La dazione o il rifiuto del “consenso” femminile agli atti sessuali (Articoli 609 bis e sgg. CP)

Violenza sessuale
Ph. Anuar Arebi / Violenza sessuale

La dazione o il rifiuto del “consenso” femminile agli atti sessuali (Articoli 609 bis e sgg. CP)

 

La nozione giuridica di “consenso”

 

La ratio del “consenso” viene comunemente applicata, anzitutto e soprattutto, in ambito civilistico. Secondo Carbonnier (1992)[1], “il consenso è l'accordo tra due volontà che dà luogo ad obbligazioni reciproche e, pertanto, esso è, al tempo stesso, la volontà di ogni contraente e l'accordo delle loro volontà”. A sua volta, il medesimo consenso sta alla base della validità del contratto, come specificano gli Artt. 1321 e 1325 CC, pur se la consensualità, perché il contratto sia valido, dev'essere libera, non inficiata da vizi e conforme alle leggi ed all'ordine pubblico. Dunque, il consenso, anche nell'ambito del Diritto Penale sessuale, ha dei limiti, come, anzitutto, quello della libertà di autodeterminarsi dell'altra persona. Pertanto, in ambito giuridico, la moralità comune e la tutela della dignità altrui recano necessariamente ad alcune limitazioni della volontà delle parti in causa.

Il limite maggiore al consenso, nel Diritto Penale sessuale, è sintetizzato nel brocardo “voluntas non excusat iniuriam”, ovverosia “il consenso [della vittima, ndr] non annulla il reato”. D'altra parte, il Diritto Penale ha la peculiarità di garantire l'ordine pubblico e, per conseguenza, in ambito giuspenalistico, esistono beni indisponibili, soprattutto nella sfera della legalità sessuale. Infatti, molto pertinentemente, Faralli (2012)[2] afferma che esistono campi precettivi in cui “il consenso non determina l'insorgere di un'obbligazione, ma si pone, invece, come strumento autorizzativo, per cui, attraverso il proprio consenso, si permette ad latri di fare o non fare”. Che la dazione o il rifiuto del consenso siano autorizzanti e non soltanto obbliganti è palese soprattutto nel contesto dell'atto sessuale, ove la volontà assertiva o negativa del soggetto passivo determina la liceità o l'illiceità del rapporto sessuale, in cui la “voluntas” non crea obbligazioni, ma autorizzazioni. Del pari, Garcia (2022)[3] evidenzia che il consenso, nell'atto sessuale, “investe il diritto di attuare scelte riguardanti il proprio corpo, rispetto alle quali, a differenza dell'ambito civilistico, la dimensione psicologico-sociale occupa un ruolo decisivo”. Anche Nussbaum (1998)[4] parla di un “carattere specifico” del consenso “nelle relazioni sessuali”. A sua volta, Habib (2001)[5] mette in risalto la specificità atipica eppur fondamentale del “consenso amoroso”.

Come si può notare, nel Diritto Penale sessuale, la ratio del consenso si sposta su di un piano completamente diverso da quello degli Artt. 1321 e 1325 CC. Il problema, nella Giuspenalistica, non è la validità o meno dell'obbligazione, bensì la decisione di accettare, o meno, un atto sessuale, il che trascende i parametri civilistici dell'obbligo reciproco e genuinamente sinallagmatico. In effetti, come messo in evidenza da Kukla (2021)[6] il consenso del soggetto passivo, in ambito sessuale, non produce alcun obbligo attivo; esso manifesta, altresì, una scelta passiva di subire l'atto erotico. Similmente, Gavey (2005)[7] e Boucherie (2019)[8] rilevano che, nel Diritto Penale sessuale, il lemma “consenso” (consens/consentement) nulla ha a che fare con la nozione di “libera volontà delle parti” in ambito civilistico; piuttosto, consentire su di sé un atto sessuale significa scegliere di accedere e far accedere a dinamiche del tutto particolari e specifiche, che hanno a che fare con gli atti dispositivi del proprio corpo.

La dazione o il rifiuto del consenso nelle relazioni sessuali seguono regole completamente atipiche rispetto agli atri campi normativi. A tal proposito, Lochak (2005)[9] osserva che, nel Diritto Penale sessuale, ogni limite legislativo è nell'altro che “l'espressione del rapporto di tensione tra la manifestazione della propria libertà sessuale e la tutela della dignità della persona […]. Vi sono aspetti della dimensione sessuale che si rivelano particolarmente problematici e che complicano gli interventi normativi; ciò avviene, ad esempio, rispetto alla prostituzione, alla pornografia ed alle pratiche di sadomasochismo”. Nella giuridificazione degli atti sessuali, la tutela del soggetto passivo necessariamente ed inevitabilmente viene a mortificare una falsante visione illimitata della libertà personale di autodeterminarsi sessualmente, come ben dimostra il Diritto Penale sessuale minorile. In ogni caso, in Dottrina acconsentire ad un atto sessuale significa “permettere”, non assumere obblighi, come accade, invece, nella Giuscivilistica. P.e., Dougherty (2025)[10] nota che “il consenso, nelle relazioni sessuali, è un atto autorizzativo”. Per parte sua, pure McGowan (2009)[11] specifica che, in ultima analisi, le avances sessuali altro non sono che “richieste di permesso”. Parimenti, Basson (2000)[12] puntualizza che “il consenso sessuale va concepito come un permesso”. Come si vede, pertanto, nel Diritto sessuale, la ratio del consenso è completamente diversa da quella utilizzata nel Diritto Civile.

Un'ulteriore specificità del consenso sessuale consta pure nel fatto che l'atto erotico, purtroppo, non è sempre un incontro tra libere volontà: talvolta, infatti, il soggetto passivo può essere illecitamente forzato con l'induzione o la costrizione. P.e., può accadere che chi subisce l'atto sessuale abbia manifestato un “consenso fittizio”. Garcia (ibidem)[13] afferma che “spesso viene chiamato consenso delle donne quella che è soltanto rassegnazione di fronte all'impossibilità di qualunque altro comportamento”. P.e., si pensi alla giovane o giovanissima ragazza che “non può dire di no” al fidanzato poco più che coetaneo. Oppure ancora, Borrello (2022)[14] osserva che “non sono infrequenti situazioni in cui il non opporsi non sia indicativo di una libera accettazione, ma appaia, per contro, come il miglior adattamento alle circostanze, un adattamento, peraltro, valorizzato dalle norme sociali. La normatività del consenso non può allora prescindere dalle condizioni (interne ed esterne) che lo hanno determinato e, pertanto, quando applicato alle relazioni sessuali, il consenso manifesta tutta la sua fragilità”. Tale è, ad esempio, il caso della violenza sessuale nell'ambito dei rapporti di matrimonio o di convivenza stabile. Analogo è il caso della donna immobile che, traumatizzata, subisce senza alcuna reattività un atto sessuale, nella speranza che esso finisca presto.

Tuttavia, come rimarcato da Bertolino & Cadoppi (1996)[15], nemmeno con la riforma del 1996, l'Art. 609 bis CP contiene il lemma “consenso”, la cui qualificazione, dunque, rimane esclusivamente dottrinaria e giurisprudenziale. Tuttavia, nell'Art. 609 bis CP, il trinomio “violenza/minaccia/costrizione” non può prescindere, sotto il profilo ermeneutico, dall'altrettanto basilare concetto di dazione o rifiuto del consenso.

Anche nella Giurisprudenza di legittimità, il lemma “consenso” è fondamentale, nonostante esso non sia espressamente citato nell'Art. 609 bis CP. P.e., Cassazione, 29 gennaio 2008, n. 4532 postula che “il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di violenza sessuale la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui esso venga poi meno a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione dell'amplesso”. Entro tale medesimo solco esegetico si colloca pure Cassazione 9221/2016, la quale ribadisce “la necessità della presenza del consenso durante l'intero arco del rapporto sessuale da parte della vittima, senza interruzioni ed esitazioni o resistenze di sorta”. Questo orientamento è stato confermato pure da Cassazione n. 5512/2020. Torna, in tutte le tre Sentenze or ora menzionate, la centralità suprema e quasi assolutizzante del consenso, inteso sempre come “atto autorizzativo” necessario ed imprescindibile ai fini della liceità del rapporto sessuale. D'altra parte, la ratio del consenso sta alla base pure della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013; essa, nel comma 2 Art. 36 recita che “il consenso dev'essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona e dev'essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto”. Del pari, Corte EDU, 4 dicembre 2003, M.C. vs. Bulgaria evidenzia anch'essa la necessità della presenza di un consenso perdurante e non forzato da eventi esterni o condizionamenti culturali. Ecco, dunque, ribadita la natura basilare del consenso, nel Diritto Penale sessuale, quale “atto autorizzativo” nei confronti del soggetto attivo proponente l'atto sessuale. Torna, quindi, una nozione di consenso sessuale specifica e senz'altro non analoga a quella civilistica. Tuttavia, de jure condendo, molti fanno notare l'opportunità di inserire espressamente il lemma “consenso” nell'Art. 609 bis CP.

Massimizzare il valore della variabile del consenso è fondamentale per non lasciare impunita alcuna forma di violenza sessuale. Infatti, con afferenza alla Common Law, Estrich (1987)[16] ha invitato ad abbandonare la tradizionale e fuorviante distinzione anglofona tra “real rape” e “simple rape”. Ovverosia, tale Autrice nota che “i casi di stupro sono spesso distinti tra le situazioni in cui lo stupratore è lo sconosciuto che agisce con violenza fisica o minacciando la vittima con l'uso di armi (real rape) e le situazioni in cui, invece, lo stupratore [fidanzato/marito/convivente, ndr] conosce la vittima ed agisce senza costringerla fisicamente e senza utilizzare le armi (simple rape); sebbene tale distinzione non sia formalizzata in alcun testo di legge, spesso solo alle prime ipotesi [quelle riconducibile al real rape, ndr] viene riconosciuta (socialmente e giuridicamente) la qualifica di stupro […]. Questo modo di intendere le violenze sessuali – come fatti eccezionali, commessi, per lo più, da sconosciuti – alimenta la cultura dello stupro, perché favorisce un contesto in cui gran parte delle violenze sessuali viene derubricata a dinamiche accettabili, depotenziando, in tal modo, la possibilità che le violenze sessuali domestiche vengano denunciate in quanto tali”. Similmente, Renard (2018)[17] esorta e riflettere “sulla non eccezionalità delle violenze sessuali riconducibili a relazioni familiari ed intime”. Del pari, pure MacKinnon (1983)[18] sottolinea che l'atto sessuale senza consenso è stupro anche se consumato in contesti matrimoniali o di stabile convivenza. Parlare di “simple rape” significa non perseguire adeguatamente le fattispecie nelle quali la violenza sessuale si unisce ai maltrattamenti in famiglia. Sarebbe, infatti, illogico presumere il consenso del soggetto passivo alla luce della sussistenza di un vincolo coniugale o para-coniugale.

Come si può notare e come caldeggiato dalla maggioranza dei Dottrinari, è ormai indispensabile, de jure condendo, novellare l'Art. 609 bis CP inserendo la nozione non più implicita di “assenza di un chiaro consenso”. Anche sotto il profilo internazionalistico, le comunità sovranazionali spingono per l'universalità dell'inserimento della ratio della “mancanza di consenso” nei vari Diritti Penali sessuali interni. A tal proposito, Schulhofer (1998)[19] ha focalizzato che “[l'utilizzo del parametro della manifestazione del consenso/dissenso, ndr] è la più stretta forma di garanzia a tutela delle vittime [di reati sessuali, ndr]”. Pure Friedman & Valenti (2019)[20] osservano che solamente il criterio della “affermative permission/consent” è in grado di tutelare appieno le donne da qualunque forma, anche tenue”, di atto sessuale non voluto. D'altra parte, è la stessa Convenzione di Istanbul a prevedere l'obbligo, per tutti i Paesi aderenti, di reprimere “qualsiasi atto sessuale non consensuale”. Per parte sua, Estrich (ibidem)[21] è anch'ella favorevole all'abrogazione della “classificazione binaria tra volontario e forzato”, nel senso che il diverso binomio “consensuale/ non consensuale” permette di sanzionare anche quelle molestie indirette o criptate che, in definitiva, portano all'archiviazione prematura del procedimento penale. D'altra parte è ipertrofico ed irragionevole, dal punto di visat costituzionale, come messo in risalto da Dripps (1992)[22], “richiedere alla vittima la verbalizzazione del suo rifiuto”. In effetti, la donna traumatizzata, quella colta di sorpresa, quella ubriaca/drogata, oppure la bambina non sono in grado di “verbalizzare” un dissenso esplicito nei confronti di violenze sessuali non perfettamente esplicite. Il rifiuto del soggetto passivo non è sempre “espresso”, come dimostra il caso degli atti sessuali repentini, ovverosia il toccamento improvviso delle zone erogene o il bacio molesto inaspettato. Nella violenza sessuale non è precettiva l'equazione “silenzio=assenso”. A tal proposito anche van der Kolk (2015)[23] ribadisce l'esempio in cui la donna violentata “reagisce estraniandosi o immobilizzandosi” per contrastare il trauma, nella speranza che l'atto sessuale si concluda in breve. Tuttavia, come precisa Anderson (2005)[24] rimane il problema di come la vittima, traumatizzata o colta di sorpresa, possa “espressamente verbalizzare” la mancanza del consenso.

 

La negazione del consenso femminile

Pateman (1980)[25] osserva che “nelle interazioni sessuali, secondo una lunga tradizione, il consenso della donna è stato sempre dato per scontato […] la donna è sempre stata presentata come consenziente ed il suo esplicito dissenso è stato reputato come non rilevante, oppure esso è stato reinterpretato come consenso”. Questo è il caso della c.d. “vis grata puellae”. Addirittura, come notato da Besse (2018)[26], “il consenso è stato considerato come scontato, dunque non necessario, entro le dinamiche sessuali coniugali”, ove solo recentemente si parla di concorso tra i reati di violenza sessuale e di maltrattamenti in famiglia. Nel Cinquecento, come rilevato da Vigarello (2001)[27] esistevano casi di “stupro lecito, al fine di controllare il corpo delle donne”. Pateman (ibidem)[28] evidenzia che “la rappresentazione patriarcale dei generi faceva sì che la disponibilità al rapporto sessuale fosse considerata come un atto dovuto della donna di soddisfare il desiderio dell'uomo, di fatto identificando il consenso con la sottomissione”. Per parte sua, Habib (ibidem)[29] parla anch'egli di consenso frainteso con “la sottomissione delle donne”, il che è tutt'oggi un insegnamento proveniente dalla pornografia. A sua volta, Bevacqua (2000)[30] si illude che la presunzione del consenso della donna sia stata una tipicità delle sole società patriarcali. Anche MacKinnon (ibidem)[31] insiste sulla necessità di “superare le strutture di potere imposte dal patriarcato”, come se l'irrilevanza del consenso femminile fosse un problema solamente novecentesco, anziché attuale. E' ognimmodo incontestabile che, prima della seconda metà del Novecento, molti atti sessuali privi del consenso femminile rimanevano scandalosamente impuniti, a causa di una visione fallocentrica del rapporto sessuale. Basti pensare, ad esempio, all'istituto del matrimonio riparatore, abrogato nel 1981, dopo che, nel 1965. Franca Viola rifiutò di sposare il proprio stupratore. In ogni caso, soltanto da pochi decenni si postula la ratio del “dissenso femminile” nell'ambito degli atti sessuali.

Nell'Occidente europeo e nordamericano, Ferrarese (2015)[32] mette in risalto che “sebbene oggi si riconosca formalmente la possibilità del rifiuto [femminile, ndr], continuano ad intervenire modalità giustificatorie che ne rendono assurdamente difficile il proferimento”. Anche Cirami (2016)[33] sostiene che, presso l'opinione pubblica comune, perdura lo stereotipo della donna impossibilitata a rifiutare, specialmente all'interno di vincoli stabili come il matrimonio o la convivenza di lungo periodo. Molto spesso, la donna, che è quasi sempre il soggetto passivo nell'atto sessuale, non pronuncia il proprio dissenso a causa di condizionamenti culturali maschilisti. Secondo Abramson (2014)[34], “la struttura culturale del patriarcato diminuisce notevolmente la possibilità di rifiutare un rapporto sessuale”. Hay (2011)[35] giunge al punto di asserire che esistono “forme di oppressione [sociale, ndr] che generano [nella donna violentata, ndr] una debolezza della volontà”. Manne (2018)[36] parla di una sottile “logica misogina”. Inoltre, Hay (ibidem)[37] osserva opportunamente che spesso la donna non si sottrae a rapporti non consensuali, come accade spesso nelle relazioni stabili, “al fine precipuo di evitare conseguenze che si considerano più gravi”. Per parte sua, Borrello (ibidem)[38] insiste nel sottolineare la presunta natura nefasta della sessualità patriarcale ed asserisce che “[l'irrilevanza del consenso femminile all'atto sessuale, ndr] è la conseguenza di un ordine culturale in cui dominano le rappresentazioni stereotipate dei rapporti tra i generi proprie del paradigma del patriarcato”. Anzi, specialmente con afferenza alla popolazione giovanile, grande fruitrice di pornografia, Caponetto (2019)[39] nota che “[il rifiuto al rapporto sessuale, ndr] è sostanzialmente un atto impossibile per le donne”.

Analogamente, riprendendo il concetto giusromanistico di vis grata puellae, Langton (1993)[40] mette in risalto che “spesso, anche allorquando sia stato espresso il rifiuto, esso risulta totalmente inefficace: la donna dice no, rifiuta di partecipare all'atto sessuale, ma il suo diniego non ha alcuna presa sulla realtà e viene, per contro, inteso come un sì”. Nella Letteratura femminista, la tematica del diniego al rapporto sessuale reca una notevole rilevanza. In special modo, secondo molti Autori, il rifiuto femminile si sostanzia in un problema di linguaggio. Le differenze di potere tra maschio e femmina, infatti, non sono semplicemente comportamentali, ma anche linguistiche. P.e., secondo Irigaray (1985)[41] e Butler (2005)[42], il dramma nasce nel momento in cui la parola della donna viene socialmente privata del valore, per cui, come accade nelle rappresentazioni pornografiche, il soggetto passivo è perennemente costretto a manifestarsi disponibile al rapporto sessuale. Sempre Butler (ibidem)[43] precisa che considerare “neutrale” il rifiuto della donna significa tornare ad una forse mai abbandonata visione maschilista dell'atto sessuale e dell'eventuale violenza sessuale. D'altra parte, anche Austin (1962)[44] sosteneva che un linguaggio sociale di stampo patriarcale crea una società altrettanto patriarcale, come dimostra il carattere fuorviante dei messaggi televisivi semi-pornografici, che disinibiscono l'uomo e negano la concretezza del dissenso femminile. Detto in maniera altamente tecnica, come fanno Searle & van der Veken (1985)[45], “considerato dal punto di vista linguistico, l'atto di rifiutare costituisce una delle due opzioni che conseguono ad una richiesta e, pertanto, il rifiuto si colloca sempre in una posizione susseguente, dal momento che è la richiesta a costituirne la condizione di possibilità”; i problemi nascono quando vi è disparità assiologica tra il soggetto richiedente e quello rifiutante, il che vale soprattutto nelle dinamiche sessuali. In ultima analisi, come notato da McGowan (ibidem)[46], torna sempre il concetto, nel Diritto Penale sessuale, del consenso come “dazione di permesso” alla disposizione del proprio corpo da parte del soggetto agente. Ciononostante, è pur vero che la negazione di tale permesso non viene percepita adeguatamente se tra i due soggetti non sussiste una piena parità di ruolo. In effetti, il problema della violenza sessuale nasce allorquando il soggetto attivo si reputa “dominante” e non rispetta la verbalizzazione del mancato consenso del soggetto passivo. P.e., Langton (ibidem)[47] ribadisce che “il no, quando è proferito da una donna va recepito come atto di rifiuto [al rapporto sessuale, ndr]”.

Sotto il profilo sociologico, Lakoff (1973)[48] rileva che “la mancata ricezione del rifiuto trova la sua spiegazione entro le diffuse rappresentazioni della donna come una creatura secondaria; esse la collocano entro una gerarchia, supposta naturale, che la individua, secondo un'espressione di uso comune assai indicativa, come il sesso debole”. Ora, come evidenziato da Pateman (ibidem)[49], tali presunte inferiorità e perenne remissività muliebri fanno sì che “divenga ragionevole per l'uomo esercitare una maggiore pressione, assumere una posizione direttiva rispetto alla relazione in corso e, quindi, escludere che il no sia da intendere, in senso proprio, come un rifiuto”. Come si può notare, torna, in ogni caso, alla radice, il problema della disparità assiologica tra il soggetto attivo e quello passivo all'interno delle dinamiche sessuali.

Probabilmente, la sperequazione tra i generi, nell'erotismo, sorge anche da una banalizzazione ludico-ricreativa dell'atto sessuale, ridotto ad un gioco insignificante sotto il profilo etico. A tal proposito, Young (1996)[50], nel periodo di massima espansione della pornografia mass-mediatica, rilevava che “nell'interazione sessuale, il no [della donna, ndr] viene inscritto entro la rappresentazione di un [semplice, ndr] gioco seduttivo, in cui ciascuno dei partners occupa un ruolo [erroneamente, ndr] predefinito, che coincide, per la donna, nel non dichiarare i propri desideri, e assumere un atteggiamento dimesso e ritroso rispetto alle avances; in altri termini, sottomessa al potere dell'uomo […]. La concezione della donna come persona rispettabile, inerme, passiva, che controlla i suoi impulsi secondo il criterio della morigeratezza, le impone di non poter dichiarare i suoi desideri sessuali, le sue fantasia. Pertanto, sarà l'uomo a dover gestire il rapporto, conducendolo, e dunque anche forzando la ritrosia naturale della donna. Perlatro, è stato a lungo assai diffuso (e forse non ancora del tutto superato) il principio della vis grata puellis, in base al quale la forza esercitata dall'uomo doveva essere intesa entro il quadro del gioco seduttivo”. Il parametro del “gioco” della vis grata puellae è criminalizzato pure da Habib (ibidem)[51], il quale critica negativamente “il ruolo passivo attribuito alla donna e la necessità che ella assuma un atteggiamento di ritrosia e pudicizia”. Dunque, in definitiva, nel Novecento, ma pure nelle società post-industrializzate degli Anni Duemila, come osserva Di Nicola (2018)[52], la donna è/era tenuta, durante il corteggiamento e l'atto sessuale, ad una piena “accettazione del proprio ruolo”, il che imponeva il consenso al maschio dominante. Del pari, nella Dottrina anglofona, pure Caplan (1985)[53] parla di una “masochistica” accettazione della propria inferiorità erotica da parte del soggetto passivo. Magistralmente, sempre in tema di irrilevanza del mancato consenso femminile, Bandura (2016)[54] sintetizza che “[il sesso è ridotto, ndr] ad un gioco delle parti, entro il quale ciascuno partecipa svolgendo il suo ruolo, quello stabilito e reiterato dal retaggio dei paradigmi patriarcali, che, in particolare, hanno trovato concretizzazione nella forma dei rape myths, che includono, tra l'altro, il mito delle donne che mentono riguardo ai loro veri desideri sessuali, il mito delle donne che desiderano segretamente di essere stuprate, il mito dell'incontenibilità del desiderio maschile, il mito che non riconosce la possibilità della violenza sessuale all'interno di una coppia; tutte ipotesi che escludono la possibilità di riconoscere nel rifiuto [della donna, ndr] il significato di diniego alle avances sessuali”. Quattro anni dopo Bandura (ibidem)[55], pure Vörös (2020)[56] ha rigettato il mito culturale della “presunta incontenibilità del desiderio sessuale maschile”. Similmente, anche Manne (ibidem)[57] ha notato che “[i falsi miti della sessuologia, ndr] traducono l'idea che il corpo delle donne sia a disposizione, in qualche modo, dell'uomo”; il che è evidente nell'odierna e liberalizzata pornografia online.

McGowan (ibidem)[58], in maniera opportuna, chiarisce che, nelle dinamiche sessuali, “se una donna dice non in risposta ad una avance sessuale, questo sta a significare un rifiuto; l'uomo, spesso, percepisce la sua intenzione di rifiutare, ma reputa, in maniera falsante, che ella non debba avere l'autorità di rispondere così. Pertanto, la donna viene tacitata”. Fricker (2007)[59] parla, a tal proposito, di “ingiustizia epistemica”, ovverosia “non si riconosce validità a quanto proferito da un certo soggetto, in quanto egli appartiene ad un certo gruppo che si ritiene non abbia alcuna autorità (in questo caso, le donne)”. In maniera analoga, Bianchi (2021)[60] nota che “l'appartenenza ad un gruppo sociale oppresso distorce e, a volte, annulla la possibilità di agire efficacemente nel mondo sociale, di costruirlo e trasformarlo e di fare cose con le proprie parole”; naturalmente, in Bianchi (ibidem)[61], il “gruppo sociale oppresso” a cui si allude è quello delle donne. Questa teoria dell'”epistemic injustice” è ripresa dall'italofono Bianchi (ibidem)[62], a parere del quale “la donna non ha alcuna legittimità […] poiché il soggetto appartenente ad un gruppo discriminato si ritrova a non aver compiuto, con le sue parole, alcun atto linguistico; il suo atto fallisce, è nullo, è un colpo a vuoto”. Ciò vale anche nel contesto della verbalizzazione del dissenso a compiere un atto sessuale non voluto. Inoltre, Fricker (ibidem)[63] precisa che l'irrilevanza della parola della donna si riverbera, conseguentemente, sull'attendibilità delle medesima in un eventuale procedimento penale per violenza sessuale. Su tale tematica, Estrich (ibidem)[64] osserva che “l'irrilevanza del rifiuto proferito dalla donna si manifesta, purtroppo, ancora frequentemente entro il contesto processuale […]. Infatti, accade sovente che gli organi giudicanti procedano svuotando totalmente di senso il diniego, che nuovamente fallisce nel suo intento”. Di Nicola (2020)[65] afferma, a ragion veduta, che “la vittima testimonia di aver rifiutato il rapporto sessuale, di essersi opposta, di aver manifestato il suo rifiuto al coinvolgimento nel rapporto, ma non viene ascoltata: parla senza dire, e ciò che dice viene considerato come non rilevante, a prescindere dalla verifica della corrispondenza o meno ai fatti; così l'imputato non viene considerato perseguibile per la sua condotta: perché ha frainteso i segnali, perché non aveva intenzione di nuocere, perché, in breve, non è responsabile di quanto accaduto; e, per questa via, la responsabilità viene, invece, attribuita alla donna, perché sarebbe la donna a provocare la reazione, comprensibilmente violenta, dell'uomo”. Il medesimo Di Nicola (2020)[66] utilizza le espressioni “inversione delle posizioni processuali” e “vittimizzazione secondaria da processo penale”. Nella Common Law, Ryan (1976)[67] utilizza i lemmi “victim blaming” (colpevolizzazione della vittima). Manne (ibidem)[68] rileva che, anche nella Common Law, sussiste una malcelata “himpaty” (simpatia maschilista verso il reo), tale per cui il Magistrato reca “un'eccessiva modalità empatica verso gli uomini che commettono violenza, il che determina una forte riluttanza a credere alle parole delle donne che testimoniano contro di loro; per cui, tutto ciò che la vittima afferma risulta discutibile, opinabile, non sincero e, per contro, tutto ciò che dice l'uomo risulta accettabile, giustificabile o più efficacemente comprensibile”. Pertanto, molte violenze sessuali non vengono penalmente perseguite, poiché la parte lesa, come osserva sempre Manne (ibidem)[69], “non è una persona rispettabile, ovvero inerme, passiva, che subisce l'atto di violenza solo quando e in quanto non ha i mezzi per opporvisi”.

 

 

[1]Carbonnier, Droit civil, vol. 4, Les obligations, Presses Universitaires Francaises, Paris, 1992

 

[2]Faralli, consenso informato in medicina: aspetti etici e giuridici, Franco Angeli, Milano, 2012

 

[3]Garcia, Di cosa parliamo quando parliamo di consenso, Einaudi, Torino, 2022

 

[4]Nussbaum, Wheter from reason or prejudice. Taking money for bodily services, in The Journal of Legal Studies, University of Chicago, Chicago, n.  2/1998

 

[5]Habib, Le consentement amoureux. Rousseau, les femmes et la cité, Hachette, Paris, 2001

 

[6]Kukla, A nonideal theory of sexual consent, University Chicago Press, Chicago, 2021

 

[7]Gavey, Just sex ?  The cultural scaffolding of rape, Rouledge, London/New York, 2005

 

[8]Boucherie, Trubles dans le consentement. Du dèsir partagé au viol, ouvrir la boite noir des relations sexuelles, Editions Francois Bourin,  Paris, 2019

 

[9]Lochak, La liberté sexuelle, Presses Universitaires Francaises, Paris, 2005

 

[10]Dougherty, Sexual misconduct on a scale, Oxford University Press, New York, 2025

 

[11]McGowan, On silencing and sexual refuse,  The Jounal of political Philosophy (online), n. 4/2009

 

[12]Basson, The female sexual response. A different model, in Journal of sex & marital theory, (online), 2000

 

[13]Garcia, op. cit.

 

[14]Borrello, Lasciando aperta la porta. Quando gli stereotipi entrano in Tribunale, in Ordines, Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee, Università degli Studi Magna Graecia, Catanzaro, n. 2/2022

 

[15]Bertolino & Cadoppi, Commentario delle norme contro la violenza sessuale (Legge 15 febbraio 1996, n. 66), con un'appendice sull'iter della riforma, CEDAM, Padova, 1996

 

[16]Estrich, Real rape, Rouledge, London, 1987

 

[17]Renard, En finir avec la culture du vio, Les Petist Matin, Paris, 2018

 

[18]MacKinnon, Feminism, Marxism, method and the State: toward a feminist jurisprudence, in Signs: Journal of Women in Cultur and Society, (online), n. 8/1983

[19]Schulhofer, Unwanted sex, Harvard University Press, Harvard, 1998

 

[20]Friedman & Valenti, Yes means yes !, Vision of female sexual power and a world without rape, Seal, New York, 2019

 

[21]Estrich, op. cit.

 

[22]Dripps, Beyond rape: An essay on the difference between the presence of force and the absence of consent, in Columbia Law Review, (online), n. 7/1992

 

[23]van der Kolk, The body keeps the score: mind, brain and body in the transformation of trauma, Penguin, New York, 2015

 

[24]Anderson, Negotiating sex, Southern California Law Reviev, (online), 2005

 

[25]Pateman, Women and consent, Political Theory, Sage, Thousand Oaks, 1980

 

[26]Besse, Les aggressions sexuelles dans la sphère conjugale, casse-tete de Cupidon à l'addresse du juge répressif, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, (online), n. 1/2018

 

[27]Vigarello, Storia della violenza sessuale,  XVI-XX Secolo, [traduzione italiana], Marsilio, Venezia, 2001

 

[28]Pateman, op. cit.

 

[29]Habib, op. cit.

 

[30]Bevacqua, rape in the public agenda, North-eastern University Press, Boston, 2000

 

[31]MacKinnon, op. cit.

 

[32]Ferrarese, The political grammar of consent, in Constellations, Wiley-Blackwell, Oxford, n. 3/2015

 

[33]Cirami, Le prigionie culturali: stereotipi sulla violenza nelle relazioni intime a Guanajuato, in Psicologia di comunità, n. 2/2016

 

[34]Abramson, Turning up nthe lights on gaslighting, in Philosophical papers, Routledge, London, 2014

 

[35]Hay, The obligation to resist oppression, Journal of Social Philosophy, Wiley-Blackwell. London/New York, 2011

 

[36]Manne, Down girl. The logic of misogyny, Oxford University Press, New York, 2018

 

[37]Hay, op. cit.

 

[38]Borrello, op. cit.

 

[39]Caponetto, Filosofia del linguaggio femminista, Firenze University Press, Firenze, 2019

 

[40]Langton, Sppech acts and unspeakable acts, in Philosophy and Public Affairs, Wiley-Blackwell, Oxford, n. 22/1993

 

[41]Irigaray, Parler n'est jamais neutre, Les editions de Minuit, Paris, 1985

 

[42]Butler, La vita psichica del potere, [1997], traduzione italiana, Meltemi, Roma, 2005

 

[43]Butler, op. cit.

 

[44]Austin, How to do things with words, Oxford University Press, Oxford, 1962

 

[45]Searle & van der Veken, Foundations of illocutionary logic, Cambridge University Press, New York, 1985

 

[46]McGowan, op. cit.

 

[47]Langton, op. cit.

 

[48]Lakoff, Language and women's place, in Language and Society, Cambridge University Press, New York, n. 1/1973

 

[49]Pateman, op. cit.

 

[50]Young, Le politiche della differenza [traduzione italiana], Feltrinelli, Milano, 1996

 

[51]Habib, op. cit.

 

[52]Di Nicola, La mia parola contro la sua.  Quando il pregiudizio è più importante del giudizio, HarperCollins, Milano, 2018

 

[53]Caplan, The mith of women's masochism, Dutton, New York, 1985

 

[54]Bandura, Moral disengagement. How people do harm and live with themselves, MacMilian, New York, 2016

 

[55]Bandura, op. cit.

 

[56]Vörös, Désirer comme un homme, enquete sur les fantasmes et les masculinités, La Découverte, Paris, 2020

 

[57]Manne, op. cit.

 

[58]McGowan, op. cit.

 

[59]Fricker, Epistemic injustice,  Oxford University Press, New York, 2007

 

[60]Bianchi, Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio, Laterza, Bari-Roma, 2021

 

[61]Bianchi, op. cit.

 

[62]Bianchi, op. cit.

 

[63]Fricker, op. cit.

 

[64]Estrich, op. cit.

 

[65]Di Nicola, il divieto di vittimizzazione secondaria, in Pecorella (a cura di), Donne e violenza, Giappichelli, Torino, 2020

 

[66]Di Nicola (2020), op. cit.

 

[67]Ryan, Blaming the victim, Random House, New York, 1976

 

[68]Manne, op. cit.

 

[69]Manne, op. cit.