Presupposto per il riconoscimento del diritto d’asilo, è la “Schutzbedürftigkeit” o, perlomeno, l’”Unzumutbarkeit des weiteren Verbleibens im Heimatstaat”
La Corte d’appello, nell’esaminare la sussistenza delle difficoltà o degli altri gravi motivi, valuta i fatti indicati nell’ordinanza di custodia cautelare