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Titoli PAC pignorabili e costituibili in pegno. La natura giuridica dei diritti all’aiuto

Titoli PAC pignorabili e costituibili in pegno. La natura giuridica dei diritti all’aiuto
Titoli PAC pignorabili e costituibili in pegno. La natura giuridica dei diritti all’aiuto

Tra gli strumenti di sostegno al settore agricolo, quello dei “diritti all’aiuto” di matrice comunitaria, denominati nel nostro ordinamento “titoli all’aiuto”, occupano senza dubbio un ruolo fondamentale nell’ambito della politica agricola comune (PAC).

È proprio la loro origine transnazionale che ne impedisce l’agevole ascrizione in qualcheduna categoria giuridica interna, operazione da condursi non senza tener conto degli effetti prodotti in ambito civilistico, economico e fiscale.

Ebbene, un primo orientamento era teso a inquadrare i diritti di aiuto nell’alveo generico dei “sussidi”,  intesi come dazione di risorse senza corrispettivo da parte di pubblici poteri a soggetti che si trovano in particolari stati di bisogno o ad una impresa, con lo scopo di  contrastare l’aumento dei prezzi di determinati beni.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 114/E del 17 ottobre 2006, ha prefigurato i diritti all’aiuto come “diritti di credito”, attesa la cedibilità dei diritti de quibus, ex articoli 1260 e seguenti Codice Civile.

Ancora prima, dello stesso avviso si era mostrato il Ministero delle politiche agricole che, con nota 21 marzo 2006, prot. 222, ha argomentato come il titolare del diritto all’aiuto sia legittimato ad “agire, erga omnes, a tutela di un proprio diritto riconosciuto dall’ordinamento, proprio come avviene nel caso dei diritti di credito. Infatti, anche se l’unico obbligato all’esecuzione della prestazione – nel caso in oggetto “dare” – è il debitore (Agea), tutti gli altri sono tenuti ad astenersi dal compimento di azioni che possano pregiudicare il buon esito della stessa”.

Un cambio netto di orientamento si è avuto, successivamente, con la pronuncia del Tribunale Civile di Roma, sezione 4-bis, n. 25949/2009, con cui, a parere dei giudici capitolini, il titolo all’aiuto non può essere ricompreso nel genus dei diritti di credito verso Agea, poiché non si può confondere la situazione derivante dal titolo all’aiuto con il diritto di credito al premio. Sebbene poi parte della dottrina ritenga “difficile quantificare come pieno diritto soggettivo, quella che si configura come posizione tutelata, che ode di protezione, ma che per sé sola non attribuisce la certezza giuridica del diritto di conseguire il risultato economico atteso anche nei futuri anni di applicazione” (Albisinni), tuttavia, sempre a parere dei giudici romani il diritto all’aiuto “si può configurare quale posizione giuridica soggettiva, che nasce da un atto amministrativo ricognitivo dell’esistenza di una situazione giuridica necessaria per poter inserire l’agricoltore richiedente in un elenco nazionale, che costituisce la premessa per conseguire, fra l’altro, il diritto di ricevere a titolo di premio o aiuto comunitario una somma di danaro erogabile, per legge, dall’Agea o da altro organismo pagatore regionale all’uopo indicato dal legislatore” (sent. n. 25949/2009). Sempre secondo il Tribunale di Roma, il titolo e il premio, seppur collegati fra loro nel senso che, per avere diritto al premio, occorre avere un titolo, sono del tutto distinti, posto che la quota ben può assumere un valore giuridico diverso dal premio e che lo stesso legislatore prevede l’impignorabilità del premio ma non della quota.

E infatti, “le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli Organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all’articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze” (articolo 2 D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 e succ. mod.).

Di conseguenza, il titolo o quota non può essere configurato come un altro diritto di credito (diverso dal diritto al premio) verso un soggetto predeterminato per legge (Agea), ma come un diritto dell’agricoltore facente parte del suo patrimonio personale che può essere oggetto di trasferimento anche coattivo ma non nelle forme del pignoramento presso terzi, mancando una norma che colleghi (come avviene invece per quanto riguarda il diritto al premio) il suddetto diritto ad una situazione giuridica passiva dell’Agea (quale debitrice in senso sostanziale o detentrice della “cosa altrui”, ex articolo 543 Codice Procedura Civile). L’iscrizione nel registro nazionale dei titoli non determina, inolFtitolitre, alcun rapporto di debito-credito fra l’agenzia e l’agricoltore, ma solo un obbligo per l’Agea di tenere un registro, che, analogamente ad altri pubblici registri, ha lo scopo di rendere conoscibili ai terzi le vicende concernente i titoli, così come la registrazione non determina il deposito del titolo presso l’Agenzia nel senso di cui all’articolo 543 Codice Procedura Civile (sent. n. 25949/2009).

Per tali ragioni, i titoli PAC possono essere oggetto di pignoramento nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare, diretto nei confronti del debitore e non invece si ribadisce del pignoramento presso terzi, posto che AGEA non è né custode né detentrice dei titoli. Quindi, una volta esperita la procedura del pignoramento mobiliare, il creditore procedente avrà l’onere di trasmettere copia dell’atto di pignoramento notificato al debitore, anche all’Agea, per la annotazione nel Registro, che segnerà il momento in cui il titolo pignorato non potrà più essere trasferito fino all’estinzione della procedura esecutiva. Tuttavia il titolo pignorato, fino all’estinzione di detta procedura, può essere fatto valere dall’intestatario al fine del percepimento dei relativi contributi.

Per quanto infine attiene alla possibilità di costituire in pegno i titoli ex Reg. UE n. 1307/2013, essa è ammessa nel nostro ordinamento, consultando previamente il registro pubblico nazionale dei titoli nel SIAN (www.sian.it) per verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto concedente il pegno, onere sussistente anche per il creditore procedente in caso di pignoramento mobiliare.

I titoli condotti in affitto dall’agricoltore non possono essere concessi in pegno dall’affittuario, essendo di proprietà di un terzo soggetto, mentre la costituzione del pegno non è motivo ostativo all’utilizzo del titolo stesso da parte dell’intestatario nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari e non impedisce il trasferimento del titolo che rimane comunque gravato dal pegno (articolo 18 Decreto Legislativo 102/2004). Nel caso i titoli subiscano modificazioni nel numero e nel valore, la costituzione del pegno continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell’intestatario e nulla può essere opposto in tal senso ad Agea, alla quale, tra l’altro, sono da comunicarsi sia la costituzione che la estinzione del pegno, al fine dell’annotazione nel Registro.

Tra gli strumenti di sostegno al settore agricolo, quello dei “diritti all’aiuto” di matrice comunitaria, denominati nel nostro ordinamento “titoli all’aiuto”, occupano senza dubbio un ruolo fondamentale nell’ambito della politica agricola comune (PAC).

È proprio la loro origine transnazionale che ne impedisce l’agevole ascrizione in qualcheduna categoria giuridica interna, operazione da condursi non senza tener conto degli effetti prodotti in ambito civilistico, economico e fiscale.

Ebbene, un primo orientamento era teso a inquadrare i diritti di aiuto nell’alveo generico dei “sussidi”,  intesi come dazione di risorse senza corrispettivo da parte di pubblici poteri a soggetti che si trovano in particolari stati di bisogno o ad una impresa, con lo scopo di  contrastare l’aumento dei prezzi di determinati beni.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 114/E del 17 ottobre 2006, ha prefigurato i diritti all’aiuto come “diritti di credito”, attesa la cedibilità dei diritti de quibus, ex articoli 1260 e seguenti Codice Civile.

Ancora prima, dello stesso avviso si era mostrato il Ministero delle politiche agricole che, con nota 21 marzo 2006, prot. 222, ha argomentato come il titolare del diritto all’aiuto sia legittimato ad “agire, erga omnes, a tutela di un proprio diritto riconosciuto dall’ordinamento, proprio come avviene nel caso dei diritti di credito. Infatti, anche se l’unico obbligato all’esecuzione della prestazione – nel caso in oggetto “dare” – è il debitore (Agea), tutti gli altri sono tenuti ad astenersi dal compimento di azioni che possano pregiudicare il buon esito della stessa”.

Un cambio netto di orientamento si è avuto, successivamente, con la pronuncia del Tribunale Civile di Roma, sezione 4-bis, n. 25949/2009, con cui, a parere dei giudici capitolini, il titolo all’aiuto non può essere ricompreso nel genus dei diritti di credito verso Agea, poiché non si può confondere la situazione derivante dal titolo all’aiuto con il diritto di credito al premio. Sebbene poi parte della dottrina ritenga “difficile quantificare come pieno diritto soggettivo, quella che si configura come posizione tutelata, che ode di protezione, ma che per sé sola non attribuisce la certezza giuridica del diritto di conseguire il risultato economico atteso anche nei futuri anni di applicazione” (Albisinni), tuttavia, sempre a parere dei giudici romani il diritto all’aiuto “si può configurare quale posizione giuridica soggettiva, che nasce da un atto amministrativo ricognitivo dell’esistenza di una situazione giuridica necessaria per poter inserire l’agricoltore richiedente in un elenco nazionale, che costituisce la premessa per conseguire, fra l’altro, il diritto di ricevere a titolo di premio o aiuto comunitario una somma di danaro erogabile, per legge, dall’Agea o da altro organismo pagatore regionale all’uopo indicato dal legislatore” (sent. n. 25949/2009). Sempre secondo il Tribunale di Roma, il titolo e il premio, seppur collegati fra loro nel senso che, per avere diritto al premio, occorre avere un titolo, sono del tutto distinti, posto che la quota ben può assumere un valore giuridico diverso dal premio e che lo stesso legislatore prevede l’impignorabilità del premio ma non della quota.

E infatti, “le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli Organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all’articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze” (articolo 2 D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 e succ. mod.).

Di conseguenza, il titolo o quota non può essere configurato come un altro diritto di credito (diverso dal diritto al premio) verso un soggetto predeterminato per legge (Agea), ma come un diritto dell’agricoltore facente parte del suo patrimonio personale che può essere oggetto di trasferimento anche coattivo ma non nelle forme del pignoramento presso terzi, mancando una norma che colleghi (come avviene invece per quanto riguarda il diritto al premio) il suddetto diritto ad una situazione giuridica passiva dell’Agea (quale debitrice in senso sostanziale o detentrice della “cosa altrui”, ex articolo 543 Codice Procedura Civile). L’iscrizione nel registro nazionale dei titoli non determina, inolFtitolitre, alcun rapporto di debito-credito fra l’agenzia e l’agricoltore, ma solo un obbligo per l’Agea di tenere un registro, che, analogamente ad altri pubblici registri, ha lo scopo di rendere conoscibili ai terzi le vicende concernente i titoli, così come la registrazione non determina il deposito del titolo presso l’Agenzia nel senso di cui all’articolo 543 Codice Procedura Civile (sent. n. 25949/2009).

Per tali ragioni, i titoli PAC possono essere oggetto di pignoramento nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare, diretto nei confronti del debitore e non invece si ribadisce del pignoramento presso terzi, posto che AGEA non è né custode né detentrice dei titoli. Quindi, una volta esperita la procedura del pignoramento mobiliare, il creditore procedente avrà l’onere di trasmettere copia dell’atto di pignoramento notificato al debitore, anche all’Agea, per la annotazione nel Registro, che segnerà il momento in cui il titolo pignorato non potrà più essere trasferito fino all’estinzione della procedura esecutiva. Tuttavia il titolo pignorato, fino all’estinzione di detta procedura, può essere fatto valere dall’intestatario al fine del percepimento dei relativi contributi.

Per quanto infine attiene alla possibilità di costituire in pegno i titoli ex Reg. UE n. 1307/2013, essa è ammessa nel nostro ordinamento, consultando previamente il registro pubblico nazionale dei titoli nel SIAN (www.sian.it) per verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto concedente il pegno, onere sussistente anche per il creditore procedente in caso di pignoramento mobiliare.

I titoli condotti in affitto dall’agricoltore non possono essere concessi in pegno dall’affittuario, essendo di proprietà di un terzo soggetto, mentre la costituzione del pegno non è motivo ostativo all’utilizzo del titolo stesso da parte dell’intestatario nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari e non impedisce il trasferimento del titolo che rimane comunque gravato dal pegno (articolo 18 Decreto Legislativo 102/2004). Nel caso i titoli subiscano modificazioni nel numero e nel valore, la costituzione del pegno continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell’intestatario e nulla può essere opposto in tal senso ad Agea, alla quale, tra l’altro, sono da comunicarsi sia la costituzione che la estinzione del pegno, al fine dell’annotazione nel Registro.