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Azione cautelare possessoria più rapida, esente e senza avvocato

Introduzione degli articoli 633-bis del codice penale e 703-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di invasione di edifici adibiti ad abitazione e di provvedimenti urgenti a tutela del possesso
Casa desolata
Casa desolata

Azione cautelare possessoria più rapida, esente e senza avvocato

La proposta di legge recentemente depositata alla Camera dei Deputati intende modificare alcune disposizioni del rito civile cautelare possessorio per renderlo più semplice e rapido nel far conseguire al legittimo proprietario o possessore la reintegrazione del possesso o la disponibilità materiale dell’immobile del quale è stato spogliato in maniera illegittima.

Le modifiche dovrebbero permettere di presentare la domanda anche verbalmente nel corso dell’udienza, senza formalità e anche senza l’assistenza tecnica del difensore, prevedendo in tale ipotesi che il giudice faccia redigere apposito processo verbale.

Sono tanti i buoni propositi (domanda verbale, fissazione dell’udienza di comparizione delle parti entro dieci giorni, notifica a cura dell’ufficiale giudiziario il medesimo giorno della presa in carico della notificazione, esenzione del contributo) che stante la situazione attuale appaiono poco realizzabili, speriamo di essere smentiti.

L’articolo 3 introduce il nuovo articolo 703-bis del codice di procedura civile, configurando un procedimento cautelare possessorio ad hoc al fine di assicurare una tutela più rapida ed efficace al legittimo possessore o proprietario dell’abitazione il legittimamente occupata che si rivolge al giudice per essere reintegrato nel possesso nonché nella disponibilità materiale del proprio immobile, a seguito dello spoglio o della molestia subiti.
 

Azione cautelare possessoria: esame della proposta di legge

Innanzitutto, si dispone che la domanda possa essere proposta anche verbalmente nel corso dell’udienza, senza formalità e anche senza l’assistenza tecnica del difensore, prevedendo in tale ipotesi che il giudice faccia redigere apposito processo verbale.

Si prevede, inoltre, che successivamente all’acquisizione delle informazioni, ove la domanda non appaia manifestamente infondata, il giudice pronunci decreto provvisoriamente esecutivo con cui ordina la reintegrazione del ricorrente nel possesso dell’immobile e fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a dieci giorni, assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a tre giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

A tale udienza, il giudice, verificata la regolare e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto, letto il processo verbale redatto dall’ufficiale giudiziario, sentite le parti e valutata ogni circostanza utile, con ordinanza, può confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con decreto.

Contro l’ordinanza è sempre ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669- terdecies del codice di procedura civile.

Si stabilisce, altresì, che il ricorso, eventualmente redatto direttamente in sede di udienza con il processo verbale, e il decreto debbano essere notificati presso l’immobile oggetto dell’istanza a cura dell’ufficiale giudiziario il medesimo giorno della presa in carico della notificazione.

Contestualmente alla notificazione, l’ufficiale giudiziario redige processo verbale nel quale identifica i soggetti occupanti l’immobile, dà atto di aver ingiunto agli stessi il rilascio dell’immobile da avvenire entro e non oltre il giorno successivo, annota le eventuali eccezioni sollevate dai soggetti occupanti e ogni altra notizia utile.

Terminate le operazioni, l’ufficiale giudiziario deposita senza ritardo il processo verbale presso la cancelleria del giudice che ha emanato il decreto.

Infine, si prevede che il giorno successivo al termine assegnato per il rilascio l’ufficiale giudiziario acceda all’immobile per immettere nel possesso l’istante e se l’immobile non è stato ancora liberato, proceda immediatamente allo sgombero coattivo con l’assistenza della forza pubblica e dei servizi sociali e socio-sanitari, ove tra gli occupanti vi siano soggetti minori, ultrasettantenni o disabili gravi o gravissimi.

Da ultimo, l’articolo 4 reca disposizioni in materia di spese di giustizia stabilendo che il procedimento di cui all’articolo 703- bis del codice di procedura civile è esente dal versamento del contributo.