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A Telefisco 2023 fallisce l’ennesimo tentativo sul canone unico nei centri abitati

Marina di Ravenna
Ph. Ermes Galli / Marina di Ravenna

A Telefisco 2023 fallisce l’ennesimo tentativo sul canone unico nei centri abitati

 

Mi sono sempre chiesto chi siano questi “esperti” del Sole24Ore che selezionano gli argomenti e propongono quesiti in materia di canone unico patrimoniale.

Ci sono questioni aperte, come quella dell’occupazione del suolo con impianti pubblicitari, che anche a seguito degli esiti di Telefisco 2022 avrebbero meritato adeguata trattazione nell’edizione del 2023 [1].

Invece, nonostante le chiare prese di posizione del MEF [2] [3] e, soprattutto, dopo la legge di bilancio 2023 che ha modificato il comma 818 della Legge 160/2019, gli esperti del Sole24Ore hanno trovato utile insistere sulla questione dei centri abitati, proponendo, si badi bene, non un quesito, ma una vera e propria proposizione interpretativa: «L’articolo 1, comma 838, della legge 197/2022 reca una modifica in riferimento alle strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti. In particolare, al comma 816 [rectius: 818] della legge 160/2019, sono eliminate le parole «di Comuni». Pertanto la disposizione ora prevede che «nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». Si tratta di una definizione identica a quella dettata per il canone mercatale dal comma 837, sempre della legge 160/2019. La modifica normativa non risolve completamente il dubbio interpretativo in merito al soggetto competente ad applicare il Cup, componente relativa all’occupazione di suolo pubblico. Sul punto, si osserva che l’articolo 26 del Dlgs 285/1992 prevede al comma 3 che per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10mila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. Sicché una lettura sistematica, oltre che razionale, porta a dire che in tutti i Comuni le autorizzazioni a occupare suolo pubblico sono di competenza comunale, cui spetta, per conseguenza, anche il Cup correlato all’occupazione. Tale conclusione appare coerente con l’intero impianto normativo, visto che la debenza del Cup è collegato al rilascio di un’autorizzazione. Né si potrebbe sostenere, in base all’articolo 1, comma 822, della legge 160/2019, che per i tratti di strada per i quali l’autorizzazione è rilasciata dal Comune, secondo il citato articolo 26, la Provincia abbia l’obbligo di verificare presso il Comune la sussistenza di un’autorizzazione comunale e in assenza di questa procedere alla rimozione delle occupazioni e addebitare le conseguenti indennità e sanzioni. D’altro canto, infine, si osserva che l’articolo 1, comma 823, della legge 160/2019 prevede che il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o concessione, sicché anche per quest’altra via si dovrebbe ritenere che il Cup in questione spetti al Comune. Si condivide questa ricostruzione interpretativa?».

Il MEF ha risposto negativamente e non poteva essere diversamente: «Non si condivide l’interpretazione avanzata, proprio sulla base della semplice lettura della disposizione recata dall’articolo 1, comma 819, della legge 160/2019, la quale stabilisce espressamente alla lettera a) che il presupposto del canone unico patrimoniale (Cup) è “l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”. Il presupposto, ovviamente, necessita di una correlazione con la richiesta di autorizzazione o di concessione a carico del soggetto passivo, ai sensi del successivo comma 823, fermo restando che, in mancanza di tale richiesta, gli enti locali sono legittimati a colpire i responsabili dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari effettuate abusivamente. Pertanto, occorre avere riguardo, per individuare il soggetto attivo del Cup, all’ente proprietario dell’area interessata dall’occupazione. La previsione del comma 818 dell’articolo 1 della legge 160/2019, dopo le modifiche introdotte dal comma 838 dell’articolo 1 della legge 197/2022, chiarisce definitivamente il dubbio interpretativo relativo al soggetto competente ad applicare il Cup per i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti che sono considerati comunali [anche nel caso in cui l’ente proprietario è la Provincia]. La norma, in definitiva, costituisce un allineamento con quanto già previsto dal successivo comma 837, per il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. La lettura sistematica delle norme, quindi, comporta che il Cup è applicato dall’ente titolare dell’area pubblica, [con la sola eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10mila abitanti]. Del resto non è stata mai messa in discussione la competenza della Provincia, anche in vigenza del precedente canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), a percepire il gettito del canone sulle occupazioni realizzate su tratti di strade che attraversano centri abitati con popolazione inferiore a 10mila abitanti. Va poi considerato che il legislatore si è preoccupato, con l’articolo 1, comma 818 della legge 160/2019, modificato ad opera della legge di Bilancio per il 2023, di individuare puntualmente gli enti legittimati a riscuotere il canone. Non avrebbe senso, pertanto, ricondurre la soggettività attiva alla mera competenza al rilascio dell’autorizzazione o della concessione che, sulla base dell’articolo 26, comma 3, del Codice della strada, è demandato al Comune».

Le cose stanno proprio così, dovendosi soltanto precisare che l’«allineamento» rilevante è quello tra appartenenza del suolo occupato e spettanza del canone dovuto sul presupposto della sua occupazione: ho messo le parentesi quadre nella risposta del MEF per racchiudere  due imprecisioni in essa contenute: i tratti di strada provinciale che attraversano centri abitati con popolazione superiore ai 10mila abitanti sono di proprietà del Comune in virtù dell’articolo 2, comma 7, del Codice della Strada ed è solo per tale ragione che il canone spetta al Comune; non c’è quindi alcuna «eccezione» alla regola.
 

Telefisco 2023 si è chiuso regalandoci questo (ennesimo) tentativo miseramente fallito

Ma perché questo accanimento sul canone per l’occupazione delle strade provinciali che attraversano i centri abitati minori? Tutte le varie tesi a sostegno della spettanza comunale si sono già dimostrate del tutto infondate [4] [5] [6].