Profili giuridico-antropologici della violenza sessuale
Profili giuridico-antropologici della violenza sessuale
Aspetti definitori
ONU (1993a)[1] afferma che “per violenza contro le donne deve intendersi ogni atto legato alla differenza di sesso che provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale o psicologico, o una sofferenza della donna, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o arbitraria coercizione, sia nella vita pubblica sia in quella privata”. Negli stessi mesi, ONU (1993b)[2] ha precisato pure che “la violenza di genere e tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale [contro le donne, ndr], incluse quelle derivanti da pregiudizi culturali e da traffici internazionali, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana e devono essere eliminate”. Alla luce di tali dichiarazioni internazionalistiche dell'ONU, l'OMS, nel 2010, ha postulato, come riferito da ATS Crema (2015)[3], che “la violenza sessuale si concretizza in qualunque atto, approccio o commento a sfondo sessuale perpetrato utilizzando coercizione fisica o psicologica da parte di chiunque, indipendentemente dalla relazione con la vittima”.
Tuttavia, la violenza sessuale non è connotata solo dal punto di vista internazionalistico, ma anche e forse soprattutto in senso antropologico-culturale. Infatti, Glenn (2011)[4] precisa che “per la violenza sessuale può applicarsi la categoria della violenza strutturale, ossia di una forma di violenza che non è caratterizzata da una singola ed immediata causa scatenante, ma è provocata da un intreccio di fattori sociali, economici, politici e culturali. Non vi è dubbio, infatti, che la presa di consapevolezza di tale fenomeno dipenda anche da una comprensione a livello antropologico della violenza [a sfondo sessuale, ndr]”. Il carattere eminentemente culturale del Diritto Penale sessuale è sottolineato pure da Merzagora Betsos (2006)[5], nel senso che “ciò che è cultura in una data tradizione giuridica e sociale (ad esempio, l'infibulazione rituale) può essere ritenuto iniquo [in un'altra tradizione giuridica, ndr] […] [poiché, ndr] l'argomento della sessualità e delle norme in materia sessuale, se visto in una prospettiva storica e culturale, […] dimostra la relatività delle norme stesse, tante e tali sono le diversità degli usi, dei costumi e delle proibizioni in materia”. In effetti, la civiltà islamica reca proibizioni erotiche sconosciute alle culture europee e nordamericane.
Tuttavia, a parere di chi redige, la varietà delle singole tradizioni non dev'essere causa ostativa all'individuazione di talune condotte sessualmente violente a livello metatemporale e metageografico. P.e., si pensi alla pedofilia ed all'incesto, che cagionano gravi traumi nella bambina a prescindere dallo specifico contesto socio-culturale. Analogo ragionamento vale pure con afferenza alla violenza sessuale, universalmente dannosa sotto il profilo psicofisico, ancorché differentemente qualificata nelle varie civiltà. Pertanto, al fine di rinvenire un equilibrio ragionevole, Ponti & Merzagora (1988)[6] evidenziano che “l'analisi dei rapporti intercorrenti tra etica sessuale e norma giuridica, anche in altre culture, è molto importante, in particolare sotto le prospettive della sociologia giuridica e della criminologia”. Gli esempi della predetta, costante tensione tra morale erotica e Diritto potrebbero essere numerosi. Picotti (1996)[7], ma specialmente Dettore & Fuligni & Vitagliano (1993)[8] propongono i casi esemplificativi del matrimonio forzato e dell'imposizione dell'abbigliamento alla donna nell'Islam. Trattasi di costumanze in cui appare evidente la ratio dell'inferiorità femminile sia dal punto di vista etico sia sotto il riguardo giuridico. Di nuovo, dunque, torna il problema della moralizzazione collettiva del Diritto Penale sessuale. Un altro esempio di codificazione socio-normativa della violenza sulle donne è offerto da Lombardi (2005)[9], il quale rileva come “l'idea che il marito abbia il diritto di picchiare la moglie o di minacciarla fisicamente è profondamente radicata in molte società e non è raro che le stesse donne giustifichino, a certe condizioni, un certo grado di violenza”. Torna, come si può notare, la problematica della non universalità de jure condito del criterio della parità tra i sessi. Il che, ognimmodo, a parere di chi scrive, non legittima la rinuncia alla statuizione etico-giuridica di uno “zoccolo duro” di norme metageografiche e metatemporali in tema di normazione della sessualità.
Il carattere multiforme del Diritto Penale sessuale cagiona non poche difficoltà anche nella ricerca di una qualificazione autentica ed universale dei lemmi “violenza sessuale”. Senza dubbio, comunque, una definizione assoluta dei delitti sessuali non può essere soltanto giuridica, bensì anche antropologica e sociologica. A tal proposito, Bourke (2007)[10] premette, sin da subito, che “la definizione astratta di violenza sessuale ha due componenti fondamentali: in primo luogo, una persona deve identificare un certo atto come sessuale, a prescindere da come venga definito il termine sessuale. In secondo luogo, tale persona deve anche sostenere che l'atto non è consensuale, indesiderato od imposto con la forza, comunque si vogliano definire questi termini”. Ciononostante, in ultima analisi, la medesima Bourke (ibidem)[11] è in definitiva costretta ad ammettere che non esiste una qualificazione veramente autentica della violenza sessuale, in tanto in quanto qualsivoglia definizione “è solamente un tentativo euristico di affrontare il problema”. Tuttavia, come messo in risalto da Loche (2021)[12], qualunque qualificazione della violenza sessuale è inservibile in un contesto sociale ove la donna oggetto di stupro sia automaticamente reputata meno credibile rispetto al responsabile dell'atto sessuale violento.
Viceversa, è universalmente incontestabile, come osservato da Di Renzo & Oscari (2007)[13], che “in generale, si possono individuare cinque tipologie di violenza sessuale: fisica (ogni forma di violenza contro la donna, contro il suo corpo e le sue proprietà), psicologica (ogni abuso e mancanza di rispetto che lede l'identità della donna, compreso il comportamento persecutorio, meglio noto come stalking), economica (ogni forma di controllo sull'autonomia economica della donna) e sessuale (ogni forma di coinvolgimento in attività sessuali senza il consenso spontaneo della donna)”. E' fuor di dubbio, a parere di chi commenta, che le cinque tipologie di violenza sessuale testé catalogate possiedono natura metatemporale e metageografica, a prescindere dalla successiva definizione problematica dei lemmi “atto sessuale non consenziente”. Inoltre, sempre Di Renzo & Oscari (ibidem)[14] mettono in evidenza che è “violenza esplicita” contro le donne “lo stupro da parte di persone conosciute o sconosciute, lo stupro attuato come pratica di guerra o nell'ambito di conflitti interetnici, gli abusi sessuali su disabili o su minori e la coercizione in materia di prostituzione”; è, invece, “violenza mimetica” contro le donne quella in cui “almeno una delle due parti (chi compie o chi subisce), a volte entrambe, non si rende conto di fare/subire violenza”; infine, è “violenza destituita”, per questi due Autori, quella in cui “gli atti violenti o, comunque, illeciti [contro le donne, ndr] sono legittimati pur nella loro negatività”.
Le rappresentazioni sociali della violenza sessuale
Tranne nel caso di quella “esplicita”, la violenza sessuale meno diretta ha subito addirittura delle mitizzazioni fuorvianti. Con attinenza a tale inopportuna esaltazione della presunta vis grata puellis, Bourke (ibidem)[15] nota che “[esiste una, ndr] tradizione eroica dello stupro, soprattutto nell'arte del Rinascimento (ma non prima), come pure nella glorificazione contemporanea dell'estrema virilità al cinema ed in punti-chiave della cultura giovanile”, come dimostra, ad esempio, la pornografia sadomasochistica fruibile online senza restrizioni. Per molti Dottrinari, esiste una vera e propria serie di “miti” sulla violenza sessuale e tali raffigurazioni ideali finiscono per influenzare, poi, le rappresentazioni sociali dello stupro e della sessualità.
In effetti, sette anni prima della riforma italiana del Diritto Penale sessuale, Bourke (ibidem)[16] ha rimarcato che “i miti [pornografici e fallocentrici, ndr] creati intorno allo stupro comportano una diminuzione o, meglio ancora, una banalizzazione o minimizzazione nella percezione sociale del fenomeno. Ed è, purtroppo, un dato evidente che non esiste crimine più difficile da provare dello stupro, e nessuna parte lesa va incontro a maggior sfiducia e non credibilità di chi ha subito una violenza carnale”. La pornografia, anche quella televisivamente normalizzata, provoca dispercezioni circa la gravità del delitto di violenza sessuale, tanto a livello individuale quanto dal punto di vista collettivo. A tal proposito, Traverso & Manna & Marugo (1989)[17] sottolineano che “il fenomeno della violenza carnale viene spesso percepito in modo scarsamente realistico, in quanto le informazioni concernenti tale fatto delittuoso facilmente subiscono distorsioni in ordine qualitativo e quantitativo. [La pornografia istituzionalizzata, ndr] induce nel pubblico convinzioni tanto radicate quanto erronee, che vanno a costituire stereotipi (miti) difficilmente sradicabili e correggibili”. Le mitologie pornografiche, tanto del passato quanto del presente, distorcono la percezione sociale della sessualità, con inevitabili riverberi anche dal punto di vista della Giurisprudenza, dal momento che il Magistrato si trova costretto a sanzionare condotte erotiche codicisticamente illecite ancorché socialmente normalizzate e collettivamente percepite come ordinarie. Per parte sua, anche Bertolino (1993)[18], tre anni prima della novella dell'Art. 609 bis CP, ha osservato che “i reati sessuali, soprattutto quello di violenza carnale, sono circondati da miti difficili da scrostare, che fondano le loro radici in concezioni della sessualità femminile ormai superate e che rendono particolarmente problematico l'approccio alla materia da parte della teoria e della prassi giudiziaria”. In effetti, il Magistrato si trova spesso in aporia nel dover scegliere tra ciò che è giuridicamente illecito e quel che è, viceversa, collettivamente ormai consuetudinario. Similmente, l'anglofono Andrias (1992)[19] precisa che “i miti [pornografici, ndr] ed i pregiudizi offrono un'immagine sbagliata della percezione sociale in termini di stupro […] I miti sul reato di violenza carnale hanno un effetto corrosivo sulla capacità della nostra società di perseguire e punire i colpevoli”. Tutti i Dottrinari evidenziano il ruolo negativo della pornografia televisiva e via Internet, la quale stravolge in peggio i valori ordinari ed i limiti imposti dal Diritto Penale sessuale.
L'immagine stereotipata della violenza sessuale
La vittima di violenza sessuale è spesso colpevolizzata, come se lo stupro fosse dipeso da circostanze poste in essere da una parte lesa maliziosa e surrettiziamente consenziente. O'Neill (2018)[20] osserva, su tale tematica, che “lo stereotipo [della donna nascostamente vogliosa, ndr], dal punto di vista sociologico, riduce la comprensione del fenomeno ad elementi pregiudiziali e precostituiti che rendono parziale l'analisi”. P.e., Young Direct (2026)[21] elenca alcuni di questi fuorvianti “miti” sessuologici in tema di Diritto Penale sessuale: “vestirsi sexy attira lo stupro, … la resistenza è un dovere della donna, ... le stuprate sono tali solo se riportano lividi, … la querela va sporta immediatamente, … gli amici della donna non sono mai veri stupratori, … la violenza sessuale è sintomo di malattia mentale, … l'uomo non può sempre contenere i propri istinti, … molte donne desiderano segretamente di essere violentate”. Quelle or ora esposte sono idee diffuse presso l'opinione pubblica comune ed esse costituiscono l'anticamera di una sottile eppur dura a morire legittimazione della violenza sessuale, la quale, generalmente, viene categoricamente condannata solamente nel caso-limite del conclamato impiego di una brutale e non preventivabile forza fisica. Nelle fattispecie meno evidenti, invece, è messa in dubbio la credibilità della ragazza, reputata ella stessa istigatrice dell'abuso.
Nelle civiltà patriarcali, la donna viene ridicolizzata o oggettivizzata. P.e., Connel (2011)[22] afferma che “la donna è trattata come marginale rispetto all'azione dell'uomo, o semplicemente come oggetto del suo desiderio. Esiste tutto un tipo di humor […] che si basa sul disprezzo per una superficialità ed una stupidità che sarebbero specificamente femminili. Un intero settore produttivo, che spazia dalla pornografia hard alla prostituzione ed agli annunci erotici, commercializza il corpo femminile come oggetto di consumo maschile. Le riforme per le pari opportunità nel mondo del lavoro incontrano spesso il rifiuto degli uomini di ritrovarsi sotto l'autorità di una donna”.
Parimenti, nel Diritto Penale sessuale, la responsabilità per lo stupro è clamorosamente invertita a motivo dello stereotipo, come lo definisce Ciconte (2014)[23], “della donna che provoca, accorta tentatrice dell'uomo”. In maniera simile, come riferito da Bourke (ibidem)[24], nei primi decenni del Novecento, prevaleva l'immagine della ragazzina maliziosa che induce l'uomo a porre in essere violenze sessuali.
Questo falso mito della ragazza implicitamente consenziente valeva pure, nel Novecento, nell'ambito della valutazione giudiziale del reato di violenza carnale. Sempre Ciconte (ibidem)[25] osserva che, prima della seconda metà del secolo scorso, dominava l'idea che la fanciulla penetrata avrebbe potuto, se veramente dissenziente, evitare lo stupro semplicemente agitando la vagina o accavallando le ginocchia, poiché l'attributo maschile non può essere introdotto senza un consenso sostanziale ancorché non formale. Addirittura, con ridicola retorica, taluni, nel Novecento, come riferisce Bressi (2018-2019)[26], paragonavano la penetrazione in vagina all'atto di infilare un filo nella cruna di un ago: trattasi di un'operazione impossibile senza il consenso della donna, a prescindere da un'esteriore vis grata puellae. Zara (2002)[27] opportunamente sostiene che queste modalità maschiliste di intendere l'atto sessuale altro non sono se non “pregiudizi sociali e morali e stereotipizzazioni culturali” legati alla civiltà rurale della prima meta del Novecento. In epoca attuale, viceversa, si preferisce dare rilievo alla ratio del “reciproco consenso” al rapporto sessuale. In buona sostanza, come sottolinea Bertolino (ibidem)[28], “la storia della penalizzazione dello stupro è, in primo luogo, la storia del [mancato, ndr] rispetto […] del valore sociale della vittima”. D'altronde, pure Meriano (2016)[29] evidenzia che “in una prospettiva antropologica, lo stupro è l'unico reato violento in cui si tende a far ricadere la responsabilità morale sulla vittima e non sull'aggressore”; tale “inversione dei ruoli” è una probatio diabolica che scaturisce dalla sottovalutazione culturale delle dichiarazioni testimoniali della donna/parte lesa. L'atto penetrativo è visto come fisiologicamente e necessariamente consensuale, anche quando la ragazza è bloccata a causa del trauma o finge il consenso nella speranza che la violenza si concluda prima, senza conseguenze peggiori. Entro siffatto contesto patriarcale e discriminatorio, Sarzana (1980)[30] mette in risalto il ruolo abbastanza positivo, pur tra mille eccessi, del femminismo europeo, che ha contribuito al superamento, peraltro mai totale, del mito giusromanistico della vis grata puellae e del consenso femminile implicito al rapporto sessuale.
Profili “politici” della violenza sessuale
Con marcato vigore anti-maschilista, Wolf (2013)[31] dichiara che “non solo e non tanto la subalternità sociale e strutturale della donna sotto l'uomo, ma anche la violenza sessuale, in quanto tale, diventa uno strumento di controllo politico. Lo stupro è la dimostrazione di rapporti di forza diseguali, [perché, ndr] lo stupro riguarda il potere e non il sesso. Ma se è soltanto una questione di potere, perché coinvolgere il sesso ? Perché ci sono moltissimi modi non sessuali di dominio; se, però, l'obiettivo è devastare la psiche, esercitare violenza sulla vagina è un modo efficiente per raggiungere lo scopo. Una donna la si piega più integralmente e rapidamente stuprandola che non picchiandola, per via della vulnerabilità della vagina, che è un mediatore della coscienza. Un trauma vaginale si imprime profondamente nel cervello femminile, condizionando ed influenzando tutto il resto del corpo e della mente”. Sotto il profilo sociologico, la violenza sessuale può essere letta come il tentativo maschile di negare qualunque autonomia femminile e di ripristinare le regole maschiliste del patriarcato rurale. Dunque, lo stupro non è soltanto un mezzo per sfogare appetiti sessuali, bensì anche per ribadire la piena sottomissione della donna all'uomo. Questa visione “politica”, nel senso etimologico del lemma, della violenza sessuale è stata adottata anche da Foucault (1976/2013)[32], a parere del quale “[nel Diritto Penale sessuale, ndr] ci si trova di fronte ad un raccordo tra violenza e gestione del potere, che può essere letto e compreso alla luce dell'idea di stupro come mito. Insomma, la violenza carnale si decontestualizza a mito e connatura le vicende politiche di una comunità. Lo stupro si fa atto politico; si fa, per certi aspetti, categoria politica, senza la cui comprensione non si riesce a captare le dinamiche storiche e sociali. Lo stupro è un meccanismo di controllo del potere attraverso le dinamiche della sessualità”. Quindi, come direbbe Wolf (ibidem)[33], reprimere e sottomettere la vagina significa negare l'autonomia “politica” della donna, ovverosia ripristinare le regole del patriarcato agricolo. Tale è pure la ratio sottesa all'Opera di Atwood (2004)[34], in cui la donna è ridotta a mero strumento procreativo privo di qualsivoglia altro ruolo sociale. La natura implicitamente politica della violenza sessuale è messa a fuoco pure da Meriano (ibidem)[35], per il quale “lo stupro è un mezzo per ripristinare e ribadire un potere, utilizzando a livello simbolico, nei confronti delle vittime, due categorie molto forti: la colpa e la contaminazione, su cui si fonda l'ideologia fallocentrica”. Ciò è confermato da Wolf (ibidem)[36], dato che, come spesso accade, durante le guerre, “lo stupro [nella forma della pulizia etnica, ndr] può diventare uno strumento bellico per il controllo fisico e psicologico delle donne”. Questo è accaduto, in particolar modo, durante i recenti conflitti interetnici del Rwanda e della Bosnia-Herzegovina, ove le violenze sessuali di gruppo agite dal Personale militare si trasformavano in “atti politici” di stabilizzazione del potere nazionale in una determinata zona geografica. Bonino (2015)[37] conferma anch'egli che la violenza sessuale di gruppo, in contesti bellici, può divenire, come ufficialmente asserito dall'ONU nel 2008, “un'arma da guerra, uno strumento di dominio politico. La violenza sessuale è spesso uno strumento per umiliare, dominare e costringere all'esilio intere comunità o gruppi etnici”. Sempre Bonino (ibidem)[38] nota che “nelle guerre, l'uccisione dei nemici maschi e l'asservimento sessuale delle loro donne è un sistema consapevolmente utilizzato per distruggere una certa etnia o religione, e dare vita ad una nuova generazione di bambini da crescere secondo i propri valori, come è avvenuto in Serbia e tutt'oggi avviene in Medio Oriente”. Da segnalare è pure l'acuta analisi di Carbajal (2018)[39], secondo cui “il problema della violenza sessuale è un problema politico, non morale […]. Ciò che abbiamo imparato dai femminicidi e dagli altri scandali sessuali precedenti è chiaro: benché i media mettano in risalto la mostruosità dell'aggressore, questo tipo di mostro finisce per diventare una figura accattivante per gli altri uomini, poiché si tratta di un mostro potente. Il mostro è un personaggio prepotente, predatore, segue il modello di ciò che dev'essere il soggetto maschile formattato dal mandato della mascolinità. E ciò che l'uomo vuole sempre mettere in evidenza è che in effetti egli può diventare questo tipo di uomo, poiché questo è il suo modo di mostrarsi potente”.
Profili storico-giuridici
Facchi (2013)[40] sottolinea che la violenza sessuale, più o meno diretta, sulla donna discende “dal ruolo di subalternità che generalmente le società hanno riconosciuto alla donna, e che è stato [solo di recente, ndr] messo in discussione da critiche volte a riconoscere una pari dignità morale e sociale tra uomo e donna. La storia del riconoscimento dei diritti delle donne può essere anche interpretata come una storia di violenza dell'uomo sulla donna”. Nemmeno la Rivoluzione francese scalfì i pregiudizi maschilisti; infatti, Rousseau (1762-2007)[41], ventisette anni prima della caduta dell'ancien régime, scriveva che “nell'unione dei sessi, ciascuno concorre egualmente all'oggetto comune, ma non nella stessa maniera […]. L'uno dev'essere attivo e forte, l'altro passivo e debole: necessariamente occorre che uno voglia e possa, l'altro basta che resista poco. Stabilito questo principio, ne segue che la donna è fatta specialmente per piacere all'uomo”. Come si può notare, la c.d. “età dei lumi” non ha annichilito il fallocentrismo patriarcale, probabilmente perché, nel Settecento, le innovazioni del pensiero erano ancora strettamente élitarie e senz'altro non del tutto accompagnate dall'industrializzazione della macroeconomia. Anche Facchi (ibidem)[42] rileva che, prima dell'era delle metropoli industriali, prevaleva, nelle società rurali, “la concezione di una donna [soltanto, ndr] moglie e madre”. P.e., nell'Art. 4 della Dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine di de Gouges del 1791, si asserisce che la donna, sebbene nata pari all'uomo, è ontologicamente sottoposta alla “tirannia perpetua che l'uomo le oppone”. Maggiormente democratica è l'anglofona Woolstonecraft (1792/2008)[43], la quale, tre anni dopo la Rivoluzione francese, criminalizzava “l'ingiustizia del potere tirannico maschile […]. Le donne modificheranno il carattere e correggeranno vizi e follie quando sarà permesso loro di essere libere in senso fisico, morale e civile […]. Le colpe delle donne sono la conseguenza naturale della loro educazione e posizione nella società”. Analogamente, negli USA, la “Convenzione femminista” del 1848 invitava le donne a disubbidire agli uomini, sanciva l'eguaglianza, innanzi a Dio, tra maschio e femmina, riconosceva pure alla donna “diritti inalienabili, tra i quali quello alla vita, alla libertà ed alla ricerca della felicità”, criminalizzava l'oppressione maschilista ed invocava l'abrogazione delle norme giuridiche discriminatorie. Da menzionare, sempre negli USA, è anche Mill (1869/1988)[44], che ribadisce come “il Diritto non possa rendere diseguale ciò che, in natura, è eguale. Quindi, la donna non deve continuare a dipendere, moralmente ed economicamente, dall'uomo”. Tali concetti costituiscono, in fin dei conti, i prodromi del femminismo marxista, legato alla ratio di “rivoluzione”, anche nel campo delle costumanze sessuali. A sua volta, la Conferenza di Pechino del 4-15 settembre 1995 ha sancito che “women's rights are human rights” (i diritti delle donne sono diritti umani), il che è un valore giuridico pure nella CEDU.
L'interpretazione del determinismo criminologico
Nell'interpretazione criminologico-deterministica, l'uomo è poco più di un animale sì evoluto, ma munito, come gli altri mammiferi, di una sessualità che predomina sempre sull'affettività. Commentando questi discutibili postulati, Bonino (ibidem)[45] mette in risalto che, nel determinismo criminologico, “le dinamiche dello stupro sono interpretate alla luce di un'aggressività naturale che sarebbe propria del maschio. L'aggressività sarebbe, quindi, insita nel rapporto sessuale, in cui si troverebbe naturalmente un predominio dell'uomo sulla donna […]. L'antico rapporto tra sessualità ed aggressione si esprime, a livello umano, anzitutto nell'imporre con la forza il proprio desiderio sessuale ad un'altra persona. Questo atteggiamento si risolverebbe anche nel controllo sociale sulla donna da parte dell'uomo”. Chi redige nota che già nelle Opere di Freud era presente siffatto binomio “sessualità-aggressività”.
Nell'ottica di questa animalizzazione deterministica della sessualità umana, anche Miller, nel 1931 -in Bourke (ibidem) -[46], asserisce che “lo stupro è una possibilità sempre presente nella sessualità umana. Ovverosia, lo stupro è un sottoprodotto dell'ingegno umano favorito dalla posizione eretta con il suo rimodellamento specificamente umano della regione pelvica dei primati. Questo rimodellamento ha portato l'orifizio vaginale in una posizione che rende possibile il rapporto sessuale con una femmina incosciente o che oppone resistenza costretta a giacere – o che giace indifesa – sulla schiena”. Chi scrive guarda con estrema ripugnanza alle suesposte teorie evoluzionistico-deterministiche. Un conto è scorgere nella sessualità maschile un certo grado ontologico di aggressività; un altro conto è animalizzare l'intero erotismo umano sino al punto di negare una insopprimibile moralità e dignità dell'atto sessuale tra persone. Per il vero, già Hobbes (1651/1998)[47] postulava, nella sessualità umana, un'ineliminabile violenza non autocontrollabile.
Provvidenzialmente, una prospettiva meno disumanizzante è stata proposta da Collins (2014)[48], secondo cui “non è vero che l'uomo è naturalmente violento [nella propria sessualità, ndr] in quanto entrano in gioco diverse reazioni emotive e strategiche […]. La teoria evoluzionista parte dal presupposto che la violenza sia facile da scatenare e che sia dovuta ad una propensione genetica, mentre, nella realtà, è il contrario”. Come si può vedere, Collins (ibidem)[49] viene a restaurare l'umanità e la natura profondamente etica dell'atto sessuale tra esseri umani.
Tuttavia, non sono mancate clamorose voci dissenzienti, anche prima delle neuroscienze contemporanee. P.e., Lombroso (1897/2013)[50] pontifica, senza alcun fondamento tecnico, che lo stupratore soffre di malformazioni psicofisiche che ne determinano automaticamente l'etero-lesività erotica, ben nascosta dietro una parvenza di normalità. A tal proposito, commentando le bizzarrie lombrosiane, Merzagora Betsos (2001)[51] mette in evidenza che “per i positivisti, nella definizione di violenza sessuale, trova rilevo l'elemento patologico, tale che la distinzione tra malattia e colpevolezza non è più così ovvia”. Quella di Lombroso è la medesima posizione delle neuroscienze neo-lombrosiane degli Anni Duemila. In effetti, Karpman, in Storai (1993)[52], afferma che “gli stupratori non sono agenti consapevoli, che deliberatamente e malvagiamente perpetrano questi atti; piuttosto, essi sono vittime di una malattia per la quale molti di loro soffrono più delle loro vittime”. In realtà, a ben vedere, i lombrosiani sbagliano gravemente nel reputare la violenza sessuale come una “perversione naturale”; infatti, Siciliano (1994)[53] opportunamente sottolinea che “lo stupro non ha alcunché a che vedere con la natura: in natura, tra animali, non si dà strupro, quindi lo stupro è un prodotto umano, è un prodotto storico”. Pertanto, come rimarca Merzagora Betsos (2006)[54], “l'aggressività sessuale trova la sua radice nell'ambiente in cui l'individuo si è formato, nelle condizioni sociali, nelle pratiche educative e nei sistemi di controllo in uso”. Con parole analoghe, Bourke (ibidem)[55] sottolinea che “il reato sessuale non è legato all'ambiente naturale, ma all'influsso nocivo delle società criminogene”. P.e., anche Bramante (2002)[56] reputa che il reo di violenza sessuale non reca alcuna patologia genetica o psicofisica; più semplicemente, egli è influenzato, ancorché non predeterminato, da precarietà abitativa, fallimenti educativi e frequentazioni criminogene. Similmente, Angeletti (2009)[57] sostiene che il reo di violenza sessuale è solitamente stato un bambino “educato in ambienti dove la donna viene considerata non alla pari dell'uomo ed obbligata a soggiacere alle volontà di costui, ancorché permeate di violenza e sudditanza”.
[1]ONU, Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, online, 1993
[2]ONU, Dichiarazione di Vienna e Programma d'azione, online, 25 giugno 1993
[3]ATS Crema, Protocollo di presa in carico multidisciplinare dele vittime di violenza di genere, online, 28 dicembre 2015
[4]Glenn, Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza, Il Mulino, Bologna, 2011
[5]Merzagora Betsos, Criminologia della violenza, dell'omicidio, dei reati sessuali e dei fenomeni di dipendenza, CEDAM, Padova, 2006
[6]Ponti & Merzagora, Sessualità, cultura e delitto, in Canepa & Lagazzi (a cura di), I delitti sessuali, CEDAM, Padova, 1988
[7]Picotti, Il delitto sessuale. Da sfogo non autorizzato della libidine a rapporto interpersonale illecito. Spunti sull'evoluzione e la riforma dei reati sessuali, in Cadoppi, Commentario alle norme contro la violenza sessuale, CEDAM, Padova, 1996
[8]Dettore & Fuligni & Vitagliano, Donna e abuso sessuale. Storia, cultura e terapia, Franco Angeli Edizioni, Milano, 1993
[9]Lombardi, Società, culture e differenze di generi. Percorsi migratori e stati di salute, Franco Angeli, Milano, 2005
[10]Bourke, Stupro. Storia della violenza sessuale, Laterza, Roma-Bari, 2007
[11]Bourke, op. cit.
[12]Loche, La libertè ou la mort. Il progetto politico e giuridico di Olympe de Gouges, ed. T. Casadei, Mucchi, modena, 2021
[13]Di Renzo & Oscari, La violenza sessuale. Un viaggio attraverso miti, stereotipi e realtà, Aracne, Roma, 2007
[14]Di Renzo & Oscari, op. cit.
[15]Bourke, op. cit.
[16]Bourke, op. cit.
[17]Traverso & Manna & Marugo, La violenza carnale in Italia, autori e vittime a confronto con una difficile giustizia, CEDAM, Padova, 1989
[18]Bertolino, Libertà sessuale e tutela penale, Giuffrè, Milano, 1993
[19]Andrias, Rape Myths. A persistent Problem in Defining and Prosecuting Rape, Criminal Law Journal, SAGE, London, n. 7/1992
[20]O'Neill, Te la sei cercata. Il Castoro, Milano, 2018
[21]Young Direct, Miti e pregiudizi rispetto alla violenza sulle donne, online, Young Direct, Rete informagiovani di Bolzano, 2026
[22]Connel, Questioni di genere, 2a edizione, Il Mulino, Bologna, 2011
[23]Ciconte, Storia dello stupro e di donne ribelli, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014
[24]Bourke, op. cit.
[25]Ciconte, op. cit.
[26]Bressi, Antonio Giglio. L'avvocato-contadino, in I Catanzaresi, Edizioni L'Italiano, Roma/Catanzaro, n. 1/2018-2019
[27]Zara, La violenza e l'abuso sessuale femminile tra realtà, mito e rappresentazione sociale, in Gulotta & Pezzati a cura di), Sessualità, diritto e processo, Giuffrè, Milano, 2002
[28]Bertolino, op. cit.
[29]Meriano, Violenza di genere e demone dell'identità, Dol's Magazine, online, 26 aprile 2016
[30]Sarzana, L'andamento della criminalità sessuale in Italia: rilievi statistici. Rassegna penitenziaria e criminologica, Ministero della Giustizia, Roma, n. 1-2, 1980
[31]Wolf, Vagina. Una storia culturale, Mondadori, Milano, 2013
[32]Foucault, Storia della sessualità, Feltrinelli, Milano, 2013 (prima edizione per Gallimard, Paris, 1976)
[33]Wolf, op. cit.
[34]Atwood, Il racconto dell'ancella, Ponte alle grazie, Milano, 2004
[35]Meriano, op. cit.
[36]Wolf, op. cit.
[37]Bonino, Amori molesti. Natura e cultura nella violenza di coppia, Laterza, Roma-Bari, 2015
[38]Bonino, op. cit.
[39]Carbajal, Il problema della violenza sessuale è politico, non morale. Intervista a Rita Segato, traduzione italiana di Miguel Mellino, online, 28 dicembre 2018
[40]Facchi, Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne, Il Mulino, Bologna, 2013
[41]Rousseau, Emilio. Pagine scelte, Armando Editore, Roma, 2007
[42]Facchi, op. cit.
[43]Woolstonecraft, Sui diritti delle donne, BUR, Milano, 2008
[44]Mill, The subjection of women, Hackett Publishing Company, Cambridge/Indianapolis, Massachusetts, 1988
[45]Bonino, op. cit.
[46]Bourke, op. cit.
[47]Hobbes, Leviatano, (1651), edizioni Tito Magri, editori Riuniti, Roma, 1998
[48]Collins,Violenza, un'analisi sociologica, edizioni Alessandro Orsini, Rubbettini, Soveria Mannelli, 2014
[49]Collins, op. cit.
[50]Lombroso, l'uomo delinquente, Bompiani, Milano, 2013
[51]Merzagora Betsos, Profili generali criminologici, in Cadoppi (a cura di), la violenza sessuale a cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 66/1996. Profili giuridici e criminologici. Atti del Convegno di Parma, 24-25 marzo 2000, CEDAM, Padova, 2001
[52]Storai, Analisi della letteratura scientifica sullo stupro. Rivista di sessuologia, Scione, editore, Roma, n. 17/1993
[53]Siciliano, Anatomia dello stupratore, online, La Repubblica, 28 febbraio 1994
[54]Merzagora Betsos, op. cit.
[55]Bourke, op. cit.
[56]Bramante, Comportamento territoriale nelle aggressioni sessuali, in Gulotta & Pezzati (a cura di), sessualità, diritto e processo, Giuffrè, Milano, 2002
[57]Angeletti, La prova nella violenza sessuale, Giappichelli, Torino, 2009