 4 della Direttiva è stato trasposto nel Dlgs. di recepimento all’art. 9 con l’utilizzo di diversa forma, anche linguistica.

art. 4 comma 2 lett. a)

Direttiva 2000/53/CE

a) Gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all’allegato II alle condizioni ivi specificate.

Art. 9

Dlgs. n. 209/2003

Dal 1 luglio 2003 è vietata la produzione o l’immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio o cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previste nell’allegato II

Il Legislatore Nazionale all’art. 9 ha espresso il divieto d’uso delle 4 sostanze pericolose senza altro aggiungere; mentre l’art. 4 comma 2 lett. b) della Direttiva articola e specifica le modalità di modifica dell’allegato II (punti da i) a iv)) in quanto “.. intese a modificare elementi non essenziali della direttiva..”.

Ebbene, nessun richiamo al concetto di “inevitabilità” dell’uso compare nel Dlgs. n. 209/2003.

La forma anche linguistica scelta dal legislatore nazionale, a differenza di quello Comunitario, impone il divieto eccetto nei casi di cui all’allegato II; allegato che appare assumere carattere tassativo.

Forse l’espunzione dal testo legislativo italiano di ogni riferimento alla inevitabilità si potrebbe giustificare ritenendo che è compito del legislatore comunitario apportare modifiche all’allegato e che “le misure di cui alle lettere da i) a iv) della Direttiva, intese a modificare elementi non essenziali della stessa, sono adottate con la procedura di cui all’articolo 11 par. 3…”[8]. Quasi a significare che l’inevitabilità dell’uso deve essere vagliato dal legislatore comunitario.

Pur nel giustificare tale omissione è pur vero che il Dlgs. n. 209/2003 nulla dice in merito e si presta dunque a diversa lettura.

Decisione 2010/115/UE del 23.2.2010

La normativa Comunitaria si impone su quella nazionale che ne subisce gli effetti.

Vero è che la Decisione 2010/115/UE esprime compiutamente il concetto di inevitabilità nei considerando che precedono l’ elenco stesso.

Si consideri che la Decisione 2010/115/UE del 23.2.2010 ha sostituito l’allegato II della Direttiva 2000/53/CE e di conseguenza l’allegato II del Dlgs. n. 209/2003 in quanto la Decisione[9], che incide solo sull’allegato II, è direttamente applicabile in Italia senza legge di recepimento[10].

Ed invero l’allegato II come modificato dalla Decisone 2010/115/UE contiene nuove voci; voci escluse, pertanto, anche dal divieto di cui all’art. 9 Dlgs. n. 209/2003.

Ebbene, la Decisione UE amplifica il concetto di inevitabilità e spiega compiutamente l’ambito e i distinguo della sua applicazione e consente di ipotizzare la elasticità dell’allegato; l’allegato II al Dlgs. n. 203/2009 sembra redatto come mero elenco dal carattere rigido e tassativo.

Finalità

Di interesse è la lettura del punto (4) della Decisione in cui emerge la finalità stessa dell’Allegato e della revisione operata. Il legislatore comunitario valuta i materiali e componenti contenenti piombo e sancisce la loro esclusione dal divieto (pur esprimendosi impropriamente laddove indica il beneficio ….del divieto):“…dovrebbero continuare a beneficiare temporaneamente del divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, in quanto l’uso di queste sostanze in questi materiali e componenti specifici è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile…”.

La Decisione sembra usare il concetto di inevitabilità per consentire la esclusione dal divieto e dunque la inclusione nell’allegato II (pur con riserva di verificare la inevitabilità in tempi successivi).

La Decisione continua rinviando al 2014 “alla luce del progresso tecnico e scientifico per valutare quando sarà possibile evitare l’uso di tali sostanze”.

Precisa il legislatore in merito al piombo usato per saldature che “esistono sostanze alternative ma le loro proprietà tecniche devono ancora essere oggetto di prove e conferme”

Diversamente al punto (5) della Decisione il legislatore afferma che nel caso di piombo e dei composti di piombo , si badi, “in componenti degli agenti leganti per gli elastomeri negli apparati propulsori che contengono fino a 0,5% di piombo in peso, l’esenzione non dovrebbe essere prorogata in quanto l’uso del piombo in questo tipo di applicazione può essere evitato”.

Si nota l’uso cauto del legislatore del condizionale “non dovrebbe” e della forma non imperativa “può essere evitato”.

- La lettura in combinato disposto dell’art. 4 comma 2 della Direttiva 2000/53/CE e della Decisione in commento sembra fornire una apertura, quasi dimenticata o mal interpretata, che permette di valutare caso per caso ciò che è inevitabile o evitabile non solo con riferimento all’allegato II ma anche alla casistica che potrebbe essere prodotta dalla stessa evoluzione scientifica.

- Si pensi, ad esempio, alle valvole di sicurezza dei serbatoi di GPL contenenti piombo in minima parte e che trovano difficoltà a riconoscersi nell’elenco di cui all’allegato II laddove però il piombo offre parametri di sicurezza, per la funzione che svolge, certo maggiori di sostanze sostitutive.

Ed invero l’inevitabilità dell’uso deve coniugarsi, giustamente, con le alternative praticabili; termine quest’ultimo che rimanda al concetto di fattibilità non solo tecnica ma anche economica.

Proposta di decisione del Consiglio (2005)

Utile alla comprensione del ragionamento della Commissione è la lettura della Proposta di decisione del Consiglio (/*COM/2005/0291 def */) che motiva l’inserimento di esenzioni nell’allegato.

A titolo di esempio la voce 4 previgente faceva riferimento a “cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo”. Ebbene gli operatori di settore hanno chiesto di riformulare l’esenzione per estenderla a tutti i cuscinetti contenenti piombo e non solo a quelli in piombo / bronzo. Motiva il Consiglio precisando che “…I cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo contengono generalmente tra il 21 e il 25% di piombo in peso. I cuscinetti e pistoni privi di piombo sono in fase di sviluppo e hanno già cominciato a essere usati in alcune applicazioni. Secondo gli operatori del settore i cuscinetti e pistoni privi di piombo sono destinati a un uso capillare in tutte le future applicazioni. Si ritiene che limitare l’esenzione, come avviene attualmente, ai soli cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo disincentivi l’innovazione tecnologica e l’uso di alternative del tutto prive di piombo (cosa che non avviene del tutto al momento). Si propone pertanto di estendere il campo di applicazione dell’esenzione a tutti cuscinetti e pistoni contenenti piombo e, poiché la tendenza dell’innovazione tecnologica è quella di sostituire il piombo in tutte le applicazioni, di inserire un termine di scadenza (1º luglio 2008). Dalla valutazione tecnica si evince che in condizioni di notevole sollecitazione è necessario un materiale antiattrito in grado di assicurare la rotazione delle parti mobili anche in caso di temporaneo venir meno della pellicola lubrificante. Le alternative prive di piombo dovrebbero funzionare anche in tali condizioni estreme, presenti sia al livello del motore che della trasmissione. Si propone pertanto di riesaminare tale esenzione entro il 1º luglio 2007 per garantire che le applicazioni tecnologiche prive di piombo possano essere utilizzate in tutti i motori e trasmissioni senza comprometterne il buon funzionamento.

Il testo della proposta di decisione del Consiglio che risale all’anno 2005 è approdato nella Decisione 2010/115/UE che ha fatto proprie le considerazioni della valutazione tecnico scientifica inserendo ad esempio il punto 4 a) “Cuscinetti e pistoni”.

Sanzione

Comprendere esattamente l’ambito del divieto riveste importanza anche ai fini di eventuale sanzione.

L’articolo 13 comma 5 Dlgs. 209/2003 ha il merito di estendere gli obblighi non solo ai proprietari e gestori o titolari dei centri di raccolta bensì anche ai produttori e comunque a coloro che immettono nel mercato materiali o componenti in violazione dell’art. 9 Dlgs. 209/2003; articolo che vieta, si sottolinea, la “produzione” o “l’immissione sul mercato”.

Dunque, “Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all’articolo 9 Dlgs. n. 209/2003 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 100.000” (cfr. art. 13 comma 5 Dlgs. n. 209/2003).

- Certo può essere arduo coniugare tale sanzione, che presuppone la certezza di ciò che è vietato, con il concetto di inevitabilità che richiede l’accertamento caso per caso dell’uso inevitabile o meno della sostanza pericolosa .

IMDS

L’esigenza di certezza - che mal si sposa con la innumerevole casistica che fatica ad essere compressa in un allegato – si esprime anche con mezzi diversi dalla norma, dalla legge.

Merita evocare la nascita, all’ombra della Direttiva 2000/53/CE, dell’ International Material Data System (IMDS) ovvero un sistema informatico utilizzato dai fornitori per inserire le informazioni relative alla composizione di massima dei propri prodotti. E’ un sistema informatico che elenca le sostanze pericolose e confronta i dati inseriti con l’elenco delle sostanze vietate. Hence OEMs can trace hazardous substances back to the source and eliminate them. I Produttori (OEM - Original Equipment Manufacturer) possono rintracciare le sostanze pericolose alla sorgente ed eliminarle; e ciò al fine di conseguire gli obiettivi ambientali della Direttiva 2000/53/CE.

Assume rilievo l’ elasticità dell’allegato II che permette di riconoscere ciò che è permesso e ciò che non lo è, anche nei modelli organizzativi aziendali quale l’IMDS.

Vero è che questo rigido sistema nato per offrire certezza e controllo soffre il limite proprio dell’evoluzione scientifica e del dato non incluso in quanto non previsto.

Conclusioni

Il Dlgs. n. 209/2003 sembra recepire in modo più restrittivo l’intento del legislatore Comunitario. E’ omesso ogni riferimento alla inevitabilità; l’allegato II è mera riproduzione del dato tecnico; è prevista sanzione amministrativa per coloro che violano il divieto di utilizzo delle quattro sostanze pericolose al di fuori dei casi di cui all’allegato II.

Il legislatore italiano sembra avere certezza.

Tuttavia - in un ambito in cui il dato scientifico sembra quasi prevalere su quello normativo - appare prudente consentire la valutazione, secondo il criterio della inevitabilità, di materiali e componenti che per la loro particolarità non siano ancora stati considerati e sfuggano a facili o difficili definizioni.



[1] Decisione della Commissione del 23 febbraio 2010 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2010) 972] (2010/115/UE)

[2] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

[3] Scopo di tale normativa è di ridurre e controllare le sostanze pericolose presenti nei veicoli per prevenirne il rilascio nell’ambiente e per facilitare il reimpiego , riciclaggio ed il recupero energetico; ed anche per favorire il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Il legislatore si prefigge il controllo del veicolo dalla produzione fino allo smaltimento, considerando anche i componenti e materiali del veicolo, al fine di attuare l’abbattimento delle sostanze pericolose congenite al mezzo e, dunque, favorire il recupero/riciclaggio/reimpiego o smaltimento dei componenti stessi.

Caratteristica della normativa in commento è proprio lo stretto ed imprescindibile legame con la scienza e la tecnica e la volontà di adattamento all’evoluzione scientifica (che modifica le sostanze, la tecnologia di utilizzo ecc..).

Espressione di tale sforzo di adattamento tra tecnica e diritto sono le ripetute modifiche all’allegato II della Direttiva 2000/53/CE a mezzo di plurime Decisioni Comunitarie.

[4] Art. 4 comma 1: “Prevenzione

1. Al fine di promuovere la prevenzione della formazione dei rifiuti gli Stati membri incoraggiano, in particolare:

a) i costruttori di veicoli, in collaborazione con i costruttori di materiali ed equipaggiamenti, a limitare l’uso di sostanze pericolose nella costruzione dei veicoli e a ridurle quanto più possibile sin dalla fase di progettazione, in particolare per prevenirne il rilascio nell’ambiente, facilitare il riciclaggio ed evitare l’esigenza di smaltimento dei rifiuti pericolosi;

b) una progettazione e produzione di veicoli nuovi che tenga pienamente in considerazione e agevoli la demolizione, il reimpiego, il recupero e soprattutto il riciclaggio dei veicoli fuori uso e dei loro componenti e materiali;

c) i costruttori di veicoli, in collaborazione con i produttori di materiali ed equipaggiamenti, a reimpiegare una quantità crescente di materiale riciclato nei veicoli e in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati; ….”

[5] art. 4 comma 2:

a) Gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all’allegato II alle condizioni ivi specificate.

b)L’allegato II è periodicamente oggetto di modifiche o aggiunte per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di: (1)

i) fissare, se necessario, fissare valori di concentrazione massimi sino ai quali è tollerata la presenza di queste sostanze di cui alla lettera a) in materiali e componenti specifici di veicoli;

ii) non applicare, per determinati materiali e componenti di veicoli, la lettera a) se l’impiego di tali sostanze è inevitabile;

iii) eliminare materiali e componenti di veicoli dall’allegato II se l’impiego di tali sostanze è inevitabile;

iv) in relazione ai punti I) e II), specificare quei materiali e componenti di veicoli che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento; essi sono etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.

Le misure di cui ai punti da i) a iv), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3. (2)

c) La Commissione modifica per la prima volta l’allegato II entro il 21 ottobre 2001. In ogni caso nessuna delle esenzioni in esso elencate sarà soppressa anteriormente al 1° gennaio 2003.

(1) Frase introduttiva sostituita dall’articolo 1 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 33 dell’11-03-2008.

(2) Comma inserito dall’articolo 1 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 33 dell’11-03-2008 (fonte De Jure, Giuffrè).

[6] Il testo originario e sostituito dalla Direttiva 2008/2003 recitava: “b) Secondo la procedura di cui all’articolo 11, la Commissione apporta periodicamente modifiche o aggiunte all’allegato II per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di..”

[7] Dlgs. n. 209/2003: è utile ricordare brevemente l’oggetto del Dlgs. del 24.6.2003 n. 209 ( come modificato dal Dlgs. 23.2.2006 n. 149) che ha dato attuazione alla Direttiva 2000/53/CE relativa ai “veicoli fuori uso”. L’ambito di applicazione di tale normativa non è circoscritta solo ai “veicoli fuori uso” bensì (cfr. art. 1 comma 1 Dlgs. 209/2003):

1) ai veicoli;

2) ai veicoli fuori uso;

3) ai relativi componenti e materiali a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.

- L’articolo 3 comma 1, lett. a) precisa che i veicoli sono quelli “a motore” appartenenti alle categorie:

1) M1 ovvero “Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente”

2) N1 ovvero “Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t”.

Le categorie M1 e N1 sono tratte dall’allegato II parte A della Direttiva 70/156/CEE; Direttiva che si occupa della omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Si precisa che il Dlgs. n. 152/2006 ss.m. disciplina all’art. 231 proprio e solo i “Veicoli fuori uso non disciplinati dal Dlgs. n. 209/2003”.

- L’art. 3 comma 1 lett. b) affronta la definizione di “veicoli fuori uso” riportandosi ai veicoli di cui alla lettera a) (ovvero categorie M1 e N1) e richiamando la definizione di rifiuto di cui all’art. 6 Dlgs. n. 22/97.

Si tralascia in questo commento la complessa questione relativa al momento in cui il veicolo deve considerarsi “rifiuto” e quando deve considerarsi “abbandonato”.

Si consideri, per inciso, che il Dlgs. n. 209/2003 al comma 2 dello stesso art. 3 indica quando il veicolo deve considerarsi “fuori uso” alle lettere a)-d); con ciò peraltro non risolvendo la questione e la casistica che è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali[7].

[8] Il riferimento all’articolo 11 che a sua volta richiama la direttiva 75/442/CE e dunque alla Commissione assistita da un comitato tecnico deve essere riletta alla luce delle nuove direttive 2006/12/CE e 2008/98/CE e alle relative abrogazioni.

[9] La Decisione UE è atto normativo obbligatorio per i destinatari ed è fonte di secondo grado; essa è direttamente applicabile, diversamente dalla Direttiva e dal Regolamento in genere, senza legge di ratifica.

[10] Cfr. anche Direttiva 33/2008/CE