Schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità
Articolo 2
Definizioni
Articolo 3
Campo di applicazione
Articolo 4
Computo dei lavoratori
CAPO II
SISTEMA ISTITUZIONALE
Articolo 5
Comitato per l’indirizzo e valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 6
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro
Articolo 7
Comitati regionali di coordinamento
Articolo 8
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Articolo 9
Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 10
Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 11
Attività promozionali
Articolo 12
Interpello
Articolo 13
Vigilanza
Articolo 14
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
CAPO III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Articolo 15
Misure generali di tutela
Articolo 16
Delega di funzioni
Articolo 17
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Articolo 18
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 19
Obblighi del preposto
Articolo 20
Obblighi dei lavoratori
Articolo 21
Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
Articolo 22
Obblighi dei progettisti
Art. 23
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24
Obblighi degli installatori
Articolo 25
Obblighi del medico competente
Articolo 26
Obblighi connessi ai contratti d.appalto o d.opera o di somministrazione
Articolo 27
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
SEZIONE II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 28
Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 30
Modelli di organizzazione e di gestione
SEZIONE III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Articolo 31
Servizio di prevenzione e protezione
Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Articolo 33
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Articolo 34
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi
Articolo 35
Riunione periodica
SEZIONE IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE,E ADDESTRAMENTO
Articolo 36
Informazione ai lavoratori
Articolo 37
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 38
Titoli e requisiti del medico competente
Articolo 39
Svolgimento dell’attività di medico competente
Articolo 40
Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
Articolo 42
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
SEZIONE VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Articolo 43
Disposizioni generali
Articolo 44
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Articolo 45
Primo soccorso
Articolo 46
Prevenzione incendi
SEZIONE VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Articolo 47
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 48
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Articolo 49
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Articolo 50
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 51
Organismi paritetici
Articolo 52
Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
e alla pariteticità
SEZIONE VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo 53
Tenuta della documentazione
Articolo 54
Comunicazioni e trasmissione della documentazione
CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI
SEZIONE I
SANZIONI
Articolo 55
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 56
Sanzioni per il preposto
Articolo 57
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Articolo 58
Sanzioni per il medico competente
Articolo 59
Sanzioni per i lavoratori
Articolo 60
Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
SEZIONE II
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Articolo 61
Azione di regresso e costituzione di arte civile
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 62
Definizioni
Articolo .63
Requisiti di salute e di sicurezza
Articolo 64
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 65
Locali sotterranei o semisotterranei
Articolo 66
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
Articolo 67
Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
CAPO II
SANZIONI
Articolo 68
Anzioni per il datore dfi lavoro
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
CAPO I
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Articolo 69
Definizioni
Articolo 70
Requisiti di sicurezza
Articolo 71
Obblighi dekl datore di lavoro
Articolo 72
Oblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Articolo 73
Informazioni e formazione
CAPO II
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INMDIVIDUALE
Articolo 74
Definizioni
Articolo 75
Obbligo di uso
Articolo 76
Requisiti dei DPI
Articolo 77
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 78
Obblighi dei lavoratori
Articolo 79
Criteri per l’individuazione e l’uso
CAPO III
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Articolo 80
Obblighi del dator di lavoro
Articolo 81
Requisiti di sicurezza
Articolo 82
Lavori sotto tensione
Articolo 83
Lavori in prossimità di parti attive
Articolo 84
Protezioni dai fulmini
Articolo 85
Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
Articolo 86
Verifiche
Articolo 87
Sanzioni a carico del datore di lavoro
TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I
MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Articolo 88
Campo di applicazione
Articolo 89
Definizioni
Articolo 90
Obblighi del committente o del responsabili dei lavori
Articolo 91
Obblighi del coordinatore per la progettazione
Articolo 92
Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 93
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Articolo 94
Obblighi dei lavoratori autonomi
Articolo 95
Misure generali di tutela
Articolo 96
Obblighi dei datori dei lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Articolo 97
Oblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Articolo 98
Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 99
Notifica preliminare
Articolo 100
Piano di sicurezza e di coordinamento
Articolo 101
Obblighi di trasmissione
Articolo 102
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Articolo 103
Modalità di attuazione della valutazione del rumore
Articolo 104
Modalità attuative di particolari oblighi
CAPO II
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE
COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
SEZIONE I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 105
Attività soggette
Articolo 106
Attività escluse
Articolo 107
Definizioni
SEZIONE II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 108
Viabilità nei cantieri
Articolo 109
Recinzione del cantiere
Articolo 110
Luighi di transito
Articolo 111
Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Articolo 112
Idoneità delle opere provvisionali
Articolo 113
Scale
Articolo 114
Protezione dei posti di lavoro
Articolo 115
Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Articolo 116
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi
Articolo 117
Lavori in prossimità di parti attive
SEZIONE III
SCAVI E FONDAZIONI
Articolo 118
Splateamento e sbancamento
Articolo 119
Pozzi, scavi e cunicoli
Articolo 120
Deposito di materiali in prossimità di scavi
Articolo 121
Presenza di gas negli scavi
SEZIONE IV
PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
Articolo 122
Ponteggi ed opere provvisionali
Articolo 123
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Articolo 124
Deposito di materiali sulle impalcature
Articolo 125
Disposizioni dei montanti
Articolo 126
Parapetti
Articolo 127
Ponti a sbalzo
Articolo 128
Sottoponti
Articolo 129
Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Articolo 130
Andatoie e passerelle
SEZIONE V
PONTEGGI FISSI
Articolo 131
Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
Articolo 132
Relazione tecnica
Articolo 133
Progetto
Articolo 134
Documentazione
Articolo 135
Marchio del fabbricante
Articolo 136
Montaggio e smontaggio
Articolo 137
Manutenzione e revisione
Articolo 138
Norme particolari
SEZIONE VI
PONTEGGI MOVIBILI
Articolo 139
Ponti su cavalletti
Articolo 140
Ponti su ruote a torre
SEZIONE VII
COSTRUZIONI EDILIZIE
Articolo 141
Strutture speciali
Articolo 142
Costruzioni di archi, volte e simili
Articolo 143
Posa delle armature e delle centine
Articolo 144
Resistenza delle armature
Articolo 145
Disarmo delle armature
Articolo 146
Difesa delle aperture
Articolo 147
Scale in muratura
Articolo 148
Lavori speciali
Articolo 149
Paratoie e cassoni
SEZIONE VIII
DEMOLIZIONI
Articolo 150
Rafforzamento delle strutture
Articolo 151
Ordine delle demolizioni
Articolo 152
Misure di sicurezza
Articolo 153
Convogliamento del materiale di demolizione
Articolo 154
Sbarramento della zona di demolizione
Articolo 155
Demolizione per rovesciamento
Articolo 156
Verifiche
CAPO III
SANZIONI
Articolo 157
Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Articolo 158
Sanzioni per i coordinatori
Articolo 159
Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
Articolo 160
Sanzioni per i lavoratori
TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 161
Campo di applicazione
Articolo 162
Definizioni
Articolo 163
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 164
Informazione e formazione
CAPO II
SANZIONI
Articolo 165
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 166
Sanzioni a carico del preposto
TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 167
Campo di applicazione
Articolo 168
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 169
Informazione, formazione e addestramento
CAPO II
SANZIONI
Articolo 170
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 171
Sanzioni a carico del preposto
TITOLO VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 172
Campo di applicazione
Articolo 173
Definizioni
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
Articolo 174
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 175
Svolgimento quotidiano del lavoro
Articolo 176
Sorveglianza sanitaria
Articolo 177
Informazione e formazione
CAPO III
SANZIONI
Articolo 178
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 179
Sanzioni a carico del preposto
TITOLO VIII
AGENTI FISICI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 180
Definizioni e campo di applicazione
Articolo 181
Valutazione dei rischi
Articolo 182
Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Articolo 183
Lavoratori particolarmente sensibili
Articolo 184
Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 185
Sorveglianza sanitaria
Articolo 186
Cartella sanitaria e di rischio
CAPO II
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
Articolo 187
Campo di applicazione
Articolo 188
Definizioni
Articolo 189
Valori limite di esposizione e valori di azione
Articolo 190
Valutazione del rischio
Articolo 191
Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
Articolo 192
Misure di prevenzione e protezione
Articolo 193
Uso dei dispositivi di protezione individuali
Articolo 194
Misure per la limitazione dell’esposizione
Articolo 195
Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 196
Sorveglianza sanitaria
Articolo 197
Deroghe
Articolo 198
Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
CAPO III
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
Articolo 199
Campo di applicazione
Articolo 200
Definizioni
Articolo 201
Valori limite di esposizione e valori d.azione
Articolo 202
Valutazione dei rischi
Articolo 203
Misure di prevenzione e protezione
Articolo 204
Sorveglianza sanitaria
Articolo 205
Deroghe
CAPO IV
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Articolo 206
Campo di applicazione
Articolo 207
Definizioni
Articolo 208
Valori limite di esposizione e valori d.azione
Articolo 209
Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
Articolo 210
Misure di prevenzione e protezione
Articolo 211
Sorveglianza sanitaria
Articolo 212
Linee guida
CAPO V
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE
Articolo 213
Campo di applicazione
Articolo 214
Definizioni
Articolo 215
Valori limite di esposizione
Articolo 216
Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
Articolo 217
Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Articolo 218
Sorveglianza sanitaria
CAPO VI
SANZIONI
Articolo 219
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 220
Sanzioni a carico del medico competente
TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Articolo 221
Campo di applicazione
Articolo 222
Definizioni
Articolo 223
Valutazione dei rischi
Articolo 224
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Articolo 225
Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Articolo 226
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Articolo 227
Informazione e formazione per i lavoratori
Articolo 228
Divieti
Articolo 229
Sorveglianza sanitaria
Articolo 230
Cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 231
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Articolo 232
Adeguamenti normativi
CAPO II
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 233
Campo di applicazione
Articolo 234
Definizioni
SEZIONE II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 235
Sostituzione e riduzione
Articolo 236
Valutazione del rischio
Articolo 237
Misure tecniche, organizzative, procedurali
Articolo 238
Misure igieniche
Articolo 239
Informazione e formazione
Articolo 240
Esposizione non prevedibile
Articolo 241
Operazioni lavorative particolari
SEZIONE III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 242
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Articolo 243
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244
Registrazione dei tumori
Articolo 245
Adeguamenti normativi
CAPO III
PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 246
Campo di applicazione
Articolo 247
Definizioni
SEZIONE II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 248
Individuazione della presenza di amianto
Articolo 249
Valutazione del rischio
Articolo 250
Notifica
Articolo 251
Misure di prevenzione e protezione
Articolo 252
Misure igieniche
Articolo 253
Controllo dell’esposizione
Articolo 254
Valore limite
Articolo 255
Operazioni lavorative particolari
Articolo 256
Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
Articolo 257
Informazione dei lavoratori
Articolo 258
Formazione dei lavoratori
Articolo 259
Sorveglianza sanitaria
Articolo 260
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 261
Mesoteliomi
CAPO IV
SANZIONI
Articolo 262
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 263
Sanzioni per il preposto
Articolo 264
Sanzioni per il medico competente
Articolo 265
Sanzioni per i lavoratori
TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO I
Articolo 266
Campo di applicazione
Articolo 267
Definizioni
Articolo 268
Classificazione degli agenti biologici
Articolo 269
Comunicazione
Articolo 270
Autorizzazione
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 271
Valutazione del rischio
Articolo 272
Misure tecniche, organizzative, procedurali
Articolo 273
Misure igieniche
Articolo 274
Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
Articolo 275
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Articolo 276
Misure specifiche per i processi industriali
Articolo 277
Misure di emergenza
Articolo 278
Informazioni e formazione
CAPO III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 279
Prevenzione e controllo
Articolo 280
Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Articolo 281
Registro dei casi di malattia e di decesso
CAPO IV
SANZIONI
Articolo 282
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Articolo 283
Sanzioni a carico dei preposti
Articolo 284
Sanzioni a carico del medico competente
Articolo 285
Sanzioni a carico dei lavoratori
Articolo 286
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 287
Campo di applicazione
Articolo 288
Definizioni
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 289
Prevenzione e protezione contro le esplosioni
Articolo 290
Valutazione dei rischi di esplosione
Articolo 291
Obblighi generali
Articolo 292
Coordinamento
Articolo 293
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Articolo 294
Documento sulla protezione contro le esplosioni
Articolo 295
Termini per l’adeguamento
Articolo 296
Verifiche
CAPO II
SANZIONI
Articolo 297
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
TITOLO XII
DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Articolo 298
Principio di specialità
Articolo 299
Esercizio di fatto di poteri direttivi
Articolo 300
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 301
Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758
Articolo 302
Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
Articolo 303
Circostanza attenuante
TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 304
Abrogazioni
Articolo 305
Clausola di copertura finanziaria
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni
internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
esso è individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto
dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di
autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del
presente articolo;
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1,
con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità; p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e
con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni
di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne
la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e
approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e
le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la
definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui
agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali
sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone
prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la
l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) «Responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
Articolo 3
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione
universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del
presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze
connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle riforme e innovazioni nella
pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale
militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel
caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i
medesimi decreti si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire l’adeguamento della
normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 271, ed in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, alla disciplina recata dal presente decreto.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative
dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; decorso inutilmente tale
termine, trovano applicazione le singole discipline speciali, integrate dai criteri e principi generali del presente decreto.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,
nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del
presente articolo.
5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di
cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico
dell’utilizzatore, fatto salvo l’obbligo a carico del somministratore di informare e formare il
lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene
assunto.
6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare
e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi
dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in
materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a
carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai
bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di
fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e
37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione
alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie,
o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza,
mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il
16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall’ambito in
cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature
proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al
Titolo IX. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai
videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la
corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del
lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti
hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei
contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del
lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può
chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire
l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli
di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti
o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile,
dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.
13. In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti
nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla
normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che
impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per
un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede
ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati
dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.
Articolo 4
Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa
discendere particolari obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con
diritto alla conservazione del posto di lavoro;
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli
70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’art. 74 del
medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ove la loro attività non sia svolta in
forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni e inte
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità
Articolo 2
Definizioni
Articolo 3
Campo di applicazione
Articolo 4
Computo dei lavoratori
CAPO II
SISTEMA ISTITUZIONALE
Articolo 5
Comitato per l’indirizzo e valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 6
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro
Articolo 7
Comitati regionali di coordinamento
Articolo 8
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Articolo 9
Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 10
Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 11
Attività promozionali
Articolo 12
Interpello
Articolo 13
Vigilanza
Articolo 14
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
CAPO III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Articolo 15
Misure generali di tutela
Articolo 16
Delega di funzioni
Articolo 17
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Articolo 18
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 19
Obblighi del preposto
Articolo 20
Obblighi dei lavoratori
Articolo 21
Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
Articolo 22
Obblighi dei progettisti
Art. 23
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24
Obblighi degli installatori
Articolo 25
Obblighi del medico competente
Articolo 26
Obblighi connessi ai contratti d.appalto o d.opera o di somministrazione
Articolo 27
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
SEZIONE II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 28
Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 30
Modelli di organizzazione e di gestione
SEZIONE III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Articolo 31
Servizio di prevenzione e protezione
Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Articolo 33
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Articolo 34
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi
Articolo 35
Riunione periodica
SEZIONE IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE,E ADDESTRAMENTO
Articolo 36
Informazione ai lavoratori
Articolo 37
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 38
Titoli e requisiti del medico competente
Articolo 39
Svolgimento dell’attività di medico competente
Articolo 40
Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
Articolo 42
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
SEZIONE VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Articolo 43
Disposizioni generali
Articolo 44
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Articolo 45
Primo soccorso
Articolo 46
Prevenzione incendi
SEZIONE VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Articolo 47
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 48
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Articolo 49
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Articolo 50
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 51
Organismi paritetici
Articolo 52
Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
e alla pariteticità
SEZIONE VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo 53
Tenuta della documentazione
Articolo 54
Comunicazioni e trasmissione della documentazione
CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI
SEZIONE I
SANZIONI
Articolo 55
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 56
Sanzioni per il preposto
Articolo 57
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Articolo 58
Sanzioni per il medico competente
Articolo 59
Sanzioni per i lavoratori
Articolo 60
Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
SEZIONE II
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Articolo 61
Azione di regresso e costituzione di arte civile
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 62
Definizioni
Articolo .63
Requisiti di salute e di sicurezza
Articolo 64
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 65
Locali sotterranei o semisotterranei
Articolo 66
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
Articolo 67
Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
CAPO II
SANZIONI
Articolo 68
Anzioni per il datore dfi lavoro
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
CAPO I
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Articolo 69
Definizioni
Articolo 70
Requisiti di sicurezza
Articolo 71
Obblighi dekl datore di lavoro
Articolo 72
Oblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Articolo 73
Informazioni e formazione
CAPO II
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INMDIVIDUALE
Articolo 74
Definizioni
Articolo 75
Obbligo di uso
Articolo 76
Requisiti dei DPI
Articolo 77
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 78
Obblighi dei lavoratori
Articolo 79
Criteri per l’individuazione e l’uso
CAPO III
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Articolo 80
Obblighi del dator di lavoro
Articolo 81
Requisiti di sicurezza
Articolo 82
Lavori sotto tensione
Articolo 83
Lavori in prossimità di parti attive
Articolo 84
Protezioni dai fulmini
Articolo 85
Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
Articolo 86
Verifiche
Articolo 87
Sanzioni a carico del datore di lavoro
TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I
MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Articolo 88
Campo di applicazione
Articolo 89
Definizioni
Articolo 90
Obblighi del committente o del responsabili dei lavori
Articolo 91
Obblighi del coordinatore per la progettazione
Articolo 92
Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 93
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Articolo 94
Obblighi dei lavoratori autonomi
Articolo 95
Misure generali di tutela
Articolo 96
Obblighi dei datori dei lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Articolo 97
Oblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Articolo 98
Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 99
Notifica preliminare
Articolo 100
Piano di sicurezza e di coordinamento
Articolo 101
Obblighi di trasmissione
Articolo 102
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Articolo 103
Modalità di attuazione della valutazione del rumore
Articolo 104
Modalità attuative di particolari oblighi
CAPO II
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE
COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
SEZIONE I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 105
Attività soggette
Articolo 106
Attività escluse
Articolo 107
Definizioni
SEZIONE II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 108
Viabilità nei cantieri
Articolo 109
Recinzione del cantiere
Articolo 110
Luighi di transito
Articolo 111
Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Articolo 112
Idoneità delle opere provvisionali
Articolo 113
Scale
Articolo 114
Protezione dei posti di lavoro
Articolo 115
Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Articolo 116
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi
Articolo 117
Lavori in prossimità di parti attive
SEZIONE III
SCAVI E FONDAZIONI
Articolo 118
Splateamento e sbancamento
Articolo 119
Pozzi, scavi e cunicoli
Articolo 120
Deposito di materiali in prossimità di scavi
Articolo 121
Presenza di gas negli scavi
SEZIONE IV
PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
Articolo 122
Ponteggi ed opere provvisionali
Articolo 123
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Articolo 124
Deposito di materiali sulle impalcature
Articolo 125
Disposizioni dei montanti
Articolo 126
Parapetti
Articolo 127
Ponti a sbalzo
Articolo 128
Sottoponti
Articolo 129
Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Articolo 130
Andatoie e passerelle
SEZIONE V
PONTEGGI FISSI
Articolo 131
Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
Articolo 132
Relazione tecnica
Articolo 133
Progetto
Articolo 134
Documentazione
Articolo 135
Marchio del fabbricante
Articolo 136
Montaggio e smontaggio
Articolo 137
Manutenzione e revisione
Articolo 138
Norme particolari
SEZIONE VI
PONTEGGI MOVIBILI
Articolo 139
Ponti su cavalletti
Articolo 140
Ponti su ruote a torre
SEZIONE VII
COSTRUZIONI EDILIZIE
Articolo 141
Strutture speciali
Articolo 142
Costruzioni di archi, volte e simili
Articolo 143
Posa delle armature e delle centine
Articolo 144
Resistenza delle armature
Articolo 145
Disarmo delle armature
Articolo 146
Difesa delle aperture
Articolo 147
Scale in muratura
Articolo 148
Lavori speciali
Articolo 149
Paratoie e cassoni
SEZIONE VIII
DEMOLIZIONI
Articolo 150
Rafforzamento delle strutture
Articolo 151
Ordine delle demolizioni
Articolo 152
Misure di sicurezza
Articolo 153
Convogliamento del materiale di demolizione
Articolo 154
Sbarramento della zona di demolizione
Articolo 155
Demolizione per rovesciamento
Articolo 156
Verifiche
CAPO III
SANZIONI
Articolo 157
Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Articolo 158
Sanzioni per i coordinatori
Articolo 159
Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
Articolo 160
Sanzioni per i lavoratori
TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 161
Campo di applicazione
Articolo 162
Definizioni
Articolo 163
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 164
Informazione e formazione
CAPO II
SANZIONI
Articolo 165
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 166
Sanzioni a carico del preposto
TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 167
Campo di applicazione
Articolo 168
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 169
Informazione, formazione e addestramento
CAPO II
SANZIONI
Articolo 170
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 171
Sanzioni a carico del preposto
TITOLO VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 172
Campo di applicazione
Articolo 173
Definizioni
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
Articolo 174
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 175
Svolgimento quotidiano del lavoro
Articolo 176
Sorveglianza sanitaria
Articolo 177
Informazione e formazione
CAPO III
SANZIONI
Articolo 178
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 179
Sanzioni a carico del preposto
TITOLO VIII
AGENTI FISICI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 180
Definizioni e campo di applicazione
Articolo 181
Valutazione dei rischi
Articolo 182
Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Articolo 183
Lavoratori particolarmente sensibili
Articolo 184
Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 185
Sorveglianza sanitaria
Articolo 186
Cartella sanitaria e di rischio
CAPO II
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
Articolo 187
Campo di applicazione
Articolo 188
Definizioni
Articolo 189
Valori limite di esposizione e valori di azione
Articolo 190
Valutazione del rischio
Articolo 191
Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
Articolo 192
Misure di prevenzione e protezione
Articolo 193
Uso dei dispositivi di protezione individuali
Articolo 194
Misure per la limitazione dell’esposizione
Articolo 195
Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 196
Sorveglianza sanitaria
Articolo 197
Deroghe
Articolo 198
Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
CAPO III
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
Articolo 199
Campo di applicazione
Articolo 200
Definizioni
Articolo 201
Valori limite di esposizione e valori d.azione
Articolo 202
Valutazione dei rischi
Articolo 203
Misure di prevenzione e protezione
Articolo 204
Sorveglianza sanitaria
Articolo 205
Deroghe
CAPO IV
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Articolo 206
Campo di applicazione
Articolo 207
Definizioni
Articolo 208
Valori limite di esposizione e valori d.azione
Articolo 209
Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
Articolo 210
Misure di prevenzione e protezione
Articolo 211
Sorveglianza sanitaria
Articolo 212
Linee guida
CAPO V
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE
Articolo 213
Campo di applicazione
Articolo 214
Definizioni
Articolo 215
Valori limite di esposizione
Articolo 216
Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
Articolo 217
Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Articolo 218
Sorveglianza sanitaria
CAPO VI
SANZIONI
Articolo 219
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 220
Sanzioni a carico del medico competente
TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Articolo 221
Campo di applicazione
Articolo 222
Definizioni
Articolo 223
Valutazione dei rischi
Articolo 224
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Articolo 225
Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Articolo 226
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Articolo 227
Informazione e formazione per i lavoratori
Articolo 228
Divieti
Articolo 229
Sorveglianza sanitaria
Articolo 230
Cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 231
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Articolo 232
Adeguamenti normativi
CAPO II
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 233
Campo di applicazione
Articolo 234
Definizioni
SEZIONE II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 235
Sostituzione e riduzione
Articolo 236
Valutazione del rischio
Articolo 237
Misure tecniche, organizzative, procedurali
Articolo 238
Misure igieniche
Articolo 239
Informazione e formazione
Articolo 240
Esposizione non prevedibile
Articolo 241
Operazioni lavorative particolari
SEZIONE III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 242
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Articolo 243
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244
Registrazione dei tumori
Articolo 245
Adeguamenti normativi
CAPO III
PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 246
Campo di applicazione
Articolo 247
Definizioni
SEZIONE II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 248
Individuazione della presenza di amianto
Articolo 249
Valutazione del rischio
Articolo 250
Notifica
Articolo 251
Misure di prevenzione e protezione
Articolo 252
Misure igieniche
Articolo 253
Controllo dell’esposizione
Articolo 254
Valore limite
Articolo 255
Operazioni lavorative particolari
Articolo 256
Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
Articolo 257
Informazione dei lavoratori
Articolo 258
Formazione dei lavoratori
Articolo 259
Sorveglianza sanitaria
Articolo 260
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 261
Mesoteliomi
CAPO IV
SANZIONI
Articolo 262
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 263
Sanzioni per il preposto
Articolo 264
Sanzioni per il medico competente
Articolo 265
Sanzioni per i lavoratori
TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO I
Articolo 266
Campo di applicazione
Articolo 267
Definizioni
Articolo 268
Classificazione degli agenti biologici
Articolo 269
Comunicazione
Articolo 270
Autorizzazione
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 271
Valutazione del rischio
Articolo 272
Misure tecniche, organizzative, procedurali
Articolo 273
Misure igieniche
Articolo 274
Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
Articolo 275
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Articolo 276
Misure specifiche per i processi industriali
Articolo 277
Misure di emergenza
Articolo 278
Informazioni e formazione
CAPO III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 279
Prevenzione e controllo
Articolo 280
Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Articolo 281
Registro dei casi di malattia e di decesso
CAPO IV
SANZIONI
Articolo 282
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Articolo 283
Sanzioni a carico dei preposti
Articolo 284
Sanzioni a carico del medico competente
Articolo 285
Sanzioni a carico dei lavoratori
Articolo 286
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 287
Campo di applicazione
Articolo 288
Definizioni
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 289
Prevenzione e protezione contro le esplosioni
Articolo 290
Valutazione dei rischi di esplosione
Articolo 291
Obblighi generali
Articolo 292
Coordinamento
Articolo 293
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Articolo 294
Documento sulla protezione contro le esplosioni
Articolo 295
Termini per l’adeguamento
Articolo 296
Verifiche
CAPO II
SANZIONI
Articolo 297
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
TITOLO XII
DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Articolo 298
Principio di specialità
Articolo 299
Esercizio di fatto di poteri direttivi
Articolo 300
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 301
Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758
Articolo 302
Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
Articolo 303
Circostanza attenuante
TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 304
Abrogazioni
Articolo 305
Clausola di copertura finanziaria
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni
internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
esso è individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto
dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di
autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del
presente articolo;
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1,
con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità; p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e
con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni
di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne
la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e
approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e
le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la
definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui
agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali
sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone
prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la
l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) «Responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
Articolo 3
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione
universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del
presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze
connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle riforme e innovazioni nella
pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale
militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel
caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i
medesimi decreti si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire l’adeguamento della
normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 271, ed in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, alla disciplina recata dal presente decreto.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative
dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; decorso inutilmente tale
termine, trovano applicazione le singole discipline speciali, integrate dai criteri e principi generali del presente decreto.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,
nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del
presente articolo.
5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di
cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico
dell’utilizzatore, fatto salvo l’obbligo a carico del somministratore di informare e formare il
lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene
assunto.
6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare
e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi
dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in
materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a
carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai
bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di
fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e
37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione
alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie,
o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza,
mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il
16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall’ambito in
cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature
proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al
Titolo IX. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai
videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la
corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del
lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti
hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei
contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del
lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può
chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire
l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli
di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti
o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile,
dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.
13. In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti
nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla
normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che
impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per
un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede
ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati
dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.
Articolo 4
Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa
discendere particolari obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con
diritto alla conservazione del posto di lavoro;
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli
70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’art. 74 del
medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ove la loro attività non sia svolta in
forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni e inte