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Rinuncia alla proposizione d’impugnazione e rinuncia all’impugnazione proposta

RFT, A, CH
Vienna, Austria, Prater
Vienna, Austria, Prater

Rinuncia alla proposizione d’impugnazione e rinuncia all’impugnazione proposta - RFT, A, CH.

 

Abstract: come tutte le rinunce, anche quelle, che riguardano le impugnazioni, devono essere “assistite” da particolari cautele, anche perchè, in non pochi casi, implicano il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e, quindi, in mancanza di sospensione condizionale, inesorabilmente, in alcuni Stati, l’inizio di esecuzione della pena.

 

RFT

Dispone il § 302 StPO della RFT, che rinuncia a proporre impugnazione (“Verzicht auf Einlegung eines Rechtsmittels”) e rinuncia a impugnazione presentata (“Rechtsmittelrücknahme”), possono essere utilmente effettuate, anche prima del termine previsto per la proposizione dell’impugnazione.

La rinuncia è esclusa, se la sentenza è stata preceduta da “Verständigung” (§ 257 c, StPO, che prevede l’applicazione di pena a seguito di accordo tra giudice e parti).

All’impugnazione proposta dal PM in favore dell’imputato, non può essere fatta valida rinuncia, senza espresso consenso del PM.

Il difensore, che rinuncia, deve esser munito di specifico mandato (procura speciale).

Il § 302, inserito nel Libro III° - Capo I° - della StPO, consente una “Beschleunigung des Eintritts der Rechtskraft” (un’”accelerazione” del passaggio in giudicato) mediante dichiarazione irrevocabile.

Ciò può comportare, non soltanto effetti negativi per il “Beschuldigten” - l’imputato -  ma anche positivi, nel senso di un “Übergang” (“passaggio”) dall’”Untersuchungshaft” (custodia cautelare in carcere), in “Strafhaft” (esecuzione della pena, nel corso della quale, al condannato può essere concessa la sospensione del resto della pena - § 59, Abs. 1, StGB (CP) o la “Vollstreckung des Restes der Strafe, kann zur Bewährung, ausgesetzt werden” (sospensione condizionata del residuo della pena).

L’imputato può trarre anche un altro “beneficio“, se il PM, a sua volta, rinuncia all’impugnazione, dallo stesso proposta (BGHSt 55, 82).

Ma non soltanto l’imputato può essere “interessato” alla rinuncia; anche il giudice è “avvantaggiato”, perchè, dopo l’intervenuta “Rechtskraft”, è ammissibile redigere la motivazione della sentenza “in abgekürzter Form” (con modalità abbreviata).

Il § 302 StPO, nonostante la dizione letterale di questa norma, trova applicazione anche in sede di “Wiederaufnahmeanträge” e per l’opposizione a decreto penale di condanna; non, in vece, in caso di “Haftprüfungsanträgen” (istanze di riesame delle ordinanze di custodia cautelare).

“Teilrücknahmen und Teilverzichte” (rinunce parziali) sono ammissibili (BGHSt 33, 59). Un’impugnazione, sin dalla sua proposizione, può essere “estesa”, fino a quando non è spirato il termine per l’impugnazione (BGHSt 38, 366). Sia per la “Teilrücknahme”, che per il “Teilverzicht”, se effettuati dal difensore, è necessario mandato specifico (“ausdrückliche Ermächtigung”) o procura speciale, che dir si voglia - § 302, Abs. 2, StPO.

Sia la “Rücknahme”, che il “Verzicht”, sono irrevocabili, non impugnabili e devono essere incondizionati. Anche il semplice dubbio circa l’apposizione di una condizione, determina l’inammissibiltà dell’impugnazione.

Altre conseguenze della “Rücknahme” e del “Verzicht”, sono: 1) la “perdita” del diritto a impugnare e 2) l’inammissibilità di un ”Wiederaufnahmeantrag” (istanza di restituzione nel termine).

Se la “Rücknahme” o il “Verzicht” vengono fatti immediatamente dopo la lettura del dispositivo di sentenza, è preclusa altresí la “sofortige Beschwerde” (Reclamo immediato) per quanto concerne le spese del processo, anche nel caso, in cui non vi sia stato, in proposito, particolare avviso.

Per quanto concerne la legittimazione alla proposizione del “Verzicht” e della “Rücknahme”, vige il principio generale, secondo il quale, la “Berechtigung” agli stessi, spetta a chi è legittimato alla proposizione dell’impugnazione, purchè la persona sia “verhandlungsfähig” (capace di intendere o di volere).

Se si tratta di un “Jugendlichen”, non è necessario l’assenso del legale rappresentante. Va notato, però, che all’imputato, è preclusa la “Rücknahme” di un’impugnazione proposta dal legale rappresentante.

Se a proporre impugnazione è stato il PM, la “Rücknahme” può essere fatta dal PM o dalla Procura generale; non dalle “Landesjustizverwaltungen” o dalla Procura generale federale.

Impugnazioni – proposte dal PM – in sfavore dell’imputato, possono essere “zurückgenommen” (“ritirate”) fino all’inizio del dibattimento; successivamente, soltanto con il consenso dell’imputato.

Se l’impugnazione è stata proposta dal PM a favore dell’imputato, la “Rücknahme” ha effetto soltanto con il consenso di questi. La manifestazione della “Zustimmung”, non è legata a particolari formalità.

Qualora l’imputato non sia comparso al dibattimento, la “Rücknahme” può avvenire senza il consenso dell’imputato.

E il difensore? Questi deve essere munito di mandato specifico, per poter fare ritualmente la “Rücknahme”.

Il difensore, ai fini di un “Verzicht”, deve essere “autorizzato” espressamente al compimento di quest’atto (RG St 64, 165); in difetto di “Ermächtigung”, il Verzicht” è privo di efficacia.

L’”Ermächtigung” del difensore, deve essere data con riferimento a un determinato mezzo di impugnazione e a una determinata decisione. Il conferimento del semplice mandato a difesa, non legittima il difensore a “Rücknahme” dell’ impugnazione.

Della conferita “Ermächtigung”, deve essere data prova e il “Nachweis” è efficace, anche se dato dopo la dichiarazione di rinuncia (fatta dal difensore – vedasi BGHSt 36, 259).

Per la revoca dell’”Ermächtigung des Verteidigers”, non è prescritta una determinata forma, per cui può avvenire anche oralmente (dettata a verbale).

“Verzicht und Rücknahme” sono diretti al giudice a quo, ma dopo la trasmissione degli atti al giudice di impugnazione, a questi.

Le dichiarazioni di “Verzicht oder Rücknahme”, devono essere univoche e possono essere fatte già prima della scadenza del termine per la proposizione dell’impugnazione.

La “Rücknahme” presuppone, che l’impugnazione sia già stata proposta. Anche un’impugnazione inammissibile, è suscettibile di “Rücknahme”.

Il “Rechtsmittelverzicht” può essere dichiarato fino a quando è ammissibile la proposizione dell’impugnazione.

In caso di condanna dell’imputato non comparso al dibattimento, la rinuncia all’impugnazione può essere dichiarata già prima della notifica della sentenza.

Le dichiarazioni di “Rücknahme”, rispettivamente di “Verzicht”, producono effetti a decorrere dal giorno, in cui sono pervenute all’autorità giudiziaria.

Dichiarazioni di “Verzicht bzw. Rücknahme”, possono essere revocate, prima che pervengano all’autorità giudiziaria. Una volta pervenute all’autorità giudiziaria competente per l’impugnazione, la sentenza passa in giudicato; eventuali impugnazioni proposte anteriormente, si considerano prive di effetto; quelle pervenute fuori termine, sono inammissibili.

Dichiarazioni di “Rücknahme” o di “Verzicht”, sono, in linea di massima, irrevocabili e non impugnabili.

Ci sono, tuttavia, alcune eccezioni in proposito.

Sia la “Rechtsmittelrücknahme”, che il “Rechtsmittelverzicht”, presuppongono, per la loro efficacia, che il dichiarante, all’atto di esternalizzazione delle stesse, sia in grado di rendersi conto della portata dell’atto, che compie (BGHSt 46, 257); in altre parole, che sia “verhandlungsfähig”. In proposito, il giudice della “Revision”, lo accerta “im Wege des Freibeweises” (BGH 19.2.76 – 2 StR 585/73). In caso di dubbio, è da presumere la “Verhandlungsfähigkeit”.

”Unwirksamkeit” (inefficacia) della dichiarazione di “Rücknahme”, rispettivamente di “Verzicht”, sussiste, se la volontà del dichiarante è stata coartata o comunque, se la stessa, non è “genuina” (per esempio, se chi presiede, minaccia “den Haftbefehl wieder in Vollzug zu setzen” (ripristino dell’efficacia del provvedimento di custodia cautelare in carcere), se l’imputato non confessa e rinuncia all’impugnazione (BGHSt 2004, 636). Le impugnazioni, delle volte, possono essere piene di incognite e dall’esito imprevedibile. Torna alla mente la tragedia di Eschilo (“I Persiani”), nella quale Serse pronuncia le seguenti parole: ”No, non si poteva prevedere questa sorte! Feroce è quel demone, che si avventò…”

Se il difensore dell’imputato, dopo “ausdrücklicher Rechtsbelehrung” da parte del “Verteidiger” e dopo che l’imputato si è consultato con il proprio difensore, propone impugnazione (“Rechtsmittelerklärung”), la rinuncia all’impugnazione, fatta dall’imputato, continua a produrre pienamente effetti.

L’imputato deve essere informato della proposta impugnazione da parte del difensore.

Se non vi è certezza, che l’imputato, detenuto, abbia acconsentito all’impugnazione proposta dal difensore, l’imputato deve essere avvisato di ciò e del fatto che, in tal modo, l’esecuzione della pena è temporaneamente sospesa.

È ammissibile un “Rechtsmittelverzicht” fuori udienza, nella quale viene dato lettura del dispositivo di sentenza (e dei motivi essenziali della decisione)? La risposta è affermativa. Tuttavia, la dichiarazione di rinuncia, deve essere fatta dinanzi al giudice e non dinanzi al cancelliere.

Inefficace si reputa la dichiarazione di rinuncia a un’impugnazione in caso “notwendiger Verteidigung” (obbligo di nomina di un difensore), se la dichiarazione dell’imputato è stata fatta senza assistenza del difensore.

Causa di inefficacia della rinuncia, è ravvisabile, se il dichiarante, prima della rinuncia, non ha avuto la possibilità, di consultarsi col difensore.

E se il dichiarante è stato informato erroneamente dal proprio difensore?  In questo caso, la dichiarazione, non può essere ritenuta priva di efficacia.

Se, in sede di “Revision”, viene annullata la sentenza d’appello, la “Rücknahme” è ammissibile.

Per quanto concerne le spese processuali, conseguenti a una “Rechtsmittelrücknahme”, le stesse gravano su chi ha proposto l’impugnazione.

Se l’impugnazione è stata proposta dal PM in sfavore dell’imputato, questi ha diritto al rimborso delle spese da parte dell’erario.

 

Austria

Anche l’ordinamento processuale austriaco prevede la rinuncia al proposto “Rechtsmittel” e che un’impugnazione, già inoltrata, possa essere “zurückgezogen” (“ritirata”). Se il condannato ha dichiarato, di voler iniziare l’espiazione della pena, rinuncia o “Zurückziehung” sono precluse, per effetto di un comportamento concludente; questo vale anche (S St 64/37) per la “Nichtigkeitsbeschwerde” (far valere una nullità).

E se è stato il difensore, a dichiarare di rinunciare all’”Erhebung eines Rechtsmittels” (proposizione di un’impugnazione)?

In questo caso, la dichiarazione del difensore, è vincolante pure per l’imputato, anche se questi non era stato posto a conoscenza dell’atto di rinuncia.

Il “Rechtsmittelverzicht” è irrevocabile (S St 61/64), se vi è stata “ordnungsgemäße Rechtsmittelbelehrung” ai sensi del§ 269, ultima parte, StPO (avviso orale circa i proponibili mezzi di impugnazione).

Il difensore non è legittimato a proporre impugnazione, dopo che l’imputato ha rinunciato alla stessa.

Se l’imputato dichiara, di rinunciare all’impugnazione immediatamente dopo la lettura del dispositivo di sentenza (e della sintetica motivazione orale), questa dichiarazione è priva di effetti.
 

Svizzera

Che cosa prevede il CPP (StPO) della Svizzera in materia di “Verzicht und Rückzug” (rinuncia e “ritiro” a un mezzo d’impugnazione?).

Art. 386 StPO: “La persona legittimata a proporre un mezzo di impugnazione, può, dopo aver preso cognizione di una decisione impugnabile – con dichiarazione scritta, oppure orale, diretta al giudice a quo - rinunciare al diritto di impugnazione (proposta) oppure “ritirare” l’impugnazione inoltrata. Il “ritiro” (“Rückzug”) di un’impugnazione, è ammissibile: 1) se si tratta di una “mündlichen Verhandlung” (procedimento orale), fino al termine dell’udienza; 2) in caso ”eines schriftlichen Verfahrens”, fino allo scambio di memorie oppure fino all’integrazione delle prove (“Beweisergänzungen”).

Le dichiarazioni di “Verzicht” o di “Rückzug”, sono “endgültig” (non revocabili), a meno che il dichiarante, non le abbia fatte, perchè a ciò indotto, per effetto di inganno, della commissione di un reato oppure di un’errata informazione da parte dell’autorità.

Dibattuta – per parecchio tempo, soprattutto in dottrina - era stata la questione, se la dichiarazione di “Rückzug der Berufung”, fatta dall’imputato nel caso “notwendiger Verteidigung” (obbligo di nomina e di assistenza di un difensore d’ufficio), potesse essere valida, senza che il “Verteidiger” ne fosse a conoscenza oppure se una dichiarazione del genere, potesse essere fatta soltanto con il consenso della difesa.

Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale federale, l’imputato aveva dichiarato, per iscritto, con lettera diretta all’autorità giudizaria, di “ritirare” l’appello proposto dal difensore e di essere “mit meinem Urteil einverstanden”, vale a dire, di “accettare” la sentenza emessa nei suoi confronti.

La Suprema Corte si è richiamata, preliminarmente, all’art. 386 StPO (CPP) e ha osservato, che la dichiarazione di “Rückzug der Berufung”, nel caso esaminato, è stata “ausdrücklich und unbedingt” (espressa e incondizionata); il dichiarante aveva anche precisato, che intendeva “ritirare” l’appello proposto dal proprio difensore.

Ha proseguito, poi, il “Bundesgericht”, che non era ravvisabile alcuna delle ipotesi invalidanti (del consenso) di cui al comma 3 del citato paragrafo 386 StPO. In particolare, non vi era stata “unrichtige behördliche Auskunft" (“errata” informazione da parte dell’autorità). In ogni caso, il relativo onere della prova, sarebbe stato a carico del dichiarante (“onus probandi incumbit ei qui dicit”). Un “qualifizierter Willensmangel” (un qualificato vizio della volontà), è da escludere.

Il “Rückzug” di un’impugnazione produce l’effetto, di “estinguere” direttamente il procedimento. Il cosiddetto Abschreibungsbeschluss, come previsto dalla StPO, ha carattere meramente declaratorio (GB – 676/2014 del 30.7.2015), per cui la mancata emanazione dello stesso, non puòessere dedotta dinanzi al “Bundesgericht”.

Per quanto concerne l’assunto del ricorrente, secondo il quale, ai fini di un valido “Rückzug”, sarebbe stato necessario anche il consenso del difensore e che la dichiarazione di “Rückzug” sarebbe stata redatta, non soltanto senza previa consultazione con il “Verteidiger”, ma, addirittura, “ohne dessen Kenntnis” (senza che questi ne fosse stato a conoscenza), la Suprema Corte federale ha osservato, che il difensore è semplicemente “Berater” (consulente) dell’imputato e non rappresentante di questi. Anche nominando difensore, l’imputato, non si priva dei diritti che gli spettano e può, quindi, (continuare a) esercitarli personalmente.

Un semplice errore (“Irrtum”) – conseguente a un “consiglio” dato da una terapeuta impiegata presso un “Suchtbehandlungszentrum” (centro di terapia per tossicodipendenti) – non vale a invalidare la “Rückzugserklärung” (essendo i motivi di invalidità indicati, tassativamente, nel comma 3 dell’art. 386 StPO).

È ben vero, che il difensore è legittimato – in linea di massima -  a proporre “selbstständig” impugnazione, ma non certo contro la volontà espressa dell’imputato e neppure, se vi è comportamento concludente in questo senso. In caso di dubbio, prevale la volontà (esplicita o presumibile) della parte. Pertanto, argomentando a contrariis, il “Rückzug” non abbisogna di consenso da parte del difensore.

La statuizione del giudice di merito, secondo la quale, ai fini della validità del “Rückzug”, dichiarato esplicitamente e personalmente dall’imputato (con lettera indirizzata all’autorità giudiziaria) e non avendo questi dedotto la propria incapacità di intendere o di volere, non viola “Bundesrecht” (diritto federale).

Il ricorso dell’imputato veniva pertanto rigettato.