TAR: applicazione del Decreto Amato con divieto di accesso a stadi e campi sportivi
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE - PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 185/2007
Registro Generale: 64/2007
nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ENRICO D’ARPE Cons.
MASSIMILIANO BALLORIANI Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 21 Febbraio 2007
Visto il ricorso 64/2007 proposto da:
………………
rappresentato e difeso da:
MILLI GIUSEPPE
con domicilio eletto in LECCE
VIA MILIZIA 51
presso
MILLI GIUSEPPE
contro
QUESTORE DI LECCE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
MINISTERO DELL’INTERNO - ROMA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto n. 1000/07 /Div.Anticr. MP in data 2/1/07 con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha fatto divieto “... di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio, per un periodo di anni TRE, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento ... vieta altresì allo stesso di accedere, per il raggio di un chilometro, alle zone circostanti gli stadi e i campi sportivi a partire da due ore prima dell’inizio a due ore dopo la conclusione degli incontri di calcio ivi disputati...”;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL’INTERNO - ROMA
QUESTORE DI LECCE
Udito il relatore Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI e uditi altresì per le parti l’Avv. Milli e l’Avv. dello Stato Marzo;
Considerato che il ricorrente impugna il provvedimento di sottoposizione al divieto di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio;
che, dagli atti depositati in giudizio, emerge che il ricorrente ha fatto parte di un gruppo di tifosi, dal cui interno sono stati lanciati bottiglie, sassi ecc… anche nei confronti di personale della polizia di Stato (cfr. la relazione di servizio dell’isp. Lezzi, su fatti avvenuti intorno alle ore 15,00 del 16.12.2006, in occasione dell’incontro di calcio Lecce-Bari; nonché le riprese video che ritraggono il ricorrente per diversi minuti all’interno del gruppo da cui sono partiti lanci di oggetti);
che, la sola permanenza, all’interno di un gruppo di tifosi evidentemente attivo nel realizzare comportamenti violenti, da un lato, realizza di per sé un rafforzamento del proposito delinquenziale nei soggetti che, all’interno del gruppo stesso, pongono in essere tali comportamenti; dall’altro, rafforza la pericolosità, l’efficacia e la determinazione delinquenziale propria dell’agire “in branco”;
che, inoltre, tale mera presenza, all’interno del gruppo, ostacola comunque il riconoscimento dei soggetti attivi ed intralcia le operazioni di contrasto della polizia;
che, pertanto, la previsione di tali specifiche misure di polizia (divieto di accesso agli stadi) implica l’esistenza di un preciso onere di allontanarsi immediatamente da gruppi di tifosi che compiono atti di violenza o comunque pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
P.Q.M.
Respinge (Ricorso numero 64/2007) la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
LECCE , li 21 Febbraio 2007
Aldo RAVALLI – Presidente
Massimiliano BALLORIANI - Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 21 febbraio 2007
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE - PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 185/2007
Registro Generale: 64/2007
nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ENRICO D’ARPE Cons.
MASSIMILIANO BALLORIANI Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 21 Febbraio 2007
Visto il ricorso 64/2007 proposto da:
………………
rappresentato e difeso da:
MILLI GIUSEPPE
con domicilio eletto in LECCE
VIA MILIZIA 51
presso
MILLI GIUSEPPE
contro
QUESTORE DI LECCE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
MINISTERO DELL’INTERNO - ROMA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto n. 1000/07 /Div.Anticr. MP in data 2/1/07 con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha fatto divieto “... di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio, per un periodo di anni TRE, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento ... vieta altresì allo stesso di accedere, per il raggio di un chilometro, alle zone circostanti gli stadi e i campi sportivi a partire da due ore prima dell’inizio a due ore dopo la conclusione degli incontri di calcio ivi disputati...”;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL’INTERNO - ROMA
QUESTORE DI LECCE
Udito il relatore Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI e uditi altresì per le parti l’Avv. Milli e l’Avv. dello Stato Marzo;
Considerato che il ricorrente impugna il provvedimento di sottoposizione al divieto di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio;
che, dagli atti depositati in giudizio, emerge che il ricorrente ha fatto parte di un gruppo di tifosi, dal cui interno sono stati lanciati bottiglie, sassi ecc… anche nei confronti di personale della polizia di Stato (cfr. la relazione di servizio dell’isp. Lezzi, su fatti avvenuti intorno alle ore 15,00 del 16.12.2006, in occasione dell’incontro di calcio Lecce-Bari; nonché le riprese video che ritraggono il ricorrente per diversi minuti all’interno del gruppo da cui sono partiti lanci di oggetti);
che, la sola permanenza, all’interno di un gruppo di tifosi evidentemente attivo nel realizzare comportamenti violenti, da un lato, realizza di per sé un rafforzamento del proposito delinquenziale nei soggetti che, all’interno del gruppo stesso, pongono in essere tali comportamenti; dall’altro, rafforza la pericolosità, l’efficacia e la determinazione delinquenziale propria dell’agire “in branco”;
che, inoltre, tale mera presenza, all’interno del gruppo, ostacola comunque il riconoscimento dei soggetti attivi ed intralcia le operazioni di contrasto della polizia;
che, pertanto, la previsione di tali specifiche misure di polizia (divieto di accesso agli stadi) implica l’esistenza di un preciso onere di allontanarsi immediatamente da gruppi di tifosi che compiono atti di violenza o comunque pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
P.Q.M.
Respinge (Ricorso numero 64/2007) la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
LECCE , li 21 Febbraio 2007
Aldo RAVALLI – Presidente
Massimiliano BALLORIANI - Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 21 febbraio 2007