x

x

Separazione e divorzio nella giurisprudenza del Tribunale di Novara

Rassegna di giurisprudenza - www.novaraius.it

RASSEGNA IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA del TRIBUNALE DI NOVARA

I testi integrali delle sentenze – di cui qui sono riportate le massime – come anche le massime stesse sono reperibili sul sito: www.novaraius.it, nella sezione “Famiglia”.

Premessa

Si propone qui di seguito una rassegna delle decisioni assunte dal Tribunale di Novara in materia di famiglia e particolarmente in tema di separazione e divorzio.

La rassegna è stata suddivisa in argomenti, per meglio agevolare la ricerca della sentenza che interessa.

Si osserva che il Tribunale di Novara mostra di aderire agli orientamenti giurisprudenziali maggiormente consolidati.

In tema di affidamento del minore, invero, il Collegio novarese assume che la regola da seguire sia quella dell’affidamento condiviso il figlio ad entrambi i genitori, nel rispetto del tenore letterale della norma vigente, lasciando l’affidamento esclusivo all’ipotesi in cui l’affidamento condiviso si palesi contrario all’interesse dei minori. Con ciò conformandosi l’orientamento assunto dalla Suprema Corti (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. I, 17/12/2009, n. 2658).

In ipotesi di conflittualità tra i genitori, l’orientamento mostrato dalla giurisprudenza è stato quello di ritenere che la conflittualità non possa essere di ostacolo ad un affidamento condiviso dei figli minori (cfr. App. Napoli Sez. minori, 19/03/2010; Cass. civ. Sez. I, 18/06/2008, n. 16593).

Vale però la pena di osservare che, pur nel rispetto di tale premessa ma specie a fronte di una Ctu, disposta in giudizio, la quale, proprio per l’elevata conflittualità tra i coniugi ha ritenuto che l’affidamento condiviso fosse sconsigliabile e che fosse invece preferibile l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, il Tribunale di Novara abbia invece preferito appunto l’affidamento esclusivo, ritenendolo più tutelante, nella fattispecie, dei figli minori, proprio in considerazione della conflittualità dei medesimi genitori.

In tema di assegnazione della casa coniugale, il Collegio novarese asserisce che l’assegnazione della stessa sia finalizzata alla tutela del minore e all’interesse del medesimo di preservare la medesima abitazione, evitando loro ulteriori disagi derivanti da un trasferimento altrove, disagi che si andrebbero ad aggiungere alla separazione, la quale, già di per sé, potrebbe essere stata traumatica. Ciò conformemente a quanto assunto dalle altre corti di merito (cfr., ad es. fra le recenti, Trib. Potenza, 07/07/2010).

Interessanti appaiono inoltre le decisioni assunte dal Tribunale di Novara riguardo al mantenimento del figli minori, e particolarmente del modo con cui possa essere quantificato il contributo stesso.

Notevole, in tal senso, lo sforzo di offrire al Giudicante plurimi elementi di natura oggettiva cui ancorare la sua discrezionalità decisoria, onde non lasciare che la stessa possa sconfinare nell’arbitrio. In materia, inoltre, il Collegio novarese ha cercato altresì di dare indicazioni anche nelle ipotesi di contumacia del genitore e di stato di disoccupazione dello stesso.

Mosso dalla medesima finalità di permettere al Giudice una quantificazione il più possibile oggettiva anche nel caso di assegno di mantenimento per il coniuge, il Tribunale di Novara ha cercato di trovare indici oggettivi cui ancorare la determinazione delle capacità reddituali dei coniugi in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Infine, decisioni interessanti sono state assunte in relazione alle delimitazione delle questioni che possono essere oggetto di un giudizio di separazione e che quindi possono trovare una risposta giudiziale, escludendo questioni, quali, ad esempio, la suddivisione dei beni fra i coniugi o l’attribuzione della casa coniugale in assenza di figli minori o di figli maggiorenni conviventi e non ancora autosufficienti.

 

Separazione

 

Affidamento dei figli minori

 

Tribunale di Novara, sentenza N. 835 del 27.8.2010, Presidente Dr.B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa E.Tosi

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO CONDIVISO E ESCLUSIVO - SCELTA

Sebbene nella consapevolezza che il legislatore abbia dato, con il nuovo articolo 155 codice civile, un’indicazione di sicura preferenza tra per il modello dell’affidamento ad entrambi i genitori, ritenendolo in astratto il più conforme agli interessi della prole e di conseguenza quello che prioritariamente il Collegio giudicante deve valutare nella definizione degli assetti relazionali scaturenti dalla separazione, va infatti sottolineato come tuttavia lo stesso legislatore, con l’articolo 155 bis codice civile, conceda la possibilità di discostarsi da tale scelta ove risulti che l’affidamento ad uno dei due genitori sia contrario all’interesse dei minori. (Nella fattispecie, il Ctu aveva precisato che l’affidamento congiunto del minore non fosse pensabile a causa dell’elevata conflittualità tra i genitori. In presenza di tali situazioni di conflitto, che impediva, secondo il Tribunale, di instaurarsi di un clima di fiducia reciproca nelle abilità educative, nelle risorse personali e nell’apporto dell’altro all’arricchimento emotivo e spirituale del figlio, il collegio ha ritenuto che il percorso dell’affidamento condiviso non fosse allo stato praticabile).

Tribunale di Novara, sentenza n. 825 del 24.8.2010, Presidente Dott.B.Quatraro, Giudice Rel. Dott. F.Filice

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO CONGIUNTO - REGOLA "GENERALE"

La legge 54 del 2006 prevede l’affidamento dei figli minori a entrambi i genitori quale regola "generale", deroga abile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole.

 

Tribunale di Novara, sentenza n. 827 del 24.8.10, Presidente Dott.B.Quatraro, Giudice Rel. Dott. F.Filice

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO CONDIVISO - REQUISITI

Il regime dell’affidamento condiviso, quanto alla sua concreta attuabilità, postula un basso grado di conflittualità tra i coniuge, una buona capacità di comunicazione e un elevato spirito di collaborazione nei confronti dell’educazione della formazione dei figli.

Tribunale di Novara, sentenza N. 681 del 29.6.2010, Presidente Dott. B. Quatraro, Giudice relatore Dott. Elisa Tosi

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL MINORE ALLA MADRE - CONDIZIONI

Deve essere disposto l’affidamento esclusivo della figlia minore...alla madre, con la quale la ragazza ha sempre convissuto e non essendovi comunque richiesta di affidamento da parte del padre. Ciò anche a fronte dell’atteggiamento di totale indifferenza tenuto sino ad oggi dal convenuto che... non ha mai instaurato alcun rapporto con la minore e non si è mai fatto carico delle sue esigenze neppure sotto il profilo economico, sicché l’affidamento ad entrambi genitori appare contrario all’interesse della minore.

Tribunale di Novara, sent. n. 680 del 20/6/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa E.Tosi

SEPARAZIONE PERSONALE - AFFIDAMENTO ESCLUSIVO ALLA MADRE E ESERCIZIO DIRITTO DI VISITA SUBORDINATO ALL’ACCORDO CON LA MADRE E TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE E DEI DESIDERI DEI FIGLI

(Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto di disporre l’affidamento in via esclusiva alla madre in ragione del fatto che il padre avesse tenuto con i figli rapporti del tutto sporadici e da ultimo non avesse dato più notizie di sé, rendendosi di fatto irreperibile, e non si fosse mai fatto carico delle esigenze economiche del figli stessi. Per gli stessi motivi, gli incontri con il padre sono stati subordinati al previo accordo con la madre affidataria e tenuto conto delle esigenze e dei desideri dei figli medesimi).

Tribunale di Novara, sent. n. 308 del 29/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO - ESCLUSIVO AD UN GENITORE - VOLONTA’ DEI FIGLI DI RISIEDERE CON LA MADRE E DI AVERE IN LEI PUNTO DI RIFERIMENTO E ALLONTAMENTO E MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEL PADRE

Un recente arresto della Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che: "La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 cod. civ,. con riferimento alla separazione personale dei coniugi ed applicabile anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l’interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all?obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitata in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l?affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. Sez. I, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009 - Rv. 610984). (Nel caso di specie, lo spontaneo allontanamento del padre dalla casa coniugale, in uno con la volontà espressa dai figli di risiedere con la madre e di avere in lei il loro principale punto di riferimento e il mancato rispetto degli obblighi contributivi hanno indotto il Tribunale a determinarsi per l?affido esclusivo alla madre).

Tribunale di Novara, sent. n. 131 dell’11/2/2010, Pres. Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.F.Filice

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO - DISINTERESSE DEL PADRE VERSO IL FIGLIO - AFFIDAMENTO ESCLUSIVO ALLA MADRE

Pur in considerazione dell’intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la l. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 cc.) ed ha previsto l’affidamento condiviso come la regola, in considerazione della mancata manifestazione di alcun interesse all’affidamento dei figli da parte del padre convenuto, devono ritenersi sussistere i presupposti per l’affidamento esclusivo della figlia (..) minore in favore dalla madre ricorrente. Atteso, poi, il concreto disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, non sussistono allo stato, i presupposti per procedere a una regolamentazione del diritto di visita paterno.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 133 dell’1/2/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO - MANCATA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL GENITORE - AFFIDAMENTO ESCLUSIVO ALL’ALTRO GENITORE

Pur in considerazione dell’intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la l. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 cc.) ed ha previsto l’affidamento condiviso come la regola, in considerazione della mancata manifestazione di alcun interesse all’affidamento dei figli da parte del padre convenuto, devono ritenersi sussistere i presupposti per l’affidamento esclusivo del figlio minore in favore dalla madre ricorrente.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 547 del 7/9/09, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giud. Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – REGIME DI NORMALE APPLICAZIONE

Ritiene il Tribunale che avuto riguardo alla normativa attualmente vigente, che individua nell’affidamento condiviso il regime di affido di normale applicazione, salvi i casi in cui esso risulti pregiudizievole per l’interesse della prole (…) tale forma di affidamento implica una pari responsabilizzazione de due genitori rispetto alle principali scelte educative e formative della minore.

 

Tribunale di Novara, setn. n. 587 del 23/9/2009, Pres. Rel. Dr.ssa R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – CONFLITTO FRA GENITORI

E’ noto come la concreta attuabilità del regime di affido condiviso in caso di genitori che non comunicano o in aperto conflitto sia stata oggetto di diversa soluzione da parte della giurisprudenza laddove comunque l’essenza di tale forma di affido è stata ravvisata nell’effettiva condivisione delle principali scelte educative formative che riguardano il minore e nella paritaria partecipazione al ruolo genitoriale. Si reputa che l’opzione rispetto a tale forma di affidamento possa trovare comunque attuazione qualora il conflitto di coppia non incida negativamente sulla condivisione della responsabilità genitoriale de emerga una capacità dei coniugi di dialogare nell’interesse della prole, senza rivendicazioni reciproche ed affermazioni di predominio attraverso un rapporto privilegiato con la prole.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 587 del 23/9/2009, Pres. Rel. Dr.ssa R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – POTESTA’ GENITORIALE – ESERCIZIO – DECISIONI IMPORTANTI E QUESTIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

L’affido condiviso implica infatti che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori che mantengono la piena responsabilità nei confronti dei figli e assumono congiuntamente le decisioni più importanti nei loro confronti, ovvero quelle relative all’istruzione, all’educazione e alla salute. In tale sistema per le questioni di minore importanza o di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale si può configurare come potestà distribuita, con un insieme di compiti da eventualmente attribuire ad entrambi i genitori, con l’individuazione di eventuali aree di competenza stabilite in base ad accordi o sulla base della passata esperienza, delle attitudini e capacità dei genitori, del grado di possibilità di collaborazione e delle indicazioni fornite dai figli.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 587 del 23/9/2009, Pres. Rel. Dr.ssa R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – FINALITA’

Quanto al regime di affidamento del minore, osserva il Collegio come, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 54/2006, l’affidamento condiviso della prole costituisca il regime di maggiore applicazione essendo stato introdotto dal legislatore al fine di garantire alla prole, anche in caso di dissolvimento della coppia coniugale, il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore in modo da poter ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 463 del 2/7/2009, Pres. Rel. V.Lanteri

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO – CONFLITTUALITA’ FRA CONIUGI – CONSEGUENZE SULL’AFFIDAMENTO

In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti ‘pregiudizievole per l’interesse del minore’, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti un’applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. Sez. I, n. 16594 del 18 giungo 2008).

 

Tribunale di Novara, sent. n. 381 del 28/5/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – REGIME ‘NORMALE’ – AFFIDAMENTO MONIGENITORIALE – REGIME RESIDUALE

E’ indubbio che la nuova normativa preveda il regime di affidamento condiviso (inteso come esercizio della potestà genitoriale di entrambi i genitori che mantengono la piena responsabilità nei confronti dei figli e prendono in modo congiunto le decisioni più importanti nei loro confronti) come l’ipotesi ‘normale’ rispetto alla quale l’affidamento monogenitoriale dovrebbe divenire alternativa residuale.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 381 del 28/5/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – REGIME DI AFFIDAMENTO – PROTRATTA INTERRUZIONE DEI RAPPORTI FRA UN GENITORE E IL FIGLIO E ‘SOLITARIA’ GESTIONE DELL’ALTRO GENITORE - CONSEGUENZE

Premesso che secondo l’indirizzo seguito da questo Collegio il regime di affidamento condiviso ha, in genere, maggiori possibilità di realizzo laddove tra i genitori permanga una capacità di dialogo quantomeno nell’interesse dei figli, con il reciproco riconoscimento quale interlocutore privilegiato nella individuazione delle principali scelte educative e formative della prole, e con esclusione di qualsiasi volontà rivendicativa o affermazione di un predominio rispetto all’altro, si osserva come la stessa protratta interruzione dei rapporti fra il padre ed il figlio e l’avvenuta ‘solitaria’ gestione, cura ed accadimento da parte della madre induca nel Tribunale il convincimento che non possa trovare accoglimento la richiesta di affidamento ad entrambi i genitori del piccolo (…) (nella fattispecie, il Tribunale ha asserito che il genitore avesse abdicato ai suoi doveri educativi e formativi del minore come forma ‘ritorsiva’ di fronte a quelle che egli riteneva esser ‘ingiustificate’ pretese economiche della moglie per il mantenimento della prole).

 

Tribunale di Novara, sent. n. 392 del 28/5/2009, Pres. Rel. Dr.ssa V.Lanteri

SEPARAZIONE – MODALITA’ DI VISITA DEL GENITORE – FIGLIE ADOLESCENTI

Per ciò che concerne le modalità di visita del padre nei confronti delle due figlie, ormai adolescenti [una è nata nel 1993 e l’altra nel 1995, ndr], ritiene il Collegio che debba esser lasciata a queste ultime la più ampia facoltà di scelta circa le modalità di visita e di permanenza presso il padre proprio in considerazione dell’età dalle stesse raggiunta.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 383 del 27/5/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. Dr.ssa R.Ricco

SEPARAZIONE – AFFIDO – GENITORI IN APERTO CONLITTO – SCELTA DEL REGIME DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI

E’ noto come la concreta attuabilità del regime di affido condiviso in caso di genitori che non comunicano o in aperto conflitto sia stata oggetto di diversa soluzione da parte della giurisprudenza laddove comunque l’essenza di tale forma di affido è stata ravvisata nell’effetto condivisione delle principali scelte educative e formative che riguardano il minore e nella paritaria partecipazione al ruolo genitoriale. Si è, peraltro, ritenuto che l’opzione rispetto a tale forma di affidamento possa trovare comunque attuazione qualora il conflitto di coppia non incida negativamente sulla condivisione della responsabilità genitoriale e emerga una capacità dei coniugi di dialogare nell’interesse della prole, senza rivendicazioni reciproche ed affermazioni di predominio attraverso un rapporto privilegiato con la prole nonché nella capacità di reciproco riconoscimento come interlocutore privilegiato per le scelte principali relative alla prole.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 383 del 27/5/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. Dr.ssa R.Ricco

SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – ESERCIZIO POTESTA GENITORIALE – DECISIONI PIU’ IMPORTANTI E QUESTIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE – AFFIDO CONGIUNTO - DIFFERENZE

via condivisa, regime di affidamento ritenuto più consono ad assicurare al minore il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore in modo da ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori. Peraltro tale forma di affidamento non implica necessariamente un perfetto equilibrio dei tempi di permanenza del minore pressi l’uno o l’altro genitore, ma comporta, in definitiva, che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori che mantengono la piena responsabilità nei confronti dei figli e assumono congiuntamente le decisioni più importanti nei loro confronti, ovvero quelle relative all’istruzione, all’educazione e alla salute. Per le questioni di minore importanza o di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale si può invece come potestà distribuita, con un insieme di compiti da eventualmente attribuire ad entrambi i genitori, con l’individuazione di eventuali aree di competenza individuate in base ad accordi o sulla base della passata esperienza, delle attitudini e capacità dei genitori, del grado di possibilità di collaborazione e delle indicazioni fornite dai figli. Mentre nell’affido condiviso solo le decisioni più importanti devono obbligatoriamente essere prese congiuntamente (a titolo esemplificativo: La scelta del medico o della scuola) potendo le decisioni per le questioni di minore importanza essere assunte autonomamente sulla base delle indicate competenze, nell’affido congiunto ogni decisione, anche di importanza minima, dovrebbe ricevere il nulla osta di entrambi i genitori.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 325 del 7/5/2009, Pres. Rel. Dr.ssa V.Lanteri

SEPARAZIONE – SCELTA DEL REGIME DI AFFIDAMENTO – AFFIDAMENTO CONGIUNTO – CONTUMACIA DEL GENITORE - ASSENZA DI ACCORDO - CONSEGUENZE

La persistente contumacia del coniuge induce questo Collegio ad optare per un affidamento esclusivo del figlio minore alla madre; devesi infatti rilevare che non può applicarsi la disciplina dell’affidamento congiunto laddove non vi sia accordo tra i genitori (“in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale posto, per la separazione, nell’art. 155, primo comma, cod. civ. e, per il divorzio, dall’art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” Cass. sez. I n. 14840 del 27.06.06).

 

Tribunale di Novara, sent. n. 230 del 26.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO - SCOPO

Giova ricordare come la recente novella legislativa abbia introdotto quale regime di affido ‘normale’ quello in via condivisa. Scopo perseguito attraverso tale sistema è quello di assicurare al minore il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore in modo da ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 230 del 26.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO E AFFIDO CONGIUNTO - DIFFERENZE

In definitiva mentre nell’affido condiviso solo le decisioni più importanti devono obbligatoriamente essere prese congiuntamente (a titolo esemplificativo: la scelta del medico o della scuola) potendo le decisioni per le questioni di minore importanza essere assunte autonomamente sulla base della indicate aree di competenza, nell’affido congiunto ogni decisione, anche di importanza minima, dovrebbe ricevere il nulla osta di entrambi i genitori. (…) giova, peraltro, ribadire come l’affidamento ad entrambi non comporti la necessità di condivisione del quotidiano (ad esempio per l’acquisto dell’abbigliamento), la cui gestione rimane demandata al genitore che vive stabilmente con i minori, spettando invece ad entrambi i genitori la condivisione delle principali scelte educative e scolastiche dei minori.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 230 del 26.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – CONFLITTUALITA’ FRA GENITORI

E’ noto come la concreta attuabilità del regime di affido condiviso in caso di genitori che non comunicano o in aperto conflitto sia stata oggetto di diversa soluzione da parte della giurisprudenza laddove comunque l’essenza di tale forma di affido è stata ravvisata nell’effettiva condivisione delle principali scelte educative formative che riguardano il minore e nella paritaria partecipazione al ruolo genitoriale. Si è peraltro ritenuto che l’opzione rispetto a tale forma di affidamento possa trovare comunque attuazione qualora il conflitto di coppia non incida negativamente sulla condivisione della responsabilità genitoriale e emerga una capacità dei coniugi di dialogare nell’interesse della prole, senza rivendicazioni reciproche ed affermazioni di predominio attraverso un rapporto privilegiato con la prole.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 230 del 26.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO - SALUTE DEI FIGLI - DECISIONI

Quando alle decisioni di maggiore importanza relativa alla salute dei minori, si osserva come appaia conforme a tale regime di affidamento che anche tali scelte, ove assumano carattere più rilevante (non potendo considerarsi tali ad esempio la cura per una semplice influenza o lo svolgimento di visite di controllo periodiche o l’effettuazione di analisi o vaccinazioni obbligatorie) siano frutto di condivisione fra i genitori, salvo i casi di urgenza.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 59 del 27.1.09, Pres. Rel. Dr.ssa M.Giordani

SEPARAZIONE - AFFIDO CONDIVISO - CONSEGUENZE

Come è noto, tale forma di affido [l’affidamento condiviso, ndr], che oggi costituisce la regola, potendo essere disposto l’affido in via esclusiva nel solo caso di accertata inidoneità di uno dei genitori, e sempre che ciò risponda all’interesse del minore, impone ai genitori, quale che sia la collocazione abitativa dei figli, di condividere fra loro tutte le decisioni ‘di maggiore interesse’, vale a dire quelle decisioni significative e rilevanti per la crescita materiale e psicologica della prole: dalle scelte in ambito scolastico, a quelle ludico-ricreative, a quelle inerenti la salute psico-fisica, ben potendo invece il genitore col locatario gestire autonomamente le questioni prettamente quotidiane inerenti la prole.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 59 del 27.1.09, Pres. Rel. Dr.ssa M.Giordani

SEPARAZIONE - MODALITA’ E TEMPI DI VISITA - ETA’ DEI MINORI - ACCORDO FRA GENITORE E FIGLI

Per l’età dei minori (…) e la maturità ed equilibrio dalle stesse mostrate in sede di Ctu, appaia opportuno lasciare che tempi e modalità di visita siano liberamente concordati fra genitore e figlie, ferma restando la previsione di congrui periodi in cui le sorelle possano trascorrere insieme tra loro e con ciascuno dei genitori.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 9 del 12.1.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice est. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO FIGLIA – DIRITTO DI VISITA – MODALITA’ DI ESERCIZIO – ETA’ DELLA MINORE

Tenuto conto dell’età [della minore] appare congruo prevedere che gli incontri e la permanenza presso il padre avvengano secondo modalità e tempi che la stessa minore potrà concordare con il padre tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e di studio o di svago.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 814 del 4/11/2008, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – AFFIDAMENTO CONDIVISO – CONFLITTUALITA’ FRA I GENITORI

Quanto all’affidamento del figlio minore (…), si osserva come la normativa vigente abbia ridefinito criteri e modalità operative in tema di affidamento dei figli alla luce del superiore interesse del minore introducendo l’istituto dell’affidamento condiviso quale regola generale in luogo dell’affidamento esclusivo. L’affidamento in favore di entrambi i genitori tende, infatti, ad assicurare una partecipazione diretta di ciascun genitore alla vita del figlio e la responsabilità in capo ad entrambi per le scelte principali che lo riguardano. (…) pur tenendo conto della conflittualità (…) tra i genitori e della distanza tra le due località ove i medesimi risiedono, la previsione di un affido condiviso del minore appare adeguato ad assicurare il mantenimento di un costante rapporto del figlio con entrambe le figure genitoriali che mantengono, quindi, la piena responsabilità nei confronti del minore non emergendo circostanze che rendano l’applicazione di tale regime contrario all’interesse del figlio.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 814 del 4/11/2008, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – COLLOCAZIONE ABITATIVA DEL MINORE

 (In tema di collocazione abitativa del minore, nella fattispecie, il Tribunale di Novara ha ritenuto di discostarsi dalla decisione della Corte d’Appello, resa in sede di reclamo contro i provvedimenti presidenziali assunti in via provvisoria, ritenendo che, a fronte degli accordi raggiunti dai coniugi e tenuto conto della volontà espressa dal figlio minore e della sua età, fosse possibile condividere le indicazioni fornite dalle parti e quindi assumere una determinazione diversa.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 814 del 4/11/2008, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE – TERMINI E MODALITA’ IN ACCORDO CON IL FIGLIO

In relazione all’età del minore appare altresì congruo prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore nei termini e con le modalità che saranno oggetto di diretto accordo con il figlio, compatibilmente con gli impegno del medesimo. (Nella fattispecie, il figlio aveva sedici anni).

 

Tribunale di Novara, sent. n. 93 del 13/2/2007, Pres. Rel. Dr. G. Vannicelli

SEPARAZIONE PERSONALE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – INOPPORTUNITA’

L’assoluto disinteresse manifestato dal padre nonostante fosse in gioco anche il futuro dei suoi rapporti col figlio rende allo stato impossibile anche solo un abbozzo di quel progetto comune in ordine all’educazione del minore che dovrebbe fondare l’affidamento condiviso dello stesso.

 

Tribunale di Novara, sentenza 24/1/2006 n. 95, Pres. Rel. Dr.ssa A.M. Di Oreste

MATRIMONIO – SEPARAZIONE GIUDIZIALE – DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON AFFIDATARIO – RIMESSIONE AI SERVIZI SOCIALI DELLA SUA DETERMINAZIONE

Per la frequentazione del padre il Tribunale ritiene non giustificata la sua totale esclusione, ma neppure corretta una prefissazione di incontri e di modalità che non possa essere facilmente adattabile al variare delle esigenze della stessa ragazza. Sembra più opportuno rimettere ai Servizi Socio assistenziali del Comune di … che fino ad ora hanno seguito la minore la configurazione di un percorso che abbia come obbiettivo la ricostruzione di un rapporto sereno e fiducioso tra essa e il (…).

 

Mantenimento dei figli

 

Tribunale di Novara, sentenza N. 885 del 27.9.2010, Presidente Dott. B. Quatraro, Giudice relatore Dott.G.Pascale

SEPARAZIONE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO - DETERMINAZIONE CONCRETA DELL’AMMONTARE

La determinazione dell’ammontare di tale assegno (contributo al mantenimento del figlio minore, n.d.r.) deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuna genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici di cura assunti da ciascun genitore. Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l’istituto dell’assegno di mantenimento, si debba procedere, innanzitutto, all’accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare. Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare all’efficienza di vento che i figli e, per altro verso, le proporzioni dell’apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze. Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata la descrittiva misura dell’apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della parole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuna genitori, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di

RASSEGNA IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA del TRIBUNALE DI NOVARA

I testi integrali delle sentenze – di cui qui sono riportate le massime – come anche le massime stesse sono reperibili sul sito: www.novaraius.it, nella sezione “Famiglia”.

Premessa

Si propone qui di seguito una rassegna delle decisioni assunte dal Tribunale di Novara in materia di famiglia e particolarmente in tema di separazione e divorzio.

La rassegna è stata suddivisa in argomenti, per meglio agevolare la ricerca della sentenza che interessa.

Si osserva che il Tribunale di Novara mostra di aderire agli orientamenti giurisprudenziali maggiormente consolidati.

In tema di affidamento del minore, invero, il Collegio novarese assume che la regola da seguire sia quella dell’affidamento condiviso il figlio ad entrambi i genitori, nel rispetto del tenore letterale della norma vigente, lasciando l’affidamento esclusivo all’ipotesi in cui l’affidamento condiviso si palesi contrario all’interesse dei minori. Con ciò conformandosi l’orientamento assunto dalla Suprema Corti (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. I, 17/12/2009, n. 2658).

In ipotesi di conflittualità tra i genitori, l’orientamento mostrato dalla giurisprudenza è stato quello di ritenere che la conflittualità non possa essere di ostacolo ad un affidamento condiviso dei figli minori (cfr. App. Napoli Sez. minori, 19/03/2010; Cass. civ. Sez. I, 18/06/2008, n. 16593).

Vale però la pena di osservare che, pur nel rispetto di tale premessa ma specie a fronte di una Ctu, disposta in giudizio, la quale, proprio per l’elevata conflittualità tra i coniugi ha ritenuto che l’affidamento condiviso fosse sconsigliabile e che fosse invece preferibile l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, il Tribunale di Novara abbia invece preferito appunto l’affidamento esclusivo, ritenendolo più tutelante, nella fattispecie, dei figli minori, proprio in considerazione della conflittualità dei medesimi genitori.

In tema di assegnazione della casa coniugale, il Collegio novarese asserisce che l’assegnazione della stessa sia finalizzata alla tutela del minore e all’interesse del medesimo di preservare la medesima abitazione, evitando loro ulteriori disagi derivanti da un trasferimento altrove, disagi che si andrebbero ad aggiungere alla separazione, la quale, già di per sé, potrebbe essere stata traumatica. Ciò conformemente a quanto assunto dalle altre corti di merito (cfr., ad es. fra le recenti, Trib. Potenza, 07/07/2010).

Interessanti appaiono inoltre le decisioni assunte dal Tribunale di Novara riguardo al mantenimento del figli minori, e particolarmente del modo con cui possa essere quantificato il contributo stesso.

Notevole, in tal senso, lo sforzo di offrire al Giudicante plurimi elementi di natura oggettiva cui ancorare la sua discrezionalità decisoria, onde non lasciare che la stessa possa sconfinare nell’arbitrio. In materia, inoltre, il Collegio novarese ha cercato altresì di dare indicazioni anche nelle ipotesi di contumacia del genitore e di stato di disoccupazione dello stesso.

Mosso dalla medesima finalità di permettere al Giudice una quantificazione il più possibile oggettiva anche nel caso di assegno di mantenimento per il coniuge, il Tribunale di Novara ha cercato di trovare indici oggettivi cui ancorare la determinazione delle capacità reddituali dei coniugi in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Infine, decisioni interessanti sono state assunte in relazione alle delimitazione delle questioni che possono essere oggetto di un giudizio di separazione e che quindi possono trovare una risposta giudiziale, escludendo questioni, quali, ad esempio, la suddivisione dei beni fra i coniugi o l’attribuzione della casa coniugale in assenza di figli minori o di figli maggiorenni conviventi e non ancora autosufficienti.

 

Separazione

 

Affidamento dei figli minori

 

Tribunale di Novara, sentenza N. 835 del 27.8.2010, Presidente Dr.B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa E.Tosi

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO CONDIVISO E ESCLUSIVO - SCELTA

Sebbene nella consapevolezza che il legislatore abbia dato, con il nuovo articolo 155 codice civile, un’indicazione di sicura preferenza tra per il modello dell’affidamento ad entrambi i genitori, ritenendolo in astratto il più conforme agli interessi della prole e di conseguenza quello che prioritariamente il Collegio giudicante deve valutare nella definizione degli assetti relazionali scaturenti dalla separazione, va infatti sottolineato come tuttavia lo stesso legislatore, con l’articolo 155 bis codice civile, conceda la possibilità di discostarsi da tale scelta ove risulti che l’affidamento ad uno dei due genitori sia contrario all’interesse dei minori. (Nella fattispecie, il Ctu aveva precisato che l’affidamento congiunto del minore non fosse pensabile a causa dell’elevata conflittualità tra i genitori. In presenza di tali situazioni di conflitto, che impediva, secondo il Tribunale, di instaurarsi di un clima di fiducia reciproca nelle abilità educative, nelle risorse personali e nell’apporto dell’altro all’arricchimento emotivo e spirituale del figlio, il collegio ha ritenuto che il percorso dell’affidamento condiviso non fosse allo stato praticabile).

Tribunale di Novara, sentenza n. 825 del 24.8.2010, Presidente Dott.B.Quatraro, Giudice Rel. Dott. F.Filice

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO CONGIUNTO - REGOLA "GENERALE"

La legge 54 del 2006 prevede l’affidamento dei figli minori a entrambi i genitori quale regola "generale", deroga abile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole.

 

Tribunale di Novara, sentenza n. 827 del 24.8.10, Presidente Dott.B.Quatraro, Giudice Rel. Dott. F.Filice

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO CONDIVISO - REQUISITI

Il regime dell’affidamento condiviso, quanto alla sua concreta attuabilità, postula un basso grado di conflittualità tra i coniuge, una buona capacità di comunicazione e un elevato spirito di collaborazione nei confronti dell’educazione della formazione dei figli.

Tribunale di Novara, sentenza N. 681 del 29.6.2010, Presidente Dott. B. Quatraro, Giudice relatore Dott. Elisa Tosi

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL MINORE ALLA MADRE - CONDIZIONI

Deve essere disposto l’affidamento esclusivo della figlia minore...alla madre, con la quale la ragazza ha sempre convissuto e non essendovi comunque richiesta di affidamento da parte del padre. Ciò anche a fronte dell’atteggiamento di totale indifferenza tenuto sino ad oggi dal convenuto che... non ha mai instaurato alcun rapporto con la minore e non si è mai fatto carico delle sue esigenze neppure sotto il profilo economico, sicché l’affidamento ad entrambi genitori appare contrario all’interesse della minore.

Tribunale di Novara, sent. n. 680 del 20/6/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa E.Tosi

SEPARAZIONE PERSONALE - AFFIDAMENTO ESCLUSIVO ALLA MADRE E ESERCIZIO DIRITTO DI VISITA SUBORDINATO ALL’ACCORDO CON LA MADRE E TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE E DEI DESIDERI DEI FIGLI

(Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto di disporre l’affidamento in via esclusiva alla madre in ragione del fatto che il padre avesse tenuto con i figli rapporti del tutto sporadici e da ultimo non avesse dato più notizie di sé, rendendosi di fatto irreperibile, e non si fosse mai fatto carico delle esigenze economiche del figli stessi. Per gli stessi motivi, gli incontri con il padre sono stati subordinati al previo accordo con la madre affidataria e tenuto conto delle esigenze e dei desideri dei figli medesimi).

Tribunale di Novara, sent. n. 308 del 29/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO - ESCLUSIVO AD UN GENITORE - VOLONTA’ DEI FIGLI DI RISIEDERE CON LA MADRE E DI AVERE IN LEI PUNTO DI RIFERIMENTO E ALLONTAMENTO E MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEL PADRE

Un recente arresto della Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che: "La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 cod. civ,. con riferimento alla separazione personale dei coniugi ed applicabile anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l’interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all?obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitata in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l?affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. Sez. I, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009 - Rv. 610984). (Nel caso di specie, lo spontaneo allontanamento del padre dalla casa coniugale, in uno con la volontà espressa dai figli di risiedere con la madre e di avere in lei il loro principale punto di riferimento e il mancato rispetto degli obblighi contributivi hanno indotto il Tribunale a determinarsi per l?affido esclusivo alla madre).

Tribunale di Novara, sent. n. 131 dell’11/2/2010, Pres. Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.F.Filice

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO - DISINTERESSE DEL PADRE VERSO IL FIGLIO - AFFIDAMENTO ESCLUSIVO ALLA MADRE

Pur in considerazione dell’intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la l. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 cc.) ed ha previsto l’affidamento condiviso come la regola, in considerazione della mancata manifestazione di alcun interesse all’affidamento dei figli da parte del padre convenuto, devono ritenersi sussistere i presupposti per l’affidamento esclusivo della figlia (..) minore in favore dalla madre ricorrente. Atteso, poi, il concreto disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, non sussistono allo stato, i presupposti per procedere a una regolamentazione del diritto di visita paterno.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 133 dell’1/2/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO - MANCATA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL GENITORE - AFFIDAMENTO ESCLUSIVO ALL’ALTRO GENITORE

Pur in considerazione dell’intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la l. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 cc.) ed ha previsto l’affidamento condiviso come la regola, in considerazione della mancata manifestazione di alcun interesse all’affidamento dei figli da parte del padre convenuto, devono ritenersi sussistere i presupposti per l’affidamento esclusivo del figlio minore in favore dalla madre ricorrente.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 547 del 7/9/09, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giud. Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – REGIME DI NORMALE APPLICAZIONE

Ritiene il Tribunale che avuto riguardo alla normativa attualmente vigente, che individua nell’affidamento condiviso il regime di affido di normale applicazione, salvi i casi in cui esso risulti pregiudizievole per l’interesse della prole (…) tale forma di affidamento implica una pari responsabilizzazione de due genitori rispetto alle principali scelte educative e formative della minore.

 

Tribunale di Novara, setn. n. 587 del 23/9/2009, Pres. Rel. Dr.ssa R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – CONFLITTO FRA GENITORI

E’ noto come la concreta attuabilità del regime di affido condiviso in caso di genitori che non comunicano o in aperto conflitto sia stata oggetto di diversa soluzione da parte della giurisprudenza laddove comunque l’essenza di tale forma di affido è stata ravvisata nell’effettiva condivisione delle principali scelte educative formative che riguardano il minore e nella paritaria partecipazione al ruolo genitoriale. Si reputa che l’opzione rispetto a tale forma di affidamento possa trovare comunque attuazione qualora il conflitto di coppia non incida negativamente sulla condivisione della responsabilità genitoriale de emerga una capacità dei coniugi di dialogare nell’interesse della prole, senza rivendicazioni reciproche ed affermazioni di predominio attraverso un rapporto privilegiato con la prole.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 587 del 23/9/2009, Pres. Rel. Dr.ssa R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – POTESTA’ GENITORIALE – ESERCIZIO – DECISIONI IMPORTANTI E QUESTIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

L’affido condiviso implica infatti che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori che mantengono la piena responsabilità nei confronti dei figli e assumono congiuntamente le decisioni più importanti nei loro confronti, ovvero quelle relative all’istruzione, all’educazione e alla salute. In tale sistema per le questioni di minore importanza o di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale si può configurare come potestà distribuita, con un insieme di compiti da eventualmente attribuire ad entrambi i genitori, con l’individuazione di eventuali aree di competenza stabilite in base ad accordi o sulla base della passata esperienza, delle attitudini e capacità dei genitori, del grado di possibilità di collaborazione e delle indicazioni fornite dai figli.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 587 del 23/9/2009, Pres. Rel. Dr.ssa R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – FINALITA’

Quanto al regime di affidamento del minore, osserva il Collegio come, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 54/2006, l’affidamento condiviso della prole costituisca il regime di maggiore applicazione essendo stato introdotto dal legislatore al fine di garantire alla prole, anche in caso di dissolvimento della coppia coniugale, il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore in modo da poter ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 463 del 2/7/2009, Pres. Rel. V.Lanteri

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO – CONFLITTUALITA’ FRA CONIUGI – CONSEGUENZE SULL’AFFIDAMENTO

In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti ‘pregiudizievole per l’interesse del minore’, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti un’applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. Sez. I, n. 16594 del 18 giungo 2008).

 

Tribunale di Novara, sent. n. 381 del 28/5/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – REGIME ‘NORMALE’ – AFFIDAMENTO MONIGENITORIALE – REGIME RESIDUALE

E’ indubbio che la nuova normativa preveda il regime di affidamento condiviso (inteso come esercizio della potestà genitoriale di entrambi i genitori che mantengono la piena responsabilità nei confronti dei figli e prendono in modo congiunto le decisioni più importanti nei loro confronti) come l’ipotesi ‘normale’ rispetto alla quale l’affidamento monogenitoriale dovrebbe divenire alternativa residuale.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 381 del 28/5/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – REGIME DI AFFIDAMENTO – PROTRATTA INTERRUZIONE DEI RAPPORTI FRA UN GENITORE E IL FIGLIO E ‘SOLITARIA’ GESTIONE DELL’ALTRO GENITORE - CONSEGUENZE

Premesso che secondo l’indirizzo seguito da questo Collegio il regime di affidamento condiviso ha, in genere, maggiori possibilità di realizzo laddove tra i genitori permanga una capacità di dialogo quantomeno nell’interesse dei figli, con il reciproco riconoscimento quale interlocutore privilegiato nella individuazione delle principali scelte educative e formative della prole, e con esclusione di qualsiasi volontà rivendicativa o affermazione di un predominio rispetto all’altro, si osserva come la stessa protratta interruzione dei rapporti fra il padre ed il figlio e l’avvenuta ‘solitaria’ gestione, cura ed accadimento da parte della madre induca nel Tribunale il convincimento che non possa trovare accoglimento la richiesta di affidamento ad entrambi i genitori del piccolo (…) (nella fattispecie, il Tribunale ha asserito che il genitore avesse abdicato ai suoi doveri educativi e formativi del minore come forma ‘ritorsiva’ di fronte a quelle che egli riteneva esser ‘ingiustificate’ pretese economiche della moglie per il mantenimento della prole).

 

Tribunale di Novara, sent. n. 392 del 28/5/2009, Pres. Rel. Dr.ssa V.Lanteri

SEPARAZIONE – MODALITA’ DI VISITA DEL GENITORE – FIGLIE ADOLESCENTI

Per ciò che concerne le modalità di visita del padre nei confronti delle due figlie, ormai adolescenti [una è nata nel 1993 e l’altra nel 1995, ndr], ritiene il Collegio che debba esser lasciata a queste ultime la più ampia facoltà di scelta circa le modalità di visita e di permanenza presso il padre proprio in considerazione dell’età dalle stesse raggiunta.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 383 del 27/5/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. Dr.ssa R.Ricco

SEPARAZIONE – AFFIDO – GENITORI IN APERTO CONLITTO – SCELTA DEL REGIME DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI

E’ noto come la concreta attuabilità del regime di affido condiviso in caso di genitori che non comunicano o in aperto conflitto sia stata oggetto di diversa soluzione da parte della giurisprudenza laddove comunque l’essenza di tale forma di affido è stata ravvisata nell’effetto condivisione delle principali scelte educative e formative che riguardano il minore e nella paritaria partecipazione al ruolo genitoriale. Si è, peraltro, ritenuto che l’opzione rispetto a tale forma di affidamento possa trovare comunque attuazione qualora il conflitto di coppia non incida negativamente sulla condivisione della responsabilità genitoriale e emerga una capacità dei coniugi di dialogare nell’interesse della prole, senza rivendicazioni reciproche ed affermazioni di predominio attraverso un rapporto privilegiato con la prole nonché nella capacità di reciproco riconoscimento come interlocutore privilegiato per le scelte principali relative alla prole.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 383 del 27/5/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. Dr.ssa R.Ricco

SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – ESERCIZIO POTESTA GENITORIALE – DECISIONI PIU’ IMPORTANTI E QUESTIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE – AFFIDO CONGIUNTO - DIFFERENZE

via condivisa, regime di affidamento ritenuto più consono ad assicurare al minore il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore in modo da ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori. Peraltro tale forma di affidamento non implica necessariamente un perfetto equilibrio dei tempi di permanenza del minore pressi l’uno o l’altro genitore, ma comporta, in definitiva, che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori che mantengono la piena responsabilità nei confronti dei figli e assumono congiuntamente le decisioni più importanti nei loro confronti, ovvero quelle relative all’istruzione, all’educazione e alla salute. Per le questioni di minore importanza o di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale si può invece come potestà distribuita, con un insieme di compiti da eventualmente attribuire ad entrambi i genitori, con l’individuazione di eventuali aree di competenza individuate in base ad accordi o sulla base della passata esperienza, delle attitudini e capacità dei genitori, del grado di possibilità di collaborazione e delle indicazioni fornite dai figli. Mentre nell’affido condiviso solo le decisioni più importanti devono obbligatoriamente essere prese congiuntamente (a titolo esemplificativo: La scelta del medico o della scuola) potendo le decisioni per le questioni di minore importanza essere assunte autonomamente sulla base delle indicate competenze, nell’affido congiunto ogni decisione, anche di importanza minima, dovrebbe ricevere il nulla osta di entrambi i genitori.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 325 del 7/5/2009, Pres. Rel. Dr.ssa V.Lanteri

SEPARAZIONE – SCELTA DEL REGIME DI AFFIDAMENTO – AFFIDAMENTO CONGIUNTO – CONTUMACIA DEL GENITORE - ASSENZA DI ACCORDO - CONSEGUENZE

La persistente contumacia del coniuge induce questo Collegio ad optare per un affidamento esclusivo del figlio minore alla madre; devesi infatti rilevare che non può applicarsi la disciplina dell’affidamento congiunto laddove non vi sia accordo tra i genitori (“in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale posto, per la separazione, nell’art. 155, primo comma, cod. civ. e, per il divorzio, dall’art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” Cass. sez. I n. 14840 del 27.06.06).

 

Tribunale di Novara, sent. n. 230 del 26.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO - SCOPO

Giova ricordare come la recente novella legislativa abbia introdotto quale regime di affido ‘normale’ quello in via condivisa. Scopo perseguito attraverso tale sistema è quello di assicurare al minore il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore in modo da ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 230 del 26.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO E AFFIDO CONGIUNTO - DIFFERENZE

In definitiva mentre nell’affido condiviso solo le decisioni più importanti devono obbligatoriamente essere prese congiuntamente (a titolo esemplificativo: la scelta del medico o della scuola) potendo le decisioni per le questioni di minore importanza essere assunte autonomamente sulla base della indicate aree di competenza, nell’affido congiunto ogni decisione, anche di importanza minima, dovrebbe ricevere il nulla osta di entrambi i genitori. (…) giova, peraltro, ribadire come l’affidamento ad entrambi non comporti la necessità di condivisione del quotidiano (ad esempio per l’acquisto dell’abbigliamento), la cui gestione rimane demandata al genitore che vive stabilmente con i minori, spettando invece ad entrambi i genitori la condivisione delle principali scelte educative e scolastiche dei minori.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 230 del 26.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – CONFLITTUALITA’ FRA GENITORI

E’ noto come la concreta attuabilità del regime di affido condiviso in caso di genitori che non comunicano o in aperto conflitto sia stata oggetto di diversa soluzione da parte della giurisprudenza laddove comunque l’essenza di tale forma di affido è stata ravvisata nell’effettiva condivisione delle principali scelte educative formative che riguardano il minore e nella paritaria partecipazione al ruolo genitoriale. Si è peraltro ritenuto che l’opzione rispetto a tale forma di affidamento possa trovare comunque attuazione qualora il conflitto di coppia non incida negativamente sulla condivisione della responsabilità genitoriale e emerga una capacità dei coniugi di dialogare nell’interesse della prole, senza rivendicazioni reciproche ed affermazioni di predominio attraverso un rapporto privilegiato con la prole.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 230 del 26.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO - SALUTE DEI FIGLI - DECISIONI

Quando alle decisioni di maggiore importanza relativa alla salute dei minori, si osserva come appaia conforme a tale regime di affidamento che anche tali scelte, ove assumano carattere più rilevante (non potendo considerarsi tali ad esempio la cura per una semplice influenza o lo svolgimento di visite di controllo periodiche o l’effettuazione di analisi o vaccinazioni obbligatorie) siano frutto di condivisione fra i genitori, salvo i casi di urgenza.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 59 del 27.1.09, Pres. Rel. Dr.ssa M.Giordani

SEPARAZIONE - AFFIDO CONDIVISO - CONSEGUENZE

Come è noto, tale forma di affido [l’affidamento condiviso, ndr], che oggi costituisce la regola, potendo essere disposto l’affido in via esclusiva nel solo caso di accertata inidoneità di uno dei genitori, e sempre che ciò risponda all’interesse del minore, impone ai genitori, quale che sia la collocazione abitativa dei figli, di condividere fra loro tutte le decisioni ‘di maggiore interesse’, vale a dire quelle decisioni significative e rilevanti per la crescita materiale e psicologica della prole: dalle scelte in ambito scolastico, a quelle ludico-ricreative, a quelle inerenti la salute psico-fisica, ben potendo invece il genitore col locatario gestire autonomamente le questioni prettamente quotidiane inerenti la prole.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 59 del 27.1.09, Pres. Rel. Dr.ssa M.Giordani

SEPARAZIONE - MODALITA’ E TEMPI DI VISITA - ETA’ DEI MINORI - ACCORDO FRA GENITORE E FIGLI

Per l’età dei minori (…) e la maturità ed equilibrio dalle stesse mostrate in sede di Ctu, appaia opportuno lasciare che tempi e modalità di visita siano liberamente concordati fra genitore e figlie, ferma restando la previsione di congrui periodi in cui le sorelle possano trascorrere insieme tra loro e con ciascuno dei genitori.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 9 del 12.1.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice est. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO FIGLIA – DIRITTO DI VISITA – MODALITA’ DI ESERCIZIO – ETA’ DELLA MINORE

Tenuto conto dell’età [della minore] appare congruo prevedere che gli incontri e la permanenza presso il padre avvengano secondo modalità e tempi che la stessa minore potrà concordare con il padre tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e di studio o di svago.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 814 del 4/11/2008, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – AFFIDAMENTO CONDIVISO – CONFLITTUALITA’ FRA I GENITORI

Quanto all’affidamento del figlio minore (…), si osserva come la normativa vigente abbia ridefinito criteri e modalità operative in tema di affidamento dei figli alla luce del superiore interesse del minore introducendo l’istituto dell’affidamento condiviso quale regola generale in luogo dell’affidamento esclusivo. L’affidamento in favore di entrambi i genitori tende, infatti, ad assicurare una partecipazione diretta di ciascun genitore alla vita del figlio e la responsabilità in capo ad entrambi per le scelte principali che lo riguardano. (…) pur tenendo conto della conflittualità (…) tra i genitori e della distanza tra le due località ove i medesimi risiedono, la previsione di un affido condiviso del minore appare adeguato ad assicurare il mantenimento di un costante rapporto del figlio con entrambe le figure genitoriali che mantengono, quindi, la piena responsabilità nei confronti del minore non emergendo circostanze che rendano l’applicazione di tale regime contrario all’interesse del figlio.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 814 del 4/11/2008, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – COLLOCAZIONE ABITATIVA DEL MINORE

 (In tema di collocazione abitativa del minore, nella fattispecie, il Tribunale di Novara ha ritenuto di discostarsi dalla decisione della Corte d’Appello, resa in sede di reclamo contro i provvedimenti presidenziali assunti in via provvisoria, ritenendo che, a fronte degli accordi raggiunti dai coniugi e tenuto conto della volontà espressa dal figlio minore e della sua età, fosse possibile condividere le indicazioni fornite dalle parti e quindi assumere una determinazione diversa.

 

Tribunale di Novara, sent. n. 814 del 4/11/2008, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE – TERMINI E MODALITA’ IN ACCORDO CON IL FIGLIO

In relazione all’età del minore appare altresì congruo prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore nei termini e con le modalità che saranno oggetto di diretto accordo con il figlio, compatibilmente con gli impegno del medesimo. (Nella fattispecie, il figlio aveva sedici anni).

 

Tribunale di Novara, sent. n. 93 del 13/2/2007, Pres. Rel. Dr. G. Vannicelli

SEPARAZIONE PERSONALE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – INOPPORTUNITA’

L’assoluto disinteresse manifestato dal padre nonostante fosse in gioco anche il futuro dei suoi rapporti col figlio rende allo stato impossibile anche solo un abbozzo di quel progetto comune in ordine all’educazione del minore che dovrebbe fondare l’affidamento condiviso dello stesso.

 

Tribunale di Novara, sentenza 24/1/2006 n. 95, Pres. Rel. Dr.ssa A.M. Di Oreste

MATRIMONIO – SEPARAZIONE GIUDIZIALE – DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON AFFIDATARIO – RIMESSIONE AI SERVIZI SOCIALI DELLA SUA DETERMINAZIONE

Per la frequentazione del padre il Tribunale ritiene non giustificata la sua totale esclusione, ma neppure corretta una prefissazione di incontri e di modalità che non possa essere facilmente adattabile al variare delle esigenze della stessa ragazza. Sembra più opportuno rimettere ai Servizi Socio assistenziali del Comune di … che fino ad ora hanno seguito la minore la configurazione di un percorso che abbia come obbiettivo la ricostruzione di un rapporto sereno e fiducioso tra essa e il (…).

 

Mantenimento dei figli

 

Tribunale di Novara, sentenza N. 885 del 27.9.2010, Presidente Dott. B. Quatraro, Giudice relatore Dott.G.Pascale

SEPARAZIONE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO - DETERMINAZIONE CONCRETA DELL’AMMONTARE

La determinazione dell’ammontare di tale assegno (contributo al mantenimento del figlio minore, n.d.r.) deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuna genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici di cura assunti da ciascun genitore. Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l’istituto dell’assegno di mantenimento, si debba procedere, innanzitutto, all’accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare. Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare all’efficienza di vento che i figli e, per altro verso, le proporzioni dell’apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze. Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata la descrittiva misura dell’apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della parole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuna genitori, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di