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Sportello Unico Attività Produttive: Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno emanato una circolare in data 25 marzo 2011, riguardante lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.

La circolare precisa che, anche dopo il 29 marzo 2011, nei Comuni che non sono ancora in grado di operare con le modalità esclusivamente telematiche, nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee.

Si legge nella Circolare che “poiché, nonostante lo sforzo compiuto dai soggetti coinvolti nell’attuazione del procedimento informatizzato, in alcune realtà territoriali il processo di informatizzazione del SUAP è effettivamente in corso di completamento e tenuto conto dell’esigenza di garantire l’avvio graduale del sistema senza determinare problemi e difficoltà per gli operatori interessati, occorre chiarire che, anche dopo il 29 marzo nei Comuni che non sono ancora in grado di operare in modalità esclusivamente telematica, sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal capo III del DPR 160/2010, ivi compreso il sistema informatico dei pagamenti, nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee”.

Va precisato al riguardo che con la Circolare in questione non sono – e non potrebbero essere senza un atto normativo – prorogati i termini di avvio dello sportello unico, ma si precisa semplicemente che il cittadino interessato può presentare la SCIA anche in modalità cartacea, fermo restando che la medesima va presentata esclusivamente attraverso lo sportello unico e che il responsabile di quest’ultimo dovrà trasmettere la documentazione all’Ente competente.

Pertanto a partire dal 29 marzo 2011 per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, soggetti alla disciplina della SCIA, anche se di competenza di Enti diversi dal Comune, la segnalazione deve essere presentata tramite lo Sportello Unico.

A seguito della Circolare e fino all’attivazione e validazione dei sistemi informatici, è facoltà dell’interessato utilizzare la modalità cartacea.

Dal 29 marzo 2011 infatti entra in vigore il nuovo Regolamento sullo Sportello Unico per la parte relativa all’organizzazione del SUAP e all’avvio del procedimento automatizzato obbligatorio previsto nei casi di applicabilità della SCIA di cui all’art. 19 della Legge 241/1990 e dal 1 ottobre 2011 per la parte relativa al procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive.

Il SUAP sarà l’unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività e dovrà assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il SUAP comunale dovrà operare esclusivamente in modalità telematica, anche per quanto attiene ai pagamenti.

Se il comune non provvede all’istituzione del SUAP entro il 29 marzo 2011, l’esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio.

Il Regolamento limita la telematica alle fasi di ricevimento delle pratiche (il front-office) e l’eventuale smistamento ad altre amministrazioni competenti (Provincia, ASL, VV.FF., etc.) lasciando inalterata la modalità con la quale le pratiche sono istruite dai singoli enti (il back-office).

E’ prevista infine una specifica disciplina nel caso risulti necessario procedere alla variazione dello strumento urbanistico.

Nella prima fase pertanto i procedimenti di competenza obbligatoria del SUAP sono quelli soggetti alla disciplina della SCIA.

La normativa sulla SCIA prevede che:

a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato (SCIA);

b) la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall’art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio dell’attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;

c) l’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente;

d) in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L’interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Inoltre, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l’amministrazione può sempre adottare (quindi, si ritiene anche oltre il termine di 60 giorni) i suddetti provvedimenti;

e) è fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies L. 241/1990;

f) al di là di tali casi e decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente;

g) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;

h) Le espressioni ’’segnalazione certificata di inizio di attività’’ e ’’Scia’’ sostituiscono, rispettivamente, quelle di ’’dichiarazione di inizio di attività’’ e ’’Dia’’, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

i) Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.

Va ricordato infine che:

a) Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA le autorizzazioni previste dal D. Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) in quanto generalmente imposti dalla normativa comunitaria e comunque richiedenti valutazioni tecniche specifiche non riconducibili al mero accertamento di requisiti generali imposti dalla norma, comprese le attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata come da parere del Ministero dell’Ambiente del 9 settembre 2010 (nota n. 719/D del 23 settembre 2010);

b) Per l’applicabilità alla materia edilizia, si rinvia alla Circolare del Ministero per la Semplificazione Normativa del settembre 2010.

c) Va tenuto conto che la SCIA si riferisce all’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale e pertanto vanno verificati i procedimenti e le autorizzazioni/abilitazioni rilasciate per tali attività.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno emanato una circolare in data 25 marzo 2011, riguardante lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.

La circolare precisa che, anche dopo il 29 marzo 2011, nei Comuni che non sono ancora in grado di operare con le modalità esclusivamente telematiche, nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee.

Si legge nella Circolare che “poiché, nonostante lo sforzo compiuto dai soggetti coinvolti nell’attuazione del procedimento informatizzato, in alcune realtà territoriali il processo di informatizzazione del SUAP è effettivamente in corso di completamento e tenuto conto dell’esigenza di garantire l’avvio graduale del sistema senza determinare problemi e difficoltà per gli operatori interessati, occorre chiarire che, anche dopo il 29 marzo nei Comuni che non sono ancora in grado di operare in modalità esclusivamente telematica, sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal capo III del DPR 160/2010, ivi compreso il sistema informatico dei pagamenti, nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee”.

Va precisato al riguardo che con la Circolare in questione non sono – e non potrebbero essere senza un atto normativo – prorogati i termini di avvio dello sportello unico, ma si precisa semplicemente che il cittadino interessato può presentare la SCIA anche in modalità cartacea, fermo restando che la medesima va presentata esclusivamente attraverso lo sportello unico e che il responsabile di quest’ultimo dovrà trasmettere la documentazione all’Ente competente.

Pertanto a partire dal 29 marzo 2011 per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, soggetti alla disciplina della SCIA, anche se di competenza di Enti diversi dal Comune, la segnalazione deve essere presentata tramite lo Sportello Unico.

A seguito della Circolare e fino all’attivazione e validazione dei sistemi informatici, è facoltà dell’interessato utilizzare la modalità cartacea.

Dal 29 marzo 2011 infatti entra in vigore il nuovo Regolamento sullo Sportello Unico per la parte relativa all’organizzazione del SUAP e all’avvio del procedimento automatizzato obbligatorio previsto nei casi di applicabilità della SCIA di cui all’art. 19 della Legge 241/1990 e dal 1 ottobre 2011 per la parte relativa al procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive.

Il SUAP sarà l’unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività e dovrà assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il SUAP comunale dovrà operare esclusivamente in modalità telematica, anche per quanto attiene ai pagamenti.

Se il comune non provvede all’istituzione del SUAP entro il 29 marzo 2011, l’esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio.

Il Regolamento limita la telematica alle fasi di ricevimento delle pratiche (il front-office) e l’eventuale smistamento ad altre amministrazioni competenti (Provincia, ASL, VV.FF., etc.) lasciando inalterata la modalità con la quale le pratiche sono istruite dai singoli enti (il back-office).

E’ prevista infine una specifica disciplina nel caso risulti necessario procedere alla variazione dello strumento urbanistico.

Nella prima fase pertanto i procedimenti di competenza obbligatoria del SUAP sono quelli soggetti alla disciplina della SCIA.

La normativa sulla SCIA prevede che:

a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato (SCIA);

b) la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall’art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio dell’attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;

c) l’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente;

d) in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L’interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Inoltre, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l’amministrazione può sempre adottare (quindi, si ritiene anche oltre il termine di 60 giorni) i suddetti provvedimenti;

e) è fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies L. 241/1990;

f) al di là di tali casi e decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente;

g) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;

h) Le espressioni ’’segnalazione certificata di inizio di attività’’ e ’’Scia’’ sostituiscono, rispettivamente, quelle di ’’dichiarazione di inizio di attività’’ e ’’Dia’’, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

i) Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.

Va ricordato infine che:

a) Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA le autorizzazioni previste dal D. Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) in quanto generalmente imposti dalla normativa comunitaria e comunque richiedenti valutazioni tecniche specifiche non riconducibili al mero accertamento di requisiti generali imposti dalla norma, comprese le attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata come da parere del Ministero dell’Ambiente del 9 settembre 2010 (nota n. 719/D del 23 settembre 2010);

b) Per l’applicabilità alla materia edilizia, si rinvia alla Circolare del Ministero per la Semplificazione Normativa del settembre 2010.

c) Va tenuto conto che la SCIA si riferisce all’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale e pertanto vanno verificati i procedimenti e le autorizzazioni/abilitazioni rilasciate per tali attività.