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Covid-19: stop a cartelle e pignoramenti su stipendi e pensioni fino al 31 dicembre 2020

Chioggia, settembre 2020
Ph. Francesca Russo / Chioggia, settembre 2020

Per leggere gli aggiornamenti clicca qui "Covid-19: stop a cartelle e pignoramenti su stipendi e pensioni fino al 28 febbraio 2021".

 

1. Introduzione

2. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione in materia di riscossione ai tempi del Covid-19

3. Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

4. Sospensione attività di notifica e pignoramenti

5. Rateizzazioni

6. Rottamazione e saldo e stralcio

 

1. Introduzione

Con la proroga dello stato di emergenza a causa della pandemia in corso, il Consiglio dei Ministri ha approvato di recente un nuovo Decreto Legge (del 20 ottobre 2020, n. 129, in vigore dal 21 ottobre 2020), che prevede, tra le varie disposizioni, la sospensione di cartelle e pignoramenti fino al 31 dicembre 2020.

L’estensione dei termini di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal Decreto Agosto e ancor prima fissato al 31 agosto 2020 dal Decreto Rilancio (articolo su Filodiritto: Decreto Rilancio: stop a pignoramenti su stipendi e pensioni fino al 31 agosto 2020), è una delle diverse misure adottate dal Governo per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione del virus.

 

2. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione in materia di riscossione ai tempi del Covid-19

Sul tema della riscossione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, sul proprio sito, ha chiarito quanto indicato dall’ultimo Decreto Legge, nella parte recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, mettendo a disposizione del cittadino delle FAQ sulle disposizioni introdotte dai decreti.

In particolare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha indicato le singole procedure alle quali è stata applicata la sospensione dei termini prevista dal nuovo Decreto, di seguito riportate.

 

3. Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Nel nuovo Decreto è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

È da sottolineare che i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosidetta “zona rossa”, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Inoltre, per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione può essere richiesta una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2021.

 

4. Sospensione attività di notifica e pignoramenti

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha, poi, precisato che: “sono sospese fino al 31 dicembre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati”.

Quindi, fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

A decorrere dal 1 gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

 

5. Rateizzazioni

Per quanto riguarda i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, e i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio), di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

 

6. Rottamazione e saldo e stralcio

Il Decreto Legge n. 129/2020 ha lasciato invariato il termine di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. Pertanto, resta confermato il termine del 10 dicembre 2020 per mettersi in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019 per non perdere i benefici delle misure agevolative.