TAR: applicazione del Decreto Amato con divieto di accesso a stadi e campi sportivi

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE - PRIMA SEZIONE

Registro Ordinanze: 185/2007

Registro Generale: 64/2007

nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI Presidente

ENRICO D’ARPE Cons.

MASSIMILIANO BALLORIANI Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 21 Febbraio 2007

Visto il ricorso 64/2007 proposto da:

………………

rappresentato e difeso da:

MILLI GIUSEPPE

con domicilio eletto in LECCE

VIA MILIZIA 51

presso

MILLI GIUSEPPE

contro

QUESTORE DI LECCE

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

MINISTERO DELL’INTERNO - ROMA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto n. 1000/07 /Div.Anticr. MP in data 2/1/07 con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha fatto divieto “... di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio, per un periodo di anni TRE, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento ... vieta altresì allo stesso di accedere, per il raggio di un chilometro, alle zone circostanti gli stadi e i campi sportivi a partire da due ore prima dell’inizio a due ore dopo la conclusione degli incontri di calcio ivi disputati...”;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL’INTERNO - ROMA

QUESTORE DI LECCE

Udito il relatore Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI e uditi altresì per le parti l’Avv. Milli e l’Avv. dello Stato Marzo;

Considerato che il ricorrente impugna il provvedimento di sottoposizione al divieto di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio;

che, dagli atti depositati in giudizio, emerge che il ricorrente ha fatto parte di un gruppo di tifosi, dal cui interno sono stati lanciati bottiglie, sassi ecc… anche nei confronti di personale della polizia di Stato (cfr. la relazione di servizio dell’isp. Lezzi, su fatti avvenuti intorno alle ore 15,00 del 16.12.2006, in occasione dell’incontro di calcio Lecce-Bari; nonché le riprese video che ritraggono il ricorrente per diversi minuti all’interno del gruppo da cui sono partiti lanci di oggetti);

che, la sola permanenza, all’interno di un gruppo di tifosi evidentemente attivo nel realizzare comportamenti violenti, da un lato, realizza di per sé un rafforzamento del proposito delinquenziale nei soggetti che, all’interno del gruppo stesso, pongono in essere tali comportamenti; dall’altro, rafforza la pericolosità, l’efficacia e la determinazione delinquenziale propria dell’agire “in branco”;

che, inoltre, tale mera presenza, all’interno del gruppo, ostacola comunque il riconoscimento dei soggetti attivi ed intralcia le operazioni di contrasto della polizia;

che, pertanto, la previsione di tali specifiche misure di polizia (divieto di accesso agli stadi) implica l’esistenza di un preciso onere di allontanarsi immediatamente da gruppi di tifosi che compiono atti di violenza o comunque pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

P.Q.M.

Respinge (Ricorso numero 64/2007) la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE , li 21 Febbraio 2007

Aldo RAVALLI – Presidente

Massimiliano BALLORIANI - Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 21 febbraio 2007

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE - PRIMA SEZIONE

Registro Ordinanze: 185/2007

Registro Generale: 64/2007

nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI Presidente

ENRICO D’ARPE Cons.

MASSIMILIANO BALLORIANI Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 21 Febbraio 2007

Visto il ricorso 64/2007 proposto da:

………………

rappresentato e difeso da:

MILLI GIUSEPPE

con domicilio eletto in LECCE

VIA MILIZIA 51

presso

MILLI GIUSEPPE

contro

QUESTORE DI LECCE

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

MINISTERO DELL’INTERNO - ROMA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto n. 1000/07 /Div.Anticr. MP in data 2/1/07 con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha fatto divieto “... di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio, per un periodo di anni TRE, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento ... vieta altresì allo stesso di accedere, per il raggio di un chilometro, alle zone circostanti gli stadi e i campi sportivi a partire da due ore prima dell’inizio a due ore dopo la conclusione degli incontri di calcio ivi disputati...”;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL’INTERNO - ROMA

QUESTORE DI LECCE

Udito il relatore Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI e uditi altresì per le parti l’Avv. Milli e l’Avv. dello Stato Marzo;

Considerato che il ricorrente impugna il provvedimento di sottoposizione al divieto di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio;

che, dagli atti depositati in giudizio, emerge che il ricorrente ha fatto parte di un gruppo di tifosi, dal cui interno sono stati lanciati bottiglie, sassi ecc… anche nei confronti di personale della polizia di Stato (cfr. la relazione di servizio dell’isp. Lezzi, su fatti avvenuti intorno alle ore 15,00 del 16.12.2006, in occasione dell’incontro di calcio Lecce-Bari; nonché le riprese video che ritraggono il ricorrente per diversi minuti all’interno del gruppo da cui sono partiti lanci di oggetti);

che, la sola permanenza, all’interno di un gruppo di tifosi evidentemente attivo nel realizzare comportamenti violenti, da un lato, realizza di per sé un rafforzamento del proposito delinquenziale nei soggetti che, all’interno del gruppo stesso, pongono in essere tali comportamenti; dall’altro, rafforza la pericolosità, l’efficacia e la determinazione delinquenziale propria dell’agire “in branco”;

che, inoltre, tale mera presenza, all’interno del gruppo, ostacola comunque il riconoscimento dei soggetti attivi ed intralcia le operazioni di contrasto della polizia;

che, pertanto, la previsione di tali specifiche misure di polizia (divieto di accesso agli stadi) implica l’esistenza di un preciso onere di allontanarsi immediatamente da gruppi di tifosi che compiono atti di violenza o comunque pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

P.Q.M.

Respinge (Ricorso numero 64/2007) la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE , li 21 Febbraio 2007

Aldo RAVALLI – Presidente

Massimiliano BALLORIANI - Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 21 febbraio 2007