Schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

Articolo 2

Definizioni

Articolo 3

Campo di applicazione

Articolo 4

Computo dei lavoratori

CAPO II

SISTEMA ISTITUZIONALE

Articolo 5

Comitato per l’indirizzo e valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 6

Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro

Articolo 7

Comitati regionali di coordinamento

Articolo 8

Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Articolo 9

Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 10

Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 11

Attività promozionali

Articolo 12

Interpello

Articolo 13

Vigilanza

Articolo 14

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

CAPO III

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 15

Misure generali di tutela

Articolo 16

Delega di funzioni

Articolo 17

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 19

Obblighi del preposto

Articolo 20

Obblighi dei lavoratori

Articolo 21

Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Articolo 22

Obblighi dei progettisti

Art. 23

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24

Obblighi degli installatori

Articolo 25

Obblighi del medico competente

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d.appalto o d.opera o di somministrazione

Articolo 27

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

SEZIONE II

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Articolo 28

Oggetto della valutazione dei rischi

Articolo 29

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Articolo 30

Modelli di organizzazione e di gestione

SEZIONE III

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo 31

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 32

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Articolo 33

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Articolo 34

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti

di prevenzione e protezione dai rischi

Articolo 35

Riunione periodica

SEZIONE IV

FORMAZIONE, INFORMAZIONE,E ADDESTRAMENTO

Articolo 36

Informazione ai lavoratori

Articolo 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

SEZIONE V

SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 38

Titoli e requisiti del medico competente

Articolo 39

Svolgimento dell’attività di medico competente

Articolo 40

Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Articolo 41

Sorveglianza sanitaria

Articolo 42

Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

SEZIONE VI

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 43

Disposizioni generali

Articolo 44

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Articolo 45

Primo soccorso

Articolo 46

Prevenzione incendi

SEZIONE VII

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Articolo 47

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 48

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Articolo 49

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Articolo 50

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 51

Organismi paritetici

Articolo 52

Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali

e alla pariteticità

SEZIONE VIII

DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE

MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 53

Tenuta della documentazione

Articolo 54

Comunicazioni e trasmissione della documentazione

CAPO IV

DISPOSIZIONI PENALI

SEZIONE I

SANZIONI

Articolo 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Articolo 56

Sanzioni per il preposto

Articolo 57

Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Articolo 58

Sanzioni per il medico competente

Articolo 59

Sanzioni per i lavoratori

Articolo 60

Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

SEZIONE II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Articolo 61

Azione di regresso e costituzione di arte civile

TITOLO II

LUOGHI DI LAVORO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62

Definizioni

Articolo .63

Requisiti di salute e di sicurezza

Articolo 64

Obblighi del datore di lavoro

Articolo 65

Locali sotterranei o semisotterranei

Articolo 66

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

Articolo 67

Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio

CAPO II

SANZIONI

Articolo 68

Anzioni per il datore dfi lavoro

TITOLO III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALE

CAPO I

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Articolo 69

Definizioni

Articolo 70

Requisiti di sicurezza

Articolo 71

Obblighi dekl datore di lavoro

Articolo 72

Oblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Articolo 73

Informazioni e formazione

CAPO II

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INMDIVIDUALE

Articolo 74

Definizioni

Articolo 75

Obbligo di uso

Articolo 76

Requisiti dei DPI

Articolo 77

Obblighi del datore di lavoro

Articolo 78

Obblighi dei lavoratori

Articolo 79

Criteri per l’individuazione e l’uso

CAPO III

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Articolo 80

Obblighi del dator di lavoro

Articolo 81

Requisiti di sicurezza

Articolo 82

Lavori sotto tensione

Articolo 83

Lavori in prossimità di parti attive

Articolo 84

Protezioni dai fulmini

Articolo 85

Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

Articolo 86

Verifiche

Articolo 87

Sanzioni a carico del datore di lavoro

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I

MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 88

Campo di applicazione

Articolo 89

Definizioni

Articolo 90

Obblighi del committente o del responsabili dei lavori

Articolo 91

Obblighi del coordinatore per la progettazione

Articolo 92

Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Articolo 93

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

Articolo 94

Obblighi dei lavoratori autonomi

Articolo 95

Misure generali di tutela

Articolo 96

Obblighi dei datori dei lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Articolo 97

Oblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

Articolo 98

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Articolo 99

Notifica preliminare

Articolo 100

Piano di sicurezza e di coordinamento

Articolo 101

Obblighi di trasmissione

Articolo 102

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Articolo 103

Modalità di attuazione della valutazione del rumore

Articolo 104

Modalità attuative di particolari oblighi

CAPO II

NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE

COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 105

Attività soggette

Articolo 106

Attività escluse

Articolo 107

Definizioni

SEZIONE II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 108

Viabilità nei cantieri

Articolo 109

Recinzione del cantiere

Articolo 110

Luighi di transito

Articolo 111

Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota

Articolo 112

Idoneità delle opere provvisionali

Articolo 113

Scale

Articolo 114

Protezione dei posti di lavoro

Articolo 115

Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Articolo 116

Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento

mediante funi

Articolo 117

Lavori in prossimità di parti attive

SEZIONE III

SCAVI E FONDAZIONI

Articolo 118

Splateamento e sbancamento

Articolo 119

Pozzi, scavi e cunicoli

Articolo 120

Deposito di materiali in prossimità di scavi

Articolo 121

Presenza di gas negli scavi

SEZIONE IV

PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME

Articolo 122

Ponteggi ed opere provvisionali

Articolo 123

Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

Articolo 124

Deposito di materiali sulle impalcature

Articolo 125

Disposizioni dei montanti

Articolo 126

Parapetti

Articolo 127

Ponti a sbalzo

Articolo 128

Sottoponti

Articolo 129

Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

Articolo 130

Andatoie e passerelle

SEZIONE V

PONTEGGI FISSI

Articolo 131

Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego

Articolo 132

Relazione tecnica

Articolo 133

Progetto

Articolo 134

Documentazione

Articolo 135

Marchio del fabbricante

Articolo 136

Montaggio e smontaggio

Articolo 137

Manutenzione e revisione

Articolo 138

Norme particolari

SEZIONE VI

PONTEGGI MOVIBILI

Articolo 139

Ponti su cavalletti

Articolo 140

Ponti su ruote a torre

SEZIONE VII

COSTRUZIONI EDILIZIE

Articolo 141

Strutture speciali

Articolo 142

Costruzioni di archi, volte e simili

Articolo 143

Posa delle armature e delle centine

Articolo 144

Resistenza delle armature

Articolo 145

Disarmo delle armature

Articolo 146

Difesa delle aperture

Articolo 147

Scale in muratura

Articolo 148

Lavori speciali

Articolo 149

Paratoie e cassoni

SEZIONE VIII

DEMOLIZIONI

Articolo 150

Rafforzamento delle strutture

Articolo 151

Ordine delle demolizioni

Articolo 152

Misure di sicurezza

Articolo 153

Convogliamento del materiale di demolizione

Articolo 154

Sbarramento della zona di demolizione

Articolo 155

Demolizione per rovesciamento

Articolo 156

Verifiche

CAPO III

SANZIONI

Articolo 157

Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

Articolo 158

Sanzioni per i coordinatori

Articolo 159

Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

Articolo 160

Sanzioni per i lavoratori

TITOLO V

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 161

Campo di applicazione

Articolo 162

Definizioni

Articolo 163

Obblighi del datore di lavoro

Articolo 164

Informazione e formazione

CAPO II

SANZIONI

Articolo 165

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 166

Sanzioni a carico del preposto

TITOLO VI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 167

Campo di applicazione

Articolo 168

Obblighi del datore di lavoro

Articolo 169

Informazione, formazione e addestramento

CAPO II

SANZIONI

Articolo 170

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 171

Sanzioni a carico del preposto

TITOLO VII

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 172

Campo di applicazione

Articolo 173

Definizioni

CAPO II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Articolo 174

Obblighi del datore di lavoro

Articolo 175

Svolgimento quotidiano del lavoro

Articolo 176

Sorveglianza sanitaria

Articolo 177

Informazione e formazione

CAPO III

SANZIONI

Articolo 178

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 179

Sanzioni a carico del preposto

TITOLO VIII

AGENTI FISICI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 180

Definizioni e campo di applicazione

Articolo 181

Valutazione dei rischi

Articolo 182

Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

Articolo 183

Lavoratori particolarmente sensibili

Articolo 184

Informazione e formazione dei lavoratori

Articolo 185

Sorveglianza sanitaria

Articolo 186

Cartella sanitaria e di rischio

CAPO II

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

Articolo 187

Campo di applicazione

Articolo 188

Definizioni

Articolo 189

Valori limite di esposizione e valori di azione

Articolo 190

Valutazione del rischio

Articolo 191

Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

Articolo 192

Misure di prevenzione e protezione

Articolo 193

Uso dei dispositivi di protezione individuali

Articolo 194

Misure per la limitazione dell’esposizione

Articolo 195

Informazione e formazione dei lavoratori

Articolo 196

Sorveglianza sanitaria

Articolo 197

Deroghe

Articolo 198

Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center

CAPO III

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Articolo 199

Campo di applicazione

Articolo 200

Definizioni

Articolo 201

Valori limite di esposizione e valori d.azione

Articolo 202

Valutazione dei rischi

Articolo 203

Misure di prevenzione e protezione

Articolo 204

Sorveglianza sanitaria

Articolo 205

Deroghe

CAPO IV

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI

ELETTROMAGNETICI

Articolo 206

Campo di applicazione

Articolo 207

Definizioni

Articolo 208

Valori limite di esposizione e valori d.azione

Articolo 209

Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi

Articolo 210

Misure di prevenzione e protezione

Articolo 211

Sorveglianza sanitaria

Articolo 212

Linee guida

CAPO V

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE

Articolo 213

Campo di applicazione

Articolo 214

Definizioni

Articolo 215

Valori limite di esposizione

Articolo 216

Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi

Articolo 217

Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

Articolo 218

Sorveglianza sanitaria

CAPO VI

SANZIONI

Articolo 219

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 220

Sanzioni a carico del medico competente

TITOLO IX

SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Articolo 221

Campo di applicazione

Articolo 222

Definizioni

Articolo 223

Valutazione dei rischi

Articolo 224

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Articolo 225

Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Articolo 226

Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Articolo 227

Informazione e formazione per i lavoratori

Articolo 228

Divieti

Articolo 229

Sorveglianza sanitaria

Articolo 230

Cartelle sanitarie e di rischio

Articolo 231

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Articolo 232

Adeguamenti normativi

CAPO II

PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 233

Campo di applicazione

Articolo 234

Definizioni

SEZIONE II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 235

Sostituzione e riduzione

Articolo 236

Valutazione del rischio

Articolo 237

Misure tecniche, organizzative, procedurali

Articolo 238

Misure igieniche

Articolo 239

Informazione e formazione

Articolo 240

Esposizione non prevedibile

Articolo 241

Operazioni lavorative particolari

SEZIONE III

SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 242

Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Articolo 243

Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244

Registrazione dei tumori

Articolo 245

Adeguamenti normativi

CAPO III

PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 246

Campo di applicazione

Articolo 247

Definizioni

SEZIONE II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 248

Individuazione della presenza di amianto

Articolo 249

Valutazione del rischio

Articolo 250

Notifica

Articolo 251

Misure di prevenzione e protezione

Articolo 252

Misure igieniche

Articolo 253

Controllo dell’esposizione

Articolo 254

Valore limite

Articolo 255

Operazioni lavorative particolari

Articolo 256

Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

Articolo 257

Informazione dei lavoratori

Articolo 258

Formazione dei lavoratori

Articolo 259

Sorveglianza sanitaria

Articolo 260

Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Articolo 261

Mesoteliomi

CAPO IV

SANZIONI

Articolo 262

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Articolo 263

Sanzioni per il preposto

Articolo 264

Sanzioni per il medico competente

Articolo 265

Sanzioni per i lavoratori

TITOLO X

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO I

Articolo 266

Campo di applicazione

Articolo 267

Definizioni

Articolo 268

Classificazione degli agenti biologici

Articolo 269

Comunicazione

Articolo 270

Autorizzazione

CAPO II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 271

Valutazione del rischio

Articolo 272

Misure tecniche, organizzative, procedurali

Articolo 273

Misure igieniche

Articolo 274

Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

Articolo 275

Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

Articolo 276

Misure specifiche per i processi industriali

Articolo 277

Misure di emergenza

Articolo 278

Informazioni e formazione

CAPO III

SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 279

Prevenzione e controllo

Articolo 280

Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Articolo 281

Registro dei casi di malattia e di decesso

CAPO IV

SANZIONI

Articolo 282

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Articolo 283

Sanzioni a carico dei preposti

Articolo 284

Sanzioni a carico del medico competente

Articolo 285

Sanzioni a carico dei lavoratori

Articolo 286

Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

TITOLO XI

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 287

Campo di applicazione

Articolo 288

Definizioni

CAPO II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 289

Prevenzione e protezione contro le esplosioni

Articolo 290

Valutazione dei rischi di esplosione

Articolo 291

Obblighi generali

Articolo 292

Coordinamento

Articolo 293

Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Articolo 294

Documento sulla protezione contro le esplosioni

Articolo 295

Termini per l’adeguamento

Articolo 296

Verifiche

CAPO II

SANZIONI

Articolo 297

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

TITOLO XII

DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Articolo 298

Principio di specialità

Articolo 299

Esercizio di fatto di poteri direttivi

Articolo 300

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Articolo 301

Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre

1994, n. 758

Articolo 302

Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto

Articolo 303

Circostanza attenuante

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 304

Abrogazioni

Articolo 305

Clausola di copertura finanziaria

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni

internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei

lavoratori immigrati.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,

esso è individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto

dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di

autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici

e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività

lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei

requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del

presente articolo;

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e

professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1,

con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la

sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità; p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e

con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni

di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza

del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva

permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne

la più ampia diffusione;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in

materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e

approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano;

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri

soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla

acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla

identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla

identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso

corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e

le procedure di lavoro;

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la

definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui

agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme

antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei

datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali

sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone

prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la

l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o

funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) «Responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture

giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con

compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione

universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed

educazione di ogni ordine e grado e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del

presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze

connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi

dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto

con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle riforme e innovazioni nella

pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,

compresa l’Arma dei carabinieri, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale

militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel

caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i

medesimi decreti si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire l’adeguamento della

normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio

1999, n. 271, ed in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, alla disciplina recata dal presente decreto.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative

dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; decorso inutilmente tale

termine, trovano applicazione le singole discipline speciali, integrate dai criteri e principi generali del presente decreto.

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,

nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del

presente articolo.

5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di

cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

modificazioni e integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico

dell’utilizzatore, fatto salvo l’obbligo a carico del somministratore di informare e formare il

lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene

assunto.

6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e

protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare

e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi

dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in

materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a

carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai

bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei

lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di

fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e

37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione

alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie,

o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza,

mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il

16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall’ambito in

cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature

proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al

Titolo IX. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai

videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la

corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del

lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti

hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei

contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del

lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può

chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire

l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli

di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti

o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le

disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile,

dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici

operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.

13. In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti

nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro

della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni

dall’entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla

normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che

impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per

un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede

ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e

sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali

comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati

dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

Articolo 4

Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa

discendere particolari obblighi non sono computati:

a) i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile;

b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui

all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi

regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le

scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione

professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,

fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con

diritto alla conservazione del posto di lavoro;

e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli

70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e

integrazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’art. 74 del

medesimo decreto.

f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ove la loro attività non sia svolta in

forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;

g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre

1997, n. 468, e successive modificazioni e inte

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

Articolo 2

Definizioni

Articolo 3

Campo di applicazione

Articolo 4

Computo dei lavoratori

CAPO II

SISTEMA ISTITUZIONALE

Articolo 5

Comitato per l’indirizzo e valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 6

Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro

Articolo 7

Comitati regionali di coordinamento

Articolo 8

Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Articolo 9

Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 10

Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 11

Attività promozionali

Articolo 12

Interpello

Articolo 13

Vigilanza

Articolo 14

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

CAPO III

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 15

Misure generali di tutela

Articolo 16

Delega di funzioni

Articolo 17

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 19

Obblighi del preposto

Articolo 20

Obblighi dei lavoratori

Articolo 21

Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Articolo 22

Obblighi dei progettisti

Art. 23

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24

Obblighi degli installatori

Articolo 25

Obblighi del medico competente

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d.appalto o d.opera o di somministrazione

Articolo 27

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

SEZIONE II

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Articolo 28

Oggetto della valutazione dei rischi

Articolo 29

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Articolo 30

Modelli di organizzazione e di gestione

SEZIONE III

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo 31

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 32

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Articolo 33

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Articolo 34

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti

di prevenzione e protezione dai rischi

Articolo 35

Riunione periodica

SEZIONE IV

FORMAZIONE, INFORMAZIONE,E ADDESTRAMENTO

Articolo 36

Informazione ai lavoratori

Articolo 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

SEZIONE V

SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 38

Titoli e requisiti del medico competente

Articolo 39

Svolgimento dell’attività di medico competente

Articolo 40

Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Articolo 41

Sorveglianza sanitaria

Articolo 42

Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

SEZIONE VI

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 43

Disposizioni generali

Articolo 44

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Articolo 45

Primo soccorso

Articolo 46

Prevenzione incendi

SEZIONE VII

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Articolo 47

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 48

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Articolo 49

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Articolo 50

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 51

Organismi paritetici

Articolo 52

Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali

e alla pariteticità

SEZIONE VIII

DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE

MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 53

Tenuta della documentazione

Articolo 54

Comunicazioni e trasmissione della documentazione

CAPO IV

DISPOSIZIONI PENALI

SEZIONE I

SANZIONI

Articolo 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Articolo 56

Sanzioni per il preposto

Articolo 57

Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Articolo 58

Sanzioni per il medico competente

Articolo 59

Sanzioni per i lavoratori

Articolo 60

Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

SEZIONE II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Articolo 61

Azione di regresso e costituzione di arte civile

TITOLO II

LUOGHI DI LAVORO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62

Definizioni

Articolo .63

Requisiti di salute e di sicurezza

Articolo 64

Obblighi del datore di lavoro

Articolo 65

Locali sotterranei o semisotterranei

Articolo 66

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

Articolo 67

Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio

CAPO II

SANZIONI

Articolo 68

Anzioni per il datore dfi lavoro

TITOLO III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALE

CAPO I

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Articolo 69

Definizioni

Articolo 70

Requisiti di sicurezza

Articolo 71

Obblighi dekl datore di lavoro

Articolo 72

Oblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Articolo 73

Informazioni e formazione

CAPO II

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INMDIVIDUALE

Articolo 74

Definizioni

Articolo 75

Obbligo di uso

Articolo 76

Requisiti dei DPI

Articolo 77

Obblighi del datore di lavoro

Articolo 78

Obblighi dei lavoratori

Articolo 79

Criteri per l’individuazione e l’uso

CAPO III

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Articolo 80

Obblighi del dator di lavoro

Articolo 81

Requisiti di sicurezza

Articolo 82

Lavori sotto tensione

Articolo 83

Lavori in prossimità di parti attive

Articolo 84

Protezioni dai fulmini

Articolo 85

Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

Articolo 86

Verifiche

Articolo 87

Sanzioni a carico del datore di lavoro

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I

MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 88

Campo di applicazione

Articolo 89

Definizioni

Articolo 90

Obblighi del committente o del responsabili dei lavori

Articolo 91

Obblighi del coordinatore per la progettazione

Articolo 92

Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Articolo 93

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

Articolo 94

Obblighi dei lavoratori autonomi

Articolo 95

Misure generali di tutela

Articolo 96

Obblighi dei datori dei lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Articolo 97

Oblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

Articolo 98

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Articolo 99

Notifica preliminare

Articolo 100

Piano di sicurezza e di coordinamento

Articolo 101

Obblighi di trasmissione

Articolo 102

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Articolo 103

Modalità di attuazione della valutazione del rumore

Articolo 104

Modalità attuative di particolari oblighi

CAPO II

NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE

COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 105

Attività soggette

Articolo 106

Attività escluse

Articolo 107

Definizioni

SEZIONE II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 108

Viabilità nei cantieri

Articolo 109

Recinzione del cantiere

Articolo 110

Luighi di transito

Articolo 111

Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota

Articolo 112

Idoneità delle opere provvisionali

Articolo 113

Scale

Articolo 114

Protezione dei posti di lavoro

Articolo 115

Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Articolo 116

Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento

mediante funi

Articolo 117

Lavori in prossimità di parti attive

SEZIONE III

SCAVI E FONDAZIONI

Articolo 118

Splateamento e sbancamento

Articolo 119

Pozzi, scavi e cunicoli

Articolo 120

Deposito di materiali in prossimità di scavi

Articolo 121

Presenza di gas negli scavi

SEZIONE IV

PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME

Articolo 122

Ponteggi ed opere provvisionali

Articolo 123

Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

Articolo 124

Deposito di materiali sulle impalcature

Articolo 125

Disposizioni dei montanti

Articolo 126

Parapetti

Articolo 127

Ponti a sbalzo

Articolo 128

Sottoponti

Articolo 129

Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

Articolo 130

Andatoie e passerelle

SEZIONE V

PONTEGGI FISSI

Articolo 131

Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego

Articolo 132

Relazione tecnica

Articolo 133

Progetto

Articolo 134

Documentazione

Articolo 135

Marchio del fabbricante

Articolo 136

Montaggio e smontaggio

Articolo 137

Manutenzione e revisione

Articolo 138

Norme particolari

SEZIONE VI

PONTEGGI MOVIBILI

Articolo 139

Ponti su cavalletti

Articolo 140

Ponti su ruote a torre

SEZIONE VII

COSTRUZIONI EDILIZIE

Articolo 141

Strutture speciali

Articolo 142

Costruzioni di archi, volte e simili

Articolo 143

Posa delle armature e delle centine

Articolo 144

Resistenza delle armature

Articolo 145

Disarmo delle armature

Articolo 146

Difesa delle aperture

Articolo 147

Scale in muratura

Articolo 148

Lavori speciali

Articolo 149

Paratoie e cassoni

SEZIONE VIII

DEMOLIZIONI

Articolo 150

Rafforzamento delle strutture

Articolo 151

Ordine delle demolizioni

Articolo 152

Misure di sicurezza

Articolo 153

Convogliamento del materiale di demolizione

Articolo 154

Sbarramento della zona di demolizione

Articolo 155

Demolizione per rovesciamento

Articolo 156

Verifiche

CAPO III

SANZIONI

Articolo 157

Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

Articolo 158

Sanzioni per i coordinatori

Articolo 159

Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

Articolo 160

Sanzioni per i lavoratori

TITOLO V

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 161

Campo di applicazione

Articolo 162

Definizioni

Articolo 163

Obblighi del datore di lavoro

Articolo 164

Informazione e formazione

CAPO II

SANZIONI

Articolo 165

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 166

Sanzioni a carico del preposto

TITOLO VI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 167

Campo di applicazione

Articolo 168

Obblighi del datore di lavoro

Articolo 169

Informazione, formazione e addestramento

CAPO II

SANZIONI

Articolo 170

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 171

Sanzioni a carico del preposto

TITOLO VII

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 172

Campo di applicazione

Articolo 173

Definizioni

CAPO II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Articolo 174

Obblighi del datore di lavoro

Articolo 175

Svolgimento quotidiano del lavoro

Articolo 176

Sorveglianza sanitaria

Articolo 177

Informazione e formazione

CAPO III

SANZIONI

Articolo 178

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 179

Sanzioni a carico del preposto

TITOLO VIII

AGENTI FISICI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 180

Definizioni e campo di applicazione

Articolo 181

Valutazione dei rischi

Articolo 182

Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

Articolo 183

Lavoratori particolarmente sensibili

Articolo 184

Informazione e formazione dei lavoratori

Articolo 185

Sorveglianza sanitaria

Articolo 186

Cartella sanitaria e di rischio

CAPO II

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

Articolo 187

Campo di applicazione

Articolo 188

Definizioni

Articolo 189

Valori limite di esposizione e valori di azione

Articolo 190

Valutazione del rischio

Articolo 191

Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

Articolo 192

Misure di prevenzione e protezione

Articolo 193

Uso dei dispositivi di protezione individuali

Articolo 194

Misure per la limitazione dell’esposizione

Articolo 195

Informazione e formazione dei lavoratori

Articolo 196

Sorveglianza sanitaria

Articolo 197

Deroghe

Articolo 198

Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center

CAPO III

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Articolo 199

Campo di applicazione

Articolo 200

Definizioni

Articolo 201

Valori limite di esposizione e valori d.azione

Articolo 202

Valutazione dei rischi

Articolo 203

Misure di prevenzione e protezione

Articolo 204

Sorveglianza sanitaria

Articolo 205

Deroghe

CAPO IV

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI

ELETTROMAGNETICI

Articolo 206

Campo di applicazione

Articolo 207

Definizioni

Articolo 208

Valori limite di esposizione e valori d.azione

Articolo 209

Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi

Articolo 210

Misure di prevenzione e protezione

Articolo 211

Sorveglianza sanitaria

Articolo 212

Linee guida

CAPO V

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE

Articolo 213

Campo di applicazione

Articolo 214

Definizioni

Articolo 215

Valori limite di esposizione

Articolo 216

Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi

Articolo 217

Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

Articolo 218

Sorveglianza sanitaria

CAPO VI

SANZIONI

Articolo 219

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 220

Sanzioni a carico del medico competente

TITOLO IX

SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Articolo 221

Campo di applicazione

Articolo 222

Definizioni

Articolo 223

Valutazione dei rischi

Articolo 224

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Articolo 225

Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Articolo 226

Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Articolo 227

Informazione e formazione per i lavoratori

Articolo 228

Divieti

Articolo 229

Sorveglianza sanitaria

Articolo 230

Cartelle sanitarie e di rischio

Articolo 231

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Articolo 232

Adeguamenti normativi

CAPO II

PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 233

Campo di applicazione

Articolo 234

Definizioni

SEZIONE II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 235

Sostituzione e riduzione

Articolo 236

Valutazione del rischio

Articolo 237

Misure tecniche, organizzative, procedurali

Articolo 238

Misure igieniche

Articolo 239

Informazione e formazione

Articolo 240

Esposizione non prevedibile

Articolo 241

Operazioni lavorative particolari

SEZIONE III

SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 242

Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Articolo 243

Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244

Registrazione dei tumori

Articolo 245

Adeguamenti normativi

CAPO III

PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 246

Campo di applicazione

Articolo 247

Definizioni

SEZIONE II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 248

Individuazione della presenza di amianto

Articolo 249

Valutazione del rischio

Articolo 250

Notifica

Articolo 251

Misure di prevenzione e protezione

Articolo 252

Misure igieniche

Articolo 253

Controllo dell’esposizione

Articolo 254

Valore limite

Articolo 255

Operazioni lavorative particolari

Articolo 256

Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

Articolo 257

Informazione dei lavoratori

Articolo 258

Formazione dei lavoratori

Articolo 259

Sorveglianza sanitaria

Articolo 260

Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Articolo 261

Mesoteliomi

CAPO IV

SANZIONI

Articolo 262

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Articolo 263

Sanzioni per il preposto

Articolo 264

Sanzioni per il medico competente

Articolo 265

Sanzioni per i lavoratori

TITOLO X

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO I

Articolo 266

Campo di applicazione

Articolo 267

Definizioni

Articolo 268

Classificazione degli agenti biologici

Articolo 269

Comunicazione

Articolo 270

Autorizzazione

CAPO II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 271

Valutazione del rischio

Articolo 272

Misure tecniche, organizzative, procedurali

Articolo 273

Misure igieniche

Articolo 274

Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

Articolo 275

Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

Articolo 276

Misure specifiche per i processi industriali

Articolo 277

Misure di emergenza

Articolo 278

Informazioni e formazione

CAPO III

SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 279

Prevenzione e controllo

Articolo 280

Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Articolo 281

Registro dei casi di malattia e di decesso

CAPO IV

SANZIONI

Articolo 282

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Articolo 283

Sanzioni a carico dei preposti

Articolo 284

Sanzioni a carico del medico competente

Articolo 285

Sanzioni a carico dei lavoratori

Articolo 286

Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

TITOLO XI

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 287

Campo di applicazione

Articolo 288

Definizioni

CAPO II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 289

Prevenzione e protezione contro le esplosioni

Articolo 290

Valutazione dei rischi di esplosione

Articolo 291

Obblighi generali

Articolo 292

Coordinamento

Articolo 293

Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Articolo 294

Documento sulla protezione contro le esplosioni

Articolo 295

Termini per l’adeguamento

Articolo 296

Verifiche

CAPO II

SANZIONI

Articolo 297

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

TITOLO XII

DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Articolo 298

Principio di specialità

Articolo 299

Esercizio di fatto di poteri direttivi

Articolo 300

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Articolo 301

Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre

1994, n. 758

Articolo 302

Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto

Articolo 303

Circostanza attenuante

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 304

Abrogazioni

Articolo 305

Clausola di copertura finanziaria

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni

internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei

lavoratori immigrati.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,

esso è individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto

dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di

autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici

e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività

lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei

requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del

presente articolo;

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e

professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1,

con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la

sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità; p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e

con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni

di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza

del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva

permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne

la più ampia diffusione;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in

materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e

approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano;

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri

soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla

acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla

identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla

identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso

corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e

le procedure di lavoro;

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la

definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui

agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme

antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei

datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali

sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone

prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la

l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o

funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) «Responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture

giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con

compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione

universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed

educazione di ogni ordine e grado e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del

presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze

connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi

dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto

con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle riforme e innovazioni nella

pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,

compresa l’Arma dei carabinieri, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale

militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel

caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i

medesimi decreti si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire l’adeguamento della

normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio

1999, n. 271, ed in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, alla disciplina recata dal presente decreto.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative

dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; decorso inutilmente tale

termine, trovano applicazione le singole discipline speciali, integrate dai criteri e principi generali del presente decreto.

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,

nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del

presente articolo.

5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di

cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

modificazioni e integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico

dell’utilizzatore, fatto salvo l’obbligo a carico del somministratore di informare e formare il

lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene

assunto.

6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e

protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare

e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi

dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in

materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a

carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai

bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei

lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di

fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e

37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione

alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie,

o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza,

mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il

16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall’ambito in

cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature

proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al

Titolo IX. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai

videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la

corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del

lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti

hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei

contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del

lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può

chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire

l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli

di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti

o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le

disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile,

dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici

operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.

13. In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti

nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro

della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni

dall’entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla

normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che

impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per

un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede

ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e

sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali

comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati

dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

Articolo 4

Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa

discendere particolari obblighi non sono computati:

a) i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile;

b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui

all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi

regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le

scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione

professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,

fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con

diritto alla conservazione del posto di lavoro;

e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli

70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e

integrazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’art. 74 del

medesimo decreto.

f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ove la loro attività non sia svolta in

forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;

g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre

1997, n. 468, e successive modificazioni e inte