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Società - Tribunale di Bologna: la revoca cautelare dell’amministratore di Srl non richiede l’azione di responsabilità

Società - Tribunale di Bologna: la revoca cautelare dell’amministratore di Srl non richiede l’azione di responsabilità
Società - Tribunale di Bologna: la revoca cautelare dell’amministratore di Srl non richiede l’azione di responsabilità

Secondo il Tribunale in particolareNe consegue che la domanda cautelare di revoca dell’amministratore, ex articoli 2476 comma 3 del codice civile e 700 del codice di procedura civile, non presuppone la contestuale proposizione di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, né si pone in necessaria correlazione strumentale nei confronti di tale tipologia di azione, ben potendo essere strumentale ed anticipatoria rispetto ad un’azione che, come prospettato dalla ricorrente nella fattispecie in esame, sia finalizzata all’emanazione di una sentenza di revoca degli amministratori sul presupposto che nella gestione della società siano ravvisabili “gravi irregolarità” potenzialmente dannose per la società”.

È noto che la carica di amministratore di società di capitali comporta in capo al soggetto che la ricopre l’obbligo di rispettare le cosiddette “regole della corretta amministrazione” poste dalla Legge e dallo statuto, da adempiersi con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto e la cui violazione è fonte di responsabilità verso la società, i soci e i terzi.

L’azione di responsabilità contro gli amministratori è specificamente prevista dall’articolo 2476 del codice civile, il quale al terzo comma prevede, altresì, che in caso di irregolarità nella gestione della società”, può essere adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.

È questo il caso della vicenda in oggetto, relativa ad un procedimento promosso da un socio di una società a responsabilità limitata, il quale, ai sensi del citato terzo comma dell’articolo 2476 del codice civile e dell’articoli 700 del codice di procedura civile, ha agito al fine di vedersi disporre la revoca cautelare dell’amministratore unico in carica per gravi irregolarità nell’attività di gestione.

La questione di diritto affrontata dall’organo giudicante è consistita, quindi, nel determinare se tale tipologia di azione sia esperibile in forma cautelare, anche in assenza di una specifica azione ordinaria di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo, finalizzata al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Sul punto, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che il provvedimento che dispone la revoca cautelare dell’amministratore di società a responsabilità limitata, ai sensi della citata norma, debba essere ricondotto nel novero delle misure cautelari anticipatorie degli effetti della sentenza di merito, per cui allo stesso non si applica la disciplina dettata dall’art. 669 novies c.p.c., trattandosi di provvedimento che, a norma dell’articolo 669 octies del codice di procedura civile, è destinato a mantenere la sua efficacia anticipatoria indipendentemente dalla instaurazione del giudizio di merito e dalla eventuale estinzione dello stesso.

Sulla base di tali considerazioni, avendo ritenuto che il socio ricorrente avesse fornito la prova delle gravi irregolarità gestorie addebitate all’amministratore, il Tribunale di Bologna ha accolto integralmente il ricorso ex articolo 2476, comma 3, codice civile ed articolo 700 del codice di procedura civile, disponendo la revoca dell’amministratore della società e condannando il medesimo alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui.

(Tribunale di Bologna - Dott. Giovanni Salina, Ordinanza ex articolo 669 octies del codice di procedura civile del 18 aprile 2017)

Secondo il Tribunale in particolareNe consegue che la domanda cautelare di revoca dell’amministratore, ex articoli 2476 comma 3 del codice civile e 700 del codice di procedura civile, non presuppone la contestuale proposizione di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, né si pone in necessaria correlazione strumentale nei confronti di tale tipologia di azione, ben potendo essere strumentale ed anticipatoria rispetto ad un’azione che, come prospettato dalla ricorrente nella fattispecie in esame, sia finalizzata all’emanazione di una sentenza di revoca degli amministratori sul presupposto che nella gestione della società siano ravvisabili “gravi irregolarità” potenzialmente dannose per la società”.

È noto che la carica di amministratore di società di capitali comporta in capo al soggetto che la ricopre l’obbligo di rispettare le cosiddette “regole della corretta amministrazione” poste dalla Legge e dallo statuto, da adempiersi con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto e la cui violazione è fonte di responsabilità verso la società, i soci e i terzi.

L’azione di responsabilità contro gli amministratori è specificamente prevista dall’articolo 2476 del codice civile, il quale al terzo comma prevede, altresì, che in caso di irregolarità nella gestione della società”, può essere adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.

È questo il caso della vicenda in oggetto, relativa ad un procedimento promosso da un socio di una società a responsabilità limitata, il quale, ai sensi del citato terzo comma dell’articolo 2476 del codice civile e dell’articoli 700 del codice di procedura civile, ha agito al fine di vedersi disporre la revoca cautelare dell’amministratore unico in carica per gravi irregolarità nell’attività di gestione.

La questione di diritto affrontata dall’organo giudicante è consistita, quindi, nel determinare se tale tipologia di azione sia esperibile in forma cautelare, anche in assenza di una specifica azione ordinaria di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo, finalizzata al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Sul punto, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che il provvedimento che dispone la revoca cautelare dell’amministratore di società a responsabilità limitata, ai sensi della citata norma, debba essere ricondotto nel novero delle misure cautelari anticipatorie degli effetti della sentenza di merito, per cui allo stesso non si applica la disciplina dettata dall’art. 669 novies c.p.c., trattandosi di provvedimento che, a norma dell’articolo 669 octies del codice di procedura civile, è destinato a mantenere la sua efficacia anticipatoria indipendentemente dalla instaurazione del giudizio di merito e dalla eventuale estinzione dello stesso.

Sulla base di tali considerazioni, avendo ritenuto che il socio ricorrente avesse fornito la prova delle gravi irregolarità gestorie addebitate all’amministratore, il Tribunale di Bologna ha accolto integralmente il ricorso ex articolo 2476, comma 3, codice civile ed articolo 700 del codice di procedura civile, disponendo la revoca dell’amministratore della società e condannando il medesimo alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui.

(Tribunale di Bologna - Dott. Giovanni Salina, Ordinanza ex articolo 669 octies del codice di procedura civile del 18 aprile 2017)