Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Le regioni esercitano la potesta’ legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II.

3. La potesta’ legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

4. Nell’ambito di applicazione del presente decreto non rientrano: la formazione professionale universitaria; la disciplina dell’esame di Stato previsto per l’esercizio delle professioni intellettuali, nonche’ i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l’esercizio professionale; l’ordinamento e l’organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell’affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l’equipollenza, ai fini dell’accesso alle professioni, di quelli conseguiti all’estero.

Capo II

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2.

Liberta’ professionale

1. L’esercizio della professione, quale espressione del principio della liberta’ di iniziativa economica, e’ tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purche’ non contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione.

2. Nell’esercizio dell’attivita’ professionale e’ vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

3. L’esercizio dell’attivita’ professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l’autonomia del professionista.

4. Le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attivita’ regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalita’ giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalita’ statutarie.

Art. 3.

Tutela della concorrenza e del mercato

1. L’esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attivita’ professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonche’ della pubblicita’ professionale.

2. L’attivita’ professionale esercitata in forma di lavoro autonomo e’ equiparata all’attivita’ d’impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.

3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attivita’ professionali sono ammessi, secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 4.

Accesso alle professioni

1. L’accesso all’esercizio delle professioni e’ libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.

2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attivita’ professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.

3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l’esercizio dell’attivita’ professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.

Art. 5.

Regolazione delle attivita’ professionali

1. L’esercizio delle attivita’ professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, dell’autonomia e responsabilita’ del professionista.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Regioni a statuto speciale

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall’articolo l1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 7.

Norma di rinvio

1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 2 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Castelli, Ministro della giustizia

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Scajola, Ministro delle attivita’ produttive

Storace, Ministro della salute

Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita’ culturali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Le regioni esercitano la potesta’ legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II.

3. La potesta’ legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

4. Nell’ambito di applicazione del presente decreto non rientrano: la formazione professionale universitaria; la disciplina dell’esame di Stato previsto per l’esercizio delle professioni intellettuali, nonche’ i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l’esercizio professionale; l’ordinamento e l’organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell’affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l’equipollenza, ai fini dell’accesso alle professioni, di quelli conseguiti all’estero.

Capo II

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2.

Liberta’ professionale

1. L’esercizio della professione, quale espressione del principio della liberta’ di iniziativa economica, e’ tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purche’ non contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione.

2. Nell’esercizio dell’attivita’ professionale e’ vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

3. L’esercizio dell’attivita’ professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l’autonomia del professionista.

4. Le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attivita’ regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalita’ giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalita’ statutarie.

Art. 3.

Tutela della concorrenza e del mercato

1. L’esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attivita’ professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonche’ della pubblicita’ professionale.

2. L’attivita’ professionale esercitata in forma di lavoro autonomo e’ equiparata all’attivita’ d’impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.

3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attivita’ professionali sono ammessi, secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 4.

Accesso alle professioni

1. L’accesso all’esercizio delle professioni e’ libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.

2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attivita’ professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.

3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l’esercizio dell’attivita’ professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.

Art. 5.

Regolazione delle attivita’ professionali

1. L’esercizio delle attivita’ professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, dell’autonomia e responsabilita’ del professionista.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Regioni a statuto speciale

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall’articolo l1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 7.

Norma di rinvio

1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 2 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Castelli, Ministro della giustizia

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Scajola, Ministro delle attivita’ produttive

Storace, Ministro della salute

Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita’ culturali

Visto, il Guardasigilli: Castelli